Regione Campania

Chiarimento 28 aprile 2020, n. 23 all’Ordinanza n. 39 del 25 aprile 2020



LINEE GUIDA
E
PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIA
per I CANTIERI

OSSERVAZIONI E RISPOSTE Al QUESITI PERVENUTI

Quale premessa generale, si fa osservare che le linee guida emesse dalla Regione Campania in data 25/4/2020 risultano in linea con il successivo DPCM del 26/4/2020 -che è da ritenersi parte integrante delle stesse- ed in particolare con le prescrizioni di carattere generale, cioè il cosiddetto “distanziamento sociale”, ma soprattutto con quanto contenuto agli allegati 6 e 7, antecedenti alle linee guida della Campania e di cui se ne è tenuto conto in fase di redazione di quest’ultime.
- Da una lettura approfondita dell’ordinanza n. 39 del 25/04/2020, si riportano in modo sintetico, le seguenti criticità:
- PSC e POS
, predisposti nel rispetto del Protocollo Nazionale Condiviso del 24/03/2020, devono essere adeguati alla nuova Ordinanza Regionale n. 39: ci vorranno ottimisticamente almeno tre giorni.

I PSC dovevano essere aggiornati alle attuali norme di sicurezza anti-covid in ogni caso.

- PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - Sanificazione: se fatta da ditta esterna si devono attendere i necessari tempi autorizzativi; se fatta da personale interno è ora richiesta la formazione a cura degli Enti Bilaterali con conseguente aggravio di tempo, senza dare la possibilità di formazione più celere se eseguita all’interno dell’azienda a cura di professionisti specializzati.
Le Linee Guida prevedono la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica che può essere fatta da azienda esterna o da personale opportunamente formato. Non c'è alcun obbligo ed è data la facoltà di provvedere con personale interno se già specializzato.
Nelle Linee guida per le attività di ristorazione viene esplicitamente indicato al Capitolo I - comma 2 che: “La disinfezione - da intendersi quale pulizia - può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazione pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o di altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, tavoli, servizi igienici ecc.)”.

- PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI - se fatta da personale interno è ora richiesta la formazione a cura degli Enti Bilaterali, i quali per il settore delle costruzioni non hanno competenza specifica anche in relazione alla Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020 senza dare la possibilità di formazione efficace per il tramite del medico competente.
Le Linee Guida nel prevedere la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica danno fa¬coltà dell’esecuzione a cura di una ditta esterna o da personale opportunamente formato. La Circolare 5443 richiamata si applica a strutture sanitarie, locali medici, ecc. e per gli ambienti non sanitari qualora vi abbiano soggiornato casi confermati di COVID 19; inoltre in tali casi prescrive le modalità e gli agenti per la pulizia degli stessi.
- Le dichiarazioni di cui agli Allegati 1 e 2 delle Linee Guida e l’annotazione della temperatura presentano criticità per la privacy/1.
Effettivamente per un mero refuso, sono saltate le liberatorie legate alla normativa sulla privacy in calce ai documenti allegati n.1 e 2, ed ovviamente restano quelle attualmente vigenti e usualmente utilizzate.
È utile precisare che tutte le prescrizioni sulla privacy sono contenute all'interno del do¬cumento, che fa anche esplicitamente riferimento agli allegati alle linee guida CNCPT do¬ve in tutti i moduli sono presenti tali liberatorie.
Ovviamente nel documento si trovano prescrizioni di carattere generale e possono essere implementate con le opportune precauzioni del caso e dando precise disposizioni ad un
preposto, ci si può riferire ad esempio a quanto già adottato in numerose fabbriche oppure alle modalità per stazioni e/o aeroporti.
Le Linee Guida indicano come il lavoratore si deve impegnare a rilevare la misura della temperatura la mattina prima di uscire per recarsi al lavoro e la sera al rientro dal lavoro; evidentemente, qualora si dovesse rilevare un’anomalia, il lavoratore dovrà seguire le in¬dicazioni prescritte per qualunque altro cittadino senza recarsi al lavoro.

