Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 24 aprile 2020, n. 43
COVID-19 - Disposizioni per le attività manutentive e conservative del pellame nel distretto industriale di Santa Croce sull'Arno.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'articolo 32;
Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;
Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto “Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020”;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha previsto sull'intero territorio nazionale, fatta eccezione per quelle espressamente individuate, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, fornendo raccomandazioni per le attività produttive consentite;
Considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Presidenza del Consiglio e parti sociali il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto in particolare che l'articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020, consente previa comunicazione al Prefetto l'accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese:
a) da parte di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
Considerato che il Coordinatore pro tempore del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno con lettera del 21 aprile 2020, ha evidenziato ai sig. Prefetti di Pisa e di Firenze e al Presidente della Regione Toscana, che in alcune aziende del Distretto Industriale è stoccata la materia prima (pelle grezza salata), che a distanza di quasi un mese dalla chiusura necessita di un intervento conservativo, tale da stabilizzarla e renderla resistente agli attacchi batterici e ai fenomeni di putrefazione e che il pellame semilavorato stoccato in azienda (wet-blue, wet-white, conciato al vegetale), se non opportunamente sottoposto a processi di controllo e/o ulteriori lavorazioni tali da permetterne la fase di essiccazione, è soggetto a fenomeni di attacco fungino e formazione di muffe, con conseguente deterioramento e rischio di una forte contaminazione ambientale dei luoghi produttivi, ed ha pertanto richiesto se i trattamenti del pellame sopra descritti, in quanto funzionali a evitarne l'alterazione o il deterioramento, possano considerarsi un'attività conservativa consentita ex art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile 2020;
Considerato che la Prefettura di Pisa con lettera del 23 aprile 2020 ha comunicato di aver acquisito tramite la CCIAA di Pisa il qualificato parere della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, importante Organismo di Ricerca Nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che in data 22 aprile ha ritenuto “totalmente condivisibile quanto espresso dal Polo tecnoclogico conciario” ed ha concluso che le attività descritte “possono considerarsi conservative, consentite ex art. 2 comma 12 del DPCM 10/04/2020 anche se effettuate da aziende conto terzi”;
Considerato che la Prefettura di Pisa nella medesima lettera ha comunicato di condividere il parere della Stazione sperimentale ed ha richiesto l'autorevole avviso della Regione e della USL, per quanto di rispettiva competenza, precisando che le attività ammesse sarebbero svolte dai soli addetti indispensabili alle lavorazioni e nel pieno rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo, sopra citato, nonché delle prescrizioni vigenti in materia di igiene del lavoro disposte dalla Regione Toscana;
Acquisito in data 24 aprile il parere favorevole del dipartimento di prevenzione dell'USL, che precisa altresì che, rispetto alla documentazione da conservare in azienda ed esibire in fase di eventuale controllo, questa debba consistere in documenti che rendano possibile la tracciabilità delle pelli in lavorazione;
Tenuto conto che con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sono state dettate disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia;
Ritenuto che sia necessario e urgente, tenuto conto dei sopracitati pareri della Prefettura e della USL, disporre l'accesso alle strutture aziendali del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno al fine di consentire, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del DPCM 10/04/2020 le attività manutentive e conservative del pellame, al fine di evitare il deterioramento delle pelli e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;
 

ORDINA
ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità, le seguenti misure:

1- E' consentito l'accesso alle strutture aziendali del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno, anche da parte di aziende conto terzi, al fine di svolgere, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del DPCM 10/04/2020 le attività manutentive e conservative del pellame, al fine di evitare, secondo quanto disposto in premessa, il deterioramento delle pelli e quindi il rischio di una contaminazione ambientale dei luoghi produttivi, inviando preventiva comunicazione alle prefetture tramite la modulistica da queste predisposta;
2- Le suddette attività lavorative dovranno essere effettuate secondo le disposizioni dettate dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 38 del 18 aprile 2020 “Ordinanza del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, al fine di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori;
3- Dovrà essere conservata in azienda e esibita, in caso i eventuali controlli, la documentazione che renda possibile la tracciabilità delle pelli in lavorazione.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità di novanta giorni a decorrere dalla data odierna;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
•ai Prefetti;
•ai Sindaci del Distretto di Santa Croce sull'Arno;
•all'ANCI;
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente