Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 maggio 2020, n. 145
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) in materia di artigianato, servizi e commercio - ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della PF Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei consumatori, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 01 marzo 2020, recanti
n. 99 del 16 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 4 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Nomina del Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 9 marzo 2020, recante “Emergenza rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-19 - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 630/2020, articolo 1; Decreto CDPC n. 628 del 27/02/2020. Revoca decreto del Presidente n. 68 del 4 marzo 2020 e nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto- legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuino ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta n° 126/2020 concernete “Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
VISTO il DPCM del 26/04/2020 ha previsto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
CONSIDERATO CHE:
• il DPCM del 26/04/2020 nel dettare gli step di ripartenza per le molte attività non ha fissato una data precisa per la riapertura delle attività di toelettatura;
• in ragione della sospensione delle attività di toelettatura degli animali da compagnia e dei relativi servizi necessari per il benessere animale (lavaggio, tosatura etc.) e stante l'impossibilità di svolgere dette operazioni all'interno delle abitazioni, in particolare per gli animali di grossa taglia, potrebbero insorgere, oltre agli stessi problemi economici delle categorie sopra richiamate, anche problemi di carattere igienico - sanitario (eccesso di pelo, dermatiti, presenza di parassiti) e ritenuto pertanto importante di autorizzare tali attività;
• le associazioni e le stesse attività di toelettatura si sono impegnate al rispetto di tutte le disposizioni sanitarie e le garanzie igieniche e di distanza sociale quali, a titolo esemplificativo:
• l'erogazione del servizio da svolgersi esclusivamente per appuntamento telefonico ed on line senza contatto diretto tra le persone;
• l'erogazione del servizio in totale sicurezza nella modalità “consegna animale/toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
moltissime imprese artigiane operanti sul territorio regionale sono di piccola o piccolissima dimensione ed operano esclusivamente con l'ausilio del titolare, dei collaboratori o soci partecipanti e che le stesse sono iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 443/195 e L.R.20/2003 e la gran parte di esse non sono aperte al pubblico e, pertanto, difficilmente causa di diffusione del contagio;
 

DECRETA

• A far data dal 05 maggio 2020 è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
• A far data dal 05 maggio 2020 è consentita l'attività di tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla L.443/1985 e della L.R.20/2003 che svolgono attività non aperte al pubblico. L'attività e consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro.
L'attività deve essere svolta con la presenza all'interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente
• È consentita l'attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l'attività sia svolta da più persone come sopra descritta si dovrà rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro, nonché l'uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera. La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto. nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 del D.P.C.M. 10 aprile 2010.
Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria e alle Associazioni dei consumatori iscritti all'albo regionale.
 

Il Presidente della Regione Marche
Soggetto Attuatore
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato nominato il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 628 del 27 febbraio 2020 viene nominato il Presidente della Regione Marche quale Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali.
Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4, sono state adottate le prime misure per il contrasto all'emergenza epidemiologica in alcuni comuni della Lombardia e del Veneto. È stato disposto il divieto di allontanamento e di accesso ai medesimi comuni, la chiusura di gran parte delle attività economiche, delle scuole ed in generale dei luoghi che possono costituire occasione di assembramenti di persone.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, sono state adottate le Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che adotta misure urgenti di contenimento del contagio.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in particolare per i comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte si è ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Considerata la necessità di adottare misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020, sono state adottate misure differenziate per i comuni dell'allegato 1 (Lombardia e Veneto), dell'allegato 2 (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna oltre alle province di Savona e Pesaro Urbino) dell'allegato 3 (per le province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona).
Con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Cura Italia” sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19". L'art. 35, esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendone l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali.
Considerata l'evoluzione epidemiologica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 si è ritenuto necessario applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6 ed individuare ulteriori misure.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 si sono state adottate ulteriori misure per i territori maggiormente colpiti dal COVID-19 tra cui era ricompresa la provincia di Pesaro e Urbino.
Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto fra il Governo e le parti sociali il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale documento, tenuto conto delle disposizioni del Ministero della Salute, prevede che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire solo a condizione che siano assicurati ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Per favorire il contenimento del virus è possibile prevedere la sospensione e la riduzione temporanea dell'attività o adottare il più possibile la modalità di lavoro agile. L'accordo indica particolari misure di contenimento che seguono protocolli di sicurezza anti contagio (distanza interpersonale tra i lavoratori o adozione dei dispositivi di sicurezza). Con il D.P.C.M. 22 marzo 2020 si sono ampliate le misure di contenimento per il contrasto all'emergenza epidemiologica, ed è stato aumentato il perimetro delle limitazioni alle attività produttive.
Il l DPCM del 26/04/2020 ha previsto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)
In considerazione di quanto sopra si evidenzia quanto segue:

