Tipologia: CCNL
Data firma: 27 aprile 2000
Validità:01.01.200 - 31.12.2003
Parti: Anci e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil e Ugl Tessili
Settori: Tessili, Calzature, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Disposizioni generali.
Art. 2 - Reclami e controversie.
Art. 3 - Distribuzione contratto - Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 4 - Esclusiva di stampa.
Art. 5 - Decorrenza e durata.
Capitolo II Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero
Art. 6 - I Livelli di contrattazione.
Art. 7 - Il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 8 - La contrattazione aziendale.
• 1) Soggetti.

• 2) Requisiti
• 3) Finalità e contenuti.
• 4) Procedure di consultazione e verifica.
• 5) Procedure.
Capitolo III - Sistema informativo
Art. 9 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.
• A) Occupazione - Investimenti
o 1) Livello nazionale

o 2) Livello regionale
o 3) Livello territoriale
o 4) Distretti industriali calzaturieri
o 5) Livello aziendale
o 6) Imprese a dimensione europea
• B) Decentramento
• C) Mobilità esterna della manodopera
• D) Mobilità interna della manodopera
• E) Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
• F) Lavoro esterno
• G) Clausola di salvaguardia
Art. 9 bis - Azioni positive per le pari opportunità.
Art. 10 - Formazione.
• 1. A livello nazionale
• 2. A livello di distretto industriale o territoriale
• 3) A livello aziendale
Capitolo IV - Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie.
• 1) Costituzione e funzionamento della RSU
• 2) Componenti e permessi
• 3) Elezioni
• 4) Elettorato passivo
• 5) Compiti e funzioni
• 6) Modalità delle votazioni e designazioni
• 7) Comunicazione della nomina
• 8) Disposizioni varie
Art. 12 - Commissioni interne e Delegati dell'impresa.
Art. 13 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali.
Art. 14 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
Art. 15 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 16 - Assemblee.
Art. 17 - Affissioni.
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali.
Art. 19 - Rapporti sindacali.
Capitolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 20 - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio.
• Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25, legge 23 luglio 1991 n. 223
Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.
Art. 22 - Visita medica.
Art. 23 - Contratto a termine.
Art. 24 - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 25 - Apprendistato e assunzioni di giovani con contratto di formazione e lavoro.
• A) Apprendistato
o Formazione
o Tutore della formazione
• B) Contratti di formazione e lavoro
Art. 26 - Lavoratori portatori di handicap ed invalidi.
Art. 27 - Periodo di prova.
Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori - Commissione paritetica per l'inquadramento.
• A)

• B)
• Declaratorie ed esemplificazioni
Art. 29 - Passaggio di qualifica da operaio a intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio a impiegato.
Art. 30 - Mutamento e cumulo di mansioni.
Art. 31 - Orario di lavoro.
• A) Orario normale.

• B) Riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 32 - Lavoro a turni.
Art. 33 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Art. 34 - Andamento attività produttiva.
Art. 35 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
• Definizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999 n. 532
Art. 36 - Banca delle ore.
Art. 37 - Lavoro ripartito (job-sharing) .
Art. 38 - Contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
Art. 39 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
Art. 40 - Inizio e fine di lavoro.
Art. 41 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 42 - Riposo settimanale.
Art. 43 - Giorni festivi.
Art. 44 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 45 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 46 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 47 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 48 - Trasferte.
Art. 49 - Invenzioni del lavoratore.
Art. 50 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 51 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Art. 52 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 53 - Assenze.
Art. 54 - Servizio militare.
Art. 55 - Congedo matrimoniale.
Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 57 - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 58 - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
Art. 59 - Anticipazioni del trattamento economico per malattia e infortunio a carico degli istituti previdenziali.
Art. 60 - Lavoratori tossicodipendenti - Conservazione del posto.
Art. 61 - Abiti di lavoro.
Art. 62 - Mense.
Art. 63 - Iniziative a sostegno della formazione continua.
Art. 64 - Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Art. 65 - Indennità scolastiche.
Art. 66 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
• 1) Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

• 2) Rappresentanti per la sicurezza
• 3) Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
• 4) Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
• 5) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
o A) Accesso ai luoghi di lavoro.
o B) Modalità di consultazione.
o C) Informazioni e documentazione aziendale.
• 6) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
• 7) Riunioni periodiche
• 8) Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
• 9) Lavoratori addetti ai videoterminali
• 10) [Rinvio]
  Art. 67 - Disciplina aziendale.
Art. 68 - Regolamento interno.
Art. 69 - Procedura per i provvedimenti disciplinari.
Art. 70 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 71 - Licenziamento.
Art. 72 - Licenziamenti per riduzione del personale.
Art. 73 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda.
Art. 74 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
• ex art. 19 - Parte Operai CCNL 11.7.1979
• ex art. 15 - Parte intermedi CCNL 11 luglio 1979.
Art. 75 - Indennità in caso di morte.
Art. 76 - Fondo di solidarietà.
Art. 77 - Certificato di lavoro.
Capitolo VI - Lavoro a domicilio
Art. 78 - Disciplina del lavoro a domicilio.
• A) Definizione di lavorante a domicilio

• B) Limiti e divieti
• C) Libretto personale di controllo
• D) Responsabilità del lavorante a domicilio
• E) Retribuzioni
• F) Maggiorazioni della retribuzione
• G) Verifiche - Comunicazioni e controversie
• H) Lavoro notturno e festivo
• I) Pagamento delle retribuzioni
• L) Previdenza complementare tramite adesione a Previmoda
• M) Fornitura materiale
• N) Norme generali
• O) Attività sindacale
• P) Indennità di disoccupazione
Parte Operai
Art. 79 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 80 - Periodo di addestramento.
Art. 81 - Sospensione ed interruzioni di lavoro.
Art. 82 - Lavoro discontinuo.
Art. 83 - Lavoro a cottimo.
Art. 84 - Tredicesima mensilità.
Art. 85 - Ferie.
Art. 86 - Malattia e infortunio non sul lavoro - Trattamento economico.
Art. 87 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 88 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 89 - Trasferimenti.
Art. 90 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Intermedi
Art. 91 - Tecnici.
• Responsabilità civili e penali
• Trasferimenti
• Formazione professionale
Art. 92 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 93 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 94 - Tredicesima mensilità.
Art. 95 - Alloggio.
Art. 96 - Ferie.
Art. 97 - Trasferimenti.
Art. 98 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 99 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 100 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Parte Impiegati
Art. 101 - Tecnici - Impiegati.
• Responsabilità civili e penali
• Trasferimenti
• Formazione professionale
Art. 102 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 103 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 104 - Tredicesima mensilità.
Art. 105 - Alloggio.
Art. 106 - Ferie.
Art. 107 - Trasferimenti.
Art. 108 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 109 - Tutela della maternità.
Art. 110 - Indennità maneggio denaro - Cauzioni.
Art. 111 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Quadri
Art. 112 - Norme particolari.
Protocolli
Protocollo n. 1 Parte retributiva
• Aumenti contrattuali e relative decorrenze
• Una tantum
Protocollo n. 2 Fondo di previdenza complementare "Previmoda"
Protocollo n. 3 Protocollo per lo sviluppo del sistema moda e dell'occupazione al sud
Protocollo n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo n. 5 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 6 Processo di ristrutturazione
Protocollo n. 7 Dichiarazione Filtea-Cgil - Filta-Cisl - Uilta-Uil
Protocollo n. 8 Oneri sociali di struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 9 Interruzioni lavorative e ricorso alla Cig ordinaria
Protocollo n. 10 Processi di ristrutturazione, contrazione dell'orario di lavoro
Protocollo n. 11 Fondo grandi interventi
Protocollo n. 12. Dichiarazione sul commercio internazionale delle calzature, sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Protocollo n. 13 Dichiarazione congiunta sul dialogo sociale
Protocollo n. 14 Intervento straordinario a sostegno della produzione e occupazione nel settore calzaturiero
Protocollo n. 15 Casistica malattia nei casi di Cig e Cigs
Allegati
Allegato n. 1 - Legge 29 Maggio 1982, n. 297 "Disciplina del trattamento di fine rapporto".
Allegato n. 2 - Legge 20 Maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori della libertà sindacale dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"
Allegato n. 3 - Legge 23 Luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa Integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro".
Allegato n. 4 - Legge 15 Luglio 1966, n. 604 "Norme sui licenziamenti individuali".
Allegato n. 5 - Legge 10 Aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
Allegato n. 6 - Accordo interconfederale 31 Gennaio 1995.
Allegato n. 7 - Legge 9 Dicembre 1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro".
Allegato n. 8 - Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle Lavoratrici madri".
Allegato n. 9 - Legge 18 Dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio".
Allegato n. 10 - Legge 18 Dicembre 1984, n. 863 "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali".
Allegato n. 11 - Legge 18 Aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Allegato n. 12 - Legge 3 Febbraio 1978, n. 18. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 3 Dicembre 1977, n. 876, concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo (art. 1) .
Allegato n. 13 - Legge 25 Marzo 1983, n. 79. Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 29 Gennaio 1983 n. 17 recante misure per il contenimento del costo del lavoro per favorire l'occupazione (art. 8 bis) .
Allegato n. 14 - Legge 28 Febbraio 1987 n. 56 (art. 23) .
Allegato n. 15 - Legge 17 Ottobre 1967 n. 977. Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (artt. 1, 18, 19, 20) .
Allegato n. 16 - Legge 27 Dicembre 1985 n. 816. Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali (artt. 1,2,4,16,20,27,28) .
Allegato n. 17 - Legge 11 Maggio 1990, n. 108 "Disciplina dei Licenziamenti individuali".
Allegato n. 18 - Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995.
Allegato n. 19 - Legge 8 Marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".
Allegato n. 20 - Legge 24 Giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione".

