Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 14 aprile 2020, n. 2519 - Dispositivi di protezione individuale per il rider


 

 

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 2519/2020 del 14/04/2020
RG n. 745/2020
 

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice Designato alla trattazione del ricorso proposto a norma degli artt. 669 bis e segg. c.p.c. da:
 

 

RICORRENTE
contro
RESISTENTE
letti gli atti,
ha pronunciato il seguente
 

 

DECRETO
 

 

Rilevato preliminarmente che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.4.2020, assegnato a questo Giudice in data 14.04.2020, ... premesso di prestare in modo continuativo attività di fattorino per la consegna di cibo a domicilio nel comune di Bologna (cd. rider) in favore della piattaforma Deliveroo Italy srl, in forza di contratto formalmente qualificato come lavoro autonomo, ha chiesto ordinarsi in via d’urgenza, inaudita altera parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, alla società resistente di consegnare ad esso ricorrente dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, "in misura sufficiente a fare fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali": considerato che, alla luce di una sia pur sommaria valutazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo, le argomentazioni svolte dal ricorrente in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro e all'applicabilità allo stesso, benché formalmente qualificato come autonomo, delle tutele del lavoro subordinato per ciò che concerne - quantomeno - le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene, appaiono, allo stato degli atti, supportate da verosimile fondatezza;
osservato infatti che l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, come novellato dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone che "A far data dal 1° gennaio 2016. si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni dì cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali";
osservato altresì che la Suprema Corte, nel recente arresto n. 1663/2020, ha chiarito che, con la norma sopra citata - nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie portate all'attenzione della Corte - il legislatore ha inteso, in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale", selezionare "taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori" e “in ogni caso ha, poi. stabilito che quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una proiezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato";
che la Cassazione ha inoltre precisato che si tratta “di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea" aggiungendo che l'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla novella del 2019, “la quale va certamente nel senso di rendere più facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilità della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non più "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della "etero- organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", cosi mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione";
che pertanto, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
osservato da ultimo, con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il DPCM 11.3.2020, che ha disposto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico -sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto”, con ciò implicitamente onerando l'imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizione igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio e, con essa, della collettività intera;
che nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie appare ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il citato DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive e che appaiono vieppiù necessarie nello svolgimento di quelle attività che comportano il contatto con il pubblico: osservato che tale conclusione trova conforto anche nella condotta ante cansam della società resistente la quale, a fronte delle reiterate richieste del ricorrente di essere rifornito dei dispositivi di protezione individuale (doc. 6 rie.), non solo non ha opposto alcun rifiuto ma, al contrario, ha espressamente ribadito la propria disponibilità a fornire detti dispositivi, giustificando il ritardo nell’evadere la richiesta con motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richiesta ricevute e le difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) che, seppure astrattamente plausibili, non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro; che pertanto si ravvisa il fumus boni iuris del diritto del ricorrente alla consegna dei D.P.I. meglio descritti in ricorso;
che pure si ravvisa il periculum in mora per le ragioni esposte in ricorso, in quanto, come osservato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 1.4.2020, prodotto da parte ricorrente, alle cui motivazioni anche in punto di fumus boni iuris integralmente ci si riporta, “la protrazione dello svolgimento dell'attività di lavoro in assenza dei predetti dispositivi individuali di protezione potrebbe esporre il ricorrente, durante il tempo occorrente per una pronuncia di merito, a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute": 
considerato, infine, che, avuto riguardo alla natura del paventato pregiudizio e della peculiarità, soggettiva ed oggettiva, della presente vicenda processuale, il presente provvedimento va adottato con decreto inaudita altera parte, potendo la preventiva convocazione delle parti pregiudicare la sua utile attuazione;
visto il decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, recante Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 9 marzo 2020; visto il successivo decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante, all’art. 83, Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COV1D-I9  contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare; visto l’articolo 36 del decreto legge n. 23/2020 che, modificando il disposto dell’articolo 83 comma 1 del decreto legge n. 18/2020 tramite differimento del termine finale dal 15 aprile al 11 maggio 2020, ha previsto che “dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al lì maggio 2020”, con le uniche eccezioni previste dal comma 3, lett. A) del citato art. 83, tra i quali rientra la presente controversia, in quanto avente natura cautelare ed avente ad oggetto diritti fondamentali della persona quale è il diritto alla salute;
considerato che, ai sensi della normativa sopra citata, nel periodo fino al 30.6.2020, le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori possono essere trattate, ai sensi della lett. f) del co. 7 dell'art. 83 DL 18/2020, mediante collegamenti da remoto oppure, ai sensi della lett. h) del medesimo testo, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte;
che nella fattispecie, anche allo scopo di consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 669 sexies, co. 2, c.p.c., appare più opportuna la modalità di trattazione prevista dall’art. 83, co. 7, lett. h (trattazione scritta), salva l’eventualità, allo scopo di salvaguardare il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti, di concedere ad entrambe le parti o alla sola parte richiedente un ulteriore termine per il deposito di eventuali repliche che tengano luogo della discussione in udienza;
 

 

P.Q.M.
 

 

visti gli artt. 700, 669 ter e 669 sexies c.p.c.
 

 

ORDINA
alla società resistente di consegnare immediatamente al ricorrente i dispositivi di protezione individuale di cui al ricorso e, segnatamente, mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata c sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa;
FISSA 
per la comparizione delle parti innanzi a sé l’udienza del 28.4.2020, ad ore 12.00, disponendo che, a cura di parte ricorrente, il ricorso ed il presente decreto siano notificati a controparte entro il termine del 17.4.2020;
DISPONE
che la predetta udienza si svolga, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h) del DL 18/2020 mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti, quanto a parte ricorrente, le sole istanze e conclusioni, e, quanto a parte resistente, memoria difensiva di costituzione contenente anche istanze e conclusioni;
AVVERTE
che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento c in assenza di richiesta delle parti di ulteriore termine per note, l’ordinanza di conferma, modifica ovvero revoca del decreto emesso inaudita attera parte verrà adottato fuori udienza e che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
PRECISA
che, su richiesta anche di una sola delle parti, il Giudice potrà concedere, con separato provvedimento, ulteriore termine per il deposito di note scritte di replica alle avverse difese, alla cui scadenza seguirà l’adozione dell’ordinanza di conferma, modifica ovvero revoca del decreto emesso inaudita attera parte.
Si comunichi
Bologna il 14/04/2020
Il Giudice del lavoro Chiara Zompi