Cassazione Penale, Sez. 4, 30 aprile 2020, n. 13473 - Caduta mortale durante i lavori di manutenzione all'interno del circolo. Obbligo del committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria


 

"La Corte di merito ... ha correttamente richiamato i seguenti principi giurisprudenziali affermati da questa Corte: a) in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016, dep. 2017, Lentini, Rv. 269342); b) in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)."


Presidente: MENICHETTI CARLA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 27/11/2019

 

Fatto

 

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2015, con cui S.E. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen., perché, quale responsabile della sede del Reale Circolo Canottieri San Remo, sito in lungotevere in Augusta (in concorso con B.L. e con C.A. giudicati separatamente e prosciolti con sentenza di primo grado) per colpa generica nonché per violazione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, dell'art. 15, comma 1), lett. a), in relazione all'art. 90, comma 1, D. Lgs. n. 81 del 2008, nell'affidare i lavori di manutenzione presso il predetto circolo e nell'organizzare le operazioni di cantiere, ometteva di verificare l'idoneità tecnica dell'affidatario dei lavori F.A., non accertava l'impossibilità del medesimo di eseguire lavori in forma privata e non predisponeva l'uso di attrezzature tecniche adeguate e comunque tali da ridurre al minimo i rischi connessi all'operazione pericolosa di sostituzione della sirena dell'impianto di allarme del circolo, collocata ad un'altezza di oltre due metri da terra, consentendo l'utilizzo di una semplice scala a pioli e cagionando il decesso del F.A., dovute ad un'insufficienza multi organica terminale, conseguente al grave quadro di compromissione delle strutture meningo-encefaliche causate dal trauma cranico (in Roma il 12 marzo 2009 - decesso del 18 gennaio 2010).
Limitando l'esposizione della sentenza impugnata alle questioni devolute, va osservato che la Corte territoriale ha riconosciuto la sussistenza di una posizione di garanzia in capo allo S.E..
Come dichiarato dal teste ing. R. P., lo S.E., infatti, aveva il potere di autorizzare spese di limitato importo con piena autonomia di gestione nella scelta della ditta o del lavoratore autonomo, mentre il Consiglio direttivo poteva autorizzare spese di importi superiori. Secondo quanto esposto dal teste C., il consigliere di sede non era obbligato a riferire al consigliere ai lavori e alle attività tecniche l'affidamento per l'incarico e la tempistica per l'esecuzione dei lavori, dovendo riferire quanto aveva speso e le relative ragioni solo all'esito dell'esecuzione dei lavori. Lo S.E. non era obbligato a riferire delle spese effettuate fino a fine anno e, in ogni caso, non aveva portato in Consiglio richieste per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto di allarme. Il preventivo dei lavori fornito dal F.A. era stato vistato e datato proprio dall'imputato ("ok S.E. 9.3.2009"), il quale quindi aveva autorizzato la spesa e il lavoro preventivato. 
L'affidamento del lavoro era stato curato in concreto dallo S.E.. In base al principio di effettività in materia di prevenzione sugli infortuni del lavoro l'inosservanza delle norme precauzionali è riferibile a colui il quale è munito dei poteri di gestione e di spesa.
2. Lo S.E., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduce che erroneamente i giudici di merito avevano individuato nello S.E. il soggetto che aveva affidato i lavori al F.A. in base alla scritta sul preventivo "Ok S.E. 9.3.2009", considerandolo quindi titolare di una posizione di garanzia sulla base di valutazioni meramente congetturali.
La sentenza impugnata confondeva completamente due concetti: il potere di autorizzare una spesa (entro certi limiti in capo allo S.E.) e il potere di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori (statutariamente e per prassi assegnato al con-sigliere addetto ai lavori ed alle attività tecniche).
La Corte territoriale, attribuendo rilievo alla testimonianza del R., ha stabilito che, avendo autorizzato la spesa, lo S.E. aveva anche scelto la ditta del F.A. quale esecutrice dei lavori. Il R., tuttavia, non era un membro qualsiasi del circolo, ma era proprio il soggetto al quale prima lo Statuto e poi la delibera del Consiglio del 6 aprile 2008 avevano delegato i poteri di scelta dei contraenti. Egli, peraltro, essendo ingegnere, possedeva la professionalità e l'esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate.
La sentenza impugnata non ha esposto elementi idonei a ricollegare l'imputato alla scelta del F.A. o della Eur Gamma 2 e alla stipula del relativo accordo verbale. Ciò sarebbe stato necessario, anche alla luce dei lavori più volte commessi in passato per il circolo.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, con cui contesta la sussistenza della posizione di garanzia dello S.E..
Lo S.E. contesta la credibilità e la genuinità del teste R., a suo dire colui il quale aveva realmente designato la ditta del F.A. all'esecuzione dei lavori.
Il ricorrente non ha svolto deduzioni critiche con riguardo ai plurimi punti, che hanno segnato lo sviluppo decisionale, sottraendosi ad uno specifico confronto con le considerazioni di contenuto ben più ampio della Corte capitolina e con l'ignorato apprezzamento della valenza degli elementi prospettati.
La Corte territoriale, infatti, ha valorizzato le dichiarazioni rese dal teste C., secondo il quale lo S.E., in qualità di consigliere di sede, non era obbligato a comunicare al consigliere ai lavori e alle attività tecniche l'affidamento per l'incarico e la tempistica per l'esecuzione delle opere, dovendo solo riferire l'importo corrisposto e le relative ragioni solo all'esito dell'esecuzione dei lavori. Egli, cioè, non era obbligato a rendicontare le spese effettuate fino a fine anno e, in ogni caso, non aveva portato in Consiglio richieste per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'impianto di allarme. In tale contesto, la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il preventivo delle opere fornito dal F.A. era stato vistato e datato proprio dall'imputato ("ok S.E. 9.3.2009"), il quale quindi aveva autorizzato la spesa e il lavoro preventivato.
A tali elementi va aggiunto che la sentenza di primo grado, ha indicato ulteriori elementi convergenti con tale valutazione e, cioè, le deposizioni dei testi A., T. e L., i quali concordemente indicavano nello S.E. il componente del Consiglio Direttivo, al quale erano demandate le decisioni in ordine agli interventi manutentivi relativi ai locali sociali comportanti spese non superiori ad euro tremila. Va richiamato sul punto il consolidato principio scandito da questa Corte, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Nella sentenza impugnata, quindi, è stata con motivazione lineare, e coerente descritta una prassi diversa da quanto riportato nell'art. 20 dello Statuto allegato al ricorso e citato dallo S.E. a sostegno della tesi difensiva.
La Corte di merito, pertanto, nel configurare la responsabilità dello S.E., ha correttamente richiamato i seguenti principi giurisprudenziali affermati da questa Corte: a) in materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016, dep. 2017, Lentini, Rv. 269342); b) in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (Sez. 4, n. 26898 del 15/05/2019, Pupa, Rv. 276240, in fattispecie in cui la Corte ha confermato la responsabilità del committente che aveva affidato lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si era avvalso della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, era deceduto a seguito della caduta da una scala; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744, in fattispecie relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza).
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
 

 

P. Q. M.
 

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 novembre 2019.