- ALLEGATO 2: L’allegato 2 pone problematiche con le severe e stringenti norme privacy stante l’accesso a informazioni di anamnesi del dipendente da parte del datore di lavoro; informazioni regolate e normate con il principio e diritto di segretezza tra Medico e paziente e di fatto insite nella cartella sanitaria non accessibile al datore di lavoro.
Si premette che per un mero refuso, sono saltate le liberatorie legate alla normativa sulla privacy in calce ai documenti allegati n. 1 e 2 ed ovviamente restano quelle attualmente vigenti e usualmente utilizzate. Tutte le prescrizioni sulla privacy sono contenute all'interno del documento, che fa anche esplicitamente riferimento agli allegati alle linee guida CNCPT dove in tutti i moduli sono presenti tali liberatorie. Premesso quanto sopra, l’allegato 2 si limita a dichiarazioni strettamente attinenti alla sintomatologia tipica del COVID 19 e peraltro, qualora presente, immediatamente manifesta senza alcun rischio di violazione della privacy.


- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA/1: Sembra necessaria una visita medica specialistica per tutte le maestranze (circa 180 operai nel ns. caso) con successiva dichiarazione di cui all’Allegato 2 al Datore di Lavoro. Ciò presenta criticità per la privacy non essendo consentito al Datore di Lavoro conoscere questi dati sensibili.
Non serve nessuna visita medica specialistica, il medico competente deve semplicemente attestare che alla visita non ci siano sintomi tipici del COVID19; nelle Linee guida per le attività di ristorazione viene esplicitamente indicato al Capitolo I - comma 3: “L’ammissione del personale alle attività lavorative deve essere preceduta da visita medica che verifichi e certifichi il buono stato di salute dell'interessato, effettuata da qualunque medico esercente la professione ed iscritto all’ordine. La visita medica, da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, sarà diretta ad accertare l’assenza di sintomatologia da COVID 19 e in particolare verterà sull’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.”
Ovviamente questa tipologia di attività spesso non ha l’obbligo di avere il medico competente, a differenza delle imprese a cui si fa riferimento nelle Linee Guida, ma la precisazione può essere considerata in modo estensivo se esiste la necessita di velocizzare la ripresa delle attività.
La dichiarazione allegato 2 serve proprio per evitare uno screening di massa. Se in base all'autocertificazione vengono segnalate criticità, il medico competente provvederà a dare indicazione al lavoratore di seguire le indicazioni prescritte per qualunque altro cittadino senza recarsi al lavoro.
In merito alla privacy vale quanto riposto al quesito precedente.

- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA/2: l’obbligatorietà della visita medica preventiva da parte del Medico Competente prima del rientro delle maestranze in cantiere (pag.9) oltre a comportare tempi di attuazione lunghi per le difficoltà logistiche legate alla disponibilità dei medici ed alla circolazione delle maestranze, appare in contrasto con il capoverso successivo che invece prevede l’opportunità a discrezione del MC (così come il protocollo Mitt aggiornato il 24/4/2020) nonché in contrasto con la dichiarazione che si chiede di rendere dal dipendente al datore di lavoro (allegato2) del tutto superflua in caso di visita obbligatoria, essendo sostituita dall’idoneità rilasciata dal medico competente al datore di lavoro.
Non serve nessuna visita medica preventiva se dalla dichiarazione allegato 2 non si evincono criticità. Se in base all'autocertificazione vengono segnalate criticità, il medico competente provvederà a dare indicazione al lavoratore di seguire le indicazioni prescritte per qualunque altro cittadino senza recarsi al lavoro.

- MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI:
Riteniamo che sia un refuso e andrebbe sostituito con “accettazione PSC e POS” in quanto il “protocollo sanitario” è un’attività specifica del medico competente dell’azienda di appartenenza;
“Alle presenti linee-guida dovranno riferirsi i Piani di Sicurezza e coordinamento da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell'emergenza Coronavirus COVID19 in accordo con quanto indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11marzo 2020 ed in adempimento agli obblighi previsti dall'alt, dall'art.92, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/08. L'impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel presente documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul proprio Piano Operativo di Sicurezza, che assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.”
“Protocollo sanitario. Il protocollo sanitario viene definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro. Esso include gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori, il meno invasivi possibili e mirati al rischio”.
Il significato da dare è che bisogna informare chiunque lavori in cantiere o che sia anche occasionalmente presente che vigono delle misure di sicurezza che prevedono anche il ricorso a protocolli sanitari.
Ovviamente i PSC e POS devono recepire, ove necessario, le Linee Guida.
Nel caso in cui personale e visitatori esterni al cantiere (quali ad es. fornitori o manutentori di macchine operatrici, ecc.), si devono trattenere per un tempo maggiore, e/o devono effettuare delle lavorazioni, questi dovranno essere trattati come gli altri lavoratori.

- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO. SPOGLIATOI. DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)/1 Pag 12:
Contraddizione: distanza in mensa 1m, all’aperto in cantiere per la colazione a sacco 2m; “L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano.” Poi si dice: “Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti è ammessa la colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un distanziamento non inferiore a 2 metri.
Il significato da dare alla prescrizione previste nelle Linee Guida consiste nell'obiettivo di evitare i ravvicinamenti in momenti in cui non si usano mascherine; la particolare situazione sia per un locale mensa chiuso, sia eventualmente all’aperto, suggerisce di adottare prudenzialmente un distanziamento di 2 metri.

- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO. SPOGLIATOI. DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)/2 :
“L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano. Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti”.
Cosa s’intende per ventilazione continua? Le finestre aperte vanno bene?

L’apertura delle finestre è da ritenersi sufficiente; e, quando possibile, tale soluzione è preferibile rispetto ad una ventilazione forzata o aria condizionata (dove dovrà essere verificata costantemente la pulizia dei filtri e la sanificazione della batteria).

- GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO. SPOGLIATOI. DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)/3 : Si chiede di sostituire il termine ventilazione con il termine aereazione, stante il fatto che spogliatoi e servizi igienici sono ambienti dotati di superfici finestrate.
I termini ventilazione e aerazione sono sinonimi. L’utilizzo di un mezzo o un altro per consentire la circolazione di aria pulita all’interno dei locali è ovviamente dipendente anche dalle condizioni atmosferiche che consiglieranno di volta in volta come sarà più conveniente procedere. Ovviamente, in caso di ventilazione forzata dovrà essere assicurata l’assoluta pulizia di filtri e della batteria per gli impianti di aria condizionata, ovvero la pulizia delle pale nel caso di estrattori, ventilatori, ecc.

- Nel bagno 1 per volta:
A pag 13 del medesimo paragrafo inoltre è scritto:
“È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava)....” ma perché non consentire l’ingresso nel rispetto della distanza di 1 metro come nel refettorio?

Ovviamente si conferma che è auspicabile la distanza di 1 m, vige sempre la regola del buon senso.

- Maggiore chiarezza sullo smaltimento dei DPI:
Al paragrafo MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE pag. 5 è scritto: i DPI utilizzati per le operazioni di pulizia e sanificazione “vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”, successivamente a pag. 12 è scritto: “Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del settore delle costruzioni in materia di sicurezza. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.”
Poiché i cantieri non sono ambienti sanitari come affermato nella stessa ordinanza si chiede di eliminare l’incongruenza sopra riportata e specificare che i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, e solo in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.
Si conferma quanto riportato nelle Linee Guida a pag. 12 “Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.”
 

- Termini di adeguamento cantieri attivi : analogamente a tutti i decreti ed Ordinanze emessi si chiede di poter dare un congruo tempo di adempimento mantenendo le attività operative, stante il fatto che le opere connesse alla Metropolitana di Napoli rientrano tra quelle di pubblica utilità non differibili, il cui avvio era già programmato per il 27/4/2020.
Si ritiene che, per tutti i cantieri attualmente attivi, sia congruo considerare un tempo utile che consenta alle imprese di adeguarsi ed adempiere a quanto previsto dalle linee Giuda, senza interrompere le attività lavorative in essere.
 

- In riferimento all’allegato 1 dell’ordinanza n. 39 - Regione Campania avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di Sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all’aperto.”, posti gli obbligatori adempimenti per la sicurezza ex legge 81/08, per la quale ogni subappaltatore deve consegnare idonea documentazione all’impresa esecutrice, al fine dell’adeguamento del POS alle nuove regole per il contenimento del Covid-19, si pone un tema relativo alla modalità di accesso al cantiere dei dipendenti dei subappaltatori. A chiarimento e/o integrazione delle linee guida di cui al detto allegato 1, si chiede quanto segue:
- Il preposto dell’impresa esecutrice deve prendere la temperatura all’ingresso del cantiere ai dipendenti dei subappaltatori? E con quali adempimenti successivi (ad es. privacy, firma registro delle temperature dipendenti del subappaltatore, individuazione presenza DPI)?
- L’impresa esecutrice deve inviare l’informativa sui comportamenti da tenere in cantiere da parte del subappaltatore?

