Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità
Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

 

Ai Soggetti formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro del FVG
Alle Associazioni di categoria del FVG
Alle Aziende per i Servizi Sanitari del Friuli Venezia Giulia
Alla Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Servizio innovazione e professioni
 

Oggetto: emergenza epidemica COVID19 - parere in merito all’uso della formazione a distanza per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione ai numerosi quesiti qui pervenuti in merito all’oggetto, a seguito del perdurare dell’emergenza causata dalla diffusione del virus SARS CoV2, acquisito il parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rende opportuno indicare quali sono le modalità alternative per l’effettuazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il contesto di riferimento è rappresentato principalmente dal protocollo tra Governo e parti sociali che, al punto 10), prevede Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)".
A un tanto va aggiunto quanto disposto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), che, all'articolo 103, comma 2 ha stabilito che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020". Pertanto la mancata effettuazione dell’aggiornamento non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa (come nell’esempio sopra citato del carrellista). L’aggiornamento dovrà essere completato, al termine dell’emergenza, come da modalità stabilite dalla disciplina di riferimento.
Dalla lettura delle disposizioni sopra esposte si evidenzia che deve essere evitata, anche per le attività non sospese, l’organizzazione di eventi, riunioni - compresa la formazione - che comportino la presenza fisica delle persone all’interno delle aziende o in aule didattiche e che le modalità di lavoro agile a distanza, comprese anche le attività di formazione, siano la soluzione da adottare in questo periodo di emergenza sanitaria.
La modalità formativa che dovrà essere utilizzata, quindi, è la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, che si ritiene sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula, potendosi connotare come attività di tipo “residenziale”. Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
Tale modalità, infatti, in base all’Accordo Stato Regioni rep. 153 del 25 luglio 2012 (cfr. Allegato I) e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016, è definita strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.
La Circolare Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 22 giugno 2016 riporta:
"Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze. "
In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso, attrezzature particolari, etc.).
La formazione teorica in videoconferenza può essere necessaria ed urgente in occasione del cambio di mansione originato dalla risposta organizzativa prevista della struttura/azienda di appartenenza per contrastare il diffondersi del COVID-19.
È auspicabile, in ogni caso, l’emanazione di un chiarimento da parte degli organi centrali che possa definire l’equivalenza della formazione a distanza attraverso la videoconferenza sincrona, anche in vista del ritorno ad una situazione di fine emergenza.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Manlio Palei