Categoria: Normativa regionale
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Regione Piemonte
CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE
Decreto n. 43 del 13/4/2020
 

Si fa seguito all'emanazione del Decreto 43 del 13/4/2020 al fine di offrire una interpretazione il più possibile omogenea di quanto in esso disposto.

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Punto 1, “il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha residenza o domicilio, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È fatto divieto di effettuare ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”
Per “situazioni di necessità” o “motivi di salute” si intendono anche gli spostamenti delle persone diversamente abili o in condizioni di autismo.
I volontari che operano a supporto degli Enti Istituzionali per attività di Protezione Civile e /o di tipo Socio Assistenziale, sono autorizzati, esclusivamente nell'ambito dell'Emergenza Covid-19, a spostarsi su tutto il territorio regionale attestando, mediante autocertificazione, la motivazione e l'attualità dello spostamento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, nonché alle indicazioni dell'Unità di Crisi Regionale.

Punto 8, “in deroga a quanto previsto al punto 7 sono, inoltre, sospese le attività di commercio al dettaglio di libri e di vestiti per bambini e neonati. La possibilità di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, codice ATECO 47.62.20, è consentita esclusivamente all'interno di attività di vendita di generi alimentari ovvero di altre attività commerciali non soggette a chiusura.”
Restano, quindi, sospese le attività di commercio al dettaglio di libri e di vestiti per bambini e neonati.
Per quanto concerne il commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio, esso è consentito esclusivamente all'interno di attività di vendita di generi alimentari e delle altre attività commerciali non soggette a chiusura.

Punto 11, “che i mercati settimanali siano consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della Polizia Locale che deve limitarne l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento”
Resta fermo, quindi, quanto disposto dal DPCM 10/04/2020: i mercati consentiti sono esclusivamente quelli di generi alimentari.
L'accesso ai mercati è consentito ad un singolo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi che ne richiedano l'accompagnamento.
Resta in capo ai Comuni l'applicazione delle disposizioni dell'articolo stesso.

Punto 18, “la possibilità a chi svolge mansioni di collaborazione domestica (colf) di poter svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili”
Le “esigenze comprovate e indifferibili” si intendono riconosciute, a mero titolo esemplificativo, al personale di collaborazione domestica in servizio presso: operatori sanitari, personale comunque coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19 e personale delle attività non oggetto di chiusura e non oggetto di lavoro agile, persone anziane - o autosufficienti con malattie croniche, o in situazione di fragilità - che hanno difficoltà a adempiere agli acquisti di generi essenziali ed alle attività di igienizzazione dell'abitazione.

Punto 21, “La sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, istituti penitenziali, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione, garantendo il rispetto delle misure previste dall'accordo Governo-Parti Sociali del 14/03/2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.”
Restano consentite, come previsto dal DPCM 10/04/2020, le consegne a domicilio per tutti gli esercizi di somministrazione e ristorazione, ivi compresi gli agriturismi.

Punto 23, “la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza ivi effettuate. Sono esclusi dalla presente chiusura tutti gli studi medici e/o sanitari e di psicologia”.
Viene incentivato il lavoro agile in tutti i casi possibili, fatti salvi quelli ove sia necessario il rispetto dei termini perentori di scadenza e tale necessità non possa essere ovviata attraverso il lavoro agile stesso.
A mero titolo esemplificativo, sono da considerarsi quali “termini perentori” tutte quelle scadenze che i vari DPCM non hanno prorogato o hanno prorogato entro il termine di scadenza del Decreto in oggetto (3 maggio).
Nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020:
- i titolari, i collaboratori e i dipendenti in smart-working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
- i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
- le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da COVID-19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
- il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell'invio e/o ritiro della corrispondenza.
Le agenzie che si occupano di pratiche automobilistiche garantiscono l'apertura al fine di espletare solo le pratiche indifferibili, come previsto dalla Circolare n. 1735 (e successive) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Agli Amministratori di Condominio, oltre a quanto sopra, è consentito svolgere le attività indifferibili ed urgenti ai fini della gestione e del controllo del patrimonio immobiliare amministrato.

