Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 28 aprile 2008
Validità: 28.04.2008 - 30.06.2012
Parti: Ora Acciaio e RSU e Fillea-Cgil PCCS
Settori: Edilizia, Arredamenti, Ora Acciaio
Fonte: FILLEA-CGIL Roma

Sommario:

 Premessa
1. Relazioni industriali
2. Prevenzione e sicurezza
3. Orario di lavoro
 4. Flessibilità e rapporti di lavoro atipici
5. Parte economica. Premio di risultato
• Clausole di salvaguardia

Verbale di accordo aziendale

Il giorno 28.04,08 presse, la sede dell’Ora Acciaio si sono incontrati: la Direzione aziendale […] la RSU […] le OO. SS. la Fillea-Cgil PCCS […].
Le parti hanno convenute quanto segue:
A seguito degli accordi sottoscritti tra Ora Acciaio, la Fillea Cgil PCCS e la RSU aziendale in data 01/08/2003 e 20/12/2004, successivamente confermati con accordo 09/11/2006 concordano di aver concluso le trattative per un. contratto aziendale di II livello nel rispetto dell'accordo interconfederale del 23/07/1993.
Le parti, a conclusione della trattativa avvenuta nel corso dei numerosi incontri, approvano l'accordo aziendale quadriennale per il periodo fino al 30.06.2012 e stabiliscono che qualora non intervenga disdetta per mezzo di A.R. nei quattro mesi precedenti la scadenza, lo stesso s'intenderà prorogato di anno in armo L'accordo approvato è composto dai seguenti punti:

1. Relazioni industriali
Le parti, nella comune convinzione, che la concertazione risulta essere lo strumento maggiormente appropriato per la soluzione ai problemi, che eventualmente dovessero nascere all'interno dell'azienda, ritengono di Fondamentale importanza istituire delle relazioni industriali fondate sul reciproco coinvolgimento nel rispetto dei reciproci ruoli.
In una logica di comune collaborazione, prevedono qualora fosse necessario, su esplicita richiesta di una delle parti, degli incontri tra azienda e RSU assistita dalla Fillea Cgil territoriale, per discutere e risolvere le tematiche aziendali che richiedono approfondimenti particolari. (Carichi di lavoro, orario di lavoro, turnazioni, lavoro straordinario, sicurezza, ecc. ecc.)
Le parti convinte della necessità di tutelare i diritti sindacali e quelli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme legali per tutti i lavoratori presenti nel processo produttivo, compresi ovviamente i dipendenti delle imprese sub-contraenti, concordano che l'azienda Ora Acciaio Spa, coinvolgendo la RSU, s'impegni in un monitoraggio della condotta etica delle imprese-sub-contraenti, con particolare riferimento e attenzione alla corretta applicazione del CCNL e degli eventuali CIA ai CCNL applicati in tali, aziende.
Nel voler dare consistenze ed esigibilità comune, alla costruzione di relazioni sindacali corrette e professionali, l'azienda riconosce ai componenti della RSU aziendale, un aumento del monte ore di permesso, pari a 24 ore annue, da utilizzare per la formazione sui temi specifici della attività propria della RSU.

2. Prevenzione e sicurezza
Le parti in applicazione di quanto stabilito dalle vigenti normative (legge 123/07, D.lgs. 626/94 ecc.) convengono sull'adeguamento formativo dei Preposti e delle maestranze, con specifici corsi di formazione /informazione così come stabilito dal D.Lgs. 626/94.
Nel caso di nuove assunzioni effettuate dalla società Ora Acciaio Spa, nel rispetto del D.lgs. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, gli stessi frequenteranno prontamente, a cura dell'azienda, un corso di formazione/informazione riguardo alle lavorazioni che effettueranno.
Le parti, convengono, in conformità alle rispettive competenze, che, sul tema della sicurezza non sono sufficienti meri richiami ad una sterile applicazione delle normative vigenti, ma ritengono indispensabile il ricorso ad una Cultura della sicurezza che modifichi atteggiamenti e prassi consolidate nel tempo, che non rispondono al l'esigenza di "Qualità della sicurezza''.
In via sperimentale, a rafforzamento del precedente principio, concordano d'istituire un modello concertativo, idoneo ad affrontare la sicurezza e le tematiche ad essa correlate per adottare misure provvedimenti utili al raggiungimento degli scopi comuni.
Nel merito si concorda che, il modello concertativo si espleterà in riunioni sulla sicurezza alle quali parteciperanno la direzioni aziendale e la RLS aziendale.

3. Orario di lavoro
[…]
In riferimento e in applicazione dell' art 12 del CCNL applicato in azienda, si concorda d'istituire un tavolo concertativo tra la RSU, eventualmente assistita dalla Fillea Cgil territoriale e l’azienda, per una corretto uso del lavoro straordinario, in modo da soddisfare le reciproche e giuste esigenze.

4. Flessibilità e rapporti di lavoro atipici
Nel rispetto dell'articolato del CCNL - Legno-Mobili, arredamento, sughero e boschivi del settore piccola e media industria applicato dall'azienda, con particolare attenzione all'art. 14 dello stesso contratto, le parti concordano d'istituire una specifica sessione d'incontri, con cadenza semestrale o su richiesta di una delle parti, utili alla comune verifica di un corretto uso dei contratti a termine e l'eventuale individuazione degli strumenti necessari per la trasformazione di tali contratti di lavoro a tempo indeterminato.