Regione Campania
Ordinanza 23 aprile 2020, n. 38
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
B.U.R. 23 aprile 2020, n. 89
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
VISTO il d.lgs. 152/2006;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19;
RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e alle criticità derivanti dalla diffusione dei contagi, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
PRESO ATTO del documento '“Prime indicazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid- 19”, approvato all'unanimità dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale - SNPA, in data 23 marzo 2020, in cui si conferma che la suddetta nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) costituisce il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta, nonché per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti e al contempo si forniscono le seguenti considerazioni sulla raccolta e gestione dei rifiuti urbani:
- “Va in primo luogo ribadito che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 183 lettere n) e o) del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi pubblici essenziali. Ne consegue che, oltre alla raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati deve essere anche garantito il servizio di raccolta differenziata, da attuarsi secondo le consuete modalità adottate in ciascun contesto territoriale”;
-che la citata nota dell'ISS prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, tra l'altro, prevede che “ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”, riducendo il passaggio da diversi impianti e quindi i rischi collegati a più trattamenti del rifiuto;
- che la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con direttive prot. n. 167336 del 18.03.2020 e prot. N. 169722 del 23 marzo 2020, ha comunicato ai Comuni e agli Enti d'Ambito, enti di governo del ciclo dei rifiuti negli Ambiti Territoriali Ottimali, gli indirizzi dell'Istituto Superiore di Sanità per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione del virus covid -19, contente le precise indicazioni a cui attenersi, a tutela della salute degli operatori e dei cittadini;
RILEVATO
- che con nota pec acquisita al prot. n. 9113/UDCP/GAB/GAB dell'1.04.2020, l'ASSORIMAP - Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di materie plastiche ha rappresentato le gravi carenze strutturali che stanno mettendo a rischio, a causa della saturazione, le piattaforme di conferimento e gli impianti di trattamento con conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani e ha rappresentato l'immediata ed indifferibile urgenza di incrementare le capacità di stoccaggio e di trattamento degli impianti, al fine di garantire volumetrie e capacità aggiuntive per il recupero delle frazioni riciclabili e lo smaltimento degli scarti delle operazioni di selezione;
-che con nota dell'1.04.2020 la CONFAPI Napoli - Associazione piccole e medie industrie di Napoli e provincia a nome di tutte le aziende associate alla Confapi e, nello specifico, per quelle aderenti al gruppo Ambiente, ha sollecitato “l'adozione di misure straordinarie atte a garantire il corretto funzionamento in questa fase di estrema delicatezza caratterizzata dalla grave situazione che si sta determinando nella intera filiera di gestione dei rifiuti le gravi carenze strutturali che stanno mettendo a rischio a causa di completa saturazione le piattaforme di conferimento e gli impianti di trattamento con conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani” e ha rilevato che “I recenti provvedimenti adottati da Governo e Regioni per contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 -hanno infatti comportato la chiusura di molti canali di destinazione delle frazioni non riciclabili, il rallentamento e, in taluni settori, anche l'interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo”, rappresentando “l'immediata ed indifferibile urgenza di incrementare le capacità di stoccaggio e di trattamento degli impianti, al fine di garantire volumetrie e capacità aggiuntive per il recupero delle frazioni riciclabili e lo smaltimento degli scarti delle operazioni di selezione” e che “il Ministero dell'ambiente, nel rispetto delle competenze regionali, ha individuato nell'ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, lo strumento più immediato per adottare a livello regionale forme speciali di gestione dei rifiuti, quali quelle sopra citate”;
- che con nota pec inviata alla Regione Campania, acquisita al protocollo UDCP 09192/ del 2 aprile 2020 il Presidente nazionale di ASSOSELE - Associazione delle aziende di selezione e di valorizzazione degli imballaggi multimateriali provenienti da raccolta differenziata, a nome di tutte le aziende ha rappresentato le criticità sulle operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti trattati dalle aziende associate, dovute all'interruzione di alcune attività collegate alla filiera, a causa dei provvedimenti assunti per limitare i contagi dal virus e pertanto ha comunicato che, “ al fine di scongiurare pregiudizi al pubblico servizio che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni a causa della saturazione degli stoccaggi, chiediamo di voler valutare con urgenza , come tra l'altro già effettuato da altre regioni e come indicato dal MATTM nella circolare del 30 marzo 2020, l'adozione di misure straordinarie ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, atte a garantire ed agevolare il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata urbana”;
- che, con nota del 7 aprile 2020 DS/prot.n.171, l'ANCE Campania ha ugualmente rappresentato l'esigenza di semplificare, nella delicata fase emergenziale, la gestione dei rifiuti e delle bonifiche chiedendo d'intervenire, con Ordinanza della Regione Campania, così come già avvenuto in diverse regioni, in deroga alle autorizzazioni in essere, tra cui quelle in materia di deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, aumentando i limiti quantitativi e temporali (art.