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria delle calzature 27 aprile 2000

Addì 27 aprile 2000 tra Associazione nazionale calzaturifici italiani (Anci) […] con l'assistenza della Confindustria […] e la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta) […] con l'assistenza della Confederazione italiana sindacato lavoratori (Cisl) ; Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea) […] con l'assistenza della Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) ; Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta) ; con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro (Uil) ...
e
Sindacato Ugl Tessili […] con la partecipazione del Segretario Nazionale Ugl Chimici […] con l'assistenza del Responsabile del Settore Politiche Sindacali […] e del Segretario Generale Ugl […] è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale del lavoro da valere su tutto il territorio, per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo, prodotte a macchine, a mano o miste, dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma, nonché dalle fabbriche di parti staccate, per la confezione di calzature che non rientrino nella sfera di applicazione di altro contratto collettivo nazionale di lavoro

Parte Generale
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Disposizioni generali.
[…]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali, in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
[…]

Art. 2 - Reclami e controversie.
[…]
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la definizione.

Capitolo II Sistema di relazioni industriali e struttura della contrattazione collettiva - Le relazioni industriali nel settore calzaturiero
Art. 8 - La contrattazione aziendale.
1) Soggetti.

La contrattazione aziendale, prevista dal CCNL di categoria per il settore calzaturiero, attuata sulla base della prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria, viene da queste delegata da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle RSU ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori del settore calzaturiero aderenti alle Organizzazioni stipulanti il CCNL di categoria.

2) Requisiti.
[…]
Inoltre la contrattazione aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dai CCNL e da altri livelli di contrattazione ed è effettuata in conformità alle condizioni previste dal medesimo CCNL.

4) Procedure di consultazione e verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale e secondo le modalità dallo stesso stabilite, che terranno comunque conto delle esigenze tecnico- produttive, saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.

5) Procedure.
[…]
La pratica di informazione, consultazione, verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4, e gli incontri di cui al precedente comma, sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.

Capitolo III - Sistema informativo
Art. 9 - Struttura del sistema informativo ai vari livelli.

Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali e per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Pertanto le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ferme restando l'autonomia della attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte, concordano che formeranno oggetto di esame gli aspetti significativi del settore calzaturiero. Questa pratica di consultazione e confronto ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nella analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità - del sistema produttivo nel suo complesso, al fine di perseguire il consolidamento del settore calzaturiero attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico, e la tutela dell'occupazione. Sulla base di questa dichiarazione di intenti si conviene che, nell'ambito di un approfondimento del dialogo sociale settoriale, le parti potranno adottare modalità e strumenti specifici per il suo concreto svolgimento, quali ad esempio la redazione di documenti o proposte comuni per l'attivazione congiunta di iniziative nei confronti del Governo, di singoli Ministeri o di altre Istituzioni pubbliche. Il sistema informativo si articola per livelli e materie secondo quanto qui di seguito specificato.

A) Occupazione - Investimenti
1) Livello nazionale

A livello nazionale, di norma annualmente, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione, all'evoluzione tecnologica e ai fabbisogni di formazione professionale.
Tale confronto tende al consolidamento e alla qualificazione dell'occupazione, risultato della concretizzazione degli obiettivi di reindustrializzazione del settore, che contribuiscano sviluppo della sua competitività internazionale.
In tale ambito le parti convengono di effettuare una specifica e apposita valutazione ed esame di:
[…]
- processi di internazionalizzazione delle imprese;
- tendenza del decentramento internazionale e nel Mezzogiorno;
[…]
- tendenze degli investimenti e delle diversificazioni produttive, nonché i finanziamenti pubblici erogati dallo Stato e dalle Regioni e relative leggi di finanziamento utilizzate;
[…]
- prevedibili evoluzioni della struttura del settore e del numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica;
- andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 e successive intese, sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile, con particolare riferimento alle possibili azioni positive in linea con la Legge 125/91, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
[…]
- problemi ambientali ed ecologici.
Le parti, fatto salvo l'autonomo ruolo negoziale e di rappresentanza dei distinti ripetitivi interessi di Anci e delle organizzazioni sindacali, potranno anche fornire una valutazione su quegli interventi e quei progetti di fonte comunitaria, governativa, parlamentare e amministrativa suscettibili di influenzare l'andamento e le prospettive del settore.
Fermo restando quanto sopra le parti convengono sull'effettuazione a cadenza semestrale, di specifico ed apposito incontro, le cui modalità verranno definite nel corso dell'incontro di cui al primo comma, allo scopo di fornire informazione ed indicazioni sulla evoluzione del quadro congiunturale, anche col proposito di affinare il livello delle conoscenze sui dati del settore.

2) Livello regionale
A livello regionale, viste le competenze in materia di intervento per la politica industriale per fattori e per le piccole imprese, potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto dei problemi dell'occupazione, con particolare riferimento alla Legge l25, della mobilità e della formazione professionale, allo scopo di migliorare e tendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti a saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza, agli organismi bilaterali regionali di cui all'Accordo Interconfederale 20 Gennaio l993 e successive intese.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedete a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per le formazioni professionali da Enti pubblici, Nazionali e Regionali o della CEE, sia compreso il rispetto delle norme contrattuali e/o di legge in materia di lavoro, fatte salve le semplici divergenze interpretative.

3) Livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quello delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le Associazioni industriali competenti forniranno, di norma annualmente, su richiesta, alle Organizzazioni sindacali territoriali, elementi conoscitivi globali per il settore calzaturiero al fine di valutare congiuntamente l'andamento produttivo ed occupazionale nel territorio.
A tal fine eventualmente anche attraverso appositi indagini delle Associazioni imprenditoriali territoriali, saranno fornite, anche allo scopo di individuare i problemi emergenti ed i possibili interventi, informazioni riguardanti:
- l'andamento delle attività produttive e dell'occupazione;
- i problemi di investimento e di diversificazione produttiva;
- i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sulla occupazione e degli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro;
- i dati più significativi e le tendenze evolutive del mercato del lavoro locale, delle innovazioni tecnologiche in relazione anche alle prospettive di fabbisogno o di formazione professionale.
Su tali temi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, in collegamento con gli Enti bilaterali di cui agli accordi interconfederali;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile;
- sui processi di internazionalizzazione delle imprese e del decentramento internazionale;
- sulla competitività, efficienza e produttività del sistema in rapporto alla evoluzione della congiuntura.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti e degli organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione ed attuazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore calzaturiero.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad esempio: Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze ed il modo di rapportarsi con Enti, organismi esterni e Centri di formazione per il settore calzaturiero.

