Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo
Data firma: 28 aprile 2020
Parti: EP Produzione, Fiume Santo, EP Produzione Centrale Livorno Ferraris, Ergosud e Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Settore elettrico, EP
Fonte: flaei


28 Aprile 2020, tra EP Produzione spa e le seguenti società partecipate e controllate: Fiume Santo spa, EP Produzione Centrale Livorno Ferraris spa e Ergosud spa […], (di seguito anche la “Società”) e le Segreterie Nazionali di: Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […], di seguito le “OO.SS.” e, unitamente alla Società, le “Parti”

Premesso che
a) Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 13 marzo u.s., ha trasmesso agli operatori un documento contenente le “indicazioni per il mantenimento in esercizio operativo delle centrali di produzione di energia”;
b) In particolare, al punto 6 della citata comunicazione, il MiSE ha richiesto agli operatori di elaborare, in accordo con le Parti Sindacali, “scenari di fattibilità di misure eccezionali da attivare opzionalmente nella ipotesi in cui il quadro epidemico dovesse peggiorare in maniera significativa, con l'obiettivo di garantire il funzionamento in perfetta efficienza dell'impianto anche in presenza di restrizioni imposte dalle autorità preposte”;
c) Nel contesto specifico della Società, tali scenari emergenziali si potrebbero verificare, in particolare, qualora il numero dei contagiati e/o del personale in quarantena preventiva sia tale da mettere a rischio l'operatività di uno o più siti produttivi ovvero a seguito di specifiche restrizioni emanate dalle autorità preposte;
d) Come indicato dal MiSE, tra le possibili misure che potrebbero essere adottate in tali circostanze emergenziali figura quella della segregazione del personale ritenuto indispensabile per il funzionamento ed il mantenimento in sicurezza degli impianti;
e) In relazione a quanto precede, le OO.SS. hanno richiesto chiarimenti in merito a quali siano gli scenari ipotizzati nel contesto produttivo della Società e quali misure in tali circostanze saranno dalla stessa adottate, ivi inclusi i trattamenti applicabili - in via esclusiva e per il tempo strettamente necessario - al personale interessato.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

1. Scenari di emergenza
1.1 L'azienda ha esposto, per ogni singolo impianto e per il centro di controllo, gli scenari di emergenza ipotizzati e le relative misure tecniche e organizzative che potranno essere adottate in ciascun sito, previo confronto con le rappresentanze sindacali a livello locale.
1.2 In particolare, sarà prevista la presenza in sito del c.d. presidio minimo del personale ritenuto indispensabile per il funzionamento e mantenimento in sicurezza di ciascun impianto ovvero per la continuità delle attività di dispacciamento da parte del centro di controllo.

