Regione Campania
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
Chiarimento n. 18 del 15 aprile 2020.
 

Con riferimento all’ORDINANZA n. 32 del 12/04/2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), pubblicata sul BURC n. 76 del 12/04 , con la quale è stata, tra l'altro, confermata l'Ordinanza n. 24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, con l'ulteriore previsione che: “E’ fatto obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale per il personale a bordo e per i passeggeri”, si fornisce il seguente chiarimento:
- i dispositivi di protezione individuale richiamati dall’ordinanza sono quelli indicati dall’art. 16 del DL n. 18/2020¹.
E’ altresì raccomandato l’uso dei guanti e il distanziamento a bordo dei mezzi.
Si raccomanda, infine, alle società di trasporto di assicuare la presenza di gel o altre sostanze igienizzanti.
 

d’ordine del Presidente
il Vice Capo di Gabinetto
avv. Almerina Bove
______

 

¹ Art. 16 “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività):

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fìno al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma l, fìno al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.