4) Distretti industriali calzaturieri
Per operare una integrazione tra i due livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore calzaturiero da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, entro sei mesi dalla data di decorrenza del CCNL verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze acquisite a livello nazionale, ed integrandoli con quelle eventualmente reperiti a livello locale. Questa attività informativa e di consultazione tende ad arricchire e completare lo svolgimento del dialogo sociale settoriale.
Le parti confronteranno le rispettive valutazioni alla ricerca di possibili convergenze per individuare eventuali proposte comuni, in collegamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo da sottoporre alta attenzione degli Enti ed istituzioni locali e regionali.
Le modalità operative dell'attività informativa e di consultazione nei distretti industriali individuati saranno definite tra le parti interessate, che ricondurranno a questa dimensione anche il sistema informativo a livello territoriale di cui al precedente paragrafo. I distretti individuati sono: Vigevano, Treviso, Padova - Venezia, San Mauro Pascoli, Pistoia, Macerata, Fermo e Barletta.

5) Livello aziendale
5.1 Il livello aziendale di informazione individua tre tipicità: una, di cui al presente paragrafo, di conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico/sociali dell'azienda, l'altra correlata alla contrattazione aziendale ed è funzionale ai programmi obiettivi e parametri di riferimento, infine una terza propria dell'impresa a livello europeo.
Peraltro il sistema nella sua interezza, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un miglior livello di comprensione della realtà attraverso lo sviluppo del processo di coinvolgimento partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
Pur nel perseguimento di finalità proprie di ciascuna regolamentazione, i diversi momenti informativi possono coincidere.
5.2 A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di 60 dipendenti tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologie e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- il superamento delle barriere architettoniche;
- le previsioni di ricorso il traffico di perfezionamento passivo ed i dati a consuntivo relativi all'anno precedente;
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti sarà effettuata una valutazione congiunta in ordine:
- all'occupazione (azienda stabilimento, reparto) ;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche:
- alle esigenze di formazione o riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- allo stato di applicazione della legislazione di parità con le relative azioni positive in linea con la legge 125/91 ed in correlazione con le iniziative assunte a livello nazionale e territoriale, per valorizzare l'impiego del lavoro femminile;
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché degli Accordi interconfederali sui contratti di formazione lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti, quando si determinino condizioni tali che la rendano necessaria.
Durante il corso dell'informativa annuale le società di Capitale con obbligo di deposito, per legge, del bilancio consegneranno a richiesta, copia dello stesso e della relazione di accompagnamento già approvate dall'assemblea dei soci.
Per le aziende che hanno più stabilimenti; anche in zone territoriali diverse, o per i complessi industriali del settore aventi un'unica gestione, pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al primo comma saranno estese ad eventuali piani pluriennali;
- all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.

6) Imprese a dimensione europea
In relazione alla direttiva UE 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro paese.
A tal fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore calzaturiero nel suo complesso, anche alle Organizzazioni Sindacali nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla direttiva 94/45 di pane delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

B) Decentramento
Le aziende informeranno preventivamente le RSU e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato territoriale di categoria, sulle operazioni di scorporo, di ristrutturazione e di decentramento al di fuori dello stabilimento, compreso aree del Mezzogiorno od internazionali; di importanti fasi della attività produttiva in atto nel caso in cui tali operazioni influiscano direttamente sui livelli occupazionali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro che consenta alle RSU e alle OOSS territoriali di categoria di esprimere le loro autonome valutazioni.

C) Mobilità esterna della manodopera
In relazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge agosto 1977 n. 675 e dalle relative norme di attuazione (Legge 26-5-1978, n. 215, e Legge 9 febbraio 1979 n. 36) per affrontare in modo corretto e concreto i problemi occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva e di crisi aziendale, le parti convengono quanto segue:
1) le Aziende del settore su richiesta delle Associazioni territoriali di categoria degli imprenditori, comunicheranno alle medesime le prevedibili occasioni di occupazione specificando le caratteristiche professionali dei posti di lavoro disponibili;
2) periodicamente, su richiesta di una delle parti, si rileveranno in appositi incontri le situazioni di crisi aziendali ed occupazionali al fine di accertare la potenziale mobilità della forza lavoro nel territorio e si verificherà l'andamento dei processi di mobilità favorendo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e promuovendo anche l'istituzione, ove se ne ravvisi la necessità, tramite l'Ente Regione competente, di corsi professionali;
3) le informazioni e le indicazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno anche riportate all'interno delle strutture e delle procedure previste dalla legge 12 agosto 1977 n. 675 e dalle successive norme di attuazione (Legge 26 - 5 - 1978, n. 215 e Legge 9 - 2 - 1979, n. 36) ;
4) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di legge o di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.

D) Mobilità interna della manodopera
Le parti riconoscono nella mobilità interna un fattore importante per la produttività aziendale.
In coerenza con quanto sopra, nelle Aziende con più di 100 dipendenti, le Direzioni delle unità produttive informeranno preventivamente le RSU sugli spostamenti di durata non temporanea, riguardanti unicamente gruppi di lavoratori.
Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al miglior utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.

F) Lavoro esterno
Le parti nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore calzaturiero a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati, le imprese calzaturiere svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti, ne implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende committenti agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste siglato dai sindacati aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto di lavoro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 60 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per le lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione, nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da questi applicati.
3) Le Associazioni Industriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi, necessari alla valutazione del fenomeno;
- a tal scopo l'Associazione Industriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano o il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nel confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione la ditta interessata alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della legge 20 Maggio 1975, n. 164 e dalla legge 23 Luglio 1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni industriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazione di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore calzaturiero.
Chiarimento a verbale.
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Dichiarazione verbale.
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme vigenti.
Dichiarazione intenti.
Preso atto che gli accordi di riallineamento possono produrre effetti positivi, ma che gli stessi non si sono generalizzati in misura soddisfacente, le parti contraenti convengono di intensificare le azioni per facilitare la regolarizzazione del lavoro sommerso, che per sua natura produce distorsioni della concorrenza per le imprese, anomalia nei trattamenti economici e normativi per i lavoratori ed influisce negativamente sul risanamento del territorio ostacolando l'attivazione del circolo virtuoso di sviluppo industriale; le parti esprimono la loro volontà di operare ai diversi livelli di competenza al fine di promuovere lo sviluppo delle realtà produttive del Mezzogiorno.
A tal fine ritengono necessario che, attraverso il dialogo sociale settoriale, si pervenga alla emanazione di norme di legge che riaprano i termini per processi di allineamento retributivo, garantiti da apposita contrattazione nazionale e territoriale con adesione aziendale.
È necessario che contemporaneamente siano risolte le controversie amministrative derivanti dalle decisioni degli organismi previdenziali, collegate con il processo di riallineamento che stanno pregiudicando gravemente la regolarizzazione già avviata ed inibendo il suo ampliamento.

G) Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al "Sistema di informazione dell'industria calzaturiera".
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, regionale, territoriale, aziendale attuati in difformità agli impegni così come definiti dagli articoli "investimenti occupazione", "lavoro esterno", "mobilità esterna della manodopera", "mobilità interna della manodopera", daranno facoltà alle Associazioni Industriali stipulanti di dichiararsi previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni Sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve, sulle materie prese in considerazione, le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Art. 10 - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, nonché nella legge 24 giugno 1997 n. 196 e nei relativi decreti attuativi in merito alla formazione dei lavoratori apprendisti, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dalla esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del contratto nazionale, le parti convengono che la formazione debba perseguire gli scopi di:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzative e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per consentire il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

1. A livello nazionale
[…]
1.3 Utilizzare la Commissione Paritetica Nazionale quale Organismo bilaterale per predisporre congiuntamente progetti di formazione continua nonché studi e ricerche per:
- approfondire il rapporto intercorrente tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive da un lato, ed esigenze formative dall'altro;
[…]
- elaborare linee guida per progetti formativi che le parti potranno utilizzare anche congiuntamente per presentare agli organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- valutare alla luce dell'evoluzione della tecnica ambientale l'opportunità di rivedere gli schemi di progetto di formazione per i Rappresentanti per la Sicurezza al fine dell'aggiornamento sulle problematiche correlate all'ambiente del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
1.4 Progetti formativi - Le parti convengono sulla opportunità di confrontarsi su specifiche iniziative di cui le stesse siano propositrici o titolari, nonché di fare conoscere tali iniziative alle aziende associate e ai lavoratori, anche ai fini di quanto previsto all'art. 60, lett. b) del presente CCNL.
Ferme restando le rispettive autonomie operative le parti potranno inoltre promuovere specifiche iniziative formative da progettare e realizzare congiuntamente.
[…]

2. A livello di distretto industriale o territoriale
2.1 Approfondire le problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze.
A tal fine si verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
• migliorare l'integrazione tra scuola e lavoro per favorire l'inserimento dei giovani studenti attraverso strumenti appropriati quali il contratto a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, e i tirocini formativi, per i quali andranno ricercate soluzioni che ne favoriscano la realizzazione anche nel corso dell'anno scolastico.
[…]
• verificare, in termini quantitativi e qualitativi, le iniziative formative rivolte ai giovani in contratto di formazione lavoro;
• elaborare progetti formativi e/o promuoverne la predisposizione in funzione dei programmi definiti a livello nazionale.
I risultati di questa elaborazione conoscitiva e propositiva in quanto concretizzatisi in orientamenti comuni, saranno sottoposti alla attenzione degli enti pubblici competenti ed agli organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore calzaturiero.
[…]
2.2 Promuovere la realizzazione di iniziative formative in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 626/94, utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni.
2.3 Studiare le opportune iniziative perché gli enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Le parti ritengono che lo strumento dei tirocini formativi sia utile al fine di formare al lavoro le persone disabili.