- Il subappaltatore deve inviare all’impresa esecutrice l’elenco dei lavoratori che saranno presenti in cantiere?
- Il subappaltatore deve dimostrare all’impresa esecutrice, attraverso idonea documentazione, di aver fatto le visite mediche ai propri lavoratori prima di entrare in cantiere?
- Poiché la responsabilità è solidale, e poiché Covid19 è assimilato a infortunio sul luogo di lavoro, quale eventuale ulteriore precauzione l’impresa esecutrice deve prendere nei confronti dei subappaltatori, nel rispetto della privacy?

Si risponde in modo cumulativo, rinviando per dettagli anche alle precedenti risposte. Come in ogni cantiere, deve essere noto chi ci opera e a che titolo è presente; i lavoratori alle dipendenze dei subappaltatori sono sottoposti alle stesse regole dei lavoratori dipendenti da appaltatori, concessionari, general contractor, eoe., senza alcuna esclusione o differenziazione.
È fatto obbligo al subappaltatore di comunicare al suo dante causa (appaltatore, concessionario, general contractor, ecc.) di aver adempiuto a visite mediche e tutto ciò che concerne gli obblighi del datore di lavoro.
Ogni subappaltatore dovrà dimostrare che i suoi lavoratori hanno idonea certificazione medica rilasciata nelle modalità previste anche dal chiarimento specifico sopra riportato.
Le Linee Guida descrivono le cautele da adottare in materia di privacy e prescrivono l’autocertificazione da parte del lavoratore dell’impegno al rilievo della temperatura corporea prima e dopo l’inizio del turno di lavoro, nelle modalità previste ed autorizzata dalla normativa vigente e specificate anche dal chiarimento specifico sopra riportato.
 

- DALL’ALLEGATO 1 AL PARAGRAFO “Altre modalità organizzative e comportamentali” si legge... Se l’Azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. È necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e comungue muniti di mascherina e guanti; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all’ampiezza del mezzo e comungue muniti di mascherina e guanti.
- Cosa si intende per opportuno distanziamento? E quante persone possono essere trasportate in automobile oltre al conducente?

Cosi come esplicitato dal chiarimento n. 5 del 13/3/2020, per le squadra di lavoro è consentita la deroga al distanziamento. Per opportuno distanziamento tra più persone prive di mascherine, si intende una distanza minima di 1 metro; in uno spazio ristretto quale un’automobile si può ammettere anche la contemporaneità di più persone purché
con mascherina e guanti. Il buon senso suggerisce di consentire un massimo di 4 persone per automobile proprio per evitare stretti contatti tra le persone e lasciare così un minimo di franco di distanziamento. Ovviamente dovrà essere evitato l’uso promiscuo della stessa auto e se ciò dovesse avvenire per problemi di disponibilità, non potrà avvenire se non dopo opportuna ventilazione e pulizia di cambio, volante, indicatori di direzione, maniglie, ecc. cioè tutto quanto viene a contatto delle mani. Ove possibile, anche durante il viaggio, facilitare il periodico riciclo d'aria.
 

- Il numero maggiore di passeggeri per i furgoni e i van in relazione a quale numero di riferimento? Considerando un furgone ducato 7 posti, quante persone possono essere trasportate oltre al conducente?
Cosi come esplicitato dal chiarimento n. 5 del 13/3/2020, per le squadra di lavoro è consentita la deroga al distanziamento. Per furgoni, van, ecc. che generalmente hanno anche sedili divisi, il problema si risolve allo stesso modo di cui sopra evitando stretti contatti e con l’obbligo di indossare le mascherine e guanti. Subito dopo bisognerà provvedere all’aerazione del mezzo e ripulire le parti che vengono a contatto delle mani. Ove possibile, anche durante il viaggio, facilitare il periodico riciclo d’aria.
 

- Considerando un doblò maxi-cargo 5 posti, quante persone possono essere trasportate oltre al conducente?
Cosi come esplicitato dal chiarimento n. 5 del 13/3/2020, per le squadra di lavoro è consentita la deroga al distanziamento. Per doblò maxi-cargo 5 ecc. che generalmente hanno anche sedili divisi, il problema si risolve allo stesso modo di cui sopra evitando stretti contatti e con l’obbligo di indossare le mascherine e guanti. Subito dopo bisognerà provvedere all’aerazione del mezzo e ripulire le parti che vengono a contatto delle mani. Ove possibile, anche durante il viaggio, facilitare il periodico riciclo d’aria.
 

Napoli, 28/04/2020

Per l'Unità di Crisi Regione Campania ex D.P.G.R.C. n. 51/2020
 

Il D.G. Per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR
Antonio Postiglione

 

Il Coordinatore

Italo Giulivo