Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 21 settembre 2007
Validità: settembre 2007 - fine cantiere
Parti: Soc. Pantano e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil e RSU
Settori: Edilizia, Pantano-Roma
Fonte: FILLEA-CGIL Roma

Sommario:

 Premessa
Sicurezza
Informazione e concertazione
 Mensa aziendale
Lavori disagiati
Decorrenza e durata

Verbale di accordo aziendale

Il giorno 21 del mese di settembre 2007, presso il cantiere, adibito dalla Soc. Consortile Pantano, per la costruzione del Deposito di Graniti, si sono riuniti: la Soc. Pantano […], le OO.SS.LL.: […] Fillea/Cgil, […] Filca/Cisl, [...] Feneal/Uil, le RSU di cantiere […]

Premesso
• che durante le fasi di allestimento del nuovo cantiere di Graniti; nel mese di febbraio del corrente anno, si tenne tra le parti un primo incontro nel corso del quale l'impresa ebbe modo di fornire tutte le informazioni circa la riorganizzazione logistica del nuovo campo facendo particolare riferimento alla ricollocazione dei servizi di cantiere quali gli spogliatoi, la mensa, i servizi igienici ed il presidio di primo soccorso medico;
• che nel periodo successivo, ad impianto di cantiere ormai quasi ultimato, le rappresentanze sindacali hanno riconosciuto all'Impresa l'impegno profuso affinché si creassero condizioni di miglior favore al fine di un più agevole svolgimento delle attività lavorative;
• che in relazione ai punti precedenti si prende atto:
della realizzazione di spogliatoi in locali idonei ed adeguati al numero dei dipendenti i quali dispongono dì armadietti individuali muniti di chiavi con vani biancheria dove riporre gli indumenti ed oggetti personali separati dall'abbigliamento di lavoro fornito in quantità necessaria ed idoneo ai periodi stagionali. A tal proposito i lavoratori, attraverso le loro rappresentanze, si impegnano ad indossare la tuta fornita (unitamente a tutti i DPI - dispositivi per la protezione individuale) anche per ragioni riconducibili alla visibilità del rapporto di dipendenza dalla Pantano consentendo cosi l'individuabilità di soggetti non autorizzati estranei al lavoro e/o comunque non dipendenti dalla Consortile. Viene ribadita, inoltre, l'inderogabilità della norma secondo cui occorre disporre del tesserino di riconoscimento per l'immediata esibizione in caso di richiesta dei preposti;
dell'allestimento di servizi igienici adeguati alle nuove esigenze sottoposti regolarmente alla manutenzione previa l'assegnazione di personale addetto munito dei materiali e delle attrezzature occorrenti per la pulizia;
dell'avviamento del servizio mensa espletato in nuovo ed adeguato locale dotato del necessario corredo self-service, di banchi termici a norma, arredamento e personale abilitato designato alla distribuzione di pasti sistema multi-porzione forniti secondo il gradimento espresso dai dipendenti. Il servizio mensa offre un notevole vantaggio ai dipendenti ai quali viene evitato di provvedervi personalmente permettendo l’ottimizzazione dei tempi personali e di quelli di lavoro. La qualità del servizio ed il gradimento manifestato dagli stessi utenti, allo stato, si può ritenere più che soddisfacente;
• Che il giorno 15 giugno u.s. le parti, dietro espressa richiesta del sindacato, si sono riviste e nella circostanza è stata avanzata all'impresa la richiesta di un accordo di cantiere nel cui ambito fosse previsto, fra l'altro, un riconoscimento retributivo ai lavoratori in forza delle specifiche condizioni di lavoro ritenute particolarmente disagiate per le maestranze;

Ciò premesso:
In data odierna le parti hanno raggiunto un accordo in ordine ai temi di seguito enunciati per i quali redigono e sottoscrivono il presente verbale i cui effetti economici avranno efficacia a far data dal mese di luglio 2007:
Sicurezza
Informazione e concertazione
Mensa aziendale
Lavori disagiati
Decorrenza e durata dell'accordo sicurezza.