183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006) ed in materia di terre e rocce da scavo, sospendendo i termini previsti dal DPR 120/2017 per i piani di utilizzo (art. 9) e per le dichiarazioni di utilizzo (art. 21) già autorizzati e avviati;
-che i Consorzi di filiera del sistema CONAI hanno evidenziato le criticità che si stanno determinando nell'intera filiera di gestione dei rifiuti di imballaggio provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata, chiedendo alle istituzioni nazionali e regionali urgenti iniziative volte ad autorizzare volumetrie e capacità aggiuntive per lo stoccaggio, il riciclo e il recupero/smaltimento, scongiurando il blocco delle filiere e di conseguenza la crisi sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti e, in particolare, con nota prot. n. SW5/2020 GQ-wf del 23/03/2020, indirizzata ai Presidenti delle Regioni, all' ISPRA, all'ANCI ed all'UPI, il Presidente del CONAI, ribadendo e rappresentando le difficoltà dei consorzi di filiera CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA e RILEGNO che paventano il pericolo di completa saturazione delle piattaforme di conferimento e degli impianti di trattamento e conseguente potenziale interruzione delle operazioni di ritiro dei rifiuti urbani, ha chiesto l'urgente applicazione della circolare del MATTM, ad oggetto “criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19” attraverso l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente, di cui all'art. 191 del d.lgs del 2006;
CONSIDERATO
-che le problematiche rappresentate dal sistema CONAI prefigurano una seria criticità nella gestione dei rifiuti da imballaggio in tutta la filiera e sull'intero territorio nazionale che possono ripercuotersi sulle operazioni di raccolta da parte dei comuni e degli operatori incaricati e sulle attività di stoccaggio, vanificando ogni sforzo compiuto per incrementare la raccolta differenziata, in linea con la normativa europea, nazionale e regionale, nonché con le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
-che, dall'istruttoria della competente Direzione Generale regionale, risulta che dette criticità sono prevalentemente legate alla carenza di possibili destinazioni per specifiche tipologie di rifiuti, attualmente non gestite sul territorio nazionale per l'assenza di una specifica dotazione impiantistica e, nel caso dei rifiuti urbani, a difficoltà organizzative e logistiche, in parte dovute alla deviazione di alcuni flussi dalla raccolta differenziata a quella indifferenziata ed, in parte, alle difficoltà delle aziende nella formazione del personale e nella dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tali difficoltà sono acuite dalla necessità di garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità inerenti alla raccolta dei rifiuti e alla relativa corretta gestione;
RITENUTO sulla base dell'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e tenuto conto che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente:
-che, nell'attuale contesto, si impone l'assunzione senza indugio di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica in atto, ivi compresi interventi volti ad assicurare le condizioni igienico-sanitarie in relazione alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, per garantire la massima tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;
RILEVATO -che con Circolare del Capo Dipartimento per la Transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Protocollo nr: 22276 - del 30/03/2020 - MATTM - Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 - Indicazioni” - indirizzata ai Presidenti delle Regioni, sono state fornite precise indicazioni;
-che, in tale ambito, il MATTM ha richiamato le criticità del sistema impiantistico nazionale, rappresentando un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando per la impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione, demandando alle Regioni eventuali determinazioni e ha rilevato che “Ciò premesso, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.