3) A livello aziendale
3.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte ore di cui all'art. 60 "Iniziative a sostegno della formazione continua".
3.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU, con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
3.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
3.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione esterna degli apprendisti, faranno riferimento ai programmi ed ai percorsi didattici che le parti concerteranno a livello nazionale.
3.5 In occasione di avviamenti di lavoratori portatori di handicap o invalidi effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, direzione aziendale e RSU verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni.
Tale azione sarà raccordata con l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 2.3.

Capitolo IV - Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie.
5) Compiti e funzioni

La RSU subentra alle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed i loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU è riconosciuta quale soggetto negoziale a livello aziendale per le materie e con le modalità previste dal presente CCNL.

Art. 12 - Commissioni interne e Delegati dell'impresa.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 16 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materia di interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]

Art. 17 - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili e frequentati a tutti i lavoratori nell'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 19 - Rapporti sindacali.
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'Accordo Interconfederale 22.1.83, e successive a che, in caso di controversie collettive vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonché l'informazione di cui all'art. 9, parte generale del presente Contratto, a richiesta di una delle parti, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Capitolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Ammissione al lavoro delle donne e dei minori.

L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.

Art. 22 - Visita medica.
Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
In adempimento alle vigenti norme di legge, i dipendenti addetti a lavorazioni che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive ivi compreso i collanti e solventi, ai sensi della tabella annessa al DPR 303/1956, devono essere sottoposti a visite mediche preventive e periodiche.

Art. 23 - Contratto a termine.
[…]
L'Azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate procederà all'assunzione stessa, previa informazione alle rappresentanze sindacali aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati ed alla relativa durata.
[…]

Art. 24 - Regime di orario a tempo parziale.
[…]
In particolare le aziende, entro il limite complessivo dell'8%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente […].

Art. 25 - Apprendistato e assunzioni di giovani con contratto di formazione e lavoro.
A) Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 Luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal DPR 20 Gennaio 1976 n. 432 per le lavorazioni faticose ed insalubri ivi contemplate.
[…]
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
[…]
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore calzaturiero il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
[…]

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, comma 2 della Legge 196/1997. Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 Aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto citato; particolare attenzione sarà riservata alle conoscenze relative alla filiera del sistema calzaturiero.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, commi 1 e 6, comma 1, del citato DM 8 Aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2 L. 196/1997 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del DM 8 Aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del medesimo Decreto Ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 Aprile 1998 le parti, nell'ambito delle attività indicate all'art. 10 parte generale del CCNL:
- elaborano schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
- individuano i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16 co. 2 della L. 196/1997;
- verificano che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalle parti, ovvero dalle autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, co. 2 della L. 196/1997 e al DM 8 Aprile 1998;
- valutano i contenuti formativi dei progetti realizzati nei distretti industriali e negli altri territori ad alta vocazione calzaturiera.
Le parti inoltre predispongono i programmi delle iniziative professionali sperimentali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 Aprile 1998 e convengono di attivarsi entro il 30 Novembre 1998, ai fini richiamati nelle disposizioni che precedono.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
[…]
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

Tutore della formazione
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2 DM 8 Aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

B) Contratti di formazione e lavoro
Si richiamano le norme del decreto legge 30.l0.1984 convertito in legge 19.12.1984 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 18 dicembre 1988 e 31 gennaio 1995.
In relazione alla delega contenuta nell'accordo interconfederale 31.1.1995, le parti hanno concordato le seguenti disposizioni specifiche di categoria:
1. Sono considerate "elevate" ai sensi dell'art. 16 (commi 2.4.5. e 6) della legge n. 451/1994 le professionalità inquadrate nell'ottavo, settimo, sesto, quinto nonché quarto livello limitatamente alle qualifiche degli impiegati e degli operai per i quali ultimi si prevedono funzioni specialistiche, di responsabilità, di rilevante professionalità, di coordinamento e controllo, del sistema classificatorio previsto dal presente contratto.
2. Sono considerate "intermedie" ai sensi delle nonne già sopra richiamate:
- le professionalità inquadrate al quarto livello della classificazione nazionale, riguardanti la categoria degli operai, diverse da quelle sopra citate;
- le professionalità inquadrate al terzo livello della classificazione nazionale;
- le professionalità inquadrate nel secondo livello della classificazione nazionale, con l'eccezione delle mansioni di seguito elencate:
1) addetti alla appaiatura tomaie finite;
2) addetti alla tranciatura di materiali vari e di parti secondarie del cuoio;
3) addetti alla scatolatura;
4) addetti all'applicazione collanti a mano;
5) addetti applicazione calze e doposci nella schiumatura;
6) addetti alla graffettatura a e inchiodatura di calzature in legno o plastica;
7) addetti carico manuale alimentazione macchine automatiche;
8) addetti rifilatura con forbice elettrica delle suole con plastica e gomma;
9) addetti alla garbatura delle suole.
Eventuali variazioni dell'inquadramento unico dei lavoratori comporteranno analoghe modifiche al sopra citato elenco di mansioni.
- Le parti riconoscono che le professionalità di secondo livello qui richiamate sono considerate intermedie" poiché possiedono i requisiti fissati dall'accordo interconfederale 31 gennaio l995.
- Tale accordo, infatti prevede che: siano considerate intermedie, prescindendo da ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali da declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del secondo livello del presente contratto prevedono infatti che vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione occorre un periodo di esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".
3. Per tutte le professionalità non classificate tra le intermedie e quelle destinate a permanere nel primo livello, si potrà applicare il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) della legge 19 luglio 1994 n. 451, della durata di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.
4. Per i lavoratori assunti con CFL per i quali le norme del presente contratto prevedano il conseguimento del quarto livello al termine di un periodo predeterminato di permanenza al livello inferiore, si applicheranno le regole previste al quarto comma del punto 3) dell'accordo interconfederale 31.1.1995, ai fini della compatibilità del periodo di formazione per la maturazione del requisito temporale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. […]
Quanto stabilito al presente articolo in materia di contratti di formazione e lavoro costituisce parte integrante della regolamentazione interconfederale contenuta nell'accordo 31.1.1995, ai fini della verifica di conformità dei progetti ad opera delle Commissioni bilaterali regionali.

Art. 26 - Lavoratori portatori di handicap ed invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap e alla necessità del migliore inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, si impegnano a favorirne l'idonea collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, sarà verificata tra la direzione aziendale e le RSA l'esistenza di concrete possibilità di inserimento non emarginate, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionali promossi o autorizzati dall'Ente regione al fine di agevolare il processo di recupero e di integrazione avvalendosi anche degli eventuali suggerimenti e/o convenzioni con le Autorità sanitarie preposte, purché i relativi inserimenti risultino compatibili nella percentuale per le assunzioni obbligatorie prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nel caso in cui vengano esaurite le possibilità di idonea occupazione offerte dalla struttura organizzativa aziendale senza utile risultato, le parti opereranno gli opportuni interventi presso gli organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle iniziative propositive di cui all'art. 9, si valuteranno anche opportune azioni affinché gli Enti preposti alla formazione organizzino corsi specifici intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi e dei portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori - Commissione paritetica per l'inquadramento.
A) […]
3. In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione Aziendale comunicherà alle RSU le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendale in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampli" le mansioni e ad arricchirne il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche di processo organizzative.
A tal fine la Direzione Aziendale comunicherà alla RSU, preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
[…]

B) Opera, nel primo biennio di vigenza del presente contratto una Commissione Nazionale per l'inquadramento composta da sei rappresentanti per la Organizzazione imprenditoriale firmataria del presente contratto e da sei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Filta, Filtea, Uilta.
La Commissione Nazionale per l'inquadramento svolge una attività specifica ed una attività permanente.

