Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo
Data firma: 14 aprile 2020
Parti: Associazione Industriale Bresciana e Cgil Brescia e Vallecamonica, Cisl Brescia, Uil di Brescia
Settori: Industria, Brescia
Fonte: cislbrescia.it


Brescia, 14 aprile 2020, tra l’Associazione Industriale Bresciana […], e la Cgil di Brescia e Vallecamonica […], la Cisl di Brescia […], la Uil di Brescia […],
considerato che
- anche il mondo del lavoro è chiamato ad affrontare gli effetti della crisi epidemiologica da virus Covid-19, che ha colpito con particolare intensità proprio la Provincia di Brescia;
- di fronte all’emergenza sanitaria, sociale ed economica, il sistema delle relazioni industriali è chiamato ad agire, in un quadro di generale incertezza, con grande senso di responsabilità e collaborazione,
visti
- il DPCM 10.04.2020 e il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, promosso dal Governo e sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil in data 14 marzo 2020, contenente linee guida per l'adozione nelle aziende di protocolli di sicurezza anti- contagio;
le parti hanno condiviso l'opportunità di:
- esprimere (all.1) orientamenti comuni sulle misure organizzative che le aziende potranno adottare negli ambienti di lavoro nel rispetto del richiamato DPCM e ad implementazione delle linee guida sopra citate;
- contribuire allo studio sulle condizioni per la graduale ripresa in sicurezza di tutte le attività produttive, con una sperimentazione sanitaria che vede coinvolta anche l'Università degli Studi di Brescia (all.2, soggetto ad aggiornamenti da parte degli enti competenti), da attuarsi limitatamente alle aziende associate ad AIB resesi disponibili, compatibilmente con la sussistenza dei presupposti di operatività e l'accesso alle dotazioni tecniche necessarie nelle quantità e qualità preventivamente indicate dagli stessi enti sperimentatori.
Le parti si danno espressamente atto che tutto quanto sopra ha natura sperimentale e si applica alle attività di impresa parzialmente o in toto operanti in osservanza e conformità al DPCM 10/4/2020, alle norme nazionali e regionali collegate ed è cedevole rispetto ad eventuali Accordi Interconfederali sul tema che dovessero intervenire.
Un’apposita Commissione, composta da un rappresentante di ciascuna delle parti che sottoscrivono, avrà compiti di monitoraggio sull’applicazione di quanto sopra definito e di conciliazione per eventuali controversie in materia.

Regolamentazione operativa delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del Covid 19
Misure attuative del Protocollo 14 marzo 2020

Il presente documento, nel ribadire le prerogative, i ruoli e le finalità del D.lgs n. 81/2008, definisce modalità operative volte a un'efficace attuazione del dettato del Protocollo 14 marzo 2020. Ciascuna realtà, a seconda delle dimensioni e delle peculiarità potrà modificarlo e integrarlo grazie ad una azione coordinata tra datore di lavoro, Medico Competente, RSPP, RLS e RSU, con puntuale informazione ai firmatari del Protocollo.

INDICE
1. COMMISSIONE DI CONTROLLO
2. GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO
3. GESTIONE DELL'ENTRATA E USCITA DALL'AZIENDA
3.a DIPENDENTI

3.b FORNITORI E CLIENTI
3.c DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
4. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI
5. PRECAUZIONI IGIENICO SANITARIE
6. SORVEGLIANZA SANITARIA
6.a DISPOSIZIONI GENERALI

6.b TUTELA DEL LAVORATORE FRAGILE
6.c RIPRESA DEL LAVORO DOPO MALATTIA
6.d RIPRESA DEL LAVORO DOPO CONTATTO CON CASO CERTO O SOSPETTO

1. COMMISSIONE DI CONTROLLO E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Se già non costituita, prima della ripresa va avviata l'attività della Commissione di Controllo prevista nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020. Tale Commissione prevede la partecipazione di:
1) Datore di lavoro e/o Dirigente/i per la sicurezza;
2) Medico Competente;
3) Servizio Prevenzione e Protezione;
4) Servizio Security se esistente;
5) RLS;
6) RSU.
La Commissione di Controllo, fermo quanto previsto in premessa e nel rispetto della normativa in materia di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori (D.L. 81/2008 e seguenti), valuta l'efficacia delle misure assunte e verifica eventuali modifiche o integrazioni. Mantiene altresì una registrazione, nelle forme da valutare, della verifica effettuata.

