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Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 25 aprile 2020, Prot. n. A001/2020/ 228940/1
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni relative ad attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari, all’uso di mascherine, all’utilizzo delle piste ciclabili, agli spostamenti dei genitori con figli minori, alla coltivazione del terreno per uso agricolo e all’attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini e alle attività di vendita al dettaglio di piante e fiori.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO altresì l’articolo 8, comma 1, numero 21) dello Statuto di autonomia, che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica e l’articolo 9, primo comma numero 3 che assegna alle Province autonome competenza in materia di commercio, in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pencolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l’incolumità delle persone, l’integrità dei beni e dell’ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile;
• la “gestione dell’emergenza”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j) della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un’emergenza, sono dirette all’adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, circa la proroga dell’efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate a valere sull’intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull’agricoltura);
VISTA l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 15 aprile con cui si dispone, in esplicitazione delle misure nazionali, che rientrano tra gli spostamenti consentiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 quelli necessari alla cura dell’orto, se tali spostamenti sono effettuati all’interno del comune in cui la persona fisica si trova;
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 4, del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
VISTA la circolare del Ministero degli Interni prot. n. 25718 del 18 aprile 2020 recante “Emergenza Covid-19. Attività di vendita al dettaglio di piante e fiori”;
CONSIDERATO che l’organizzazione mondiale della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell’incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;
CONSIDERATO che le restrizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sono dirette a garantire la tutela della salute pubblica e l’uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
CONSIDERATO che sul territorio provinciale le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 stanno evidenziando, da giorni, con un trend costante, i primi risultati positivi in termini di riduzione del numero dei ricoveri in terapia intensiva, di aumento del numero dei dimessi e di una stabilizzazione del numero dei soggetti positivi; considerato, inoltre, che sul territorio provinciale non sono presenti focolai incontrollati del virus e che i contesti che presentano la maggiore criticità sono individuati in alcune strutture socio-sanitarie già debitamente isolate e poste in sicurezza;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico provinciale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;
CONSIDERATO che, coerentemente con quanto sopra previsto, l’articolo 8, comma 4, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 prevede che le disposizioni recate dal medesimo decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;
CONSIDERATO che, ai sensi di questa ordinanza, aumenteranno le occasioni di contatto tra i cittadini e che tali contatti, specialmente ove si verifichino in luoghi chiusi, potrebbero favorire la diffusione tra la popolazione del Covid-19;
RILEVATO che l’utilizzo da parte dei cittadini di mascherine appare misura idonea a prevenire la diffusione del Covid-19 e che la maggior parte dei cittadini sono ora in possesso delle mascherine di tipo chirurgico distribuite dalla Protezione civile;
 

coltivazione del terreno per uso agricolo e attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini

CONSIDERATO che la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono riconducibili alle attività con codice Ateco 01 (Coltivazione di colture agricole non permanenti) consentite ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, si ritiene possibile consentire ai privati cittadini lo svolgimento dell’attività di coltivazione del terreno per uso agricolo e dell’attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e orti, anche al di fuori del comune in cui il soggetto si trova;
CONSIDERATO che la lotta agli agenti parassiti delle piante, siano essi di origine animale, o vegetale, oppure funghi, o batteri, è funzionale a contenere i danni causati dalle avversità parassitane nonché a salvaguardare il territorio dall’introduzione e diffusione di nuovi e pericolosi organismi nocivi ai vegetali;
CONSIDERATO che la lotta alle fitopatie richiede una cura del territorio anche da parte dei privati cittadini, sia relativamente alla lotta obbligatoria disposta dalle Autorità fitosanitarie che alla lotta di fitopatie di particolare significatività per il territorio provinciale, come, a titolo di esempio, la lotta alla cimice asiatica;
 

attività di vendita al dettaglio di fiori e piante

CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 5, del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e similari;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto nella nota circolare del Ministero dell’interno di data 18 aprile 2020, prot. n. 25718, non sussistano limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici, essendo ricompresi, tra gli altri, oltre ai supermercati e agli ipermercati, anche i punti vendita delle aziende florovivaistiche, nonché le aziende agrarie e i negozi di fiori in quanto tali;
CONSIDERATO che si ritiene possibile, per tutto quanto sopra esposto, consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici anche nei confronti di privati cittadini;
CONSIDERATO, tuttavia, che le uscite volte all’acquisto di prodotti florovivaistici potrebbero comportare un incremento di rischio di diffusione del Covid-19, ove estese agli esercizi che svolgono la propria attività all’interno dei centri commerciali, in ragione del fatto che in tali luoghi si registrerebbe la presenza di più esercizi commerciali contemporaneamente aperti in un luogo chiuso, con l’effetto di favorire la presenza di più persone per un tempo prolungato nel centro commerciale;
RITENUTO peraltro necessario limitare gli spostamenti volti all'acquisto di prodotti florovivaistici al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendano tali prodotti sul relativo territorio e previa comprovata esigenza, al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili;
 

