Categoria: Normativa regionale
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Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 22 aprile 2020, n. 45
Misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, secondo cui le Autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;
RICHIAMATE l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.639 del 25 febbraio 2020 che definisce le procedure di acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 e del 4 marzo 2020;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del suddetto decreto;
RITENUTO necessario, anche in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che le misure previste dalle disposizioni nazionali siano adottate con particolare urgenza e tempestività;
VISTO il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTI il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;
VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.” e, in particolare l'art. 4, recante “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO l'“Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19” del Ministero della Salute del 25 marzo 2020 nell'ambito del quale uno specifico paragrafo è dedicato alle Residenze Sanitarie Assistite (RSA);
VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19” che ha impartito nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTE le seguenti Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20.03.2020;
- n. 12 del 22.03.2020;
- n. 16 del 26.03.2020;
- n. 23 del 03.04.2020;
- n. 24 del 03.04.2020;
- n. 25 del 07.04.2020;
- n. 28 del 08.04.2020;
- n. 29 del 08.04.2020;
- n. 30 del 08.04.2020;
- n. 32 del 10.04.2020;
- n. 39 del 18.04.2020;
VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
RILEVATO che:
- sia gli anziani che le persone affette da gravi patologie neurologiche, croniche e da disabilità sono popolazioni fragili e a maggior rischio di evoluzione grave se colpite da COVID-19;
- le strutture residenziali socio-sanitarie - così come altre comunità semichiuse, sono considerate a maggior rischio di microfocolai epidemici;
- in caso di ospiti con deterioramento cognitivo è necessario porre la massima attenzione nell'applicazione delle precauzioni di contatto e dell'isolamento;
- nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 è necessaria la massima attenzione nei confronti della popolazione fragile presa in carico dalle suddette strutture residenziali;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 16 del 23 marzo 2020 - emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - che ha recepito integralmente il Rapporto ISS COVID-19 - n. 4/2020 recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie” “
VISTO il Documento “Coronavirus: prevenzione e gestione nelle residenze sociosanitarie per anziani” approvato dall' AIP Associazione Italiana di Psicogeriatria, AGE Associazione Geriatri Extraospedalieri, SIGG Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGOT Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (versione 23 marzo 2020) che ha esplicitato le modalità attuative di quanto previsto nel suddetto Rapporto ISS COVID- 19 - n. 4/2020 fornendo ulteriori indicazioni per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle strutture residenziali sociosanitarie;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 32/2020 del 10 aprile 2020 che ha implementato le misure volte a proteggere la popolazione fragile assistita presso le strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie e gli operatori che vi operano secondo le indicazioni elaborate dal Referente Sanitario Regionale e dal Dirigente del Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria del Dipartimento Sanità, con il supporto della task force sanitaria per la gestione dell'emergenza COVID-19 di cui al Decreto n. 55/SMEA(COVID-19 del 6 aprile 2020 della Struttura di missione per il superamento emergenze di Protezione civile regionali;
PRESO ATTO del Rapporto ISS COVID-19 0 n. 4/2020 Rev. Recante “ Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie - versione del 17 aprile 2020” allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (All. n. 1), che è stato trasmesso dal Ministero della Salute, Direzione Generale delle Programmazione Sanitaria e Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, con nota del 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P;
RILEVATO che le suddette Indicazioni ad Interim (All. n. 1) revisionano, sostituendole, quelle già recepite dalla Regione Abruzzo con la richiamata OPRG n. 16/2020 ed hanno lo scopo di implementare le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 negli operatori e negli ospiti delle strutture residenziali tutelando nel miglior modo possibile le fragilità di cui queste strutture si fanno carico;
PRESO ATTO che le strutture residenziali socio-sanitarie destinatarie delle misure recate dall'allegato Rapporto ISS COVID-19 0 n. 4/2020 Rev (All. n. 1) “includono” - come da relativo Glossario - oltre alle “ strutture residenziali per persone non autosufficienti quali anziani e disabili e strutture residenziali extraospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari) Residenze Sanitarie per Disabili (RSD), lungodegenze e riabilitazioni” anche le “ case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale”;
VISTE le “Ulteriori misure di contenimento covid-19. Raccomandazioni per i servizi e le strutture di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001”, allegate alla presente Ordinanza quale parte costitutiva ed integrante (All. n. 2), con le quali l'ASR, nel raccomodare il rispetto integrale delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS - COVID - 19 n. 4/2020 versione del 17 aprile 2020 (All. n. 1), riassume le principali misure attraverso le quali garantire, “nelle strutture residenziali socio sanitarie e nelle strutture sociali in ambito territoriale”, un servizio di assistenza con il minor rischio possibile di infezione da COVID-19 negli ospiti e negli operatori;
VISTA la nota n RA/0102785/20 del 16/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo, riscontrata in data 16/04/2020 con nota prot. n. 21955U20-CH, a cui ha fatto seguito Ordinanza n. 40 del 18/04/2020 avente ad oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020”;
VISTA la nota ASL n. 2 Lanciano- Vasto - Chieti, del 22 aprile 2020, prot. 22942U20-CH ( con allegata relazione Epidemiologica) nella quale “In base alle rilevazioni effettuate dal Dipartimento di Prevenzione, il quadro epidemiologico della contrada Caldari presenta un andamento favorevole in quanto la prevalenza cumulativa di COVID-19, che rappresenta una fotografia “storica” dell'evento epidemico, è rimasta pressoché invariata nelle ultime 2 settimane, oltre ad evidenziarsi una netta riduzione della comparsa incidente di nuovi casi, attualmente pari a 2 unità dal 08/04/2020”.