In tale quadro, ove le competenti autorità si risolvano ad adottare ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, si ritiene possibile prefigurare, tramite queste ultime, la possibilità di addivenire ai seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza.
1. Capacità di stoccaggio impianti:
- In primo luogo si ritiene possibile che le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 prefigurino la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza, al fine di aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.
- Analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
- La procedura relativa all'incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l'ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III- bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni: - il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132; - la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi; - il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; - la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti; - l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.
2. Deposito temporaneo dei rifiuti
Le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi. Analogamente si ritiene possibile disporre in relazione ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
- La procedura relativa all'incremento di dette capacità di stoccaggio dovrebbe essere ricondotta ad una Segnalazione certificata di inizio attività - Scia ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990 la quale rappresenta la modalità maggiormente semplificata che l'ordinamento italiano conosce per rilasciare titoli abilitativi. Tale segnalazione dovrebbe essere indirizzata all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III- bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente e ai Vigili del fuoco, e dovrebbe essere accompagnata da una relazione a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni: - il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132; - la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi; - il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti; - la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti; - l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario”;
RAVVISATO che per le problematiche sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti di gestione e il rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario intervenire, nel perdurare dell'emergenza, disponendo, in conformità alle prescrizioni ministeriali sopra riportate, in relazione alla necessità di maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento, purché siano soddisfatte adeguate condizioni di sicurezza;
PRESO ATTO
-che con nota prot. n.10514 del 16 aprile 2020, successivamente integrata con relazione prot.196689 del 17 aprile 2020, pervenuta in data 20 aprile 2020, la Direzione Generale 50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali, a conclusione dell'istruttoria svolta, ha rappresentato gli elementi di criticità presenti nella filiera della gestione dei rifiuti che interessano il territorio nazionale e regionale, rappresentando la necessità disporre nel territorio regionale il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, attraverso l'adozione di Ordinanza del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza e per alcune tipologie di autorizzazioni esplicitamente riportate nella comunicazione, individuando anche le previsioni derogatorie necessarie, sulla base del contesto regionale;
- che sull'indicata proposta tecnica è stato acquisito il parere favorevole dell'ARPAC, formalizzato con nota prot.20322 del 17 aprile 2020 e successiva conferma del 20 aprile 2020;
RITENUTO
- di dover disporre, per quanto esposto, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in conformità a quanto proposto dalla competente Direzione Generale regionale al fine di gestire le conseguenze derivanti in tale comparto dall'emergenza epidemiologica in corso, sopra descritte;
- di dover, in particolare, adottare disposizioni coerenti con le indicazioni fornite dall' Istituto Superiore della Sanità, dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente e agli esiti dell'istruttoria tecnica svolta dai competenti uffici e strutture regionali, per assicurare l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione;
-di dover, a tal fine, ai sensi dell'art.191del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., disporre, per il tempo che risulta necessario sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica sopra richiamata e nei limiti quantitativi individuati all'esito della medesima istruttoria, salvi ulteriori provvedimenti, in deroga a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema - U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione ( “Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale. Aggiornamento”) e alla DGR n. 8 del 15/01/2019 (“Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”) e ai singoli atti autorizzativi rilasciati, al fine di consentire:
- in deroga agli art. 29 bis e ss., 208, 214 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea relativamente alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), nel limite massimo del 20%, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132, nonché della normativa ambientale, antincendio, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti tecnici impiantistici. La suddetta disposizione potrà applicarsi anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.
- in deroga all'art.183, comma 1, lettera bb) punto 2 del decreto legislativo n.152/2006, fermo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai gestori di aumentare i limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.