spostamenti dei genitori con figli minori

OSSERVATO che la disciplina relativa alla possibilità di uscita dalla propria abitazione insieme a figli minori è stata oggetto di chiarimento da parte del Ministero dell’interno con nota del 31 marzo 2020, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.”
CONSIDERATO che in tale nota si evidenza, in particolare, come l’applicazione delle limitazioni agli assembramenti e agli spostamenti intercomunali o infracomunali implichi comunque “valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.” e, quindi che “per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute”;
CONSIDERATO tuttavia che, vista l’attuale evoluzione della crisi epidemiologica, si reputa ragionevole consentire ad entrambi i genitori di camminare contemporaneamente con i propri figli minori;
 

possibilità di approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa - lavoro

CONSIDERATO che la riapertura graduale e ponderata delle attività produttive necessita un ritorno alla progressiva fruizione ordinaria delle attività di vendita di generi alimentari, appare ragionevole consentire l’approvvigionamento presso tali attività poste lungo il tragitto casa - lavoro, anche se non collocate in prossimità della propria abitazione;
 

apertura delle piste ciclabili per coprire gli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente di data 15 aprile 2020 è stata, tra l’altro, prorogata fino al 3 maggio 2020 la misura della “chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale”;
CONSIDERATO che la riapertura graduale e ponderata delle attività produttive necessita un ritorno alla progressiva normale fruizione sulla rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale, nonché sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;
 

mercati con attività diretta alla vendita di soli generi alimentari e utilizzo delle mascherine

CONSIDERATO che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e salvo diverse disposizioni di carattere più restrittivo eventualmente adottate con ordinanza dei Comuni;
CONSIDERATO necessario disporre delle misure restrittive generali nel caso in cui i singoli Comuni decidano di consentire l’apertura di detti mercati per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, quali l’utilizzo obbligatorio, da parte degli operatori impiegati nell’attività di vendita, di dispositivi di protezione individuali, in particolare l’uso di mascherine e guanti, nonché l’uso obbligatorio delle mascherine da parte degli avventori;
 

uffici della pubblica amministrazione e utilizzo delle mascherine

CONSIDERATO che con ordinanza del Presidente di data 19 aprile 2020, dal giorno 20 aprile 2020 alla data di cessazione dell’emergenza dichiarata a livello nazionale, è stato disposto che per accedere a tutte le attività di vendita al dettaglio aperte sul territorio provinciale incluse nell’Allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020 e alle edicole, ai tabaccai, alle farmacie e alle parafarmacie e negli spazi aperti al pubblico delle banche e degli uffici postali sia necessario l’uso della mascherina e che, analogamente, per il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso le predette attività sia necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti e che, conseguentemente, dal giorno 20 aprile chi accede alle attività di vendita di prodotti alimentari e chi fruisce del trasporto pubblico locale non possa più coprirsi naso e bocca con indumenti idonei e sia invece tenuto ad indossare la mascherina, intendendosi in tal senso modificate le previsioni della lettera f) dell’ordinanza 15 aprile 2020;
RITENUTO che sia una misura idonea a prevenire la diffusione del COVID-19 l’utilizzo di mascherina anche per gli utenti che si recano presso qualunque ufficio della pubblica amministrazione sito sul territorio provinciale;
 

attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto

CONSIDERATO che, oltre alla ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, appare oggigiorno ragionevole, sia per l’evoluzione del contagio avente andamento calante sia per l’avvio di diverse attività produttive con conseguente aumento di richiesta di fruizione, che l’attività di servizi di ristorazione possa essere consentita anche nella forma di asporto di cibi cucinati una volta che venga assicurata la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e il rispetto dell’obbligo di utilizzare le mascherine, del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l’accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;
CONSIDERATA la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata, ove possibile, previa ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce;
 

obbligo generale di utilizzo di mascherina fino al 3 maggio 2020

RITENUTO di prevedere, in via precauzionale, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 3 maggio 2020;
SENTITO in proposito il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
Tutto ciò premesso,
 

il Presidente
ordina
coltivazione del terreno per uso agricolo e attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini

a) che siano consentite, da parte di privati cittadini, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e orti, anche al di fuori del comune in cui il soggetto risiede, nel rispetto delle seguenti condizioni:
• per non più di una volta al giorno;
• da un solo componente del nucleo familiare;
• limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati;
b) che, quando necessario per effettuare i trattamenti finalizzati al contrasto delle fitopatie, le attività di coltivazione del terreno per uso agricolo siano consentite senza le limitazioni di cui alla lettera a);
c) che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applichino dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020;
 

