Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria

27 aprile 2020

 

 

Sommario
Premessa
1. I rischi connessi all’emergenza COVID-19
1.1. Il rischio sanitario

1.2. Il rischio di infiltrazioni criminose
2. La vigilanza sul modello di organizzazione, gestione e controllo
2.1. Indicazioni operative sullo svolgimento della vigilanza
2.2. Profili di responsabilità dell’OdV
Bibliografia essenziale

 

 

Premessa
L'emergenza epidemiologica in atto impone una riflessione sui rischi attualmente gravanti sulle imprese esposte, da un lato, ad evidenti problemi di natura sanitaria, e, dall'altro, a possibili fenomeni di organizzazione criminale.
Sotto il primo aspetto, la necessità di contenimento del rischio epidemiologico ha condotto alla sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, con il quale il Governo e le Parti sociali hanno condiviso le Linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio
¹.
Con riferimento ai rischi di criminalità finanziaria, invece, è evidente come le misure di lockdown imposte al Paese per il contenimento dell'epidemia abbiano provocato un indebolimento di gran parte del tessuto economico, aprendo una vera e propria falla rispetto a possibili fenomeni di organizzazione criminale. Non è un caso che l'Unità di Informazione Finanziaria abbia ritenuto opportuno sollecitare tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 al rispetto dei relativi obblighi, ricordando in particolare agli intermediari bancari e finanziari e ai professionisti che il livello di guardia in questo momento storico deve essere altissimo
².
Entrambe le fattispecie, rischio sanitario e rischio di infiltrazione criminosa, comportano conseguenze non solo sul piano della responsabilità penale individuale, ma anche in relazione ad un possibile coinvolgimento dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto”). Molti dei reati connessi ai suddetti rischi sono infatti contemplati nell'elenco dei reati presupposto che, al ricorrere 3 di determinate condizioni, generano la responsabilità dell'ente.
In tale situazione, negli enti che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto (di seguito “modello 231”), diviene centrale il ruolo dell'organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”) al quale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b.), è affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento del modello stesso e di curarne l'aggiornamento. Particolare attenzione deve essere posta ai rapporti intrattenuti con aziende che operano nei settori della sanità, ovvero in settori attigui, nonché ai finanziamenti erogati con garanzie dallo Stato, sia in sede di istruttoria, sia in fase di utilizzo dei fondi.
Nel presente documento sono esposti sinteticamente i principali “rischi 231” connessi all'emergenza sanitaria e sono fornite alcune indicazioni operative di comportamento ai professionisti che a vario titolo - come componenti di OdV plurisoggettivi o nella qualità di Organismi di Vigilanza monocratici - sono chiamati a mettere le proprie competenze tecniche a disposizione delle imprese in questa fase così delicata.

