Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Ordinanza Presidente della Giunta Regionale 3 maggio 2020, n. 25
Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020.
 

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n,1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
la legge della regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio);
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale);
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che, tra l’altro, all’art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà' legislativa concorrente in materia di protezione civile;
connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
si rende indifferibile l’avvio si alcune attività al fine di contemperare alla prevista attivazione della fase 2 a far data dal 4 maggio 2020;
RICHIAMATA LA PROPRIA ORDINANZA:
in data 26 aprile 2020 n. 22 recante” misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020;
DATO ATTO CHE:
il d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha apportato significative modifiche al previgente d.P.C.M. 10 aprile 2020 introducendo tra l’altro tra le necessità l’incontro di congiunti purché avvenga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
il d.P.C.M. di cui al precedente allinea autorizza all’art. 1 comma 1 lett. aa la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza interpersonale ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
il medesimo d.P.C.M. acconsente all’art. 1 comma 1 lett. f lo svolgimento all’aperto di attività sportiva o attività motoria individuale ovvero con accompagnatore se trattasi di minori o di persone non autosufficienti purché nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 2 metri per le attività sportive e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
RICHIAMATA la direttiva del Ministero dell’Interno N.15350/117 del 03/05/20 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATO ALTRESÌ l’obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell’uso dei dispositivi di protezione individuale cosi come stabilito dall’art. 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 che introduce, al comma 2, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
RITENUTO:
di dover provvedere a meglio definire nel territorio della Regione Liguria le modalità per l’espletamento di quanto assentito dal d. P.C.M.
che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della Sanità pubblica;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

A partire dal giorno 4 MAGGIO 2020:
1. è consentita la vendita di cibo e bevande da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l’accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi perii ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di cui alle misure di cui all’Allegato 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2020. Allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
2. resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande;
3. sono da intendersi ricompresi gli spostamenti fuori dal Comune di residenza/domicilio all’interno della provincia o città metropolitana di appartenenza, per l’approvvigionamento di bevande e generi alimentari (spesa) e per tutti i servizi di ristorazione con asporto di cui al punto 1 ;
4. i comuni confinanti fra province diverse possono determinare reciprocamente la possibilità dello spostamento dei residenti per ragioni di necessità trai i due territori comunali o tra frazioni degli stessi;
5. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini nonché ai negozi di calzature sia per adulti che per bambini con la sola prescrizione del divieto di vendita di calzature per adulti attraverso il posizionamento di cartelli nei relativi corner che indicano il divieto di vendita di tali calzature.
6. è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia purché il servizio avvenga svolto per appuntamento senza il contatto diretto tra le persone e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale;
7. è consentito svolgere nell’ambito della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, dalle ore 6 alle ore 22 e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2, le attività motorie quali ad esempio:
• corsa, tiro con l’arco, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
• attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);
esclusivamente in modalità individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da d.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti);
È comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi.
8. sono consentite le sessioni di allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali come previsto dalla richiamata direttiva del Ministero dell’interno N.15350/117 del 03/05/20;
9. sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria.
10. sono consentite tra le attività sportive/motorie, dalle ore 6 alle ore 22, anche le uscite in barca per un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione;
11. nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente, sul territorio della Provincia o Città Metropolitana di appartenenza, le seguenti attività:
A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:
a) che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
b) con un massimo di due persone che siano residenti nella stessa abitazione per imbarcazione;
c) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
d) è obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
B. controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19 della legge n. 157/92, dell’art. 36 della l.r.n. 29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti.
C. prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell’art. 35 della l. r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016.
12. è consentito svolgere le passeggiate all’aria aperta in modo individuale o in compagnia di residenti nella stessa abitazione nell’ambito della Provincia di appartenenza dalle ore 6 alle ore 22 e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno metri 1;
13. è consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1”. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
b) Lo spostamento è consentito ad una sola persona e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
14. è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici;
15. è consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili anche negli esercizi commerciali specializzati;
16. è consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
17. è consentito l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate all’interno del territorio della regione Liguria, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente,
18. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento individuale nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
19. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
20. sono assentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui anche uno seduto sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore e gli altri passeggeri siano residenti con il guidatore;
21. i Sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare l’apertura di parchi e cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;
22. i Sindaci, con propri provvedimenti, possono adottare misure più restrittive rispetto alla presente Ordinanza e possono individuare luoghi o aree ritenuti idonei a potenziali assembramenti limitandone conseguentemente gli accessi ovvero vietandoli;
23. sono autorizzati gli spostamenti sull’intero territorio della regione Liguria per incontrare congiunti ovvero per recarsi nei cimiteri nel rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento interpersonale di almeno un metro. E’ obbligatorio il rientro in giornata nelle abitazioni abituale.
24. gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore.
25. nelle giornate di domenica fino al 10 maggio 2020 l’orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare per i quali è prevista l’apertura dai provvedimenti statali è fissato entro le ore 15,00; il settore della somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario ( pasticcerie, gelaterie etc..), che al momento possono operare esclusivamente tramite il servizio di consegna a domicilio e di asporto non sono soggetti alla chiusura entro le ore 15 nelle giornate di domenica.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.1.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• ai Prefetti;
• alle Capitanerie di Porto;
• ai Sindaci dei comuni liguri;
• all’ANCI;
• alle Associazioni di categoria rappresentative del commercio e dell’artigianato.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 3 maggio 2020