Sicurezza
Conformemente a quanto già auspicato dal CCPL del 27/11/2002, viene confermata l'utilità al ricorso degli organismi paritetici preposti alle verifiche in materia di sicurezza tramite sopralluoghi volti al monitoraggio assiduo dell'attuazione delle misure di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro.
Confidare sull'apporto della competenza professionale dei tecnici incaricati dal CTP; il ricorso periodico al confronto e coordinamento tra i Rappresentanti dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle imprese operative in cantiere unitamente alle RLS e RLST ; il loro coinvolgimento nel corso delle visite dei coordinatori e degli altri organi designati; la costituzione di un osservatorio costante sulla sicurezza, contraddistingue e qualifica l'impresa come attenta e sensibile alle varie problematiche correlate alla difesa dai rischi in seno alla specifica occupazione e da quelli derivanti dalla attività edile in genere. Tutto ciò rappresenta, oltretutto, uno strumento di garanzia per gli organi di vigilanza i quali sarebbero così sollevati dall'impegno di controlli ispettivi da indirizzare più proficuamente verso realtà non sottoposte ai frequenti accertamenti di cui sopra.
L'impresa dal suo canto, mettendo in campo tutte le prescrizioni e misure contemplate dalla L. 626/94 e 494/96 per i cantieri temporanei mobili ed inserita all'interno di un sistema paritetico associativo di verifica, non potrà che essere comunque favorita da una complessiva valutazione delle autorità nel caso di ispezioni in cantiere.

Informazione e concertazione
Per espressa richiesta delle OO.SS., le parti concordano di tenere incontri periodici al fine di dirimere, nell'ambito delle rispettive autonomie, eventuali problemi derivanti dallo svolgimento delle attività di cantiere e quindi delle maestranze. Nell'ambito dei suddetti, incontri si avrà altresì l'occasione per lo scambio di informazioni attinenti: il ricorso a subappalti; i crono-programmi redatti dall'Impresa riferibili alla realizzazione delle opere e gli obiettivi di produzione prefissati nell'ambito dei quali, al verificarsi delle circostanze, l'Impresa si riserva di ipotizzare premi di risultato. Quanto sopra nello spirito di collaborazione; in attuazione della concertazione e per una corretta evoluzione delle relazioni sindacali di cantiere.

Mensa aziendale
L'Impresa, a condizione del mantenimento totale degli impegni assunti con il presente accordo, salvo sua disdetta o decadenza e in deroga a quanto contemplato dal CCNL, non applicherà l'addebito del "concorso mensa", stabilito in un quinto del costo del pasto consumato, ai lavoratori dipendenti.
Agli utenti del servizio resta il dovere della scrupolosa osservanza delle norme di comportamento redatte ed affisse nei locali compreso il divieto di introduzione a mensa di bevande alcoliche in grado di compromettere l'idoneità lavorativa e quindi le condizioni di salvaguardia della propria incolumità, delle persone terze, di mezzi e cose.

Lavori disagiati
Sebbene il lavoro edile contenga in sé numerosi elementi tipici di disagio dovuti sia all'esposizione a sfavorevoli condizioni atmosferiche e climatiche che al sostenuto apporto fisico del lavoratore stesso, si conviene, tuttavia, che il cantiere del Deposito di Graniti presenta elementi aggiuntivi di disagio dovuti alle condizioni del terreno che, a causa dell'intensa movimentazione dei mezzi d'opera e degli agenti atmosferici, presenta un'alta polverosità nella stagione secca e cospicua presenza di fango nei periodi piovosi. Si effettuano, inoltre, lavori di scavo in sezioni profonde e ristrette che aumentano considerevolmente il disagio agli addetti.
L'impresa, a tal proposito accetta di riconoscere a tutti i lavoratori un importo calcolato sulla base di ogni ora ordinaria effettiva di lavoro pari a € 0,75.
L'indennità di cui sopra, denominata "disagio cantiere" avrà la caratteristica di essere assorbente ed omnicomprensiva di ogni altra indennità contemplata dalle disposizioni contrattuali in capo ai titoli riferibili all'esercizio dei lavori disagiati. Verrà applicata senza distinzione di natura professionale e/o di mansione svolta. A tal proposito si assume il criterio univoco di applicazione poiché deliberato a maggioranza dall'assemblea dei lavoratori, tenutasi il giorno 25 giugno u.s. Alla ratifica del presente verbale, pertanto, il principio di cui sopra verrà ritenuto invariabile salvo disdetta dell'accordo stesso in tutti i suoi contenuti.
Per motivi di equità, il disagio cantiere concordato per gli addetti alla guardìania, la cui funzione comporta un trattamento retributivo specifico, viene stabilito nella misura di € 0,15/h per l'addetto titolare e nella misura di € 0,50/h per il suo sostituto (importo commisurato alle ore in ragione della natura della prestazione svolta).