Categoria: 2020
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Tipologia: Accordo COVID-19
Data firma: 7 maggio 2020
Validità: 01.05.2020 - 02.06.2020
Parti: Iren e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, Flaei-Cisl, Fp-Cgil, Uiltrasporti, Fit-Cisl Reti, Fiadel, RSU
Settori: Chimici, Acqua-Gas, Iren
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo su misure per la gestione dell'emergenza COVID -19

Il giorno 7 maggio 2020, Iren spa - anche a nome e per conto delle Società da essa controllate (direttamente o indirettamente) Iren Ambiente spa, Iren Energia spa, Iren Mercato spa, Ireti spa, Amiat spa, Trm spa, Iren Smart Solutions spa, Iren Acqua spa, Iren Acqua Tigullio spa, AmTer spa, Iren Laboratori spa, Acam Acque spa, Acam Ambiente spa, Asm Vercelli spa, Atena Trading spa-, di seguito il Gruppo o Iren o l'Azienda, e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (OO.SS.), rappresentate da Segreterie nazionali di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl, Uiltec/Uil, Flaei/Cisl, Fp/Cgil, Uiltrasporti, Fit/Cisl Reti e Fiadel, Segreterie Regionali e Territoriali di Filctem, Fp - Cgil, Flaei, Femca, Fit - Cisl, Uiltec, Uiltrasporti, Fiadel ed Esecutivo del Coordinamento Nazionale RSU; di seguito -nel loro insieme- le Parti, fermo restando che di seguito con lavoratori si intendono tutte le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo, premesso che
- per far fronte all'emergenza COVID-19, il Governo e le Regioni hanno emanato varie disposizioni contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria-epidemiologica, nonché specifiche misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da adottarsi da parte delle aziende in tutti i luoghi di lavoro, indicandole quali condizioni necessarie da attivare per poter proseguire l'attività lavorativa e produttiva, anche ridotta rispetto alla normalità;
- il DPCM 22 marzo 2020, successivamente prorogato in data 10 aprile 2020, pur prevedendo la sospensione di numerose attività produttive operanti nel Paese, ha stabilito che nel periodo di validità delle disposizioni governative “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicura le continuità (...) dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali";
- il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working (confermate anche dal Decreto del 4 marzo 2020) e tramite il DPCM dell'11 marzo 2020 ha raccomandato alle imprese il massimo utilizzo per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- il Gruppo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti che precedono, non ha mai interrotto le proprie attività, adottando procedure e strumenti idonei a garantire la disponibilità dei servizi essenziali e lo svolgimento delle attività indispensabili alla continuità aziendale, anche con un massiccio ricorso al lavoro da remoto, e individuando misure per fare fronte alla riduzione/sospensione di attività venutesi a determinare;
- il giorno 3 aprile 2020, le Parti hanno concordato specifiche soluzioni al fine di gestire la riduzione/sospensione di attività per determinati reparti/unità organizzative, sottoscrivendo un verbale di accordo (che qui si intende integralmente richiamato), con validità dal 4 aprile al 30 aprile 2020;
- le Parti, nella consapevolezza dell'importanza di una forte coesione fra di loro, hanno effettuato incontri settimanali su base territoriale/aziendale per informativa e confronto sull'applicazione dell'accordo di cui al punto che precede nell'ambito dei Comitati di cui al punto seguente;
- nell'ambito del Gruppo sono stati costituiti numero 9 Comitati a livello territoriale e settoriale ai sensi del punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 [Protocollo Governo/Parti sociali 14.3.2020], tenuto anche del Protocollo Associazioni datoriali/OO.SS. del Settore Ambiente [Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020] e dell'Avviso comune Associazioni datoriali/OO.SS. del Settore Gas/Acqua [Avviso Settore Gas/Acqua 27.3.2020];
- i suddetti Comitati hanno effettuato sistematicamente, negli incontri citati, la propria attività di monitoraggio, verifica ed implementazione delle misure definite nell'ambito del Protocollo 14.3.2020, individuate in relazione alle diverse specificità delle singole unità produttive;
- il 24 aprile 2020, è stato siglato un nuovo Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra Governo e Parti Sociali [Protocollo 24.4.2020], integrando quello già sottoscritto in data 14 marzo 2020;
