Categoria: 2020
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Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 27 aprile 2020
Parti: Tivoli e Filctem-Cgil, RSU, RLS e MC, RSPP
Settori: Tessili, Tivoli
Fonte: filctemcgil.it


Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Calenzano, revisione 04 del 27 Aprile 2020 (integrazione a fronte del Protocollo Confindustria Moda del 15 Aprile, dell’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 38 del 18 Aprile, e degli aggiornamenti del Protocollo stesso integrati in data 24 Aprile)

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo ha adottato ed intenderà adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
In caso di necessità di maggiori informazioni, dubbi o chiarimenti su qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo di Regolamentazione siete pregati di rivolgervi ad E.F. in qualità di Responsabile Amministrazione, Finanza e Affari generali, ed a G.P. in qualità di Responsabile Organizzazione, Risorse umane e Sistemi.

Premessa ed obiettivi
L'obiettivo del presente Protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 si porta in evidenza che il DPCM dell’11 marzo 2020 e successivi DPCM prevedono l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro ed ottanta (1.8 metri)¹ o altra distanza disposta dalle autorità Nazionali o Regionali, come principale misura di contenimento, si adottino strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di igienizzazione e sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e sia contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscano, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
A tale scopo si stabilisce che l’Azienda adotta il presente Protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, ed applica le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. In aggiunta (in senso ulteriormente restrittivo e precauzionale) a quanto previsto nel Protocollo, si deve fare anche riferimento alla sezione finale delle “Misure Temporanee” le quali, fino a diversa disposizione, prevalgono su quanto previsto dai Protocollo stesso: l’Azienda si riserva, dopo opportuna valutazione, di porre termine a queste misure temporanee con comunicazione a tutti i collaboratori.
L’Azienda, consapevole del proprio ruolo nell’ambito della filiera industriale, si fa inoltre parte attiva nei confronti dei propri partner produttivi (con particolare attenzione alla rete dei sub-contractor), attivandosi per promuovere e facilitare l’adozione presso di essi di adeguate misure precauzionali, in linea con i Protocolli nazionali, verificando tramite appropriata documentazione l’effettiva messa in atto delle necessarie misure, e riservandosi di sospendere la collaborazione con quei partner che non garantiscano adeguata tutela per la salute dei propri collaboratori.

1- Informazione
L’Azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Azienda circa le disposizioni delle Autorità, attraverso le modalità ritenute più idonee ed efficaci, in particolare (i) pubblicando il Protocollo sulla piattaforma aziendale “EGO”, (ii) affiggendo all’ingresso, nelle bacheche e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, il Protocollo stesso oltre ad appositi depliants informativi (iii) effettuando formazione specifica sul Protocollo mediante canali “social”. In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2- Modalità di ingresso in azienda
- I dipendenti chiamati ad accedere per la ripresa delle attività sono tenuti a valutare preliminarmente, presso il proprio domicilio, i possibili sintomi suggestivi di COVID-19. Le principali domande da porsi sono:
(i) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni febbre con temperatura ≥ a 37,5°?
(ii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione del gusto (sapori)?
(iii) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni mancanza o forte riduzione dell’olfatto (odori)?
(iv) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni tosse secca?
(v) prova o ha provato negli ultimi 14 giorni forte spossatezza?
(vi) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni difficoltà respiratorie?
(vii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni congestione nasale?
(viii) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni mal di testa?
(ix) ha o ha avuto negli ultimi 14 giorni diarrea?
In caso di risposta affermativa a una di queste domande, i dipendenti devono contattare il Medico - Competente dott.ssa N.R. alla mail ***@gmail.com per un primo consulto e quindi, eventualmente, il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria se del caso.
- I lavoratori sono invitati ad effettuare il tragitto casa-lavoro con mezzi propri, preferibilmente utilizzati individualmente mentre, in caso di auto propria con due persone (la seconda seduta nel sedile posteriore, dal lato opposto del guidatore), si raccomanda l’utilizzo delle mascherine; nel caso di utilizzo di mezzi pubblici, è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso forni dall’Azienda (che avrà cura di raccogliere le necessarie informazioni su chi utilizza mezzi pubblici) o la pulizia/igienizzazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi;
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea². Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, o se comunque saranno presenti altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 fra quelli della lista sopra riportata, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate in nota, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, tramite specifica informativa affissa presso ogni ingresso aziendale, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni (i) abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o (ii) provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, e richiede in ogni caso a ciascun collaboratore il rilascio di una dichiarazione³ attestante appunto (i) l’assenza di febbre o di altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 fra quelli della lista sopra riportata(ii) l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 e (iii) la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico.
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i). che prevede che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica ed in particolare lett. h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, lett. i) obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
- L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 sarà permesso solo se preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste, e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche (come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori), l’Azienda si impegna a garantire la massima collaborazione.