1. I rischi connessi all’emergenza Covid-19
1.1. Il rischio sanitario

Con il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato lo scorso 24 aprile, il Governo e le Parti sociali hanno individuato le linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
L'attivazione delle imprese in tal senso trova il suo fondamento normativo sia nell'art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) che nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008): tali norme pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. "rischio biologico”.
A tal fine, le imprese devono in primo luogo valutare i rischi di contagio in azienda e aggiornare il Documento Valutazione Rischi (DVR), individuando, se possibile, una figura aziendale ovvero un comitato ad hoc, preposto a monitorare gli aggiornamenti inerenti all'evento; inoltre, è necessario attuare una capillare ed efficace campagna informativa volta a garantire la diffusione interna delle norme comportamentali e delle raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del virus. Più specificamente, le imprese sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dalle seguenti disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19 dal DPCM dell'11 marzo 2020, nel quale per le attività produttive e professionali si dispone che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si adottino adeguati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- siano limitati al massimo, per le sole attività produttive, gli spostamenti all'interno dei siti e sia contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- sia necessario favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Alle imprese (in modo particolare alle attività di produzione) è inoltre raccomandato di adottare le ulteriori misure di precauzione elencate nel citato Protocollo di gestione delle emergenze e di seguito sinteticamente riepilogate:
1. puntuale informazione a tutti i lavoratori e a chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità;
2. definizione delle modalità di ingresso in azienda (es. prima dell'accesso al luogo di lavoro il lavoratore potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea);
3. individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita dei fornitori esterni mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
4. garanzia di pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
5. messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani e precauzioni igieniche personali;
6. dotazione di dispositivi di protezione individuale (es. guanti, mascherine, ecc.) per il personale;
7. accesso contingentato agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack);
8. definizione di una diversa organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
9. individuazione di orari e modalità di entrata e uscita dei dipendenti;
10. limitazione degli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione;
11. gestione dei casi di presenza di una persona sintomatica in azienda;
12. prosecuzione nella sorveglianza sanitaria (attraverso visite preventive, visite a richiesta, visite da rientro da malattia) in collaborazione con il RLS;
13. costituzione di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Nelle imprese che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire il rischio di contagio per i propri dipendenti (e non solo) e il diffondersi del virus Covid-19 è necessaria l'adozione di misure specifiche e l'efficace attuazione di adeguati protocolli di prevenzione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del Decreto, vale a dire degli illeciti penali commessi in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale.
In caso di inadempimento, la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001 potrebbe configurarsi allorquando il comportamento dei soggetti che commettono materialmente l'illecito abbia procurato all'ente un vantaggio o comportato comunque minori oneri. Nel contesto legato all'emergenza Covid-19, il vantaggio potrebbe derivare da un risparmio sui costi connessi ai dispositivi di protezione e/o dalla decisione di proseguire lo svolgimento della propria attività senza adottare le misure di protezione adeguate per i propri dipendenti.

1.2. Il rischio di infiltrazioni criminose
L'emergenza Covid-19 espone evidentemente le imprese anche a fenomeni di criminalità finanziaria. Il blocco di molte attività industriali e commerciali sta indebolendo le imprese dal punto di vista economico e finanziario, costringendo soprattutto quelle meno solide sotto il profilo patrimoniale a ricorrere all'indebitamento per fronteggiare le crescenti difficoltà. In tale situazione cresce il rischio legato al compimento di reati di usura, piuttosto che di acquisizione diretta o indiretta di imprese da parte di organizzazioni criminali. I pericoli latenti connessi all'emergenza sono stati più volte sottolineati da Banca d'Italia che, in una prima Raccomandazione rivolta agli intermediari vigilati