I) Attività specifica a termine
Condurre uno studio analitico, per le diverse tipologie produttive, con compiti propositivi, sull'attuale inquadramento in ordine agli aspetti relativi alla congruità tra le declaratorie e le relative mansioni ed esemplificazioni; alla migliore formulazione delle declaratorie e delle mansioni ed esemplificazioni; all'aggiornamento dell'elencazione delle mansioni ed esemplificazioni, con cancellazione di quelle che risulteranno obsolete.
Verificare le problematiche derivanti dalla mobilità verticale ed orizzontale dei lavoratori, al fine di ricercare eventuali idonee soluzioni in ordine allo svolgimento di pluralità di mansioni.
Tale attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2001.

II) Attività permanente
Individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia che siano segnalate in seguito allo svolgimento della procedura di cui al precedente paragrafo 2) .
La Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti in presenza di un problema di inquadramento che abbia carattere generale, anche rilevato nel corso della procedura di cui al paragrafo A, punto 2) del presente articolo; qualora si raggiunga a livello aziendale un accordo tra le parti relativo al deferimento della questione alla Commissione paritetica per l'inquadramento, la predetta procedura si sospende.
La Commissione, accertata preliminarmente la propria competenza, esaminerà il contenuto professionale della mansione individuata, elaborerà la relativa esemplificazione e procederà all'inquadramento sulla base dei criteri contrattuali, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Effettuerà attività di ricerca e di confronto per verificare motivazioni, criteri di elaborazione e di attuazione nonché effetti pratici di esperienze innovative condotte ai sensi di quanto previsto al precedente punto A) 3. A tal fine le organizzazioni nazionali provvederanno a far pervenire alla Commissione Nazionale settoriale per l'inquadramento i testi delle intese raggiunte.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte integreranno il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Capitolo finale
La Commissione Nazionale produrrà un rapporto complessivo per le organizzazioni stipulanti entro il 28 Febbraio 2002.
La Commissione decide all'unanimità.
Le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno al termine dei lavori della Commissione nazionale.
In particolare valuteranno come recepire nel testo contrattuale le conclusioni del rapporto della Commissione nazionale, con l'obiettivo di:
- predisporre un sistema di classificazione professionale più rispondente alle realtà produttive ed organizzative;
- fornire idonei strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione di specifiche professionalità che rispondano alle esigenze di competitività.
[…]

Art. 31 - Orario di lavoro.
A) Orario normale.

La durata dell'orario normale contrattuale è di 39 ore settimanali;
la durata dell'orario normale contrattuale, può anche essere di 40 ore settimanali, previo accordo a livello aziendale sottoscritto tra le parti;
l'orario normale contrattuale non potrà superare le 8 ore giornaliere.
L'orario settimanale di lavoro verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive mediante esame in sede aziendale.
Ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati dalle vigenti disposizioni legislative.
Le parti riconoscono che la qualità della risposta organizzativa, nella ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema delle imprese, si realizza anche attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo.
Pertanto: per migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti riconoscono idonea l'adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, o per gruppi di lavoratori - di:
- altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane;
- un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regine ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso.
Tali specifici schemi di orario o diverse distribuzioni o articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate dalle parti a livello aziendale.
[…]

Art. 32 - Lavoro a turni.
È considerato lavoro a turni quello prestato da lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore.
L'orario normale giornaliero del lavoro a turni è di 8 ore per turno, ragguagliato alle ore settimanali sulla base di quanto previsto all'art. 31, ivi compreso il riposo, la cui durata è di 1/2 ora giornaliera per turno.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, un intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
[…]
Il riposo dei lavoratori turnisti deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro, o altrimenti a macchine ferme.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
[…]
Le modificazioni dei turni devono. essere notificate 24 ore prima mediante avviso affisso nell'albo aziendale, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del presente articolo, anche se compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo, del lavoro a turni e, inoltre, il suo inizio o il termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in 5 giorni in attuazione alla norma di cui all'art.31 - parte generale.
[…]
Altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare l'adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione;
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro sui primi 6 giorni settimanali finalizzata al maggior utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giorni settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).

Art. 33 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Le parti riconoscono che un complesso di elementi tipici del settore possono determinare la necessità di periodi di maggiore intensità produttiva e di particolare concentrazione delle consegne per le aziende.
Funzionale a questa esigenza è il ricorso a regimi di orario settimanale flessibili.
Le parti riconoscono che l'attuazione della flessibilità dell'orario è anche finalizzata ad un contenimento dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni, del ricorso abnorme allo straordinario ed a consolidare l'occupazione.
La soddisfazione di tale esigenza è altresì valutata dalle parti, utile strumento per disincentivare fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Nei periodi di maggiore intensità produttiva (uno o più nell'anno) e per un massimo di 20 settimane esaminate tra la RSU e la Direzione aziendale le obiettive necessità derivanti da maggiori esigenze di produzione e/o di consegna, verranno attuati diversi regimi di orario settimanale ivi compresa la prestazione lavorativa nella giornata di sabato, comprovato che nel semestre precedente l'azienda non ha effettuato procedimenti di riduzione del personale e che comunque si è in presenza di un regolare andamento occupazionale (in relazione agli organici) e che sia stata data attuazione alla norma di cui all'art. 9 lettera F (lavoro esterno).
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario settimanale, fino ad un massimo di 96 annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorate del 20%.
[…]
Quanto sopra disciplinato potrà riguardare sia gruppi di lavoratori che l'intera maestranza.
[…]
Le modalità di effettuazione dei diversi regimi di orario sia superiore che inferiore all'orario settimanale contrattuale verranno concordemente definite a livello aziendale mediante apposito incontro da tenersi con sufficiente anticipo rispetto al periodo di prevedibile attuazione.
Nel caso in cui condizioni non previste impedissero l'intero recupero delle ore prestate oltre l'orario contrattuale, tra Direzione aziendale e RSU si svolgerà un incontro finalizzato alla ricerca di soluzioni adeguate che dovranno comunque essere attuate entro 4 mesi da detto incontro.
Qualora tale evento dovesse ricorrere in più stagioni produttive consecutive, obiettivo dell'incontro sarà anche la verifica dell'adeguatezza degli organici.
[…]
Ai lavoratori ai quali, per comprovate necessità, non fosse possibile effettuare il programmato regime di flessibilità, saranno concesse le opportune deroghe.
[…]
Annualmente, a livello nazionale, si effettuerà un esame congiunto per verificare il godimento della riduzione di orario legata alla flessibilità.
[…]
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 34 - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni Aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
[…]
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 31 Parte generale per i permessi per riduzione di orario; art. 33 Parte generale per le modalità applicative della flessibilità; art. 40 Parte generale per le ex festività; artt. 81 Parte operai, 92 Parte intermedi, 102 Parte impiegati per le ferie) .
[…]

Art. 35 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo - Maggiorazioni.
[…]
La prestazione di lavoro straordinaria di produzione, ha carattere volontario e potrà essere effettuata entro il limite individuale di 150 ore annue sino al raggiungimento di un monte ore annuo aziendale ragguagliato a 80 ore per dipendente.
A fronte di esigenze aziendali e/o aventi il carattere dell'eccezionalità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato, sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all'attività dell'azienda) avrà luogo in sede aziendale un esame congiunto tra la Direzione aziendale e RSU sulle necessità manifestate e finalizzato ad individuare le modalità di attuazione utili a rispondere tempestivamente a tali esigenze. Nel caso in cui per due stagioni produttive consecutive sia stato raggiunto il tetto prefissato, si verificherà l'adeguatezza dei livelli occupazionali con un incontro a livello territoriale.
[…]

