Regione Calabria
Ordinanza del Presidente della Regione 29 aprile 2020, n. 37
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13
VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli articoli 34 e 35;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell'1 aprile 2020;
VISTA l'Ordinanza n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTA l'Ordinanza n. 8 del 10 marzo 2020 con cui è stata costituita la Task Force a supporto dell'Unità di Crisi Regionale, integrata dall'Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020;
VISTA l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”
PRESO ATTO:
-della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d'Italia;
-dell'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
-del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
-che con l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all'individuazione dei delegati del soggetto attuatore;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 5 dell'11 marzo 2020, n. 7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, con le quali sono state fissate disposizioni per l'emergenza nel territorio regionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;
VISTO in particolare l'art. 1 comma 1 lettera aa) del predetto DPCM che consente la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
DATO ATTO che
-l'analisi della situazione epidemiologica regionale dimostra che le limitazioni adottate con le Ordinanze richiamate nel presente provvedimento, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi poste in essere;
-l'analisi dei dati prodotta dal Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ha fatto rilevare, alla data del 27 aprile 2020, un valore del Rapporto di replicazione (Rt) con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell'infezione procede verso la regressione;
-deve procedersi a regolamentare nel territorio regionale talune attività ad oggi non consentite, con modalità adeguate a contenere il rischio di contagio e di diffusione di SARS-CoV-2/COVID-19;
-le Ordinanze vigenti alla data di adozione del presente provvedimento hanno consentito taluni spostamenti ed attività all'interno del territorio regionale, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure di igiene e l'utilizzo delle mascherine o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Tale prescrizione comportamentale, unitamente a quanto previsto negli allegati 4 e 5 al DPCM 26 aprile 2020, devono essere messe in atto con particolare riferimento alla presenza fisica presso luoghi chiusi;
PRESO ATTO dell'avvio della “fase 2” da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l'esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;
CONSIDERATO che appare necessario
1. garantire la possibilità di spostamento all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
2. consentire gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
3. confermare il disposto dell'Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
4. confermare il disposto dell'Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
5. consentire la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
6. consentire la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
7. precisare che le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i requisiti minimi di cui all'allegato 1 alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
8. confermare negli spostamenti per motivi di salute rientra l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., nonché il contenuto dell'Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell'allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
9. consentire l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali, l'uso delle mascherine;
10. consentire l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
VISTO il DPCM 10 aprile 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
 

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza sono disposte le seguenti misure:
1. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali;
2. Sono consentiti gli spostamenti per raggiungere le imbarcazioni di proprietà da sottoporre a manutenzione e riparazione, per una sola volta al giorno;
3. È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 32/2020 in materia di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali svolte in forma amatoriale, di stabilimenti balneari, di attività di trasformazione dei prodotti industriali;
4. È confermato il disposto dell'Ordinanza n. 36/2020 per come integrato da quanto previsto dall'art. 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020
5. È consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto;
6. È consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto;
7. Le attività di cui ai punti 5 e 6 possono essere riattivate presso gli esercizi che rispettano i le misure minime “anti-contagio” di cui all'allegato 1 parte integrante alla presente Ordinanza e ferma restando la normativa di settore;
8. Sono consentiti gli spostamenti per l'assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.m.i., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché il contenuto dell'Ordinanza n. 29/2020 nei punti dal 4 al 9 e nell'allegato 1, ove non in contrasto con la presente Ordinanza;
9. È consentita l'attività di commercio di generi alimentari presso i mercati all'aperto, inclusa la vendita ambulante anche fuori dal proprio Comune, fermo restando il rispetto delle distanze interpersonali e l'uso delle mascherine e guanti;
10. È consentita l'attività di commercio al dettaglio, anche in forma ambulante di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020.
Restano vigenti le disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione già emanate per l'emergenza COVID-19, qualora non in contrasto con la presente ordinanza, ovvero se non esplicitamente modificate o superate.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.
Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii.
La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria, all'ANCI per la trasmissione ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
 

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
 

ALLEGATO 1
Misure per le attività di asporto e di somministrazione alimenti all'aperto
Gli esercizi quali ristoranti, pizzerie, rosticcerie possono effettuare la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto, adottando le seguenti misure minime:
■ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, nel confezionamento e nella consegna
■ individuazione di un'area destinata al ritiro degli alimenti
■ utilizzo di contenitori protetti e separati
■ obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
■ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale
■ accesso su prenotazione mirata a evitare compresenze simultanee
■ limitare al minimo la presenza fisica nella zona di ritiro (il tempo strettamente necessario)
■ divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle adiacenze degli stessi
■ divieto di sostare nelle immediate vicinanze dei locali
■ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona front
■ utilizzo mascherine per clienti e operatori
Gli esercizi quali Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo possono effettuare la preparazione e la somministrazione dei relativi prodotti esclusivamente attraverso il servizio con tavoli all'aperto, adottando le seguenti misure minime:
■ sistemazione tavoli a distanza di almeno 1,5/2,00 metri di distanza l'uno dall'altro
■ sistemazione delle sedie al tavolo garantendo la distanza da 1,00 a 1,50 metri tra i visi degli occupanti
■ prenotazione obbligatoria con percorsi predefiniti al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare le code
■ misurazione della temperatura corporea per i clienti
■ rispetto delle norme igienico-sanitarie nella preparazione, privilegiando l'uso di mascherine per il personale, di occhiali e garantendo il distanziamento minimo
■ obbligo di sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo
■ disponibilità di prodotti igienizzanti per clienti e personale, in particolare per l'accesso ai servizi igienici. In caso di utilizzo dovrà essere obbligatorio l'uso di mascherine con igienizzazione delle mani, prima e dopo averle indossate.
■ privilegiare i pagamenti elettronici con contactless e barriere nella zona cassa
■ utilizzo mascherine per clienti e operatori in fase di ordinazione e servizio
■ sanificazione accurata nel riapparecchiare i tavoli
■ vietare l'attività self-service