Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 22 settembre 2009
Validità: 01.10.2009 - 30.09.2012
Parti: Aidi; Airi, Aiipa; Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Una, Unipi, Unionzucchero e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Industria alimentare
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

  Bilateralità
Osservatorio Nazionale di Settore
Pari opportunità
Formazione professionale
Congedi per malattia del figlio
Permessi per eventi e cause particolari
Assenze e permessi
Malattia e infortunio non sul lavoro
Banca ore straordinario per lavoratrici madri e lavoratori padri
Lavoro notturno
Part-time
Protocollo VV.PP.
• Art. 10 (Trattamento di malattia e di infortunio)
• Art. 14 (Rischio macchina)
• Art. 17 (Rappresentanza sindacale)
  Mercato del lavoro
Fiscalità/detassazione
Sicurezza sul lavoro - Permessi
Articolo 55 - A) Premio per obiettivi - B) Elemento di garanzia retributiva
• Premio per obiettivi
• Elemento di garanzia retributiva
Prima Nota a verbale
Seconda Nota a verbale
Previdenza complementare
Copertura economica
Decorrenza, durata e procedure di rinnovo
Diffusione della contrattazione integrativa
Assistenza sanitaria integrativa
Salario [Tabella]
Salario

Verbale di accordo
Il 22 settembre 2009, tra: Aidi; Airi; Aiipa; Ancit; Anicav; Assalzoo; Assica; Assitol; Assobibe; Assobirra; Assocarni; Assodistil; Assolatte; Federvini;Italmopa; Mineracqua; Una; Unipi; Unionzucchero; con la partecipazione di Federalimentare; e Fai-Cisl; Flai-Cgil; Uila-Uil; si è stipulata la seguente Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del CCNL 21 luglio 2007 per l'industria alimentare.

Bilateralità
L'art. 1 bis (Osservatorio Nazionale di Settore) è sostituito dal seguente articolo:
Articolo 1 Bis - Ente Bilaterale di Settore (EBS)

Le Associazioni degli industriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, firmatarie del presente contratto, per:
- valorizzare il comune impegno a realizzare le attività bilaterali più utili ad assicurare ai lavoratori dell'industria alimentare servizi ed interventi di sostegno o di integrazione al reddito;
- rispondere adeguatamente alle sfide del mercato mediante miglioramenti di efficienza gestionale, di qualità dei prodotti e incrementi di produttività e di redditività e assicurando lo sviluppo della capacità competitiva delle imprese che costituisce condizione essenziale anche in considerazione della progressiva globalizzazione dei mercati e del processo di integrazione europea, per confrontarsi validamente con la concorrenza interna ed internazionale;
- salvaguardare il normale svolgimento dell'attività produttiva ed assicurare maggiore certezza alla programmazione dei costi aziendali, assecondando la positiva evoluzione e attuazione, nelle diverse realtà merceologiche e aziendali, dei processi di ristrutturazione, di innovazione e di sviluppo, in un quadro volto a perseguire la ottimizzazione delle risorse, la valorizzazione del fattore umano e le possibilità di promozione dell'occupazione:
(confermano) convengono, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, (la necessità di rendere operativo l'Osservatorio sulle problematiche generali del settore), di costituire l'Ente Bilaterale di Settore, nei modi ed entro i termini specificati, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, nell'allegato .......... al presente contratto, al quale vengono attribuite le due specifiche aree di intervento di cui appresso:
A) Svolgere ricerche e condurre analisi sulle occasioni di sviluppo e sulle soluzioni atte a favorirlo, nonché sui punti di debolezza e sulle possibilità di superamento anche attraverso ristrutturazioni, razionalizzazioni e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
Al finanziamento delle attività di ricerca e di analisi sotto descritte è destinata la contribuzione di cui all'accordo tra le parti del 21 luglio 2008 (che si intende integralmente richiamato) ed allo svolgimento delle attività medesime l'EBS provvederà secondo le modalità che verranno concordate tra le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
In particolare saranno oggetto di analisi:
[…]
11. l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
[…]
13. le tematiche della sicurezza del lavoro - per eliminare eventuali fonti di rischio - e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive CEE in materia;
14. le problematiche occupazionali poste dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche o derivanti da processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, da nuove iniziative produttive o da decentramento produttivo, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati;
15. l'andamento del mercato del lavoro del settore con particolare riferimento al Mezzogiorno, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro e livelli di inquadramento;
[…]
17. le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento a consuntivo della stessa. Ai fini di cui sopra, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Allegato 2 al presente contratto, nell'ambito dell'EBS le Parti proseguiranno ed implementeranno l'attività di monitoraggio della contrattazione di secondo livello, già iniziata dall'Osservatorio Nazionale di Settore anche al fine di indirizzare la contrattazione aziendale e promuovere buone pratiche negoziali;
18. le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti. Specifiche informazioni in esito alle suddette analisi, per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese nelle sedi di cui ai punti 2), 3) e 4) del successivo articolo 2 (Sistema di informazione e di esame congiunto) del presente CCNL;
19. le problematiche concernenti l'occupazione giovanile;
20. le problematiche connesse all'inserimento lavorativo dei lavoratori extra-comunitari e dei lavoratori disabili, intendendosi per tali quelli la cui capacità lavorativa sia stata accertata ai sensi della L. 104/1992;
[…]
22. il tema della responsabilità sociale dell'impresa;
[…]
Le analisi effettuate nell'ambito dell'EBS saranno esaminate in appositi incontri attivati dalle Parti, con cadenza di norma semestrale, tra le Associazioni dell'industria alimentare e le Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti anche eventualmente delegando propri rappresentanti aventi specifiche caratteristiche professionali ritenute di volta in volta necessarie.
Previa istruttoria compiuta nell'ambito del Comitato di indirizzo di cui al precedente art. 1, le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, Osservatori di carattere territoriale (regionali o provinciali) raccordati a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento al punto 11 del precedente comma 2, al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
Sempre previa istruttoria del richiamato Comitato di indirizzo, potranno essere realizzati, d'intesa tra le singole Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL, specifici Osservatori di comparto merceologico, raccordati a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste dall'EBS.
Restano validi gli eventuali Osservatori di carattere territoriale e/o di comparto merceologico già in essere alla data di stipula del presente CCNL.
[…]