- in deroga agli artt. 4 e ss. DPR n.120/2017, che i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art.5, siano sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;
- di comunicare, da parte del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06, per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili, all'Autorità Competente, una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna. Con tale comunicazione i termini previsti per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili saranno sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza;
CONSIDERATO che le potenzialità di trattamento sono autorizzate con il riferimento all'anno solare e che, pertanto, le deroghe previste dal presente provvedimento per i quantitativi di trattamento devono essere necessariamente riferite all'anno solare 2020;
DATO ATTO che le disposizioni sopra riportate non sono in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 e sono conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;
VISTO l'art.191 del d.lgs. n. 152 del 2006 (“Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi”) che dispone:
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 (760) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea”;
Acquisito il parere favorevole di ARPAC con nota prot.20322 del 17 aprile 2020 e successiva conferma del 20 aprile 2020;
CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologia e del carattere diffusivo che sta assumendo l'epidemia da COVID-19 e che la gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 177 e seguenti del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, direttamente attinente alla tutela del diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente;
emana la seguente
ORDINANZA
1. Con riferimento a tutto il territorio regionale, con decorrenza immediata e fino al termine di cui al successivo punto 6., fatto salvo ogni ulteriore provvedimento ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, sono attuate le seguenti forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni e ai provvedimenti autorizzativi vigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi e le altre disposizioni di seguito richiamate:
- 1.1 con specifico riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto disposto nel presente provvedimento e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell'emergenza, la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, giuste autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II del medesimo decreto, è aumentata nella misura massima del 20%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis e fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132 nonché della normativa ambientale, della sicurezza dei lavoratori e dei limiti tecnici impiantistici.
- 1.2. Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche alle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06, ferme restando le quantità massime fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.
- 1.3 Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 è consentito, in deroga alla disciplina vigente, fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall'articolo 183, comma 1, lettera bb) - e cioè di 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi- mentre il limite temporale massimo non potrà avere durata superiore a 6 mesi.
- 1.4. I termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna.
- 1.5. I termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art.5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa, dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo, una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere.
- 1.6. Sono consentiti gli interventi avviati e tutt'ora in corso sul territorio regionale, inerenti alle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la
gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.
2. I titolari degli impianti e operazioni di recupero che intendono avvalersi delle deroghe fissate con la presente ordinanza devono inviare apposita Comunicazione di Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990, in cui devono essere esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto della deroga, all'Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 e del titolo III-bis della Parte II del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all'ARPAC e ai Vigili del fuoco, accompagnata da una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri, oltre al rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione in essere, i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento, e il rispetto delle seguenti condizioni:
- 2.1. il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, con particolare riferimento alla DGR 223/2019, al D.Lgs. 81/2008, nonché delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- 2.2. la compatibilità delle modifiche proposte con i limiti tecnici impiantistici ed il rispetto dei limiti emissivi indicati nell'autorizzazione ambientale;
- 2.3. la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- 2.4. il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- 2.5. la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
- 2,6. l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- 2.7. il rispetto dei limiti emissivi (aria, acqua, rumore) e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti;
- 2.8. gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa.
3. A fronte delle deroghe autorizzative concesse con la presente ordinanza, tenuto conto del carattere temporaneo e straordinario delle misure e dell'interesse pubblico alle stesse sotteso, non sono dovuti eventuali adeguamenti relativi alle garanzie finanziarie.
4. È demandato agli Uffici regionali e agli Enti territorialmente competenti la verifica della completezza formale degli atti ed attestazioni pervenute dai soggetti interessati.
5. Sono demandate all'ARPAC, ferme restando le competenze degli enti preposti al controllo e alle sanzioni in materia di autorizzazioni ambientali in via ordinaria, le attività di monitoraggio sulla corretta osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.
6. Le disposizioni della presente ordinanza trovano applicazione dalla data di pubblicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria a livello nazionale, oltre i successivi trenta giorni necessari al ripristino dell'ordinario servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
La presente ordinanza è notificata alle Province della Campania e alla Città Metropolitana, ai Comuni della Campania e agli Enti d'Ambito degli ATO Rifiuti, ai Prefetti, all'ARPAC, alla Direzione Regionale ed ai Comandi Provinciali dei VVFF, alle ASL della Regione Campania, è comunicata all'Unità di Crisi regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
DE LUCA