Categoria: Normativa regionale
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Ministero della salute
Ordinanza 3 aprile 2020
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
G.U. 6 aprile 2020, n. 91

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 2, comma 2, il quale prevede che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Vista la nota del 3 aprile 2020 con la quale il Presidente della Regione Emilia Romagna, in ragione della peculiare situazione epidemiologica esistente sul territorio, rappresenta la necessità di adottare misure maggiormente restrittive, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
 

Emana

la seguente ordinanza:
 

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Emilia Romagna

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID -19 nella Regione Emilia Romagna sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 punto 2) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l'asporto (ivi compresi rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio). Per tutte queste attività resta consentito il solo servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie. Le aziende che preparano cibi da asporto all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività ma possono soltanto effettuare la vendita, o la consegna a domicilio, dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto. È sospesa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche ove esercitata congiuntamente ad attività commerciale consentita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
b) le strutture ricettive alberghiere, la cui attività non è sospesa ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, possono erogare servizi diversi dall'accoglienza a fini turistici. Sono soggette a chiusura le strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere, nonchè le «altre tipologie ricettive», comunque denominate. Sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell'emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio. Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l'intrusione di persone estranee, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020. All'interno di strutture ricettive (quali, a titolo di esempio, alberghi, residenze alberghiere, agriturismi) restano consentite le attività di somministrazione alimenti e bevande esclusivamente ai clienti che vi soggiornano;
c) Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree di pertinenza; l'accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza;
d) Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro. In riferimento alle deroghe al divieto di aperture delle attività di commercio al dettaglio di cui al punto 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, sono chiusi nelle giornate prefestive ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l'igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell'ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali. La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono.
e) Chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
 

Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonchè nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;
b) per quanto attiene alle attività di cui alla lettera a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l'azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
c) tutte le attività di cui alla lettera a) dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;
e) le attività di cui alla lettera d) debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;
f) sono escluse dall'obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all'erogazione dei servizi pubblici e all'attività delle pubbliche amministrazioni;
g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei bancomat e postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi bancomat o postamat, o per l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l'accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l'accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sè minori, disabili o anziani;
l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;
m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l'attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l'esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all'apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall'obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;
o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese nonchè dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a due unità.
 

Art. 3
Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all'adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque, non oltre il 13 aprile 2020.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2020

Il Ministro della salute
Speranza
Il Presidente della Regione Emilia Romagna
Bonaccini