PROTOCOLLO D'INTESA TRA
POLITECNICO DI TORINO
e
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Direzione regionale per il Piemonte


POLITECNICO DI TORINO
(***) rappresentato dal Rettore Prof. Guido Saracco, , autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 e del 21.02.2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24 (nel seguito indicato come “Politecnico”);

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Direzione Regionale Piemonte (***) rappresentato dal Direttore regionale dott. Giovanni Asaro, domiciliato per la carica presso la Direzione regionale in Torino, corso Galileo Ferraris 1, (qui di seguito più brevemente indicato INAIL);
Nel prosieguo indicate congiuntamente come “Parti”, o singolarmente come “Parte”.
 

PREMESSO CHE

• il Politecnico di Torino è, ai sensi del proprio Statuto, una università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;
• il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
• il Politecnico, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, interagisce con soggetti pubblici e privati;
• il Politecnico intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
• l'INAIL in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili; agli artt. 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni, l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
• la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'Ipsema e all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di supporto al SSN;
• le Linee Operative per la Prevenzione 2019 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino sulle direttrici dell'interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
• l'art. 15 della legge 241/90 prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 

CONSIDERATO CHE

• l'INAIL - Direzione Regionale per il Piemonte e il Politecnico di Torino hanno già collaborato proficuamente nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
• è interesse di entrambe le Parti potenziare le sinergie sul territorio e rinnovare la collaborazione allo scopo di sviluppare ulteriormente, in un'ottica evolutiva, azioni di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Protocollo d'intesa (nel seguito indicato come “Protocollo”) si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Finalità
1. Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali, la più ampia collaborazione nei temi indicati nelle premesse.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione
1. Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità e dell'esperienza possedute, una forma qualificata di collaborazione realizzando iniziative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei pro- grammi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, ecc...);
b. predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
c. scambio di informazioni su materie di reciproco interesse per la realizzazione di analisi volte ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
d. iniziative finalizzate a migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
e. condivisione di prodotti informativi per settore o figura aziendale da diffondere anche con l‘organizzazione di workshop e seminari tematici;
f. promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale del personale;
g. promozione di iniziative a carattere formativo ed informativo degli studenti del Politecnico mirate alla divulgazione tra gli allievi della cultura della prevenzione, anche attraverso lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni;
h. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari, anche applicando tecnologie e-learning, su tematiche di avanguardia legate al tema della sicurezza e della prevenzione;
i. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia
con altre istituzioni, locali e nazionali;
j. promozione della partecipazione efficace delle aziende del territorio alle iniziative legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro e prevenzione degli infortuni proposte da INAIL Direzione Regionale del Piemonte, attraverso azioni di facilitazione e supporto metodologico e tecnologico da parte dei docenti e ricercatori del Politecnico.
2. Le Parti favoriranno, altresì, la collaborazione nella progettazione ed esecuzione di attività formative universitaria e post universitaria, quali ad esempio corsi di Dottorato di ricerca e corsi di Master universitari in cui la partecipazione potrà concretizzarsi anche attraverso la presenza di referenti Inail nei Consigli di Master o di perfezionamento e di esperti nei comitati scientifici, oltre che attraverso l'attività di progettazione, predisposizione di materiali didattici o di docenza nelle attività formative.

Art. 3 - Modalità di attuazione
1. Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi), nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive, professionali, economiche e strumentali, come di seguito indicato.

Art. 4 - Comitato paritetico di Coordinamento
1. La collaborazione tra le Parti verrà gestita per l'intera durata del Protocollo da un Comitato paritetico di Coordinamento composto da due membri per ciascuna Parte.
2. Il Comitato paritetico di Coordinamento si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente Protocollo e dai successivi Accordi attuativi.

Art. 5 - Accordi attuativi
1. Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
a. gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
b. i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 4;
c. gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria;
d. le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
e. la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
f. gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
g. gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Art. 6 - Proprietà intellettuali
1. Le Parti valuteranno insieme l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti collaborativi, che verranno puntualmente disciplinati negli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 5.
2. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie, agli studi e in generale a tutti i prodotti, frutto del Protocollo d'intesa e dei successivi Accordi attuativi, sarà riconosciuta a ciascuna Parte che potrà utilizzarli nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Anche per ciò che riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli Accordi attuativi di cui al precedente articolo 5.
3. Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza di dati, notizie ed informazioni confidenziali di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, nell'ambito del presente Protocollo e degli Accordi attuativi.

Art. 7 - Tutela dell'immagine
1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare il logo di INAIL Direzione regionale per il Piemonte e del Politecnico di Torino saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e dei conseguenti atti convenzionali, previo consenso della Parte interessata.
3. L'utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale oggetto del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8 - Trattamento dei dati
1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore.
2. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
a. per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per informazioni e chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
b. per INAIL, Titolare del trattamento dei dati è la Direzione Regionale Piemonte, con sede in C.so Galileo Ferraris, n. 1, 10129 Torino, nella persona del Direttore regionale dott. Giovanni Asaro. I dati di contatto del Titolare sono PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., per informazioni e chiarimenti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Art. 9 - Durata
1. Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di chiedere il rinnovo del Protocollo, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, all'altra Parte, che potrà accettarla.
3. Ciascuna delle Parti ha inoltre facoltà di recedere dal Protocollo, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, con un preavviso di almeno tre mesi.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin da ora di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 - Controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa al presente Protocollo ex articolo 133, comma 1, lett. a n. 2) del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010.

Art. 10 - Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 11 - Firma digitale. Registrazione e Imposta di Bollo.
1. Il presente Protocollo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.
2. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
3. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
4. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno a cura e a carico del Politecnico, che la assolverà in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013
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Per il Politecnico di Torino
il Rettore
prof. Guido Saracco

Per l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro – Direzione Regionale Piemonte
il Direttore Regionale
dott. Giovanni Asaro


Fonte: inail.it