Definizioni del decreto legislativo 26 novembre 1999 n. 532
[…]
Sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Ai sensi dell'art. 4 - Durata della prestazione - del citato decreto legislativo, in caso di adozione di un orario articolato su più settimane, il periodo di riferimento sul quale calcolare il limite delle otto ore nelle 24 ore, in mancanza di una specifica regolamentazione a livello aziendale, è definito come media su base annuale.
Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo, che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a quello diurno, si prevede che in caso di inidoneità al lavoro notturno sancita dal medico competente e in mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo livello, il lavoratore possa essere spostato a mansioni di livello inferiore al fine di agevolare soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali, che dovrà essere esaurito entro 30 giorni.
[…]
L'introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle RSU e in mancanza delle Associazioni territoriali di categoria; la consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
[…]

Art. 36 - Banca delle ore.
Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero; in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alle infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo all'accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario.
[…]
Sono escluse da tale disposizione le aziende nelle quali sia concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o che le stesse vengano impiegate per l'attuazione di orari lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti.
[…]

Art. 38 - Contratto di prestazione di lavoro temporaneo.
Il contratto di prestazione di lavoro temporaneo è consentito solo nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti ed integrate dalla regolamentazione del presente articolo, convenuta in attuazione di quanto specificamente demandato dall'art. 1, comma 2, lettera a), comma 4 lettera a), comma 8 e dall'art. 3, comma 4 della legge 24 Giugno 1997 n. 196.
Pertanto, ferme restando tutte le possibilità previste dai vari istituti contrattuali in materia di flessibilità della prestazione ed in aggiunta alle ipotesi di contratto di lavoro temporaneo previste dalla legislazione vigente, le parti hanno inteso individuare le causali, ipotesi e mansioni per le quali è consentita la prestazione di lavoro temporaneo ai sensi delle sopra citate norme della legge n. 196 del 1997.
[…]
8. Personale di supporto tecnico addetto all'assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di inserire personale con contratto di lavoro temporaneo, per soddisfare le esigenze e le situazioni di cui ad una o più delle ipotesi contemplate, procederà all'inserimento dei lavoratori previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria relativamente al numero dei contratti, le cause, le lavorazioni e/o i reparti interessati e la relativa durata. Analoga informativa riguarderà le ipotesi di proroga dei periodi di assegnazione inizialmente stabiliti.
[…]

Art. 39 - Recupero delle ore di lavoro perdute.
È consentita in facoltà di recupero a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuto a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 42 - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cade in domenica, come è stato stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere ai lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 51 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti il lavoratore dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di consegnare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha il diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla azienda di rivalersi per i danni avuti.
[…]

Art. 56 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ivi compresa la polineurite tossica nei casi assistiti dall'Inail, al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore.
In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo, previo esame con le RSU, a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[…]
Nota a verbale.
Le parti congiuntamente si assumono l'impegno a svolgere una azione tendente al riconoscimento legislativo della polineurite tossica quale malattia professionale a tutti gli effetti.
[…]

Art. 61 - Abiti di lavoro.
[…]
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportino una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai 1avoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere ai lavoratori un concorso nelle spese nella misura del 20%.
[…]

Art. 66 - Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
1) Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal 2° comma dell'art. 5 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 relativamente all'osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo;
- nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta, dalle aziende nel "Registro dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee".

2) Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art 18 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da l6 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000, dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), limitatamente a quelle che occupano da 5 a 15 dipendenti, i compiti e le attribuzioni di rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal delegato di impresa, di cui all'art. 12 del presente contratto, ove tale carica sindacale risulti attivata.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza Sindacale Unitaria.

3) Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a), fatta eccezione per il caso di assunzione della carica da parte del delegato di impresa, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
L'elezione avviene nel corso dell'assemblea prevista dall'art. 16 del vigente CCNL
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'unita produttiva.
La durata dell'incarico è di tre anni.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), c), d) ed e) i rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria con le modalità previste dal vigente CCNL all'art. 11.
All'atto della costituzione della RSU i candidati a rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU.
Nei casi in cui si è già costituita la RSU, per la designazione dei Rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della RSU al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne dà comunicazione, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, all'organismo paritetico provinciale che terrà il relativo elenco.
I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista per i componenti della RSU dall'art. 11 del presente contratto.

4) Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19 settembre 1994 n.626, permessi retribuiti pari a dodici ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, nel caso in cui, in relazione ad avvenute o progettate modificazioni tali da variare significativamente le condizioni del rischio, qualora l'entità dei permessi risulti insufficiente, potrà essere anticipato 1'utilizzo di ore di competenza dell'anno solare seguente fatti salvi successivi conguagli.
Nelle unità produttive di cui alla lettera c), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19 Settembre 1994, n.626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre i permessi già previsti per la RSU, utilizzano un monte ore specifico pari a 70 ore annue complessive.
Nelle unità produttive di cui alle lettere b), d), ed e), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, i rappresentanti per la sicurezza eletti o designati ai sensi della presente normativa, oltre ai permessi già previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
I permessi di cui ai commi precedenti potranno essere assorbiti fino a concorrenza delle ore di permesso riconosciute al medesimo titolo.
In tutte le unità produttive di cui al paragrafo 2, per 1'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
Adeguamenti alla presente normativa potranno essere concordati a livello aziendale in considerazione delle tipologie produttive e delle valutazioni del rischio ambientale.

5) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

A) Accesso ai luoghi di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

B) Modalità di consultazione.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
In fase di prima applicazione del D.lgs. n. 626/94, e comunque non oltre il 30 giugno 1996, nelle realtà in cui non sia stata ancora individuata la rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 626 del 1994.

C) Informazioni e documentazione aziendale.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del citato D.lgs. 626194.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4 comma 3 della medesima disposizione di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unita produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
In caso di divergenza con il responsabile della sicurezza in merito alle misure di prevenzione e protezione dei rischi, i rappresentanti per la sicurezza segnaleranno le proprie osservazioni di norma in forma scritta al datore di lavoro ed in caso di ulteriore divergenza comunicheranno tali osservazioni e deduzioni all'Organismo paritetico territoriale competente ex art. 20, comma 1° del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

6) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626 del 1994.
La formazione del rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori della Commissione Nazionale sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore calzaturiero articolandole in considerazione delle diverse tipologie produttive.
Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all'OPN e, attraverso quest'ultimo, agli OPR ed OPT di cui all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio dl cui all'art. 60 del presente CCNL. Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
Dichiarazione a verbale - Disposizione transitoria.
I contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore calzaturiero, articolata in considerazione delle specificità dei diversi comparti, convenuta nel corso di vigenza del CCNL 12 Luglio 1995, saranno riverificati alla luce dell'evoluzione tecnologica, organizzativa e delle sostanze usate nel ciclo produttivo. A tal fine le parti si incontreranno entro tre mesi dalla data della sottoscrizione del presente CCNL per un esame in merito.

7) Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

8) Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è osservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

9) Lavoratori addetti ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma, lett. c) del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a turni come previsto dall'art. 32 del presente CCNL, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

10) Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

Art. 68 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti, dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 70 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza. In tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza le eventuali sanzioni dell'organo di vigilanza competente comminate ai lavoratori ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 non escludono la possibilità di irrogare provvedimenti disciplinari; l'applicazione di provvedimenti disciplinari, motivati da trasgressioni agli obblighi di rispetto delle norme e prescrizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, è correlata alla corretta applicazione, da parte del datore di lavoro, delle norme riguardanti la sorveglianza sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:
[…]
b) che senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
[…]
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
[…]
i) che in qualche modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina;
l) che contravvenga alle disposizioni in tema di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626.
[…]

Art. 71 - Licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, e successiva modifica integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) e l'art. 2119 del Codice Civile.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti a persone, agli impianti, ai materiali e comunque nelle zone di lavoro delimitate per esposizione a rischi cancerogeni o per esposizione a rischi biologici;
b) […] danneggiamento volontario al materiale dell'Azienda;
[…]
f) insubordinazione verso i superiori;
[…]
h) recidiva nelle mancanze di cui all'articolo precedente (provvedimenti disciplinari) ;
i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'Azienda;
l) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;
m) abbandono del proprio posto di lavoro fatta eccezione nell'ipotesi di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, salvo che lo stesso lavoratore non sia stato debitamente formato e preposto per affrontare lo stato di pericolo al fine di farlo cessare o attenuarlo;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che, per la loro gravità, configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. […]

Capitolo VI - Lavoro a domicilio
Art. 78 - Disciplina del lavoro a domicilio.

