Tipologia: Accordo
Data firma: 11 luglio 2001
Parti: CNA - Sez. Edili, Federlazio, Ass. Cooperative e Feneal Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Lazio
Settori: Edilizia, Lazio
Fonte: zeroinfortuni.it

Sommario:

 Scopi
Ambito di attività
Numero
Contribuzioni
 

Requisiti nomina e decadenza
Formazione
Svolgimento delle attività
Controversie


Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito nel punto 7 del verbale d'accordo sottoscritto il 24 giugno 97, recante la costituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, recepito dai Contratti Integrativi Regionali, al fine di rendere finalmente operative le funzioni della suddetta figura contrattuale, nonché prevista dal decreto legislativo 626/94, perfezionando quanto già previsto nel citato accordo, stabiliscono le seguenti modalità attuative valide a livello regionale.

Scopi
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.
Nell'ambito del progetto generale della sicurezza è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contribuire all'azione rivolta alla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto dettato dall'art. 2 parte I dell'accordo interconfederale del 22.06.95 in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 19 decreto legislativo 626/94.

Ambito di attività
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) opera esclusivamente nel territorio della Regione Lazio con riferimento alle imprese edili ove non sia stato eletto direttamente dai lavoratori, il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza.

Numero
Il numero dei RLST è di 9 unità cosi ripartiti nel territorio regionale:
- Tre RLST operano esclusivamente sulla direttrice sud della regione, e più precisamente nel territorio della provincia di Frosinone e Latina;
- Tre RLST operano esclusivamente sulla direttrice nord della Regione, e più precisamente nel limite territoriale rappresentato dalla provincia di Viterbo e Rieti;
- Mentre, per quanto riguarda l'ambito territoriale di Roma e Provincia, vista l'esperienza acquisita nel corso di questi anni dagli attuali tre RLST, previsti dal sistema contrattuale provinciale, le parti, anche in considerazione di un migliore utilizzo delle risorse economiche individuate, necessarie per le funzioni che i citati RLST sono chiamati a svolgere, stabiliscono, di utilizzare e quindi riconoscere anche per le imprese edili che aderiscono al sistema della Edilcassa del Lazio, i suddetti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

Contribuzioni
In relazione a quanto stabilito al punto 7 dell'accordo sottoscritto il 24 giugno 97, l'onere finalizzato a garantire l'attività esercitata dai RLST è di 120 milioni l'anno ed è assicurato dalla contribuzione pari allo 0,30 % per la voce "Sicurezza igiene del lavoro e permessi sindacali".
I lavoratori indicati dalle OO.SS., quale RLST dopo la loro regolare elezione, saranno collocati, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 300 del 70, in aspettativa non retribuita dalle rispettive Federazioni, senza alcun effetto ai fini dell'anzianità.
L'impresa da dove fosse distaccato il lavoratore, è tenuta ad assolvere gli adempimenti previsti dall'art. 31 della legge 300 del 1970.
Le parti firmatarie ribadiscono che nessun onere dovrà gravare sull'impresa di provenienza.
Le spese inerenti il distacco sindacale sostenute dalla OO.SS. verranno rimborsate allo stesso dalla Edilcassa proporzionalmente con cadenze da concordare.
La Edilcassa del Lazio valuterà comunque la possibilità ad accedere una polizza assicurativa per la copertura di tutti i possibili rischi, inerenti la specifica attività svolta dal RLST.

Requisiti nomina e decadenza
I nominativi degli RLST vengono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. Regionali dei lavoratori firmatari del presente accordo, dopo regolare elezione tra i lavoratori su base territoriale.
Dello svolgimento delle assemblee nonché degli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale, copia del verbale di assemblea e i nominativi degli eletti, deve essere trasmesso a cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo alle associazioni imprenditoriali e all'Edilcassa.
La durata dell'incarico è biennale con la possibilità di riconferma e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previsti dal presente articolo.
Il RLST decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuto, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo n. 626/94, nello svolgimento del proprio incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
Inoltre, il rappresentante decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il biennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

Formazione
Prima dell'inizio della propria attività, il RLST deve ricevere una formazione ed una abilitazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.

Svolgimento delle attività
Il RLST segnala preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, in linea con quanto dettato dall'art. 2 punto 1 parte I dell'accordo interconfederale del 22.06.95.
L'impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), che affianca il RLST nell'esame dell'ambiente di lavoro.
Tutti gli RLST sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.
Nel corso degli accessi il RLST potrà svolgere esclusivamente le attribuzioni individuate dettagliatamente dall'art. 19 del D. L.vo n. 626/94.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Tale attività dovrà essere svolta, da parte di tutti i soggetti interessati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy di cui legge 675/96.
Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite e alle consultazioni sono raccolti e conservati presso la sede della Edilcassa.
Le funzioni di coordinamento e di controllo sull'attività degli RSLT faranno capo ai coordinatori dell'agenzia PF i quali relazioneranno periodicamente al CDA dell'Edilcassa del Lazio.
Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.
Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il RLST può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dal RLST a conferma dell'avvenuta consultazione.
L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.
I lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento del RLST sulle materie indicate dall'art. 19 del D.l.vo n. 626/94, di tali richieste viene tenute una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico.
Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.

Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta alla PF - Ente individuato quale Organismo Paritetico Regionale - in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, ovvero entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.
Ogni controversia relativa al presente accordo va segnalata alle Organizzazioni stipulanti
La presente disciplina ha carattere sperimentale per il primo anno e diverrà definitiva solo dopo formale conferma delle parti a seguito della specifica verifica prevista per il mese di Settembre 2002.

11 Luglio 2001