³, ha posto l'attenzione sulle misure predisposte dal Governo per consentire alle imprese di fronteggiare l'emergenza4 e, in particolare, sui finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, il cui fine è quello di fornire alle imprese la provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o per realizzare piani di ristrutturazione industriale e produttiva. Tali elementi, ribadisce Banca d'Italia, devono essere considerati ai fini dell'adeguata verifica della clientela che le banche sono tenute ad effettuare ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, nell'ambito della quale assumono particolare rilievo gli elementi informativi disponibili sul profilo di rischio dei richiedenti i finanziamenti, sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso.
Le predette Raccomandazioni sono riprese e approfondite in una successiva Comunicazione in cui è l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia a chiedere espressamente a tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 un impegno particolare nell'intercettare e segnalare tempestivamente alla UIF tutte le situazioni sospette in modo da consentire a quest'ultima di attivare immediatamente gli opportuni meccanismi di approfondimento5. Per agevolare l'intercettazione di tali situazioni sospette, l'UIF individua alcuni comportamenti che potrebbero denotare l'esistenza di un rischio di infiltrazione criminale connesso all'attuale emergenza epidemiologica e che, di conseguenza, costituiscono veri e propri “indicatori di anomalia”. Trattasi di comportamenti legati alla gestione dell'emergenza sanitaria, alle situazioni di difficoltà finanziaria e alle attività a distanza (on line). Nel delineare tali indicatori di anomalia, l'UIF individua gli illeciti che potrebbero verificarsi (riciclaggio, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, reati informatici, ecc.) ed esemplifica le situazioni nelle quali gli stessi potrebbero essere commessi. Quindi, viene raccomandato agli intermediari e ai professionisti di valutare con la dovuta attenzione le informazioni fornite dalla clientela, in particolare quelle relative alla provenienza dei fondi e alla destinazione delle risorse, e di calibrare l'adeguata verifica in relazione al rischio riscontrato, rafforzandola laddove necessario.
Molti degli illeciti richiamati dall'UIF costituiscono reati presupposto anche ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Con riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria, ad esempio, oltre al rischio riciclaggio si ritiene sussistente anche quello corruttivo, specie con riferimento agli affidamenti per l'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per l'attività di assistenza e ricerca. Un altro profilo riguarda il rischio connesso alla circostanza che organizzazioni criminali ben radicate sul territorio possano incrementare attività usurarie e rilevare/infiltrare imprese in crisi a fini di riciclaggio; in tal senso vengono in rilievo tutte le operazioni relative agli assetti societari, ma anche i trasferimenti anomali di partecipazioni, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni palesemente difformi da quelle di mercato, il rilascio di garanzie e così via. Lo stato di difficoltà finanziaria presta il fianco altresì al rischio di abusi relativi all'intervento pubblico finalizzato ad agevolare la continuità operativa delle imprese, perpetrabili sia nella fase di accesso al credito garantito sia in quella di utilizzo delle risorse disponibili: rispetto a tali ipotesi potrebbe configurarsi, tra gli altri, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato. Infine, sotto la lente d'ingrandimento dell'UIF ci sono anche gli strumenti di pagamento elettronici, già a rischio per definizione, il cui utilizzo è destinato ad aumentare anche una volta superato il momento dell'emergenza, a causa delle misure di distanziamento sociale. È evidente che tali strumenti si prestano a finalità truffaldine mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, o comunque a prezzi non di mercato. Inoltre, il ricorso più frequente alle transazioni on line determina inoltre un incremento del rischio di reati informatici a danno di singoli utenti, ma anche di imprese o enti.
Altri reati configurabili potrebbero essere i delitti contro l'industria e il commercio, soprattutto per i beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI), che potrebbero essere 7 contraffatti, oppure avere origine, provenienza, qualità, marchio o segni distintivi diversi da quelli pattuiti.
L'esigenza di liquidità che attanaglia le imprese, poi, potrebbe favorire la diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle norme sulla contabilità, l'effettuazione di operazioni non registrate o non adeguatamente identificate, l'iscrizione di passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto e l'uso di documenti falsi allo scopo di ottenere dagli istituti bancari finanziamenti garantiti dalle istituzioni.
Alla luce delle considerazioni finora svolte, nella seguente tabella vengono riportati i principali reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 di possibile rilievo nella fase dell'emergenza epidemiologica.
 

REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

FATTISPECIE

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 24-bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter

Delitti di criminalità organizzata

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 25-bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25-bis. 1

Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 25-ter

Reati societari

Art. 25-sexies

Abusi di mercato

Art. 25-septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

Art. 25-quinquiesdecies

Reati tributari


2. La vigilanza sul modello di organizzazione, gestione e controllo
Per le imprese già dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, l'attività di risk assessment in relazione ai reati sopra elencati è (rectius: dovrebbe essere) già stata svolta, nel qual caso l'emergenza epidemiologica costituisce un vero e proprio “banco di prova” rispetto alla tenuta del modello. Nondimeno, le indicazioni fornite nel Protocollo governativo potrebbero richiedere un upgrade dei presidi di controllo previsti nel modello 231 già adottato6.
Per tale motivo, anche in questa fase, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza e della effettiva attuazione del modello 231 diviene fondamentale il ruolo dell'organismo di Vigilanza.
Con riferimento ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, l'OdV deve instaurare un costante flusso informativo bidirezionale con l'organo amministrativo e con i soggetti aziendali preposti a contenere la diffusione del Covid-19, in primis il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il quale l'interazione deve essere continua per tutta la durata dell'emergenza sanitaria. Il flusso informativo deve altresì essere mantenuto con il datore di lavoro, il medico competente, il Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze, insomma con i soggetti in prima linea nel contenimento dell'epidemia. In questa specifica circostanza, l'OdV deve infatti vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello 231 e delle misure di prevenzione implementate al fine di prevenire il rischio di lesioni o morte da infezione da Coronavirus, in quanto tali comportamenti possono potenzialmente configurare una delle fattispecie di cui all'art. 25-septies del Decreto. È dunque opportuno e consigliabile che l'OdV richieda informazioni in merito alle misure adottate, salvo verificare se le stesse rispettino la “compliance 231", verbalizzando il tutto alla prima occasione utile (anche in video o audioconferenza).
In relazione ai rischi di infiltrazione criminale, l'OdV deve continuare a svolgere la sua consueta attività di monitoraggio dei protocolli preventivi, verosimilmente con un maggiore livello di attenzione rispetto alla casistica in precedenza descritta, comunicando all'organo amministrativo le eventuali criticità riscontrate e sollecitandone, ove necessario, il tempestivo intervento. Il flusso informativo bidirezionale riguarderà, in questo caso, le funzioni aziendali preposte nelle aree a rischio reati finanziari e societari, come ad esempio l'amministrazione, contabilità, finanza, l'ufficio acquisti, l'ufficio legale.
Per la gestione di entrambi i rischi, sanitario e finanziario, la continuità di azione generalmente richiesta all'organismo diviene ancor più essenziale in questa fase, anche per garantire coerenza tra i protocolli adottati dall'impresa e i diversi provvedimenti emergenziali (DPCM e provvedimenti regionali in continua emanazione), rispetto ai quali l'OdV deve chiedere informazioni alla struttura e valutare la tenuta del modello 231, ovvero sollecitarne tempestivamente l'adeguamento. Quest'ultimo, peraltro, potrebbe non rappresentare una soluzione adeguata, quanto meno sotto il profilo della tempistica; in tal senso la gestione dell'emergenza può risultare più efficiente attraverso l'introduzione, tempo per tempo, di presidi di controllo “provvisori", fermo restando il monitoraggio sull'efficace attuazione del modello. È evidente che tali policies devono essere rispettate da tutti i destinatari del modello, ivi compresi i clienti e i fornitori, nei confronti dei quali è opportuno che venga richiesto espressamente un impegno in tal senso.
L'attività di monitoraggio descritta sarà ancora più intensa e incisiva qualora le funzioni dell'OdV siano svolte dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis del Decreto, nel qual caso è evidente che il perimetro della vigilanza non è delimitato al solo modello organizzativo, ma si estende al rispetto della legge in generale.
In ogni caso, in questa fase di emergenza dovrà essere intensificato lo scambio di informazioni tra l'OdV e le altre funzioni di controllo (collegio sindacale e revisore legale, se nominato).

2.1. Indicazioni operative sullo svolgimento della vigilanza
Sotto il profilo operativo, è possibile individuare una check list delle attività di vigilanza che si rendono consigliabili alla luce di quanto innanzi descritto.
1) In primo luogo, è opportuno (laddove non sia già stato fatto) che l'OdV trasmetta all'organo amministrativo e al RSPP una informativa in merito all'emergenza epidemiologica in atto, evidenziando i rischi ad essa connessi e la loro rilevanza anche ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, chiedendo quali sono le procedure adottate e le misure concrete poste in essere a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti in questa situazione oggettivamente straordinaria.
2) Successivamente, l'OdV dovrà esaminare la documentazione ricevuta e verificare l'adeguatezza delle misure straordinarie adottate dall'ente, nonché la conformità delle stesse al Protocollo governativo. Oggetto della verifica dovrà essere l'adeguatezza dei protocolli straordinari predisposti dalle funzioni aziendali a ciò preposte e, in particolare, dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico aziendale.
3) La riunione per la verbalizzazione di tale attività di verifica potrà avvenire in audio- videoconferenza, attese le attuali limitazioni agli spostamenti e il vigente divieto di riunioni7; nell'ipotesi di OdV plurisoggettivo, si ritiene che il verbale possa essere firmato anche solo dal Presidente8.
4) In presenza di criticità, l'OdV dovrà darne senza indugio notizia all'organo amministrativo, al fine di consentire a quest'ultimo un intervento tempestivo.
5) Le verifiche periodiche potranno continuare in modalità smartworking: l'OdV dovrà richiedere la documentazione di volta in volta occorrente per le attività di audit al Responsabile 231 dell'ente, ove nominato, oppure ai responsabili di funzione di volta in volta individuati. Nel perdurare dell'emergenza, la verbalizzazione delle attività di audit avverrà secondo le modalità descritte nel punto 3).
6) Secondo la cadenza individuata nel modello 231 e nel regolamento di funzionamento, l'OdV trasmetterà all'organo amministrativo il report periodico sulle attività svolte e sullo stato di attuazione del modello.