A) Definizione di lavorante a domicilio
È lavorante a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite a terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 codice civile, ricorre quando il lavorante a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, ed il suo lavoro consista nella esecuzione parziale nel completamento dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavorante a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua nelle condizioni di cui ai comma precedenti, lavoro in locali di pertinenza dello stesso imprenditore. anche se per l'uso di locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
Non si considera lavoratore a domicilio ai fini della presente regolamentazione il lavoratore subordinato che svolge presso il proprio domicilio mansioni di concetto o funzioni specialistiche per le quali viene retribuito non in base a tariffe di cottimo pieno.

B) Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

C) Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° Gennaio 1935 n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto di controllo conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente il lavorante a domicilio comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza. se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

E) Retribuzioni
[…]
5) la compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione agli accordi di cui sopra, si intendono devoluti alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro ed alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di pari livello con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presente i particolari caratteri e le varie produzioni ed il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono anche mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate. Nelle zone in cui è presente il fenomeno del lavoro a domicilio una delle parti di cui al primo potrà inoltre richiedere la costituzione di apposite commissioni paritetiche le quali o a livello territoriale o a livello di zone omogenee preventivamente individuate tra le parti, definiranno le tariffe di cottimo entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL In ogni caso. Le tariffe di cottimo saranno definite a livello aziendale con le RSU, per i lavori. che presentano peculiari caratteristiche tipologiche di lavorazione;
6) allo scopo di seguire l'andamento complessivo del fenomeno è costituito a livello nazionale un gruppo di lavoro tra Anci e Filta, Filtea, Uilta nell'ambito del quale verranno esaminate tutte quelle iniziative tese a consentire la determinazione delle tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio.
[…]

G) Verifiche - Comunicazioni e controversie
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dalla lettera a) della: presente normativa, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle RSU ed ai Sindacati territoriali, dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo. Dati ed indirizzi dovranno essere tempestivamente aggiornati.
Le aziende forniranno inoltre alle RSU tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno. Sulla base degli elementi di cui sopra le RSU possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.

N) Norme generali
Per tutto quanto non espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai interni della categoria in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
Resta confermato che l'azienda committente è la sola responsabile verso il lavorante a domicilio per tutto quanto concerne l'applicazione delle leggi e dei contratti.

O) Attività sindacale
Uno o più lavoranti a domicilio, designati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto fra quelli che prestano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata, parteciperanno ai lavori della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Il numero di tali lavoranti sarà proporzionale al numero dei lavoranti a domicilio che prestano la loro attività totalmente o parzialmente per l'azienda interessata secondo il seguente rapporto:
1 lavorante per ciascuna organizzazione sindacale per aziende che occupano sino a 150 lavoranti a domicilio;
2 lavoranti per ciascuna organizzazione sindacale per aziende che occupano oltre 150 lavoranti a domicilio.
Il numero delle ore retribuite a favore di tali lavoranti è fissato nella misura di 1 ora e mezza all'anno per lavorante a domicilio. Il monte ore annuo di cui sopra non potrà essere inferiore a 16 ore per lavorante designato e non superiore a 180 ore complessivamente per la totalità dei lavoranti designati.
[…]

Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciprocamente comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscano la costituzione delle citate Commissioni.
[…]

Parte Operai
Art. 80 - Periodo di addestramento.

Riconosciuta per le particolari condizioni dell'industria calzaturiera italiana, l'opportunità di consentire in via eccezionale, l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore ai 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale classificato nel 1° livello.

Art. 82 - Lavoro discontinuo.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al RD 6.12.1923 n. 2627, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci che non svolgono altre mansioni
Per i custodi e portieri fruenti di alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.
[…]

Art. 83 - Lavoro a cottimo.
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo. Il cottimo potrà essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilità tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
[…]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. […]
g) Ogni qualvolta m conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[…]
i) È proibito alle Aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'Azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
[…]

Art. 87 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
Per la tutela fisica od economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi od insalubri di cui a l'art. 5 del DPR 25 Novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, va e il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 Dicembre 1971. n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.

Intermedi
Art. 96 - Ferie.

[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita espressa alle ferie.
[…]

Art. 99 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento in caso di gravidanza o puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni legislative.
[…]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DM 25 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Impiegati
Art. 109 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica della maternità, nel caso di gravidanza, di puerperio e di necessità, di provvedere alle cure dell'infante, l'impiegata potrà assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di mesi 11, osservati sempre i termini di astensione obbligatoria dal lavoro fissati dalla legge stessa.
[…]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento dei pesi nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri di cui all'art. 5 del DPR 25 novembre 1976 n. 1026 e nei casi di uso di sostanze tossiche le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5 lettera c) della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Protocolli
Protocollo n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori

Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo e con atteggiamenti confacenti al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine dovrà essere assicurato, a tutto il personale, il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quello sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti riferentesi alla condizione sessuale che determinino una comprovata situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro.
In caso, di molestie sessuali sul luogo di lavoro, le RSU o le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento: viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al testo del presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE del 29 Maggio 1990.

Protocollo n. 5 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza.

Protocollo n. 12. Dichiarazione sul commercio internazionale delle calzature, sul traffico di perfezionamento passivo e sul codice di condotta per il rispetto dei diritti umani fondamentali e per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile nelle attività economico-produttive internazionali
Le parti ribadiscono l'importanza fondamentale di un corretto sviluppo del commercio internazionale di calzature, quale strumento di crescita economica e di tutela occupazionale per tutti i paesi interessati.
A tal fine concordano che il generale passaggio da un regime di regolamentazione basato sul principio dei contingenti ad una regolamentazione tendente alla liberalizzazione degli scambi, deve essere ispirato a principi di rispetto dei diritti umani e delle norme di tutela del lavoro secondo le Convenzioni dell'Oil.
In questo ambito concordano che uno strumento fondamentale per la realizzazione dei principi evidenziati è costituito dall'accettazione della c.d. "clausola sociale" negli accordi di scambio tra i vari paesi partner commerciali.
Le parti inoltre ribadiscono che il corretto sviluppo del commercio internazionale non può discostarsi da principi intesi a garantire l'apertura dei mercati su base di reciprocità, eliminare tutte le forme di "dumping" e di sovvenzioni, impedire l'evasione di regole commerciali, garantire meccanismi di salvaguardia contro la disorganizzazione del mercato, attuare provvedimenti specifici contro le pratiche che falsano il commercio tramite il ricorso a forme di lavoro forzato, minorile e irregolare, rispettare le condizioni ecologiche, assicurare un efficace sistema sanzionatorio in caso di comprovata irregolarità.
In questo ambito le parti dichiarano che un corretto utilizzo del decentramento internazionale sotto forma di Traffico di Perfezionamento Passivo (TPP), può costituire una forma di collaborazione tra paesi produttori atta a prevenire forme irregolari o illecite di commercio.
Tutto ciò premesso le parti concordano il presente Codice di Condotta per le imprese che operano a livello internazionale finalizzato a rispettare ed a far rispettare alle aziende che per loro producono in forma diretta, o tramite società controllate o consociate, ovvero tramite terzi integrati nel proprio ciclo produttivo, o infine servendosi di contesti produttivi e distributivi non sottoposti al proprio diretto controllo, le seguenti sette Convenzioni Oil:
1. Divieto di lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105) - È proibito il lavoro forzato, in schiavitù o fornito da reclusi.
2. Libertà di associazione e diritto di negoziazione (Convenzioni 87 e 98) - Sono riconosciuti il diritto dei lavoratori di costituire Sindacati e di aderire ad un Sindacato ed il diritto dei datori di lavoro di organizzarsi. I lavoratori ed i datori di lavoro possono trattare liberamente ed in modo indipendente.
3. Divieto del lavoro dei bambini (Convenzione 138) - È proibito il lavoro dei bambini. Non sono ammessi al lavoro i bambini di età inferiore ai 15 anni o più giovani dell'età di obbligo scolare in vigore nei Paesi interessati.
4. Non discriminazione nell'occupazione (Convenzioni 100 e 111) - I lavoratori sono occupati sulla base della propria capacità lavorativa e non in relazione alla propria razza, sesso, caratteristica individuale, credo religioso, opinione politica o origine sociale.
L'adesione al codice di condotta rappresenta per l'impresa italiana un sistema trasparente ed efficace di gestione della responsabilità sociale, che le parti stipulanti propongono quale risultato della concertazione.
Le parti stipulanti si impegnano a promuovere, la più ampia diffusione ed applicazione del Codice di Condotta.
L'impresa italiana che adotterà tale Codice di Condotta informerà e definirà congiuntamente con le RSU i sistemi di monitoraggio bilaterale, i provvedimenti nei confronti dei fornitori - partners commerciali in caso di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice da parte degli stessi, l'impegno a inserire nei contratti di commessa all'estero il rispetto delle Convenzioni contenute nel Codice, la consegna periodica dell'elenco dei siti produttivi del decentramento nazionale e internazionale dell'impresa, l'eventuale responsabile di gestione e applicazione del Codice, secondo le procedure concordate a livello nazionale tra le parti secondo quanto previsto al capitolo "Disposizioni finali e verifiche".