1. Attività di toelettatura
Le attività di toelettatura degli animali da compagnia consistono nel lavaggio, la tosatura, il pedicure ed altri servizi necessari al loro benessere. L'attività viene svolta generalmente dal titolare dell'impresa e il servizio avviene in locali dove sono presenti esclusivamente l'animale e l'operatore con l'ausilio di attrezzature d'uso (vasca, doccia, asciugateli, pettini ecc.).
La gran parte delle famiglie marchigiane ospitano all'interno dello loro abitazioni animali da compagnia (gatti, cani ecc.) che necessitano, al fine di evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (dermatiti, perdita eccessivo di pelo, presenza di parassiti) dei servizi di toelettatura.
Dette operazioni non possono essere effettuate dai proprietari, anche in considerazione del fatto che in molti casi gli animali sono di grossa taglia.
La suddetta attività non comporta contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento di consegna, ritiro dell'animale, pagamento della prestazione.
A seguito di incontri avvenuti in videoconferenza, le associazioni e anche le stesse imprese di toelettatura si sono impegnate al rispetto di tutte le disposizioni sanitarie e garanzie igieniche e di distanza sociale, si ritiene che l'attività di toelettatura possa essere autorizzata con le seguenti prescrizioni:
o Il servizio deve essere svolto esclusivamente per appuntamento telefonico od on line senza contatto diretto tra le persone;
o in totale sicurezza nella modalità “consegna animale, toelettatura, ritiro animale” e pagamento della prestazione utilizzando i mezzi di protezione personale;
o garantendo il distanziamento sociale con i proprietari degli animali.

2. Attività artigiane manifatturiere dei servizi non aperte al pubblico
Il tessuto produttivo marchigiano è formato da moltissime imprese artigiane di piccola o piccolissima dimensione che operano esclusivamente con l'ausilio del titolare, dei collaboratori o soci partecipanti. Il numero complessivo di imprese artigiane di questa dimensione è stimabile in circa 25.000 unità.
Le imprese sopra indicate svolgono attività manifatturiera e di servizio alle imprese (a titolo esemplificativo: falegnami, restauratori, ceramisti, orologiai, lavorazione del ferro, orafi, calzolai, assemblatori ecc.) e, per le loro caratteristiche di manualità, sono iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla L. 443/195 e L.R.20/2003. Nella maggior parte dei casi dette imprese non sono aperte al pubblico e pertanto la possibilità di diffusione del contagio è molto limitata.
Per i titolari soci e collaboratori familiari lo svolgimento dell'attività è la sola fonte di reddito e pertanto la chiusura da circa due mesi sta determinando gravi difficoltà economiche alle loro famiglie.
L'attività deve essere svolta con la presenza all'interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante). La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente
La suddetta attività non comporta contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento di consegna, ritiro delle merci da parte dei clienti e consegna delle materie prime da parte dei fornitori e non sono coinvolte persone terze nel ciclo produttivo oltre al titolare, ai collaboratori familiari o soci lavoratori; pertanto, si ritiene che dette imprese possano essere autorizzate a svolgere la propria attività con le seguenti prescrizioni:
o sanificazione preventiva giornaliera dei laboratori dove vengono svolte le attività;
o uso dei mezzi di protezione personale e distanziamento sociale delle postazioni lavorative nel caso in cui l'attività sia svolta oltre che dal titolare anche da collaboratori familiari o soci di almeno 1.80 m;
o utilizzo della mascherina e guanti;
o consegna delle merci da parte dei fornitori e ritiro del prodotto finito da parte dei clienti con dotazione di mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Disposizioni generali per le attività toelettatura e attività artigiane manifatturiere dei servizi non aperte al pubblico
Per le attività di cui ai punti 1 e 2 vanno seguite le seguenti disposizioni generali:
o mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro;
o uso obbligatorio della mascherina negli ambienti di lavoro in spazi chiusi in presenza di più persone e in spazi aperti quando non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale (le mascherine dovranno essere fornite dal datore di lavoro);
o lavaggio delle mani prima dell'accesso al posto di lavoro e nei diversi momenti dell'attività lavorativa e, ove compatibili con l'attività, uso di guanti monouso;
o accertamento da parte del datore di lavoro, tramite idonei strumenti di misurazione della temperatura corporea, o mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, di assenza di febbre o altri sintomi influenzali;
o informazione a tutti i lavoratori delle misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi;
o garanzia della sanificazione degli ambienti, con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro, e degli impianti di areazione;
o ove possibile, posizionamento di pannelli di separazione sui banchi e sulle casse
o ingresso consentito solo alla clientela in possesso di mascherina
o disposizione all'ingresso di dispenser per detergere le mani e, se dovuti, guanti monouso.
Sulla base di questa istruttoria si propone l'adozione del presente decreto.
Il decreto è trasmesso alle Prefetture, ai Sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati CGIL, CISL, UIL e alle Associazioni di Categoria.
Il decreto è efficace dalla data dell'adozione.