2. GESTIONE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DEL LAVORO (TURNAZIONE, SMART WORK, RIMODULAZIONE PRODUTTIVA)
• Massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Anche per le riunioni va favorita la modalità digitale; laddove sia necessaria la presenza fisica, la riunione va organizzata in modo da garantire il corretto distanziamento interpersonale;
• rivisitazione delle postazioni di lavoro e di pausa in ambienti chiusi (uffici, etc.) per garantire il corretto distanziamento interpersonale;
• sospensione delle attività ausiliarie non strettamente indispensabili al sostentamento della produzione, in particolar modo vanno limitati gli interventi delle imprese esterne, con l'eccezione dei servizi essenziali quali quelli erogati dalle aziende di pulizie e sanificazione;
• limitazione all'indispensabile degli spostamenti all'interno dello stabilimento;
• organizzazione del lavoro in modo che la distanza interpersonale sia sempre superiore ad un metro (distanziamento). Il lavoro dovrà essere organizzato in modo da favorire una minore presenza di personale nei reparti/uffici;
• qualora non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, come principale misura di contenimento i lavoratori dovranno indossare tutti i DPI previsti (guanti e protezioni per le vie respiratorie);
• definizione di un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di attuare un efficace distanziamento, e dunque:
o diminuire al massimo i contatti e la presenza contemporanea nei locali;
o determinare un sufficiente intervallo di tempo tra un turno e l'altro in modo da consentire la sanificazione degli spogliatoi;
o favorire orari di ingresso uscita scaglionati e, se possibile, con porte di ingresso/uscita diversificate.

3. GESTIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DALL'AZIENDA
3.a DIPENDENTI

• Ribadire ai lavoratori che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi, come di seguito riportati, e di avvisare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria locale;
• all'atto del rientro in azienda, informare il lavoratore sulle modalità di controllo, contenute nel protocollo sanitario collegato;
• subordinare il rientro in Azienda alla compilazione di una breve check-list da parte di tutto il personale. Nella check-list viene richiesta come condizione necessaria all'ingresso in azienda la risposta negativa alle seguenti domande:
o presenza di febbre > 37,5 °C;
o presenza di sintomi simil-influenzali negli ultimi 14 gg (tosse, starnuti, febbre, difficoltà respiratorie, dolori articolari diffusi) e/o perdita di gusto e olfatto;
o avere avuto contatti ravvicinati senza utilizzo di protezioni con persone positive al Covid-19.
In caso di una o più risposte affermative, l'accesso viene negato fino a nuovo controllo.
Il lavoratore, con la sottoscrizione della suddetta check list, si impegna a segnalare immediatamente eventuali cambiamenti ad una o più delle tre condizioni negative riportate nella stessa, che dovessero intervenire nei giorni seguenti.
• Per il controllo della temperatura usare termometri che non necessitano di contatto diretto (per esempio a infrarossi);
• prevedere una procedura di ingresso, transito e uscita che stabilisca modalità e percorsi, e definire chi è responsabile della sua attuazione e verifica;
• prevedere materiale informativo sull'uso dei DPI previsti e sulle modalità di reintegro degli stessi in caso di necessità;
• sensibilizzare e formare i lavoratori al loro rientro in azienda sul fatto che è un dovere di tutti informare tempestivamente il proprio responsabile dell'insorgere di qualsiasi sintomo, tra quelli sopra descritti, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo assoluta cura, in fase di colloquio, di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. Nel caso in cui una persona dichiari al preposto tali sintomi ne va predisposta l'uscita dall'azienda per le eventuali terapie del caso, come previsto dai DPCM in corso di validità. Anche in tutte le fasi di uscita e di eventuale accompagnamento, il lavoratore e l'eventuale accompagnatore devono essere protetti con i necessari DPI forniti dall'azienda deve essere protetto con i DPI forniti;
• prestare attenzione al proprio personale addetto a funzioni di trasporto e consegna merci e fare in modo che oltre alle misure generali valide per tutti i lavoratori, sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine o DPI respiratori, guanti, protezione per gli occhi).