“Inoltre nel periodo 18/04 - 22/04/2020, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZSAM), è stata condotta un'indagine epidemiologica su un campione significativo della popolazione ivi residente, mediante l'effettuazione di tamponi per la ricerca del SARS-CoV2. L'analisi successiva ha fornito risultati confortanti per quanto riguarda la diffusione dell'infezione, rilevando al momento un solo caso positivo per cui è stata disposta la sorveglianza sanitaria con quarantena domiciliare.”
CONSIDERATO “che restano comunque in vigore i provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, non appare ulteriormente prevedibile una riaccensione del focolaio epidemico e si può quindi ragionevolmente proporre la revoca della zona rossa istituita presso la contrada Caldari di Ortona. La ASL Lanciano-Vasto-Chieti manterrà comunque alta l'attenzione su eventuali variazioni dell'andamento epidemiologico della COVID-19 sulla contrada Caldari, come peraltro previsto dal protocollo redatto in collaborazione con l'IZSAM, e come in ogni caso avviene costantemente su tutto il territorio della Provincia di Chieti.”
RITENUTO necessario assumere tutte le misure di seguito riportate, programmatorie ed operative, nonché di risposta e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2;
VISTA la nota prot. n. 1611/2020 del 22 aprile 2020 con la quale il Sindaco della Città di Sulmona, (nel considerare l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo del n. 37 del 15 aprile 2020 dispone la chiusura nei giorni festivi delle attività di vendita al dettaglio come individuate nel DPCM 10/04/2020 e del relativo allegato n. 1) chiede di valutare l'opportunità anche per il Comune di Sulmona di lasciare aperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nella giornata del 28 aprile p.v. , segnalando come tale data sia la ricorrenza del Santo Patrono a ridosso quindi dei giorni festivi del 25 aprile (festa della Liberazione), 26 aprile (domenica) e del 1 maggio. Considerato infine “che tali chiusure ravvicinate potrebbero comportare effetti pregiudizievoli per i cittadini e conseguenti rischi di assembramenti nelle giornate immediatamente precedenti e successive le dette festività”;
CONSIDERATO necessario, in un'ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un'elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l'apertura, nel Comune di Sulmona, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 28 aprile 2020;
per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,
 

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di garantire la scrupolosa osservanza delle Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie di cui all' O.P.R.G. n. 32/2020 di cui si confermano integralmente i contenuti;
2. di recepire integralmente il Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. “ Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie” - versione del 17 aprile 2020 - che, nel revisionare e sostituire le indicazioni dell' I.S.S. già recepite dalla Regione Abruzzo con OPRG n. 16/2020, ha lo scopo di implementare le misure di prevenzione e controllo dell'epidemia da virus SARS CoV-2 negli operatori e negli ospiti delle strutture residenziali tutelando nel miglior modo possibile le fragilità di cui queste strutture si fanno carico;
3. di assicurare, fino a nuovo e diverso provvedimento, il rigoroso rispetto di tutte le misure previste e consigliate dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 4/2020 Rev. ( All. n. 1) , nelle seguenti strutture che, come da relativo Glossario, ne risultano essere espressamente destinatarie “strutture residenziali per persone non autosufficienti quali anziani e disabili e strutture residenziali extra ospedaliere ad elevato impegno sanitario, per trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA o similari) Residenze Sanitarie per Disabili (RSD), lungodegenze e riabilitazioni, case di riposo, strutture sociali in ambito territoriale”;
4. di recepire nell'interezza e di garantire la stringente osservanza delle” Ulteriori misure di contenimento covid-19. Raccomandazioni per i servizi e le strutture di cui al D.M. n. 308 del 21 maggio 2001” (All. n. 2) con le quali l'ASR, nel raccomodare il rispetto integrale delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS - COVID - 19 n. 4/2020 versione del 17 aprile 2020 (All. n. 1), riassume le principali misure attraverso le quali garantire, “nelle strutture residenziali socio sanitarie e nelle strutture sociali in ambito territoriale”, di cui al D.M. 308/2001, un servizio di assistenza con il minor rischio possibile di infezione da COVID-19 negli ospiti e negli operatori;
5. di procedere tempestivamente alla comunicazione dei Referenti per la prevenzione e controllo di COVID 19: entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, i nominativi dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile di ciascuna struttura residenziale socio sanitaria all'indirizzo PEC del Dipartimento Sanità che li metterà a disposizione del Referente regionale per le maxi emergenze sanitarie;
6. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicureranno l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione;
7. la revoca della zona rossa istituita presso la contrada Caldari di Ortona;
8. che il giorno 28 aprile 2020 nel Comune di Sulmona possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
 

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio