Regione Autonoma Sardegna
Ordinanza 2 maggio 2020, n. 20
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, », convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 24 marzo 2020, n. 127; 3 aprile 2020 n. 145;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 183 del 29.04.2020;
CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
CONSIDERATO che permane la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole, di ogni ordine e grado;
CONSIDERATO che le misure limitative degli spostamenti adottate per contenere la diffusione del contagio, a livello nazionale e regionale, hanno inciso significativamente sulle attività sociali e motorie dei minori e soggetti diversamente abili;
CONSIDERATO che in attuazione della disposizione adottata dal Governo nazionale con cui sono consentiti gli spostamenti verso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché la riapertura delle attività edili, deve potersi considerare parimenti autorizzato lo spostamento individuale o del nucleo familiare convivente verso la propria abitazione anche secondaria, purché ciò avvenga per finalità di controllo o manutentive della stessa senza implicare, al momento, un trasferimento stabile;
CONSIDERATO che è necessario garantire la salubrità degli ambienti in cui sono ospitati gli animali di affezione e, in particolare, è necessario consentire le attività di toelettatura e dei connessi servizi per evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario (dermatiti, presenza di parassiti, ecc.), tenuto anche conto che non è stata comprovata la possibilità di contagio da Covid-19 tra animale e uomo;
PRESO ATTO degli allegati 1, 2 e 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 aprile 2020, i quali elencano le attività imprenditoriali, al commercio ed al dettaglio consentite in tutto il territorio nazionale;
VALUTATO che l'anzidetto DPCM 26 aprile 2020 ha disposto la sospensione delle “cerimonie civili e religiose”, consentendo le sole “cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti”;
RILEVATO che sussiste nell'ordinamento giuridico italiano una chiara distinzione tra “cerimonia” (quale matrimonio, battesimo, prima comunione, confermazione o funerale) e “funzione” eucaristica (quale è la Santa Messa ordinaria), come rilevabile ictu oculi ad esempio dall'art. 405 c.p., e che, pertanto, la sospensione operata dal DPCM de quo non sia estensibile alle funzioni religiose ordinarie, stante la necessaria tassatività delle misure limitative di diritti costituzionalmente garantiti;
SENTITOil Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica
del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del 1 aprile 2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni in essere sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM 26.04.2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo.
PRESO ATTO del parere espresso dal testé richiamato Comitato tecnico scientifico, comunque ispirato ad un criterio di massima cautela, nel senso di un progressivo e graduale allentamento delle misure di chiusura attualmente in atto almeno fino al 17 maggio prossimo venturo, con riserva di una successiva valutazione, in dipendenza dall'andamento delle curve di diffusione del virus, a decorrere dal 18 maggio 2020;
RITENUTO di dover accogliere il parere del Comitato tecnico scientifico e, pertanto, adeguando le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 allo specifico e peculiare contesto regionale, di dover prevedere in Sardegna almeno fino al 17 maggio 2020, in via progressiva e graduale, l'allentamento delle misure restrittive in essere, consentendo - nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie - la riapertura delle seguenti attività: cantieri di edilizia pubblica e privata; manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi anche nelle seconde case di proprietà; manutenzioni private e cantieristica nautica e da diporto; attività connesse alla filiera agroalimentare, agrosilvopastorale ed alla pesca; attività connesse alla cura di animali, e correlate attività di vendita anche al dettaglio dei prodotti funzionali alle medesime;
VISTO l'art. 10, comma 3, del DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, giusta il quale “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed in particolare dall'art. 3;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
RITENUTO ai predetti fini di dover contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV- 2 con le ragioni di riespansione progressiva delle altre libertà costituzionali di pari rango temporaneamente compresse, ove vengano meno le condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro periodo di maggiore esposizione al rischio;
VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,
 

ORDINA

 

ART. 1) Nell'ambito del territorio regionale, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Art. 2) Gli spostamenti da e per la Sardegna sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, purché muniti di apposita autocertificazione. In ogni caso, salve le esenzioni esplicitamente previste per particolari categorie, è obbligatorio osservare il periodo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.

ART. 3) È consentito - dalle ore 8.00 alle ore 20.00 - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici a condizione che non si creino assembramenti di persone e venga rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In ogni caso, chi intenda accedere a tali spazi dovrà indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine). I Sindaci, in relazione alla capacità del Comune di assicurare con proprie risorse le relative attività di vigilanza, possono con Ordinanza modificare gli orari di apertura degli anzidetti spazi pubblici del rispettivo territorio. I Sindaci possono, altresì, disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

ART. 4) Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all'accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l'obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

ART. 5) Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all'aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili ) nell'ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all'aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all'interno di tali centri sportivi.

ART. 6) Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle rispettive federazioni, è consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse.

ART. 7) È consentita la cura, l'allenamento e l'addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte di proprietari degli animali o da loro addetti, presso maneggi autorizzati, ippodromi o proprietà private, all'interno del territorio regionale, nel rispetto delle regole di distanziamento e con divieto di assembramento;

ART. 8) È consentito l'allenamento e l'addestramento di animali da affezione e da caccia nelle apposite aree attrezzate - incluse le zone addestramento cani (ZAC) presenti nell'isola - preferibilmente previo appuntamento e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento fisico e con divieto di assembramento, utilizzando i percorsi secondo turni che consentano l'accesso di una persona per volta in totale sicurezza.

ART. 9) È consentito ai residenti nella regione Sardegna lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le imbarcazioni, i natanti o le navi da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell'armatore, del proprietario, del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da COVID 19. Sono altresì consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale (cantieristica nautica) rese da terzi e individualmente dai proprietari per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni, natanti o navi da diporto all'ormeggio, per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria.

Art. 10) È consentito ai nuclei familiari conviventi e residenti della regione Sardegna lo spostamento nell'ambito del territorio regionale presso altre case di proprietà, anche in comuni differenti da quello di residenza, per lo svolgimento delle sole attività di manutenzione, controllo e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Lo spostamento è limitato al tragitto da abitazione ad abitazione, senza implicare - al momento e fino a nuove determinazioni - un trasferimento stabile.

ART. 11) È consentita l'attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. Sono altresì consentite, nell'ambito del territorio regionale, le attività necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020.

ART. 12) È consentita la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane del settore dolciario/alimentare, con esclusione degli esercizi e delle attività localizzati in aree o spazi pubblici in cui è interdetto l'accesso. La vendita per asporto sarà effettuata, previa effettuazione di ordini on-line o telefonici, assicurando che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano, previo appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, garantendo all'interno del locale la presenza di un solo cliente alla volta, munito di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di guanti, fermo restando che dovrà permanere per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, nel rispetto delle misure sul distanziamento. Allo stesso modo, è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista l'ordinazione e la consegna al cliente direttamente nel veicolo.

ART. 13) È demandata ai sindaci la facoltà di consentire, con propria ordinanza, valutate le specifiche condizioni di sicurezza sanitaria e comunque nel rispetto delle regole di distanziamento e divieto di assembramento, l'apertura di mercati rionali nell'ambito dei rispettivi territori comunali, avendo cura di adottare tutte le misure commisurate alle particolari modalità di svolgimento delle attività ed al controllo e contingentamento degli accessi. È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.

ART. 14) È fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura. Negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all'ingresso e presso le casse dell'esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

ART. 15) È consentita la vendita commerciale all'ingrosso e al dettaglio di materiali per l'edilizia e la meccanica, di materiale e ricambi per la nautica, di materiali e attrezzature per la manutenzione delle aree verdi e prodotti funzionali alla cura di animali da affezione. I suddetti esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È in ogni caso obbligatorio proteggere le vie respiratorie, indossando adeguate mascherine, che devono essere mantenute per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura, e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

ART. 16) È consentita l'attività delle agenzie immobiliari, pratiche automobilistiche, di assistenza fiscale, nel rispetto delle norme precauzionali del distanziamento sociale e con accessi previo appuntamento tali da prevenire l'assembramento di persone in attesa. I titolari ed i clienti delle agenzie devono indossare idonee protezioni delle vie respiratorie. All'ingresso ed all'uscita devono essere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani.

ART. 17) È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04.), purché il servizio venga svolto per appuntamento di guisa che non si verifichi un accesso contemporaneo di più persone nella struttura, con l'obbligo di indossare idonee protezioni delle vie respiratorie e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", garantendo il distanziamento sociale;

ART. 18) È consentita l'attività di tosatura degli ovini, anche con specialisti del settore, purché il servizio venga svolto senza il contatto diretto tra le persone, in totale sicurezza e garantendo il distanziamento fisico tra operatori non inferiore ad un metro.

ART. 19) Nell'ambito delle attività rientranti nel codice ATECO 2007 “0.1”, relativa a “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi”, è consentita ai residenti della regione Sardegna e all'interno del territorio regionale, la produzione per autoconsumo, mediante la conduzione anche hobbistica di poderi, orti, vigneti e ortofrutticoli in genere. È altresì consentita la raccolta del foraggio, l'estrazione del sughero e l'esercizio di diritti di fruizione collettiva di beni (usi civici e diritti promiscui su terre private) in ambito agrosilvopastorale (fungatico, legnatico, erbatico e simili).
Per gli spostamenti connessi alle finalità del presente articolo, il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie produttiva effettivamente adibita ai predetti fini o il luogo in cui abitualmente esercita i diritti connessi ad un uso civico o all'utilizzo promiscuo di terre private per l'attività di fungatico, legnatico, erbatico e simili. A tali fini sono giustificati anche gli spostamenti dei familiari conviventi, purché muniti di autocertificazione e nel rispetto delle regole di distanziamento personale.

ART. 20) In armonia con le attività già autorizzate con riferimento al codice ATECO 2007 “03.11.00” e “03.12.00”, è consentito nell'intero territorio regionale l'esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto.

ART. 21) È consentita nell'intero territorio regionale la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili. Si applicano le norme di cui all'art. 14 della presente Ordinanza.

ART. 22) È consentita l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di giocattoli e di calzature per bambini, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno due metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.
Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.

ART. 23) Con decorrenza 11 maggio 2020 - salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus - nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt ( R con t ) uguale o inferiore a 0,5 - il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona ( quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori ), nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.
I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero Rt (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

ART. 24) Con decorrenza 11 maggio 2020 - salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus - nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5 - il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l'accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone. Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti. Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l'altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura. I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita. I titolari dell'esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l'accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità pubblica sul sito istituzionale della Regione, con cadenza giornaliera, a partire dal giorno 8 maggio 2020 il parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) rilevato per ciascun Comune della Sardegna.
I Sindaci, che abbiano ordinato la riapertura degli esercizi di cui al presente articolo, sono tenuti a verificare quotidianamente che il proprio comune si mantenga nei parametri previsti. Qualora il numero Rt (R con t) dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, i medesimi dovranno immediatamente revocare la propria ordinanza, informandone la Regione e il Dipartimento di Prevenzione dell'ATS territorialmente competente.

ART. 25) È consentita la riapertura dei cantieri di edilizia pubblica e privata, nel rispetto delle misure di distanziamento e divieto di assembramento e previa assunzione di protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri, come definiti a livello nazionale dalle rispettive associazioni di categoria. Il responsabile della sicurezza dovrà, inoltre, verificare la presenza in cantiere di tutti i dispositivi di protezione dei lavoratori ed il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria in materia di COVID_19.

ART. 26) Con riferimento agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, è consentito l'accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché svolti all'interno dell'area di concessione e adottando ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Nelle more dell'adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso - fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza - l'accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia.

ART. 27) L'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020, n. 14 del 3.04.2020 e n. 19 del 13 aprile 2020) è prorogata fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita, con le seguenti modifiche:
- all'art. 1, la lettera a) è così sostituita: “a) per i servizi di TPL terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione sino ad almeno il 40% dei servizi programmati;”
- l'articolo 3 è sostituito come segue: “La Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche all'offerta di trasporto, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, esclusivamente alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili. Al fine di monitorare costantemente la domanda, le aziende di trasporto dovranno effettuare, giornalmente, il conteggio dei passeggeri trasportati e comunicarli alla Direzione generale dei Trasporti con cadenza settimanale.”

ART. 28) L'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 3.04.2020 e n. 19 del 13 aprile 2020) è prorogata fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita, con la sostituzione delle lettere a), b) e c) degli articoli 1 e 2, con le seguenti:
a) comprovate esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) motivi di salute;
d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

ART. 29) In armonia con le previsioni di cui al DPCM 26 aprile 2020, sono sospese nel territorio regionale le cerimonie civili e religiose, ad eccezione delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti. Preso atto della distinzione operata dall'ordinamento giuridico tra cerimonia, funzione e pratica religiosa e valutato che la sospensione operi per le cerimonie (matrimoni, battesimi, prime comunioni, cresime) senza alcun divieto esplicito per le funzioni eucaristiche, è consentito nell'intero territorio regionale lo svolgimento della Santa Messa ordinaria con l'osservanza degli obblighi di distanziamento fisico, di divieto di assembramento e di contatto diretto tra le persone nonché di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A disposizione dei fedeli, all'ingresso ed all'uscita dagli edifici religiosi, devono trovarsi idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani. All'uopo, la Conferenza Episcopale Sarda dovrà preliminarmente proporre all'Autorità Sanitaria regionale apposite linee guida per lo svolgimento in sicurezza e nel rispetto delle superiori prescrizioni igienico sanitarie delle funzioni religiose consentite. I Vescovi di ciascuna Diocesi dovranno garantire il rigoroso rispetto di tali prescrizioni e linee guida, che dovranno prevedere inoltre il contingentamento degli accessi e lo scaglionamento delle funzioni nell'arco della giornata in ciascuna Parrocchia.
Analogamente a quanto previsto per la religione cattolica, potranno essere consentite funzioni equipollenti di altre confessioni religiose, previa validazione delle rispettive linee guida per la sicurezza igienico-sanitaria da parte dell'Autorità sanitaria regionale.

ART. 30) I Sindaci hanno la facoltà di disporre - con propria ordinanza - l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.

ART. 31) Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, il Commissario dell'ATS Sardegna o i suoi delegati territoriali, formalmente comunicati all'Assessorato dell'Igiene e Sanità, sono tenuti ad inserire, entro 24 ore dalla diagnosi, tutti i dati relativi a ciascun nuovo caso positivo nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020. Essi sono, altresì, tenuti a verificare giornalmente e ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto. L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ed omissione dei doveri d'ufficio ed implica le responsabilità e le sanzioni di legge.

ART. 32) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati;

ART. 33) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli amministratori straordinari delle Province, al Sindaco della Città metropolitana di Cagliari ed ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

Il Presidente
Christian Solinas