3- Modalità di accesso degli esterni
- I visitatori esterni, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, o se comunque saranno presenti altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 fra quelli della lista sopra riportata, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, analogamente a quanto previsto per i collaboratori aziendali. L’azienda richiede a ciascun soggetto esterno il rilascio di una dichiarazione attestante (i) l’assenza di febbre o di altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 fra quelli della lista sopra riportata (ii) l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 e (iii) la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico (il modulo sarà disponibile alla Reception)
- Sarà ridotto, per quanto possibile, l’accesso in Azienda degli esterni (impresa di pulizie, manutenzione, fornitori, clienti, ...), che comunque in caso di ingresso dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
- L’accesso di fornitori, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffìci coinvolti, potrà avvenire solo dalla Reception principale al piano inferiore: dovrà essere mantenuta la distanza di sicurezza evidenziata da apposita segnaletica in prossimità del bancone, ed i fornitori stessi potranno accedere solo alle sale riunioni adiacenti, nel rispetto dei requisiti di igiene e delle distanze. Il registro dei Visitatori sarà compilato a cura degli addetti alla Reception, senza che sia richiesta la firma del visitatore stesso, che dovrà però esibire adeguato documento di riconoscimento personale.
- Gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei propri mezzi e se strettamente necessario, in caso di discesa dal mezzo, dovranno mantenersi alla distanza di almeno un metro ed ottanta (1.8 metri) dal personale aziendale durante le attività di carico e scarico che comunque dovranno essere effettuate all’esterno dell’edificio. È fatto divieto ai fornitori/trasportatori di utilizzare i servizi igienici aziendali.
- In caso di necessità i trasportatori e corrieri dovranno posizionare a terra il pacco e l’eventuale dispositivo per contrassegnare la consegna. Il trasportatore/corriere successivamente dovrà allontanarsi di almeno un metro ed ottanta (1.8 metri) dal pacco da consegnare per poter consentire l’avvicinamento del personale aziendale per la firma di accettazione della consegna. Ad accettazione avvenuta, il personale aziendale si allontanerà dal dispositivo per contrassegnare la consegna di almeno un metro ed ottanta (1.8 metri) per permetterne il ritiro. Quando il trasportatore/corriere si sarà allontanato dalla merce consegnata il personale potrà, solo in quel momento, ritirarlo. Durante le predette attività, il personale dovrà indossare mascherina protettiva e guanti contro il rischio biologico conformi alla norma UNI EN 374-5.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
- Nel caso in cui un lavoratore dipendente di un terzo appaltatore operante all’interno di Tivoli (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) risultasse positivo al tampone COVID-19, è fatto obbligo all’appaltatore di informare immediatamente la committente Tivoli, ed entrambi collaboreranno con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
- L’Azienda fornirà completa informativa dei contenuti del presente Protocollo ai terzi appaltatori, vigilando affinché i loro dipendenti e collaboratori che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne - rispettino integralmente le disposizioni.

4- Pulizia, igienizzazione e sanificazione in azienda
- Nel periodo di interruzione delle attività aziendali è stata già effettuata un’opera di igienizzazione completa di tutti gli spazi aziendali e di tutti gli impianti di aerazione; a fronte di casi sospetti di COVID-19 che dovessero manifestarsi si effettuerà una sanificazione degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
- Alla ripresa delle attività, l’Azienda assicura, oltre all’ordinaria pulizia giornaliera, l’igienizzazione quotidiana concentrandosi in particolare sugli oggetti e sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, / maniglie, tavoli, ...) e sulle aree comuni (sale mensa, servizi igienici con particolare attenzione alla I rubinetteria, ...); per tale igienizzazione si utilizzeranno prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) ed altri prodotti disinfettanti ad attività virucida (in particolare a base di perossido d’idrogeno), conformi alle disposizioni vigenti.
- L’azienda assicura inoltre l’igienizzazione periodica settimanale di tutti gli spazi e superfici (inclusi tutti i pavimenti), utilizzando i prodotti più idonei.
- Le imprese di pulizie effettueranno le quotidiane attività di pulizia ed igienizzazione fuori dall’orario di lavoro (prima delle 8:00 e dopo le 17:30).
- Tali adempimenti saranno registrati da parte degli addetti al servizio di pulizie ed igienizzazione, e sottoscritti dal responsabile dei Servizi Generali per conto del datore di lavoro, su apposito registro/giornale cartaceo, con auto-dichiarazione.
- Ogni dipendente procederà comunque (prima della fine dell’orario di lavoro) alla igienizzazione a fine turno della propria postazione (banco, scrivanie, tastiere, schermi touch, mouse, telefono con particolare attenzione al cellulare) con adeguati detergenti forniti dall’Azienda, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procederà alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione prima di consentire nuovamente l’accesso ai lavoratori.
- L’Azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, secondo le modalità ritenute più opportune, potrà organizzare interventi particolari di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

5- Precauzioni igieniche personali
- È obbligatorio che le persone presenti in Azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani come diffusamente comunicato e come ulteriormente specificato in particolare nelle aree comuni.
- L’Azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (sapone e gel/soluzioni disinfettanti) e raccomanda la frequente pulizia delle mani con tali prodotti,
- è favorita la preparazione da parte dell’Azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gDsc/5may/Guide_to Locai Production.pdf).

6- Dispositivi di Protezione Individuale
- Il primo giorno di attività lavorativa sarà consegnato a ciascun lavoratore un "kit” contenente:
• 5 mascherine rispondenti alla norma UNI EN 14863 (comunemente dette mascherine chirurgiche),
• 1 flacone di liquido/gel per igienizzazione delle mani,
• 1 flacone di detergente per l’igienizzazione delle postazioni lavorative,
• 1 paio di occhiali protettivi per la pulizia delle postazioni,
• 5 paia di guanti (ove previsto in funzione della mansione),
• oltre alle opportune istruzioni di utilizzo e manutenzione dei vari DPI.
- Successivamente saranno consegnati i necessari reintegri, in quantità e con frequenza sufficiente a garantire la disponibilità a tutti di dotazioni in condizioni idonee.
- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista la situazione di emergenza, è legata alla disponibilità in commercio;
- Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione Mondiale della Sanità, dalle istruzioni operative fornite insieme alle mascherine stesse; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (in particolare mascherine rispondenti alla norma UNI EN 14683, comunemente dette “mascherine chirurgiche”);
- laddove anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi non è possibile lavorare a distanza interpersonale superiore ad un metro ed ottanta (1.8 metri), sono introdotti elementi di separazione fra persone, o si fa utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che nello stesso ambiente; qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine aventi caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 14863.
- l’utilizzo della mascherina è comunque obbligatorio (i) in spazi chiusi in presenza di più persone anche a distanza superiore ad un metro ed ottanta (1.8 metri) ed anche (ii) in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale, ed è comunque raccomandato dall’ingresso del cancello aziendale fino all’uscita dallo stesso;
- fermo restando che i guanti richiedono le stesse cautele delle mani ed è quindi da preferirsi la disinfezione delle mani stesse, i guanti sono consegnati a chi (i) sistematicamente manipola scatole e confezioni provenienti dall’esterno, a chi (ii) raggiunge il luogo di lavoro utilizzando mezzi pubblici ed (iii) agli addetti alla Reception;
- il personale che ha ricevuto dall’Azienda la mascherina di protezione ed i guanti dovrà garantire il loro corretto utilizzo, la corretta conservazione e mantenimento e dovrà richiederne la sostituzione nel caso in cui la stessa si presenti usurata o con segni di scarsa igiene;
- si allega al presente Protocollo informativa sulle corrette modalità di utilizzo delle mascherine di protezione e dei guanti. L’Azienda metterà a disposizione dei lavoratori appositi contenitori specifici dove smaltire le mascherine ed i guanti utilizzati (rifiuti speciali).

7- Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumo, distributori bevande/ snack)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno I metro ed ottanta (1.8 metri) tra le persone che li occupano. In particolare l’Azienda ha previsto quanto segue:
- l’accesso alla mensa (con orari distinti in funzione delle turnazioni, come di seguito identificate) per consumare il pasto è consentito ad un massimo di 8 persone (mensa piano primo) e 12 persone (mensa piano inferiore) contemporaneamente, al fine di rispettare la distanza di sicurezza sopra citata, e nel rispetto dei requisiti di igienizzazione indicati dagli appositi cartelli; per facilitare il rispetto della distanza di sicurezza, è stato ridotto il numero dei tavoli, che sono stati opportunamente riposizionati e distanziati;
- coloro che hanno una postazione in ufficio o che operano presso postazioni di lavoro dove non si fa utilizzo di sostanze chimiche o dove non sono presenti altri inquinanti, pranzeranno presso di essa;
- riguardo al consumo di sigarette, si ricorda innanzitutto che da Regolamento Aziendale sono previste pause
“per la consumazione di snack/caffè/sigaretta ... solamente una volta la mattina e una volta il pomeriggio” e che “le pause aziendali non devono dare luogo ...alla formazione di capannelli”; in deroga al Regolamento Aziendale (che prevede che le pause sono consentite purché avvengano in gruppi fino a massimo 4 persone), si dispone che le pause per fumare sono consentite purché avvengano in modo individuale o al massimo in 2 persone, e nel rispetto della distanza di almeno un metro ed ottanta (1.8 metri), e sempre che la pausa si prolunghi per il tempo strettamente necessario”; l’accesso alle cabine fumatori è consentito al massimo ad. una persona alla volta,” \
- analogamente, si dispone che le pause con accesso e permanenza ai distributori automatici di caffè e bevande, sono consentite purché avvengano in modo individuale o al massimo in 2 persone, e nel rispetto della distanza di almeno un metro ed ottanta (1.8 metri), e sempre che la pausa si prolunghi per il tempo strettamente necessario;
- l’accesso agli spogliatoi sarà consentito solo per utilizzo dei servizi igienici, verificando che gli stessi non siano occupati, in modo da evitare assembramenti negli spazi dell’antibagno;
- tutti gli spogliatoi non saranno più utilizzabili come tali, ed i propri effetti personali dovranno essere depositati in prossimità delle proprie postazioni di lavoro;
- l’Azienda provvederà a garantire la igienizzazione giornaliera, con appositi detergenti, dei bagni, dei locali
mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8- Organizzazione aziendale (turni, smart-work, rimodulazione livelli produttivi)
In riferimento ai DPCM emanati dal Governo limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l’Azienda potrà, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza:
- organizzare i carichi ed i livelli produttivi, coerentemente con le necessità di turnazioni, distanze, etc
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (permessi retribuiti, ROL, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, ad eccezione dei sopralluoghi tecnici presso fabbricanti e concerie, a patto che nei loro spazi siano rispettate almeno le stesse condizioni di sicurezza adottate in Tivoli e che comunque il personale Tivoli in ogni occasione utilizzi idonei dispositivi di protezione individuale.

9- Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- L’accesso all’inizio di ciascun turno, al fine di ridurre le occasioni di contatto, potrà avvenire solo dalla Reception principale al piano inferiore mantenendo la distanza di sicurezza evidenziata da apposita segnaletica esterna alla porta di accesso
- L’Azienda adotta orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, marcatempo, ecc.), identificando due gruppi di dipendenti con 30’ di distanza, e predisponendo opportune segnalazioni per il mantenimento delle distanze
- L’orario di ingresso dei due turni sarà quindi alle ore 8:00 ed alle ore 8:30, con pausa rispettivamente alle 12:30 ed alle 13:00, ed uscita alle 17:00 ed alle 17:30; in considerazione del possibile rallentamento dei tempi e dei percorsi di ingresso e di uscita, la flessibilità in ingresso sarà incrementata a 15’ (ovvero rispettivamente fino alle 8:15 ed alle 8:45).
- Alla fine di ciascun turno di lavoro, è richiesto che l’uscita dai reparti avvenga individualmente ed in sequenza a partire dagli addetti che occupano le postazioni più vicine alla via/porta di uscita, per concludersi con gli addetti più lontani dalla via/porta di uscita, sempre garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza.
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, nei quali sarà garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni: in particolare, l’uscita a fine di ciascun turno dovrà avvenire dal portellone adiacente alla marcatempo del piano inferiore, riservando la porta della Reception per l’entrata, oppure dall’uscita della Reception al piano primo (in funzione della vicinanza alla propria postazione di lavoro).

10- Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali definite a livello di ciascun reparto in funzione delle specificità operative,
- Non sono consentite le riunioni in presenza ad eccezione (i) delle riunioni direzionali urgenti da fare in “Sala Viola” (ii) di altre riunioni connotate dal carattere della necessità e urgenza: nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11- Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in Azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (quali la tosse, raffreddore, indolenzimenti), il soggetto dovrà dichiarare immediatamente all’ufficio del personale (email ***@tivoligrouD.it, interno 630 o cellulare ***, si dovrà procedere al suo isolamento in infermeria in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’Azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L’Azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in Azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

12- Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
- La sorveglianza sanitaria proseguirà rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
- Verranno privilegiate le visite preventive, di rientro dopo 60 giorni e su richiesta del lavoratore rispetto alle visite periodiche, che comunque verranno effettuate
- la sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnalerà all’Azienda situazioni di particolare fragilità (anche in relazione all’età) e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy?
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVIDI9, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
- l’Azienda assicura la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell’azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico, secondo le modalità e con le priorità che saranno definite dalle specifiche ordinanze della regione Toscana, integrando il costo a carico del Servizio Sanitario.

13- Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
È costituito in Azienda un Comitato per l’applicazione, la verifica e l’eventuale aggiornamento delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Sono da ritenersi parte integrante del presente Protocollo specifiche procedure ed istruzioni operative che si dovessero rendere necessarie per l’attuazione di prescrizioni derivanti da successive leggi e/o ordinanze.

14- Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), è tenuto al rigoroso rispetto di tutte le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo, al fine della salvaguardia della salute non solo propria ma anche di quella dei colleghi. La violazione delle misure di sicurezza previste nel presente Protocollo costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, che potrà essere sanzionato, nel rispetto delle procedure e delle norme di legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al rapporto di lavoro, con provvedimenti sino al, nei casi più gravi, licenziamento per giusta causa.

Appendice - Misure temporanee
In aggiunta (in senso ulteriormente restrittivo e precauzionale) a quanto sopra disposto, dal primo giorno di riapertura valgono le seguenti ulteriori misure le quali, fino a diversa disposizione, prevalgono su quanto previsto dal Protocollo stesso:
1. per non creare assembramenti nello spazio ristretto della Reception, è sospeso il servizio di catering,
2. analogamente per non creare assembramenti, sono chiusi gli erogatori di acqua ed i distributori di caffe e snack; acqua e caffè (in idonei contenitori) e snack possono essere portati da casa, per essere consumati al banco o in ufficio;
3. per evitare la circolazione di aria potenzialmente contaminata, si sospende il funzionamento degli impianti di condizionamento e di riscaldamento, e si predispone la massima possibile aerazione dei locali;
4. per limitare gli accessi di esterni, sono sospese tutte le manutenzioni che non rivestano carattere di assoluta urgenza per la salute delle persone o per l’integrità dell’edificio e degli impianti,
5. per facilitare le comunicazioni con tutti i col laboratori, in deroga all’Art. 9 del Regolamento, è permesso l’utilizzo del proprio telefono personale, limitatamente al ricevimento ed all’invio di comunicazioni aziendali, sia telefoniche sia attraverso i canali “social”.
L’Azienda si riserva, dopo opportuna valutazione, di porre termine a queste misure temporanee con semplice comunicazione a tutti i collaboratori.

Appendice - Allegati
Allegato 1 Regole e raccomandazioni d’igiene-ASL Toscana
Allegato 2 Informativa Aziendale - Regole generali e specifiche di area
Allegato 3 Procedura di corretto lavaggio e disinfezione delle mani
Allegato 4 Procedure di corretto utilizzo, pulizia e sanificazione DPI
Allegato 5 Autodichiarazione dipendenti su utilizzo mezzi di trasporto
Allegato 6 Autodichiarazione ingresso dipendenti e collaboratori
Allegato 7 Autodichiarazione ingresso visitatori, fornitori e consulenti
Allegato 8 Protocollo anti-contagio Regione Toscana (da inviare)
Letto, confermato e sottoscritto

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¹ La distanza interpersonale di un metro ed ottanta (1.8 metri) si applica alla sede operativa di Calenzano per Ordinanza Regionale (n° 38 del 18 Aprile); in caso di modifiche normative, la distanza interpersonale da rispettare sarà adeguata alle nuove disposizioni. Per la sede legale di Roma, in mancanza alla data odierna di ordinanze della Regione Lazio, vale la distanza interpersonale di un metro (1.0 metro) disposta dal Governo. Questa precisazione si applica in qualunque punto del presente Protocollo sia menzionata la distanza interpersonale di un metro ed ottanta (1.8 metri).
² La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stai d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); ) 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
³ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante l’assenza di sintomi fra quelli della lista sopra riportata, la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
In questo senso, vale come dichiarazione sostitutiva della misurazione della temperatura all'ingresso.
Per gli scopi del presente documento, si definiscono:
attività di Pulizia: procedure e operazioni che hanno come finalità la rimozione di sporcizia, materiali indesiderati presenti su superfìcie oggetti, spazi chiusi e aree pertinenziali;
attività di Igienizzazione: procedure e operazioni, da svolgere dopo le attività di pulizia, che hanno come finalità l’igienizzazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso la distruzione o la disattivazione di microrganismi patogeni;
attività di Sanifìcazione: procedure e operazioni che hanno come finalità la sanificazione di spazi chiusi e aree pertinenziali attraverso pulizia, disinfezione e sanificazione qualora sia accertato un caso confermato di COVID-19.