3.b INDICAZIONI PER CLIENTI, FORNITORI E TERZI
Fornire a clientela, fornitori e terzi un'adeguata informazione, riportando le seguenti misure:
• raccomandare ai clienti di utilizzare prioritariamente i mezzi di comunicazione remoti (posta elettronica, telefono, internet, ecc.) al fine di limitare il più possibile accessi fisici presso l'Azienda;
• per l'accesso di lavoratori esterni di aziende titolari di appalti o trasportatori con merce in consegna e/o da ritirare, consentire l'accesso solo dopo controllo della temperatura e la compilazione di un breve questionario analogo a quello previsto per i dipendenti;
• prestare attenzione alla consegna e al ritiro di documenti in formato cartaceo, pacchi, etc. Questi vanno depositati in apposito supporto nell'area di ricevimento e prelevati dall'operatore addetto sempre indossando guanti monouso;
• per il personale addetto a funzioni di front-office o a contatto con clienti, fornitori e terzi, oltre alle misure generali valide per tutti i lavoratori, valutare la possibilità di installare appropriate barriere fisiche (protezioni antifiato, parasputi, parastarnuti) e/o di fornire ai lavoratori che svolgono tali funzioni adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine o DPI respiratori, guanti, protezione per gli occhi e schermi frontali);
• se possibile, riservare servizi igienici dedicati per i clienti, fornitori e terzi;
• prestare attenzione alla consegna di documenti in formato cartaceo, pacchi, etc. operando in modo che i documenti vengano depositati in apposito supporto nell'area di ingresso dell'Azienda e prelevati dall'operatore addetto indossando guanti.

3.c DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Per la fase di ripresa dell'attività lavorativa si ritiene prudenziale consigliare l'utilizzo costante di protezioni per le vie respiratorie per tutto il turno di lavoro;
• eventuali incompatibilità con i DPI già previsti dalla mansione devono essere valutate in collaborazione con il Medico Competente;
• le protezioni delle vie respiratorie saranno rese disponibili dall'Azienda sia ai lavoratori sia a clienti, fornitori e terzi di cui si rendesse necessario l'ingresso in Azienda, per la gestione (distribuzione, sanificazione, raccolta e smaltimento) dei quali deve essere definita la modalità di gestione adeguata alla realtà specifica.

4. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI/ RELAX)
• Nella prima fase riavvio della possibilità di accedere alla ristorazione con gestione parziale della mensa e dei relativi ambienti, nel rispetto delle norme di distanziamento;
• in tutti i punti di ristoro togliere tavolini e sedute, apponendo cartelli con la raccomandazione di evitare assembramenti;
• l'accesso agli spazi comuni va gestito come segue:
o l'accesso alle aree ristoro è permesso ai lavoratori che indossano, dopo accurato lavaggio delle mani, mascherina e guanti. Possono accedere avendo cura di mantenere la distanza minima di un metro e per il solo tempo di prelievo di bevande-vivande. Le tastiere dei distributori automatici sono periodicamente sanificate con le procedure previste di seguito;
• l'accesso agli spogliatoi, che devono essere sempre areati, deve prevedere un tempo di sosta ridotto, con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
• riorganizzazione degli spazi e della pulizia quotidiana degli spogliatoi tra un turno ed il successivo, per garantire il mantenimento delle migliori condizioni igieniche e sanitarie.
Le parti si danno atto della problematica dello spostamento casa/lavoro, operando di concerto con l'apposito tavolo costituito dalla Prefettura.

5. PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE
• Al fine di promuovere la massima efficacia nell'eliminazione delle tracce di virus negli ambienti di lavoro, considerando la possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
• messa a ciclo di operazioni con un servizio supplementare di sanificazione di tutti i luoghi di lavoro, con particolare cura per tutte le superfici e gli oggetti di maggiore contatto promiscuo con i lavoratori (maniglie, telefoni, tastiere, mouse, scrivanie, mezzi di servizio, etc.);
• fornire supporto informativo (video o cartelloni) sul corretto uso di protezioni per le vie respiratorie, guanti ed occhiali e ribadire le informazioni essenziali per la igiene personale:
o il frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone;
o non toccarsi in viso, bocca, naso ed occhi;
o non toccare altre persone (strette di mano, abbracci, etc.);
o coprirsi naso o bocca in caso di starnuto o tosse con l'interno del gomito o con un fazzoletto monouso (da gettare immediatamente dopo l'uso) e lavarsi poi le mani;
• qualora dovesse manifestarsi un caso di COVID-19 all'interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei locali potenzialmente contaminati secondo le modalità contenute nella circolare n. 5443 emessa il 22 febbraio 2020 dal Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; l'azienda comunicherà immediatamente con le Autorità sanitarie per individuare gli eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID- 19, sottoponendo i medesimi ad un nuovo controllo secondo il protocollo sanitario collegato;
• garantire facile accesso a detergenti segnalati da apposite indicazioni;
• in ogni bagno affiggere cartelli esplicativi sul metodo corretto di lavaggio mani sia con acqua e sapone che con gel idroalcolici;
• installare dispenser di gel idroalcolico in vari punti dell'azienda, oltre a quelli previsti nei bagni;
• attraverso avvisi e cartelli sensibilizzare tutto il personale alla frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
• tutte le porte che possono essere lasciate aperte vanno bloccate in apertura per evitare la necessità di contatto con maniglie e superfici comuni tra gli addetti;
• apporre a terra linee di attesa per evitare assembramenti in uscita in corrispondenza delle timbratrici, e altre aree di controllo che potrebbero generare file di attesa per dare un'indicazione ottica agli addetti. Per la fase di ripresa dell'attività lavorativa si ritiene prudenziale consigliare l'utilizzo costante di DPI per le vie respiratorie per tutto il turno di lavoro del tipo almeno mascherina chirurgica.

6 SORVEGLIANZA SANITARIA
6.a DISPOSIZIONI GENERALI

• Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
• Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• Le visite mediche periodiche non vanno comunque interrotte, perché rappresentano una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per prevenire la diffusione del contagio;

6.b TUTELA DEL LAVORATORE FRAGILE
Per lavoratore fragile si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell'infezione virale: soggetti immunodepressi (Circolare 7942-27/03/2020 del Ministero della salute), donne gravide, soggetti affetti da patologie cronico-degenerative come diabete, cardio vascolopatie, bronco pneumopatie, nefropatie. I lavoratori devono essere informati della normativa specifica e, in accordo con la raccomandazione di cui all'art. 3 del DPCM 08 marzo 2020, spetta a questi, anche se asintomatici, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l'infezione, sec. le disposizioni INPS.
Secondo l'Accordo Governo-Parti sociali del 14 marzo 2020, spetta al medico competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero infatti non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte in esposti a videoterminali di età inferiore a 50 anni e soggetti a periodicità quinquennale), o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve in ogni caso restare a disposizione per l'eventuale identificazione del lavoratore “fragile”, che ad egli si rivolga ai fini dell'inquadramento della propria patologia fra quelle per cui si rende necessaria la tutela. Si precisa che in questo ambito non è applicabile, non ricorrendone le condizioni, l'espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica.

6.c RIPRESA DEL LAVORO DOPO MALATTIA
LAVORATORE CON TAMPONE POSITIVO.
Lavoratore sotto tutela da parte di ATS per tutto il periodo di malattia e può rientrare al lavoro dopo effettuazione di un doppio tampone negativo, con intervallo di almeno 24 h tra i due tamponi.
LAVORATORE CHE È STATO MALATO, MA CHE NON SIA STATO SOTTOPOSTO A TAMPONE. In questo caso sarebbe in primo luogo necessario il certificato di riammissione al lavoro per avvenuta guarigione da parte del Medico di Medicina generale. In carenza di ciò, il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro previa autocertificazione come da check list di cui al punto 3. a., segnalazione al Medico Competente ed obbligo di indossare sempre le protezioni delle vie respiratorie per almeno due settimane.

6.d RIPRESA DEL LAVORO DOPO CONTATTO CON CASO CERTO O SOSPETTO
Nel caso di dipendente che abbia trascorso un periodo di isolamento fiduciario volontario o su indicazione del MMG (contatto stretto di caso sospetto non sottoposto a tampone) o su disposizione dell'ATS (contatto stretto di caso Covid-19 tampone positivo) questi può essere riammesso al lavoro dietro autocertificazione come da check list di cui al punto 3.a., segnalazione al Medico Competente e con obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie per almeno due settimane dopo.