2. Trattamenti e condizioni comuni
2.1 In coerenza con quanto previsto al punto 6 della comunicazione del MISE citata in premessa, al personale costituente il presidio minimo potrà essere richiesto nelle ore di riposo di alloggiare nei pressi o all'interno del perimetro del sito. Tale misura verrà attuata qualora sia a rischio la possibilità di assicurare diversamente l'avvicendamento del presidio minimo sul sito o nel caso di emanazione di specifici provvedimenti in tal senso da parte delle Autorità competenti.
2.2 Ai suddetti fini, la Società si attiverà per mettere a disposizione dei Lavoratori apposite soluzioni alloggiative (camper situati all'interno del perimetro del sito, foresterie e/o strutture alberghiere situate nei suoi pressi). Gli oneri di vitto e alloggio saranno interamente sostenuti dall'Azienda, che avrà altresì cura di dare indicazioni ai Lavoratori in merito alla ubicazione degli alloggi e alle modalità di utilizzazione degli stessi, assicurandone le adeguate condizioni igienico-sanitarie e abitative. La disponibilità di tali soluzioni alloggiative è stata preliminarmente verificata nei vari territori e sarà finalizzata all'occorrenza. La finalizzazione ed effettiva disponibilità delle soluzioni alloggiative è condizione necessaria per l'attuazione del piano di emergenza nello specifico sito.
2.3 Le suddette strutture alloggiative dovranno obbligatoriamente essere utilizzate dai Lavoratori durante le ore di riposo e per tutto il ciclo di permanenza in sito, che per gli impianti di produzione avrà una durata di norma pari a 14 giorni. Al termine di ogni ciclo di permanenza, il personale sarà avvicendato da quello costituente la c.d. squadra di back up, laddove prevista, che dovrà rimanere disponibile presso la propria abitazione.
2.4 Nella scelta dei lavoratori via via interessati, si avrà cura di ripartire la rotazione nella maniera più ampia possibile. I piani di turno e relative variazioni saranno tempestivamente resi noti ai diretti interessati, tenendo tuttavia conto della condizione emergenziale.
2.5 In caso di sospensione dell'attività d'impianto per cause riconducibili all'emergenza COVID-19, in applicazione di quanto previsto al riguardo dal vigente CCNL e dall'accordo 7 marzo 1995 (c. 21 e segg.), il personale interessato alla sospensione verrà posto in orario giornaliero.
2.6 Nei casi di segregazione individuati dai precedenti punti 2.1 e 2.2, per ciascuna giornata di prestazione effettuata nella squadra di presidio minimo e durante il ciclo di permanenza in sito (ivi inclusi i giorni di riposo fruiti durante il ciclo) sarà riconosciuto ai Lavoratori interessati, in aggiunta alla normale retribuzione, l'importo di euro 110 lordi. Si chiarisce che tale importo sarà riconosciuto anche al personale turnista del centro di controllo che dovesse trovarsi ad operare in analoghe condizioni di segregazione.
2.7 Al personale turnista individuato dall'Azienda per costituire la squadra di back up ai fini dell'avvicendamento del presidio minimo sarà riconosciuto, oltre alla normale retribuzione, un importo lordo una tantum pari a 400 euro per ogni ciclo.
2.8 L'importo di cui al precedente punto 2.7 deve intendersi a compensazione di ogni onere o disagio derivante dall'essere parte della squadra di back up quale, a titolo esemplificativo, l'impegno a rispettare rigorosamente le indicazioni delle autorità sanitarie in materia di permanenza presso il proprio domicilio/abitazione e la disponibilità ad entrare in turno in qualsiasi momento a richiesta dell'Azienda per garantire la sostituzione del personale del presidio minimo, nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 (alloggio all'interno o nei pressi del sito).
2.9 La suddetta disponibilità dovrà essere assicurata anche in caso di fruizione di permessi maturati o spettanze residue che, in caso di chiamata, verranno sospesi.
2.10 Al personale di manutenzione, HSE ed eventuali altre figure alle quali venga richiesto di rimanere disponibili, in aggiunta alla normale retribuzione - e per i giorni in cui sono a disposizione presso la propria abitazione - verrà riconosciuta la indennità di reperibilità di cui all'art. 30 del CCNL.
2.11 Il suddetto trattamento, come specificato dal punto 2.5 al punto 2.10, verrà riconosciuto a partire dalla data in cui verrà dichiarato lo specifico scenario di emergenza e cesserà al venir meno della stessa condizione che ha dato luogo alla sua attivazione. Gli importi erogati non avranno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e non saranno utilmente computati ai fini del trattamento di fine rapporto.
2.12 Il personale del presidio minimo e delle squadre di back up dovrà attenersi, con responsabilità, al più rigoroso rispetto delle istruzioni fornite dall'Azienda e dalle autorità sanitarie per la protezione del personale. L'Azienda assicurerà l'attuazione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie (es: compartimentazione, disponibilità e uso dei DPI, misurazione della temperatura, sanificazione dei locali, esecuzione di tamponi e/o di test sierologici, qualora disponibili).