attività di vendita al dettaglio di fiori e piante

d) che sia consentito l’accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle aziende agrarie, anche da parte di privati cittadini;
e) che sia confermata la chiusura degli esercizi di cui alla lettera d) che svolgono la propria attività di vendita al dettaglio in sede ambulante ovvero all’interno dei centri commerciali al dettaglio, come definiti dalla legge provinciale n. 17 del 2010 e dalla relativa disciplina attuativa, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;
f) che gli spostamenti dei privati cittadini volti ad acquistare i prodotti di cui alla lettera d) debbano essere limitati al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendono i prodotti di cui alla lettera d) su tale territorio e previa comprovata esigenza , al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili;
g) che per accedere agli esercizi di vendita di cui alla lettera d) sia necessario l’uso della mascherina per gli utenti e che, analogamente, per il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso i predetti esercizi sia necessario l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti;
h) che le disposizioni previste dalle lettere d), e), e f) si applichino dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020, mentre la disposizione di cui alla lettera g) si applichi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla data di cessazione dell’emergenza dichiarata a livello nazionale;
 

spostamenti dei genitori con figli minori

i) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettere a) ed f) del DPCM 10 aprile 2020, che è consentito camminare contemporaneamente ad entrambi i genitori con i propri figli minori nei pressi della propria abitazione, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare;
 

possibilità di approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa - lavoro

l) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare, di quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettere a) ed f) del DPCM 10 aprile 2020, che è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa - lavoro, anche se non collocati in prossimità della propria abitazione;
 

apertura delle piste ciclabili per coprire gli spostamenti dall’abitazione al luogo di lavoro

m) che, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la misura restrittiva di chiusura e divieto di transito di cui alla ordinanza del Presidente di data 15 aprile 2020 lett. g) punto 1., fino alla data del 3 maggio 2020, sia sostituita dalla seguente: “l’utilizzo della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 e delle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale è consentito esclusivamente per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative al fine di coprire il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa”;
 

mercati con attività diretta alla vendita di soli generi alimentari e utilizzo delle mascherine

n) che qualora i Comuni autorizzino l’apertura dei mercati per le attività dirette alla vendita di generi alimentari sia obbligatorio l’utilizzo dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alla data di cessazione dell’emergenza dichiarata a livello nazionale, da parte degli operatori impiegati nella predetta attività di vendita, di dispositivi di protezione individuali, in particolare l’uso di mascherine e guanti, fatto salve le ulteriori misure di restrizione disposte dai singoli Comuni; l’obbligo di uso di mascherina riguarda anche gli avventori che frequentano detti mercati;
 

uffici della pubblica amministrazione e utilizzo delle mascherine

o) che, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza alla data di cessazione dell’emergenza dichiarata a livello nazionale, sia obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli utenti che accedono a tutti gli uffici della pubblica amministrazione siti sul territorio provinciale;
attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto
p) che dal giorno 29 aprile 2020, è consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. È obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti da parte degli operatori che entrano in contatto con gli avventori, mentre questi ultimi avranno l’obbligo di indossare la mascherina prima di entrare nei locali.
Per consentire l’apertura delle predette attività di vendita di cibi da asporto saranno emanate specifiche linee guida attuative delle modalità operative sopra riportate;
 

spostamenti giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani e inabili

q) che, ad esplicitazione della disposizione di cui alla lettera h) dell’ordinanza del Presidente di data 19 aprile 2020 recante “ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 10 aprile 2020, si evidenzia che sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute”, il termine “inabili" sia riferito anche a soggetti maggiorenni;
 

obbligo generale di utilizzo di mascherina fino al 3 maggio 2020

r) di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
s) fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che la disposizione di cui alla lettera r) non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica;
t) che la disposizione prevista dalla lettere r) si applica dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al giorno 3 maggio 2020;
 

esercizi commerciali in sede fissa di vestiti per bambini e neonati

u) che, ad esplicitazione della disposizione di cui alla lettera a) dell’ordinanza del Presidente di data 19 aprile 2020 recante "che, dal giorno 20 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria, esclusivamente per gli esercizi che si trovano al di fuori dei centri commerciali al dettaglio, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono", la categoria merceologica dei “vestiti per bambini e neonati”, indicata nell’allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, è da intendersi come quella più generale di “abbigliamento per bambini e neonati” e ricomprende quindi anche le calzature; si specifica altresì che le calzature per bambini e neonati possono essere venduti solo negli esercizi specializzati nel commercio di “abbigliamento per bambini e neonati”.
Restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Restano altresì impregiudicate le norme di distanziamento sociale già previste nelle precedenti disposizioni statali e provinciali e il divieto di mobilità intercomunale, salvo quanto già previsto in deroga;
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

Dott. Maurizio Fugatti