Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo quadro emergenza COVID-19
Data firma: 19 marzo 2020
Parti: Gruppo FS Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal, Orsa Ferrovie
Settori: Trasporti, FS
Fonte: sindacatofast.it


Accordo quadro emergenza COVID-19

Addì 19 marzo 2020, in Roma, tra Ferrovie dello Stato Italiane spa, anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Italiane che rientrano nel campo di applicazione del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito, Gruppo FS Italiane) e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie

Premesso che:
• nelle ultime settimane l’emergenza epidemiologica da COVID-19 si è estesa interessando tutto il Paese e determinando una serie di effetti fortemente negativi sia che dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico e sociale;
• al fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla diffusione del virus, a partire dal 23 febbraio 2020, sono stati pubblicati diversi provvedimenti legislativi inerenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno previsto specifiche prescrizioni su tutto il territorio nazionale, nonché interventi di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;
• con particolare riferimento al trasporto ferroviario, l'art. 1, comma 5, del DPCM dell’11 marzo 2020 ha stabilito che “Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;
• viste le previsioni del citato DPCM dell’11 marzo, con Decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono stati rimodulati i servizi di trasporto ferroviario in funzione delle ridotte esigenze di mobilità. Analoghi provvedimenti di rimodulazione dei servizi del trasporto ferroviario regionale sono stati altresì adottati dalle singole Regioni;
• in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all’art. 19, comma 1, prevede che “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”;
• il suddetto D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ha inoltre previsto ulteriori misure a sostegno del lavoro quali la possibilità di fruire di un congedo fino a 15 giorni a favore dei lavoratori con figli fino a 12 anni di età per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, nonché l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 che vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020;
• in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” contenete le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro;
• a seguito dello stato di emergenza presente sull’intero territorio nazionale e delle limitazioni di cui ai provvedimenti riportati ai punti precedenti che hanno determinato anche una importante contrazione dell’attività delle Società del Gruppo FS Italiane, è stato necessario procedere con la riduzione dell’offerta commerciale, dei servizi alla clientela e delle attività di supporto al business;
• con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2017, n. 99296 è stato disciplinato il “Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di seguito, Fondo);
• l’art. 5 del suddetto DI n. 99296/2017 prevede alla lettera b) che il Fondo provvede “in via ordinaria, all’erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015”;
• con lettera del 18 marzo 2020, che si richiama integralmente, FS Italiane S.p.A. ha comunicato alle OO.SS. che le Società del Gruppo FS Italiane che rientrano nel campo di applicazione del Fondo potranno avvalersi anche delle previsioni di cui all’art. 5, lett. b), del DI n. 99296/2017;
Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
1. In coerenza con le sopra richiamate disposizioni normative, le Parti condividono la necessità di adottare misure finalizzate ad agevolare il contenimento del contagio tra cui l’ampliamento della modalità di lavoro in smart working ove possibile e compatibile con le attività lavorative.
2. Le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell’attività lavorativa, come precisato anche in premessa, non imputabile alle Società e né ai lavoratori, ritengono inoltre necessario far ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo a favore dei dipendenti la cui attività lavorativa viene sospesa/ridotta per le motivazioni riportate in premessa.
3. Fermo restando che l’assegno ordinario sarà riconosciuto sulla base di quanto previsto al punto 6 dell’art. 8 del DI n. 99296/2017 e cioè “calcolato nella misura dell’80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge n. 41/1986 , ciascuna Società integrerà il suddetto assegno ordinario per il sostegno del reddito riconosciuto dall’INPS fino al 100%.
4. A copertura dei suddetti periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa saranno utilizzati eventuali residui di ferie degli anni precedenti all’anno in corso in via prioritaria rispetto al ricorso alle prestazioni ordinarie dei Fondo. In caso di esaurimento di ferie residue degli anni precedenti il ricorso alle prestazioni ordinarie dell’anzidetto Fondo sarà successivo alla fruizione dei congedi di cui all’art. 23, commi 1 e 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ove spettanti, la cui indennità prevista del 50% verrà integrata dall’azienda fino al 100%.
5. A livello aziendale, saranno sottoscritte specifiche intese relative ai criteri per l’individuazione dei lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. Tali criteri terranno conto, a titolo esemplificativo, della fungibilità delle figure professionali presenti in azienda, cercando di assicurare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze del servizio da svolgere, una distribuzione equa ed a rotazione.
6. Le Società anticiperanno ai lavoratori interessati dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa alle normali cadenze mensili anche gli importi che saranno a carico del Fondo.
7. Con riferimento alle Società del Gruppo FS che non rientrano nel campo di applicazione del Fondo, si conferma che, in coerenza con i rispettivi assetti relazionali, saranno adottati le misure e gli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente e dal citato D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.
8. Le Parti, in coerenza con le Linee guida di cui al Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 e riportato in premessa, convengo di istituire, per la durata dell’emergenza sanitaria in atto, a livello di singola Società un “Comitato aziendale COVID-19” composto in egual numero da rappresentanti aziendali e dalle OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo per l’analisi ed il monitoraggio delle azioni messe in campo per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19.
9. Qualora dovessero sopraggiungere futuri provvedimenti normativi relativi agli istituti disciplinati con il presente accordo, le Parti potranno incontrarsi per riconsiderare i trattamenti previsti.