3. Interlocuzione sindacale
3.1 Qualora si presenti l'esigenza di dare attuazione alle misure di cui al precedente punto 2, l'Azienda ne darà informativa alle Organizzazioni Sindacali nazionali e locali.
3.2 La distribuzione dei Lavoratori tra le squadre di presidio minimo e di back up sarà realizzata nel modo più equilibrato possibile; in tale ottica, la stessa sarà oggetto di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali a livello locale. In particolare, i criteri con i quali saranno definiti i piani di turnazione e le modalità applicative degli stessi, nonché la composizione del presidio minimo saranno oggetto di comunicazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori a livello locale;
3.3 Resta comunque ferma la facoltà dell'Azienda di modificare i piani di azione e la composizione delle squadre di presidio minimo e di back up per far fronte a repentini cambiamenti dello stato emergenziale, provvedendo a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali locali tempestivo aggiornamento.

4. Disposizioni finali
4.1 Le misure ed i trattamenti di cui alla presente intesa, per loro natura assolutamente eccezionali, cesseranno al venir meno dello stato di attivazione che ha dato luogo alla loro attribuzione.
Il presente verbale è stato condiviso dalle Parti in remoto.

Il giorno 28 Aprile 2020, in conferenza telefonica, si è tenuto un incontro tra EP Produzione spa e le seguenti società partecipate e controllate: Fiume Santo spa, EP Produzione Centrale Livorno Ferraris spa e Ergosud spa […], (di seguito anche la “Società”) e le Segreterie Nazionali di: Filctem-Cgil […], Flaei-Cisl […], Uiltec-Uil […], di seguito le “OO.SS.” e, unitamente alla Società, le “Parti” avente ad oggetto i seguenti temi:

1. Aggiornamento sulla situazione generale e iniziative riferite al contrasto e alla gestione del Covid-19;
2. Accordo sugli scenari di emergenza (comunicazione MiSE 13.3.2020)
3. Prime valutazioni sulla c.d. Fase 2 dell'emergenza
a) Rispetto al primo tema l'azienda ha ricordato, con profonda tristezza, il collega di Tavazzano che è venuto purtroppo a mancare la scorsa settimana. Anche in relazione a questo sarà subito avviata una iniziativa di raccolta fondi tra i lavoratori (con la donazione di due ore di retribuzione) a cui si aggiungerà un contributo equivalente da parte aziendale. Le somme complessivamente ricavate saranno devolute in pari misura alle famiglie dei due colleghi interessati.
L'azienda ha poi fornito alle OO.SS. un aggiornamento generale sulla situazione del personale affetto da Covid o collocato in quarantena/isolamento preventivo e sulle iniziative che si stanno svolgendo nei vari territori (es. donazione di mascherine).
b) Le Parti hanno poi proceduto all'esame della bozza di accordo proposta dall'azienda in merito ai c.d. scenari di emergenza (rif. punto 6 della comunicazione MiSE del 13.3.2020) che contempla, in particolare, i trattamenti applicabili al personale che dovesse essere interessato e le forme di comunicazione e interlocuzione sindacale che saranno attivate. All'esito della discussione è stato condiviso un testo di accordo.
c) Rispetto alla c.d. Fase 2 dell'emergenza, l'azienda ha comunicato che, allo stato, non è previsto alcun rientro di personale nelle sedi di staff o particolari incrementi di presenze/attività nei siti produttivi prima del 18 maggio. Ciò, in considerazione del quadro epidemiologico generale ancora in atto, della sostanziale mancanza di concrete ed urgenti necessità di rientro al lavoro nonché delle numerose incertezze e variabili ancora aperte. Coerentemente con quanto sopra, le Parti hanno condiviso di prorogare le previsioni dell'accordo datato 16 aprile 2020 sino al 17 maggio prossimo, impegnandosi ad un aggiornamento della situazione in un incontro formale già fissato per il 12 maggio.

Il presente verbale è stato condiviso dalle Parti in remoto.