- da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 contiene norme per la cosiddetta “Fase 2” dell'emergenza coronavirus finalizzate ad una graduale ripresa delle attività produttive, ribadendo all'art. 2, comma 3, che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità” e stabilendo all' comma 6 ha stabilito che “le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali”;
considerato che
- non è possibile allo stato attuale definire i tempi per il ritorno al normale svolgimento delle attività e il protrarsi della situazione emergenziale potrebbe determinare crescenti conseguenze economiche negative sia per le persone sia per le imprese, con i rischi che ne derivano sul piano sociale;
- ogni Parte sociale deve continuare a fare tutti gli sforzi possibili per evitare o limitare tali rischi, con una forte coesione e unità di intenti, nella consapevolezza della necessità di sacrifici personali e collettivi;
- a livello nazionale, a decorrere dal 4 maggio 2020, è stata avviata, seppur gradualmente, la c.d. “Fase 2”, che richiede in ogni caso misure di sicurezza e distanziamento sociale per evitare una nuova diffusione del contagio;
- le Parti, in linea con quanto indicato al punto che precede, ritengono necessario individuare misure specifiche per il personale che gradualmente riprenderà la propria attività lavorativa presso sedi/uffici;
- il Gruppo, nel rispetto delle disposizioni di legge, del Protocollo 14.3.2020, del Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020 e dell'Avviso Comune Settore Gas/Acqua 27.3.2020, ha già adottato misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoro, quali quelle indicate anche nel verbale di accordo 3 aprile 2020;
- il Gruppo ha già avviato l'adozione delle ulteriori misure previste dal DPCM 26.4.2020 e dal Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020, come da Comunicato di Gruppo n. 22/2020 del 30 aprile 2020, e sta proseguendo a ricercare le migliori soluzioni per il contenimento e il contrasto del contagio;
- il lavoro svolto dai Comitati aziendali di cui all'art. 13 del Protocollo del 24 2020, composti da Direzione Aziendale, RSPP, Medico Competente, RSU e RLS delle OOSS firmatarie del presente accordo, costituisce uno strumento fondamentale per la verifica e il miglioramento delle misure per il rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in ogni caso occorre seguire l'evoluzione delle indicazioni delle autorità governative e locali ed eventualmente procedere con un aggiornamento delle misure indicate nel presente accordo;
richiamate tutte le Premesse dell'Accordo 3.4.2020,
dandosi atto di aver proceduto alla verifica dell'applicazione del suddetto Accordo (smaltimento ferie, prestazioni straordinarie, formazione, ecc.) e ad una valutazione congiunta della evoluzione della situazione a livello generale e aziendale,
concordano quanto segue
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti, considerato il perdurare di situazioni di sospensione o riduzione delle attività e di casi di personale non utilizzabile né in presenza fisica né in remoto, condividono di prorogare la validità dell'accordo del 3 aprile 2020 sino al 2 giugno 2020.
Nello spirito del suddetto Accordo, peraltro, in caso di assenze programmate dovranno essere utilizzate entro il 2 giugno 2020 le ferie, ore di permesso e ore accantonate maturate al 31 marzo 2020, fermo restando che in caso non siano disponibili tali giornate le assenze saranno giustificate con “permessi a recupero”. Nel caso non fossero disponibili ferie, ore di permesso o ore accantonate, per compensare le assenze che verranno eventualmente richieste, considerato il positivo funzionamento degli istituti previsti dall'accordo del 3 aprile 2020, sarà quindi applicato quanto in esso contenuto.
Restano impregiudicati i principi in materia di ferie sanciti dall'art. 2109 del Codice Civile, nonché dal d.lgs. 66/2003 e dalla Circolare Min. Lav. N. 8/2005, per cui viene garantito ad ogni lavoratore il diritto di poter fruire di un periodo di ferie pari a due settimane consecutive, fermo restando la programmazione annuale delle ferie secondo quanto stabilito dai CCNL di riferimento.
Considerata la validità del presente accordo sino al 2 giugno 2020, nonché quanto previsto dal verbale di accordo del 19 gennaio 2017, con l'occasione si conviene altresì che lunedì 1° giugno 2020, salvo che per il personale strettamente necessario per esigenze di servizio, sia considerata giornata di feria collettiva.
