Regione Liguria
Ordinanza 26 aprile 2020, n. 22
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica - comprese le funzioni funerarie - e Polizia veterinaria;
la legge della regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1: Testo Unico in materia di commercio;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
si rende indifferibile l’avvio di alcune attività al fine di contemperare alla prevista attivazione della fase 2 a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO CHE:
l’articolo 1, comma 1, lett. aa) del citato D.P.C.M. prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
la possibilità, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane, di esercitare l’attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull’emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;
la citata lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sospende espressamente la possibilità del consumo sul posto, rispondendo a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell’alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;
l’articolo 1, comma 1, lett. z), del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente l’esercizio dell’attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;
RILEVATO CHE:
la lettura combinata dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall’attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati connoti una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata la sussistenza dei requisiti igienico sanitari, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie perii confezionamento dei cibi, l’accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;
DATO ATTO CHE:
la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento e dell’attivazione del lavoro agile, mentre un’adeguata diffusione della modalità di consegna a domicilio sta incontrando difficoltà di carattere organizzativo ed economico;
in tutto il periodo di sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio;
l’articolo 52, comma 3 della legge regionale della Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio), prevede che gli esercizi di somministrazione di alimenti abbiano facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi;
RITENUTO CHE:
una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;
sia possibile assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell’asporto;
sia necessario garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione on- line o telefonica e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce;
ATTESO CHE:
l’allegato 1 al citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 individua, tra gli esercizi commerciali che possono esercitare l’attività, anche le attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
RILEVATO CHE: sebbene recanti uno specifico codice ATECO, le calzature devono considerarsi parte essenziale dell’abbigliamento dei bambini, in considerazione anche del lungo periodo di chiusura degli esercizi commerciali, che ha impedito alle famiglie di soddisfare le necessità legate sia al cambio di stagione che alla normale crescita dei bambini;
RITENUTO:
di poter consentire la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi specializzati in calzature per bambini nel rispetto del distanziamento sociale già previsto per altre attività commerciali;
CONSIDERATO CHE:
in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (lavaggio, tosatura etc.) e stante l’impossibilità di svolgere dette operazioni all’interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere problemi di carattere igienico - sanitario (eccessi di pelo, dermatiti, presenza di parassiti) e ritenuto pertanto tali attività guiusta tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO CHE:
l’art. 1 lett. f) del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 vieta lo svolgimento dell’attività ludica o ricreativa all'aperto, e consente lo svolgimento di attività motoria individualmente in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
ATTESO CHE:
si debba individuare le tipologie di attività motoria consentita oltre che la circoscrizione delle aree in ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinchè non si determinino conseguenze negative a carico della tutela della salute;
le attività motorie e attività all’aria aperta di seguito indicate connotino i requisiti di cui al precedente alinea :
• corsa e utilizzo della bicicletta;
• passeggiata a piedi, passeggiata a cavallo, pesca sportiva lungo fiumi e barre focive, pesca ricreativa in mare - da svolgersi esclusivamente lungo moli e banchine - nel pieno rispetto del distanziamento sociale;
al fine di evitare ogni eventuale possibile contagio le attività di cui sopra possano essere eseguite individualmente o con persone residenti nella medesima unità abitativa in modalità individuale nell’ambito del comune di residenza o nell’ambito del municipio di residenza per quanto riguarda la città di Genova;
RILEVATO CHE:
con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 il codice ATECO 01 è stato ricompreso tra gli autorizzati di cui all’allegato 3 stesso d.P.C.M.;
il Codice Ateco 01 “COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI” ricomprende al proprio interno svariate attività ivi comprese gli allevamenti di animali, la floricoltura, e le relative attività di supporto;
nel contesto che precede connotino i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice ATECO 01 contribuiscano a garantire i risultati disciplinati dal d.P.C.M.;
ATTESO CHE:
sui presupposti sopra enunciati possano essere svolte:
la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio quali fiorerie e di prodotti florovivaistici;
la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1" nel rispetto delle seguenti condizioni:
Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
RITENUTO CHE:
possa essere assentito a proprietari (residenti in regione Liguria) di cavalli e cani provvedere al loro allenamento e addestramento in ragione del fatto che tali attività vengono esperite all’aperto e nel pieno rispetto del distanziamento sociale;
tali attività in ragione del fatto che possono essere esperite esclusivamente in maneggi ovvero in aree autorizzate, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) potranno essere esperite fuori dai comuni di residenza all’interno della regione Liguria purché espletate singolarmente e al massimo 1 volta al giorno con rientro alla propria abitazione;
RILEVATO DA ULTIMO CHE:
il d.P.C.M. 10 aprile 2020 ammette per le attività produttive sospese, previa comunicazione al Prefetto, l’acceso ai locali aziendali per attività conservative e di manutenzione;
il ragione della prevista fase 2 a far data dal 4 maggio 2020 si rende necessario dare una interpretazione estensiva al principio enunciato dal d.P.C.M. assentendo ai proprietari di seconde case e di imbarcazioni residenti in regione Liguria di recarsi singolarmente ed in giornata presso le proprie proprietà al fine di verifica dello stato delle stesse finalizzato e garantire gli eventuali interventi di manutenzione.
