Tipologia: Accordo
Data firma: 1 agosto 2006
Validità:01.08.2006 - 31.12.2007
Parti: Federlazio, Agci, Lega Cooperative, Cna e Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fim Cisl, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Uil Trasporti, Filcem Cgil, Femca-Cisl
Settori: Cantiere Torre Valdaliga Nord
Fonte: FILLEA-CGIL Roma

Sommario:

 1. Diritti contrattuali.
2. Occupazione.
3. Mobilità.
4. Indennità di cantiere.
5. Sicurezza.
 6. Formazione professionale.
7. Informazione.
8. Campo di applicazione
9. Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale

Accordo relativo al cantiere di Torre Valdaliga Nord

Il giorno 01 agosto 2006, presso la sede di Civitavecchia della Cna - Via Palmiro Togliatti n. 7 - si sono incontrati: Federlazio […] Agci […]  Lega Cooperative […] Cna […] Fiom-Cgil […]  Uilm-Uil […]  Fim Cisl  Fillea-Cgil […]  Filca-Cisl […]  Feneal-Uil […]  Filcams Cgil […]  Uiltucs Uil e Uil Trasporti   Filcem Cgil   Femca-Cisl per affrontare le tematiche contenute nella ipotesi di piattaforma presentata dalle OO.SS.LL. Dall'incontro è emerso quanto segue:

1. Diritti contrattuali.
a) Le Associazioni Imprenditoriali si impegnano ad invitare le proprie aziende associate all'applicazione del CCNL di categoria di qualsiasi livello, nonché alla corretta applicazione di tutte le normative in materia di lavoro, sicurezza, sulla base di quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di appalti di opere pubbliche (legge Merloni). Particolare attenzione deve essere rivolta alla regolarità dei DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti dalla legge.
b) Si assume il punto b) della piattaforma.
c) Le aziende assicureranno le informazioni relative ai soggetti operanti nel cantiere, suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro, nonché di previsione sulle dinamiche occupazionali. Le aziende si faranno carico di comunicare, tempestivamente, alla RSA/RSU ed alle OO.SS. di categoria le eventuali ragioni a sostegno del ricorso all'assunzione di nuovi dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, nonché il numero, la durata, la qualifica e la mansione da ricoprire.
d) Le parti concordano sulla seguente regolamentazione del contratto a tempo determinato (D. Lgs. n. 368/01): fermo restando che la % di utilizzo del contratto a termine nel settore edile è fissata dai CCNL, regionali e/o provinciali, negli altri settori non viene individuata, al momento, alcuna % massima di lavoratori a termine rispetto alla forza a tempo indeterminato. Le parti concordano altresì che nel caso di assunzioni a termine reiterate nel tempo, dopo il terzo rinnovo, nell'arco temporale di 18 mesi, e nell'ambito di aziende operanti nello stesso Consorzio/Ati e/o impegnate nelle stesse commesse, esclusivamente per le stesse mansioni, il contratto potrà essere stipulato esclusivamente a tempo indeterminato. Il periodo di riferimento da considerare per la valutazione del numero dei suindicati rinnovi è il seguente: dal 1° febbraio 2006 al 31/12/2007. Per quanto riguarda la stipulazione dei contratti a tempo determinato si dovrà rispettare integralmente la normativa vigente (D. Lgs. n. 368/01) con particolare riferimento all'apposizione del termine - che può essere apposto solo se è indicata la motivazione di carattere, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo nella lettera di assunzione - ed alla proroga - che dovrà essere comunicata al lavoratore per iscritto -. In caso di risoluzione anticipata del contratto per dimissioni del lavoratore, si applicheranno gli articoli dei CCNL, regionali e/o provinciali in tema di preavviso. Nel rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, i lavoratori a tempo determinato saranno oggetto delle attività in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 626/94 e/o di formazione professionale, alla stregua dei lavoratori a tempo indeterminato.
e) Le parti ribadiscono la necessità che le aziende impegnate nel cantiere rispettino i termini contrattualmente previsti per la retribuzione delle spettanze dei lavoratori e per i pagamenti delle contribuzioni Inps, Inail Cassa Edile di Roma e Edilcassa del Lazio.
f) Le parti ribadiscono che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. Le eventuali prestazioni straordinarie non potranno superare quanto previsto dai CCNL e dalla legislazione vigente in materia.
g) Le parti concordano che l'argomento turni sarà oggetto di apposito incontro nel mese di settembre. Sono fatte salve le contrattazioni aziendali in essere o sottoscritte prima del suindicato incontro.
h) Le parti concordano che l'argomento ferie sarà oggetto di apposito incontro nel mese di settembre.
[…]
j) Le parti hanno deciso di creare un Comitato paritetico permanente che si occuperà delle adempienze necessarie alla costituzione del c.d. Cantiere Qualità.
k) Al momento il trasporto interno è assicurato dalle aziende operanti nel cantiere. Il Comitato interimprese ha elaborato un progetto che sarà esaminato, per ottimizzare ed integrare il servizio in uso, nell'incontro di settembre.
l) La commissione di vigilanza opererà all'interno del comitato paritetico di cui alla precedente lettera j.
m) Il presidio sanitario di primo soccorso è già operativo.

4. Indennità di cantiere. Non essendosi trovata alcuna intesa le parti decidono, nel caso in cui si determinino le condizioni, di riaprire il dialogo nel mese di settembre.

5. Sicurezza. L'obiettivo di assicurare i più elevati standard di sicurezza nella esecuzione dei lavori e nelle prestazioni lavorative connesse alle attività in svolgimento all'interno del cantiere di TVN costituisce fondamentale priorità delle parti firmatarie del presente protocollo d'intesa.

6. Formazione professionale. Le parti concordano integralmente ed aggiungono, tra i soggetti erogatori della formazione, i Fondi interprofessionali di formazione continua.

7. Informazione. Le parti concordano che l'argomento sarà oggetto di apposito incontro nel mese di settembre.

8. Campo di applicazione. Il presente accordo sarà applicato a tutte le aziende operanti nel cantiere TVN, inteso come unico sito produttivo.

Le parti concordano di incontrarsi nel mese di settembre 2006 per discutere di quanto rinviato e per approfondire tutti gli aspetti relativi al corretto utilizzo delle relazioni sindacali.

Le OO.SS.LL. si riservano di presentare ulteriori temi da discutere.