Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 16 Aprile 2020, n. 37
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con il quale tra l'altro è stata disposta la riapertura di ulteriori esercizi commerciali, oltre quelli già autorizzati a rimanere aperti dai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, quali commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
Visto in particolare che l'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, consente previa comunicazione al Prefetto l'accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese:
a) da parte di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
b) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture.
Rilevato altresì che in attuazione delle disposizioni di cui sopra sia necessario disciplinare lo svolgimento delle attività di manutenzione degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive all'aperto e delle attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali;
Considerato, inoltre, che l'eventuale apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 13comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), nei giorni festivi del 25 aprile e del 1°maggio potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, soprattutto nei giorni festivi, l'attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;
Considerato, pertanto, che in tale contesto, appare necessario - per assicurare in concreto il rispetto del criterio cardine della disciplina di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, consistente nell'evitare trasferimenti, spostamenti e assembramenti di persone se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità oppure per motivi di salute - disporre la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio, nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori), con la sola deroga a favore di farmacie e parafarmacie, in quanto costituiscono un presidio essenziale per la tutela della salute e di rivendite di giornali, in quanto rappresentano la parte terminale della filiera dell'informazione, bene essenziale per garantire ai cittadini di fruire di un diritto costituzionale;
Considerato di mantenere la facoltà, nelle suddette giornate, di vendere generi alimentari e beni di prima necessità esclusivamente a mezzo ordinazione online o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che la consegna dei prodotti;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure di contenimento:
1. Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento dal cantiere all'ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
2. Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25, 28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione dell'area per impedire l'accesso ad estranei;
3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all'articolo 13, comma 1, lett. d), e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E' confermata l'apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
4. E' fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l'esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
•al Presidente del Consiglio dei Ministri ;
•ai Prefetti;
•ai Sindaci;
•all'ANCI;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.
Il Presidente