Diritti di informazione
L'impresa italiana che applica il Codice di Condotta fornirà specifiche informazioni alle Rappresentanze Sindacali Unitarie interessate, in occasione delle ordinarie procedure per l'esercizio del Sistema Informativo a livello aziendale, in ordine ai contenuti e alle modalità di applicazione con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
1. le attività, i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del codice;
2. lo stato di applicazione del codice e le fasi di sperimentazione eventualmente previste;
3. i programmi aziendali per diffondere e controllare l'applicazione del codice e le relative azioni di sensibilizzazione nei confronti delle società estere controllate e/o consociate, nonché dei fornitori/partners commerciali;
4. le eventuali iniziative di cooperazione con Organismi internazionali, Autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro.
In questa sede l'impresa comunicherà, di volta in volta, se l'informativa ha carattere riservato e riguarda aspetti coperti da segreto industriale o che siano di natura tale da provocare, in caso di diffusione esterna, difficoltà o danni alle imprese interessate, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della "privacy" vigenti nella legislazione italiana.

Eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile
Le parti riconoscono che il codice di condotta costituisce uno strumento per contribuire principalmente alla eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.
L'impresa italiana operante in contesti produttivi o distributivi sottoposti al proprio diretto controllo, provvederà perché in tali contesti non siano realizzati beni, in qualsiasi stadio della loro fabbricazione, realizzazione o trasformazione, in violazione delle Convenzioni Oil che vietano il lavoro minorile prestato:
1. sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la tratta, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento di minori;
2. in condizioni ambientali o secondo modalità che possano oggettivamente compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori, secondo le normative o gli usi locali;
3. da parte di soggetti di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo nel quale la prestazione è eseguita o, in ogni caso, di età inferiore a 15 anni, fatte salve le eccezioni espressamente previste in materia dalle Convenzioni Oil ed eventualmente dalla legislazione locale.
Qualora in tali contesti si verifichino violazioni delle disposizioni indicate al precedente comma, l'impresa stessa provvederà a far cessare immediatamente lo sfruttamento dei minori ovvero a rimuovere le situazioni di non conformità con il lavoro minorile.
L'impresa italiana si riserva di regolare i rapporti con i propri fornitori-partners diretti, prevedendo la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora tali fornitori-partners si rendessero responsabili, direttamente o indirettamente, dell'inosservanza della garanzia dagli stessi fornita riguardo al non utilizzo di lavoro minorile vietato dalle Convenzioni Oil e dalle normative nazionali.
Nell'ambito di progetti per l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, promossi o sostenuti da competenti autorità a livello locale e/o da organismi internazionali, l'impresa italiana valuterà le modalità per contribuire a realizzare specifiche "azioni positive" atte a favorire l'istruzione e la formazione professionale dei minori avviati al lavoro.

Eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio e di ogni forma di discriminazione nel lavoro
L'impresa italiana si attiverà per assicurare il rispetto dei principi dell'Oil che vietano lo sfruttamento del lavoro, con riguardo:
1. al divieto del lavoro forzato o obbligatorio;
2. al divieto di ogni forma di discriminazione nel lavoro e nella professione per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, discendenza nazionale, origine sociale, ovvero per ogni altro eventuale motivo stabilito dalle leggi nazionali che abbiano ratificato le Convenzioni dell'Oil in materia.
Nei casi di violazione dei divieti in questione, l'impresa italiana si attiverà per rimuovere le situazioni di non conformità alle presenti disposizioni.

Rispetto della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva
L'applicazione del codice di condotta comporta per l'impresa italiana il rispetto, nei termini di seguito precisati, dei principi di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva secondo le norme fondamentali dell'Oil, richiamate nella "Dichiarazione tripartita" adottata dalla Conferenza internazionale dell'Oil nel 1998.
Nei contesti produttivi o distributivi sottoposti al diretto controllo delle aziende italiane secondo quanto indicato sopra e riferiti a Paesi che hanno ratificato le Convenzioni fondamentali dell'Oil concernenti i principi e i diritti di libertà di associazione sindacale e di contrattazione collettiva, l'impresa italiana rispetterà le legislazioni nazionali vigenti nei Paesi stessi in materia di diritto dei lavoratori dipendenti di costituire Organizzazioni Sindacali liberamente scelte, nonché di aderire a tali Organizzazioni e di partecipare alla contrattazione collettiva.

Applicazione ed efficacia del codice di condotta
L'impresa italiana applicherà il Codice di Condotta attraverso gli strumenti e le modalità definiti a livello aziendale fermo restando l'obbligo dell'impresa italiana al rispetto delle leggi esistenti nei diversi contesti nazionali in cui essa operi.
Vengono di seguito indicate, in via esemplificativa e senza che le stesse debbano considerarsi tutte correlate, le azioni che l'impresa può porre in atto:
1. portare il Codice a conoscenza delle Rappresentanze Sindacali nelle proprie società estere controllate e/o consociate, nonché dei propri fornitori-partners commerciali diretti e richiedere il rispetto delle disposizioni relative alla tutela dei "diritti fondamentali nel lavoro" (eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile, del lavoro forzato o obbligatorio degli adulti e delle forme di discriminazione del lavoro, libertà sindacale e diritto di contrattazione collettiva) quale condizione necessaria per l'instaurazione e/o il mantenimento dei rapporti commerciali. A tal fine le garanzie potranno consistere in specifiche autocertificazioni rilasciate dai suddetti fornitori-partners commerciali diretti, sotto la loro responsabilità, ovvero in attestazioni rilasciate agli stessi da competenti autorità pubbliche a livello locale;
2. diffondere il testo del Codice di Condotta in lingua locale e curare che esso venga affisso nelle unità produttive locali poste sotto il proprio diretto controllo;
3. provvedere per il rispetto del Codice di Condotta principalmente con il ricorso a propri strumenti di verifica definiti congiuntamente con riguardo alle lavorazioni poste sotto il proprio controllo e nei confronti dei fornitori-partners commerciali;
4. attivare ogni possibile forma di cooperazione con le autorità pubbliche locali competenti in materia di lavoro, intervenire tempestivamente per rimuovere eventuali situazioni di non conformità rilevate attraverso sistemi di controllo e monitoraggio o comunque accertate dalla impresa italiana;
5. adottare, negli eventuali accertati casi di inosservanza del Codice di Condotta, gli opportuni provvedimenti sanzionatori nei confronti dei fornitori-partners commerciali.

Disposizioni finali e verifiche.
Le parti si attiveranno tempestivamente in caso di notizie di violazione dello stesso, per verificare le fonti e gli eventuali elementi di fondatezza di tali notizie, onde evitare ogni possibile danno derivante dalla diffusione di notizie prive di fondamento.
Le parti definiranno un sistema di procedure di controllo e di verifiche indipendenti al fine di garantire il rispetto dei contenuti del Codice, avvalendosi anche dell'esito dei confronti in corso tra le Parti sociali nelle sedi istituzionali di Governo.
Le parti studieranno altresì l'introduzione di un sistema di certificazione della responsabilità sociale per le imprese che applicano il Codice di Condotta.
Tale sistema potrà permettere alle imprese di poter apporre ai propri prodotti il marchio sociale.
Le parti inoltre:
1. effettuano studi, ricerche, iniziative di assistenza tecnica relativamente al codice di condotta;
2. propongono al Governo, ai Ministeri competenti ed alle Autorità dell'Unione Europea, gli interventi incentivanti il rispetto della dimensione sociale nel commercio internazionale.
Disposizione transitoria.
Una prima verifica del presente protocollo, relativamente al Codice di Condotta, sarà effettuata entro il 31 dicembre 2001.