Punto 25, “la chiusura di tutte le strutture ricettive comunque denominate e con conseguente sospensione dell'accoglienza degli ospiti. È fatta salva l'individuazione delle strutture che possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, quarantena, pernottamento di parenti etc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali”
Le strutture ricettive, di qualunque natura, comprese le locazioni turistiche di abitazioni private, possono continuare ad essere operative se erogano - oltre a quanto riportato nell'articolo - servizi essenziali, da considerarsi
- l'ospitalità agli operatori sanitari diversi dai medici, comunque impegnati nella gestione dell'emergenza in corso;
- ospitalità alle persone che assistono malati ricoverati in cliniche e ospedali anche per motivi diversi da Covid-19;
- ospitalità al personale delle FF.AA., delle FF.OO e della Polizia Locale, al personale ed ai volontari della Protezione Civile;
- ospitalità alle persone alle quali non è stato consentito il rientro al proprio domicilio, a causa di cancellazione di voli o chiusura delle frontiere;
- ospitalità al personale, diverso da quello elencato nei punti precedenti, comunque impegnato nella gestione dell'emergenza;
- ospitalità ai dipendenti dei cantieri ritenuti strategici ed essenziali, non sottoposti quindi al fermo dei lavori (a mero titolo esemplificativo: cantieri di rilevanza nazionale ed internazionale, realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione e manutenzione di tutte le strutture espressamente dedicate alla gestione dell'emergenza);
- ospitalità ai dipendenti dei cantieri sottoposti al fermo dei lavori, esclusivamente per il tempo necessario a mettere in sicurezza i cantieri stessi;
- ospitalità agli autotrasportatori, personale viaggiante e tutti i dipendenti delle aziende ancora in servizio, di cui all'elenco del DPCM 22/3/2020 e Decreto in oggetto;
- ospitalità ai cittadini che, per motivi oggettivi (a mero titolo esemplificativo: ristrutturazione della propria abitazione, persone domiciliate presso le strutture), non possono permanere altrove;
- ospitalità ai cittadini aventi residenza anagrafica nella struttura ove alloggiano;
- ospitalità ai dipendenti delle strutture ricettive che effettuano il servizio di guardiania, di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ospitalità agli atleti professionisti fuori sede in allenamento per Olimpiadi in combinato con il punto 24 del Decreto in oggetto;
- ospitalità alle persone le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili in seguito agli eventi calamitosi dei mesi scorsi;
- ospitalità ai soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa;
- ospitalità agli studenti “fuori sede” che soggiornano in strutture diverse dalle residenze universitarie;
- ospitalità ai titolari ed i collaboratori delle strutture ricettive.
Resta autorizzato il regolare esercizio di somministrazione, esclusivamente a favore dei propri clienti (da intendersi descritti nei punti precedenti) e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.
Resta, altresì, concesso agli alloggianti di ricevere consegne a domicilio nel rispetto del punto 18 del Decreto in oggetto e nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.
Resta concessa, per i gestori, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità minima dell'impianto.
Le residenze universitarie, siano esse assegnate attraverso bandi di concorso (come doveroso in caso di prestazioni sociali agevolate), o di carattere privatistico, non sono ricomprese tra le strutture ricettive, né dalla normativa nazionale né da quella regionale.
Sono escluse, pertanto, dall'applicazione di questo articolo le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

Punto 27, “che, nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona sia obbligata a rimanere nelle immediate vicinanza della residenza o domicilio, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o domicilio”
E' fatto divieto di accedere alle aree verdi per animali domestici, come - ad esempio - le aree di sgambamento cani.

Punto 31, “la chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi”.
Resta concessa, per i gestori, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità minima dell'impianto (a mero titolo esemplificativo: manutenzione del manto erboso, etc.)

Si ricorda che le attività di cui ai seguenti Codici ATECO:
2 - Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
81.3 - Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione sono consentite ai sensi del DPCM 10 aprile 2020.