Regione Veneto
Chiarimenti sui quesiti
più frequenti relativi all'ordinanza n. 40

 

1) Le attività economiche, produttive e commerciali, ammesse sono solo quelle espressamente previste nell'ordinanza regionale n. 40?

No, le attività ammesse sono in primo luogo fissate dal DPCM 10.4.2020; l'ordinanza n. 40 vieta alcune delle attività ammesse dal DPCM e chiarisce quelle che devono ritenersi ammesse a livello regionale;
 

2) Lo spostamento in macchina per uso privato e non lavorativo deve avvenire senza passeggeri?

Lo spostamento di cui parlano il DPCM e l'ordinanza n. 40 è quello fatto con possibilità di contatto diretto con terzi e quindi suscettibile di veicolare il contagio. Se la macchina è utilizzata a fini privati la situazione è la stessa della dimora privata (salvo il fatto che poi non si può scendere in qualsiasi numero se non per le ragioni che legittimano lo spostamento con ogni mezzo -esigenze lavorative, di necessità e di salute-); se la macchina è usata per lavoro valgono le regole fissate per l'attività lavorativa dell'impresa interessata;
 

3) I distributori automatici di latte sfuso è ammessa all'aperto e al di fuori di attività ammesse?

Sì, in qualunque posto si trovino;
 

4) Ci si può spostare da un comune all'altro per l'acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini?

Sì, se il negozio più vicino è in altro comune e comunque verso il negozio più vicino e non verso quello preferito; lo stesso principio vale per gli alimentari, come chiarito dalla circolare Ministero Interno 23.3.2020;
 

5) E' ammessa la vendita di vestiti per bambini in negozi che vendono anche abbigliamento per adulti? E' ammessa la vendita di passeggini?

a) No, si deve trattare di negozi abilitati alla vendita di soli vestiti per bambini;

b) no;
 

6) L'attività di fisioterapista è ammessa?

Sì, rientrando tra le attività comprese nel codice Ateco 86, previsto dall'allegato 3 del DPCM 10.4.2020
 

7) La vendita al dettaglio (singoli consumatori) di fiori e piante è ammessa?

In quanto prodotti agricoli, anche se non alimentari, è ammessa dall'art. 2 DPCM comma 5, presso i produttori. E' vietata come vendita degli esercizi commerciali di fioreria (codice Ateco 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante).

La consegna a domicilio è sempre consentita, anche da parte di esercizi commerciali chiusi al pubblico.
 

8) Si possono fare picnic nei giorni del 25 aprile e 1° maggio nelle superfici condominiali?

No, si parla di nucleo famigliare al singolare. Sono aree condominiali e comunque non di proprietà esclusive anche le aree verdi o attrezzate di lottizzazione recintate (quelle non recintate sono a maggior ragione escluse).
 

9) Le case d'acqua e del latte sono solo quelle interne ad uffici?

No, sono solo quelle poste in aree pubbliche o aperte al pubblico
 

10) Le attività sociali per le quali è raccomandato l'uso del termometri sono le sagre o eventi pubblici? No, tali eventi sono da sempre vietati a seguito del verificarsi dell'emergenza a partire dal DPCM 8.3.2020 e restano vietata in base alla lett. i) del DPCM 10.3.2020. Ci si riferisce alle attività non economiche che sono legittimamente svolte a servizio di comunità (es. disabili) e che comportano la compresenza di più persone nello stesso luogo.
 

11) La spedizione delle merci di magazzino è ammessa?

Si, a condizione che sia effettuata una comunicazione al Prefetto. Si deve trattare di merci realizzate prima della sospensione dell'attività produttiva e giacenti in magazzino e non prodotte dopo.
 

12) Si possono fare lavori in proprio di manutenzione del verde o dell'edificio non urgenti presso seconde case o altre proprietà diverse dall'abitazione?

No, lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale è vietato dalla lett. a) del DPCM 10.4.2020.
 

13) Gli studenti universitari che alloggiano in strutture universitarie possono rimanere nelle strutture stesse?

La materia non è regolata dall'ordinanza n. 40. Il DPCM vieta lo spostamento stabile in comune diverso da quello in cui il soggetto si trova al momento dell'entrata in vigore (14.4.2020) salva la sussistenza di esigenze di tutela della salute, assoluta urgenza ed esigenze lavorative. Gli studenti ospiti dell'alloggio universitario rimangono quindi legittimamente nella struttura che li ospita e possono effettuare gli spostamenti dalla struttura stessa previsti per tutti gli altri cittadini (es. tutela salute, esigenze lavorative, necessità, acquisto giornali e tabacchi).