Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 aprile 2020, n. 126
Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE SOGGETTO ATTUATORE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n.
638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 01 marzo 2020, recanti n. 99 del 16 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 4 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Nomina del Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
CONSIDERATO CHE:
• l'articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato D.P.C.M. che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
• per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane la possibilità di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;
• l'esercizio dell'attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;
Ritenuto che
• la lettura combinata dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall'attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata - come già avviene, nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e il rispetto dell'obbligo di utilizzare le mascherine, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l'accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell'asporto;
• la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell'attivazione del lavoro agile, mentre un'adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;
• altresì in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;
• una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell'articolo 1,comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l'ampliamento dell'offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;
• la legge regionale 27/2009 (Testo unico sul commercio) prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;
• l'opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell'asporto;
• la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata esclusivamente previa ordinazione online o telefonica e non presso l'esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure sanitarie;
DECRETA
1. A far data dal 27 aprile 2020 è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è vietato e/o interdetto l'accesso.
2. La vendita per asporto sarà effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020.
3. Allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo.
4. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 e 3 ogni forma di consumo sul posto.
Il presente decreto è efficace dalla data dell'adozione.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria.
Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell'allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell'allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell'attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L'accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza). Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
In considerazione di quanto sopra si evidenzia quanto segue:
• l'articolo 1, comma 1, lett. aa) del più volte citato D.P.C.M. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
• per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane la possibilità di esercitare l'attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull'emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure.
• la lettura combinata dell'articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall'attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata - come già avviene, nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico - la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e il rispetto dell'obbligo di utilizzare le mascherine, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l'accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell'asporto;
• la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell'attivazione del lavoro agile, mentre un'adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;
• in tutto il periodo di sospensione dell'attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;
• la legge regionale 27/2009 (Testo unico sul commercio) prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;
• l'opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell'asporto;
• la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata esclusivamente previa ordinazione online o telefonica e non presso l'esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure sanitarie.
In sintesi le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali a decorrere dal prossimo 27 aprile, oltre al servizio della consegna a domicilio, potranno consentire ai clienti il ritiro dei prodotti ordinati presso i locali dell'impresa, nel rispetto di tutte le modalità che consentano di evitare gli assembramenti quali:
• i clienti dovranno ordinare i prodotti on-line o per via telefonica;
• gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati dovranno avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo;
• dovrà essere garantito il rispetto delle misure di prevenzione prescritte:
• il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro;
• l'uso obbligatorio della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (dovrà essere il datore di lavoro a fornire le mascherine);
• detergersi le mani prima dell'accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell'attività lavorativa e, ove compatibili con l'attività, indossare guanti monouso;
• l'accertamento da parte del datore di lavoro, tramite idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, che questi non abbia febbre o altri sintomi influenzali; deve inoltre informare tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;
• la garanzia della sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione;
• il posizionamento, ove possibile, di pannelli di separazione sui banchi e sulle casse;
• la concessione dell'ingresso solo alla clientela in possesso di mascherina, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
• l'apposizione all'ingresso del locale di dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso e idonei cartelli per avvisare la clientela del necessario rispetto della distanza di 1,8 metri).
Alla luce di quanto sopra si propone l'adozione del presente decreto.
Il responsabile del procedimento
(Pietro Talarico)