Osservatorio Nazionale di Settore
Aggiungere in calce alla lett. A) del nuovo art. 1 bis (Ente Bilaterale di Settore - EBS) la seguente Nota a verbale:
Nota a verbale
Con riferimento alle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale di Settore, di cui al precedente punto 3), su iniziativa delle singole Associazioni di categoria interessate e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori congiuntamente stipulanti il presente CCNL potranno essere attivati specifici tavoli di filiera o di comparto per la definizione di protocolli condivisi, che nel rispetto dei relativi contratti di lavoro applicabili e con particolare attenzione alle tematiche della sicurezza sul lavoro, sviluppino una politica industriale da svolgere nei confronti delle Istituzioni.

Formazione professionale
Modificare l’ultimo comma dell’art. 3 come segue:
“Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente, anche attraverso il coinvolgimento delle RSU ai fini della individuazione dei relativi fabbisogni formativi.

Modificare il comma 3 dell’art. 3, come segue:
In questo quadro i gruppi industriali le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) e 4) dell’art. 2 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare rifermento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda.

Modificare il comma 5, lett. B) dell’art. 3 come segue:
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Protocollo VV.PP.
Art. 17 (Rappresentanza sindacale)
Inserire come ultimo comma il seguente:
Nelle aziende ove siano presenti bacheche elettroniche, sarà consentito alle rappresentanze sindacali dei VV.PP. medesimi di utilizzare le stesse per l'inserimento di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le anzidette comunicazioni dovranno essere firmate dai rappresentanti sindacali.
L'inserimento delle comunicazioni sarà effettuato a cura della Direzione aziendale, alla quale dovrà essere preventivamente inoltrata copia delle stesse.

Sicurezza sul lavoro - Permessi
Aggiungere dopo il 1° comma, del punto 6), dell'art. 62, il seguente:
In particolare per le tematiche peculiari di ciascuna azienda vengono previste per ciascun RLS ulteriori 8 ore di formazione retribuita, che verrà erogata secondo le modalità concordate con gli RLS medesimi.