lo spostamento di cui sopra potrà avvenire anche al di fuori dei comuni di residenza e all’interno del territorio della regione Liguria.
E’ fatto divieto di accesso in Liguria per i cittadini Italiani residenti in altre regioni per i quali sono pienamente cogenti le disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020;
RITENUTO INOLTRE:
di dover fornire precisazioni circa gli spostamenti con motoveicoli che possono essere effettuati da due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.
di dover altresì fornire precisazioni circa gli spostamenti con autovetture con più di 2 passeggeri;
RICHIAMATA la propria Ordinanza 6 aprile 2020 n. 18 con cui è stato disposto che fino al 30 aprile 2020 l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali, per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali, nelle giornate di domenica e festive del 13 aprile e 25 aprile 2020, sia fissato entro le ore 15,00;
PRESO ATTO delle istanze formulate da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio con cui viene richiesto che per il 1 maggio 2020 venga disposta per tutto il giorno la chiusura degli esercizi commerciali in considerazione dell'importanza e del valore della ricorrenza del primo maggio e come segnale per i lavoratori così tanto impegnati in questi mesi di grave crisi economico-sociale;
RITENUTO CHE:
sia necessario contemperare l’esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l’esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;
sia opportuno conseguentemente prorogare fino al 31 maggio 2020 la previsione dell’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali nelle giornate di domenica entro le ore 15,00;
sia opportuno prevedere che per il giorno festivo 1 maggio 2020, dedicato alla Festa dei lavoratori, gli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali restino chiusi per l’intera giornata per garantire il riposo dei soggetti che ivi svolgono la propria attività;
RITENUTO:
che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della Sanità pubblica;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

A partire dal giorno 27 aprile 2020:
1. è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto delle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
2. resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
3. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;
4. è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”;, garantendo il distanziamento sociale;
5. è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta:
• corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova;
• passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare (da svolgersi esclusivamente lungo moli, banchine e pennelli), dalle ore 6.00 alle ore 22 nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) e esercitati individualmente, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente.
6. è consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale o coinvolgendo residenti nella stessa abitazione nell’ambito del comune di residenza (o abituale domicilio) o del municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del comune di Genova dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
7. é consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1”. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
8. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;
9. è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
10. è consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
11. è consentito l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;
12. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono le imbarcazioni di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
13. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove seconde case di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. E’ obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
14. sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore.
15. gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.
16. i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
17. nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15,00;
18. Nella giornata del 1 maggio 2020 gli esercizi commerciali di cui al punto 17 restano chiusi tutto il giorno.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino alle ore 24.00 del 3 maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del 10 maggio 2020 per quanto riguarda il punto 17 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.1.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• ai Prefetti;
• ai Sindaci dei comuni liguri;
• all’ANCI;
• alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio e dell’artigianato
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 26 aprile 2020

Giovanni Toti