2.2. Profili di responsabilità dell'OdV
10 Si è discusso finora dei poteri-doveri di attivazione dell'OdV rispetto ai rischi derivanti dall'emergenza — sanitaria in corso.
Orbene, giova ribadire quanto pacificamente asserito in dottrina e giurisprudenza in merito all'assenza di poteri gestori in capo all'OdV, che non ha la possibilità di intervenire direttamente sul modello adottato dall'ente e pertanto, anche laddove nella gestione del rischio Covid-19 ravvisi la necessità di modificare le policies esistenti o introdurne di nuove, può solo sollecitare l'organo amministrativo ad assumere le decisioni conseguenti.
In altre parole, l'OdV non è tenuto a sostituirsi alle funzioni aziendali principalmente coinvolte nella gestione dell'emergenza epidemiologica, né a svolgere compiti spettanti alle funzioni di controllo interno, né tantomeno ad adottare scelte che evidentemente competono esclusivamente all'organo amministrativo. Pertanto, anche in questa fase così delicata, l'OdV non può che continuare a svolgere le funzioni che la legge gli attribuisce: vigilanza sull'adeguatezza del modello e monitoraggio sulla efficace attuazione dello stesso. Senza addentrarsi nel merito della questione, ci si limita a ricordare in questa sede che la posizione dell'OdV all'interno dell'ente non risulta funzionale ad una gestione del medesimo, né gli consente di intervenire nelle scelte dell'imprenditore circa le modalità di conduzione dell'impresa stessa. Ecco perché la dottrina e la giurisprudenza penale escludono pressoché unanimemente l'esistenza, in capo a tale organo, di un obbligo giuridico di impedire il reato e, di conseguenza, di una eventuale responsabilità penale per omesso controllo ai sensi dell'art. 40, co. 2, del codice penale.

Bibliografia essenziale
- AODV231, “Doveri e ambiti di attivazione dell'OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende”, Position Paper, 27 marzo 2020
- ASSONIME, “Covid-19 e compliance al D.Lgs. 231/01. Prime indicazioni”, Caso n. 4/2020
- CNDCEC-ABI-CNF-CONFINDUSTRIA, “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”, dicembre 2018
- CNDCEC-FNC, “Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”, luglio 2016
- CONFINDUSTRIA, “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, ult. agg. marzo 2014
- FNC, “Linee guida per l'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e per il coordinamento con la funzione di vigilanza del collegio sindacale”, Documento n. 18/2013

 

_____
¹ Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'art. 1, co. 1, n. 9), del DPCM 11 marzo 2020, ove - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - sono raccomandate intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il suddetto Protocollo è stato integrato lo scorso 24 aprile.
²
UIF, “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19”, Comunicato del 16 aprile 2020.

3 Raccomandazione della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19, 10 aprile 2020.
4 Si fa riferimento ai decreti legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Cura Italia”) e 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Liquidità”). Sul punto, si veda CNDCEC-FNC, “Le novità dei decreti sull’emergenza da COVID-19 (D.L. “Cura Italia” n. 18/2020 e D.L. “Liquidità” n. 23/2020)”, marzo 2019.
5 Ci si riferisce alla citata Comunicazione UIF del 16 aprile 2020.
6 Resta inteso che nel caso in cui i rischi connessi ai reati di cui si discute non siano stati mappati, l'ente dovrà procedere tempestivamente ad un ulteriore risk assessment per effettuare la relativa valutazione.
7 Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. q) del provvedimento d'urgenza adottato dal Governo con il Dpcm 8 marzo 2020 è prevista l'adozione, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, di modalità di collegamento da remoto.
8 In tal senso è ipotizzabile una estensione interpretativa dell'art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Conformemente, nel documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, diffuso dal CNDCEC lo scorso mese di marzo, si legge “In considerazione delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del Covid-19 e dei provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, in via eccezionale, la relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 2019, anche in caso di approvazione non unanime, può essere sottoscritta solo dal presidente, a nome del collegio, precisando tale circostanza”.


Fonte: fondazionenazionalecommercialisti.it