Considerato inoltre che, in base ai CCNL di riferimento del Gruppo, le ferie arretrate relative ad anni precedenti devono essere smaltite non oltre il 30 aprile dell'anno corrente, si procederà ad una programmazione dell'utilizzo di tali ferie arretrare per arrivare al loro completo smaltimento, come da CCNL, entro il 30 giugno 2020; resta inteso che la destinazione di ferie arretrate da anni precedenti al fondo “ferie solidali” (istituito come fondo unico per tutte le Società di cui al presente accordo) costituisce una modalità di smaltimento delle stesse.
Per la donazione di ferie arretrate da anni precedenti al fondo non esiste alcun limite numerico.
Le Parti confermano la necessità di un monitoraggio costante, a livello territoriale, della programmazione delle ferie.
Per i lavoratori che nel mese di aprile non hanno potuto svolgere la giornata di formazione prevista (eventualmente frazionabile in due mezze giornate), inoltre, si procederà con l'effettuazione della stessa nel mese di maggio.
3. Posto che le attività per fornire i servizi pubblici essenziali sono proseguite in presenza fisica per tutto il periodo dell'emergenza e pertanto la c.d. Fase 2 riguarda essenzialmente attività amministrativo- gestionali (la maggior parte delle quali a loro volta proseguite attraverso lavoro a distanza), si procederà ad un graduale rientro presso sedi/uffici in presenza fisica del personale che attualmente lavora continuativamente in remoto (di seguito personale rientrante da lavoro in remoto), rispettando sempre le misure per la prevenzione e il contenimento del contagio previste dal Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020.
Confermando la volontà di proseguire ad utilizzare il lavoro a distanza in modo diffuso per tutto il periodo dell'emergenza coronavirus, il rientro avverrà nei casi in cui le attività lavorative richiedono un'interazione diretta con la clientela e l'utilizzo/archiviazione di documentazione cartacea non disponibile in rete, tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:
> assenza di patologie che espongono maggiormente al rischio;
> presenza di situazioni particolari legate ad esigenze familiari (minori di 14 anni in obbligo scolastico), e a necessità di assistenza a familiari (anziani o disabili), a problematiche legate all'età e allo stato di salute;
> disponibilità di parcheggi aziendali o parcheggi pubblici non a pagamento nel raggio di 300 metri dalla sede di lavoro.
Devono in ogni caso essere garantiti, in tutti i luoghi di lavoro e per ogni postazione di lavoro:
1. il distanziamento sociale previsto;
2. la fornitura di dispositivi per la prevenzione e la protezione dal contagio e per la sanificazione della postazione (kit di tutela), nonché di un Manuale contenente le disposizioni da seguire per la tutela della salute e della sicurezza;
3. l'effettuazione di programmi aziendali di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Sono inoltre confermate tutte le disposizioni relative a:
4. rispetto della norme base di profilassi (lavaggio mani, etc.);
5. accesso a mense;
6. utilizzo ascensori;
7. divieto di assembramenti;
8. divieto di riunioni in presenza, salvo casi di assoluta necessità;
9. divieto di trasferte, salvo casi di assoluta necessità;
10. divieto di lavoro straordinario o oltre il normale orario di lavoro, salvo casi di assoluta necessità.
Laddove si proceda alla riapertura di sportelli della BU Mercato quale ulteriori misure di prevenzione rispetto alle protezioni in plexiglass e dotazione di mascherine agli operatori di sportello, sarà richiesto ai clienti di accedere uno per volta (in funzione della disponibilità del singolo operatore), utilizzare la mascherina e mantenere una distanza di sicurezza dall'addetto allo sportello; laddove possibile si procederà inoltre tramite termoscanner alla misurazione della temperatura corporea dei clienti, non consentendo l'accesso a coloro la cui temperatura risulti superiore a 37.5°.
Le Parti, attraverso i Comitati, potranno valutare l'eventuale necessità di adozione di ulteriori misure per le tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle specificità delle numerose sedi di lavoro esistenti nel Gruppo, nonché proporre modifiche al Manuale di cui sopra.
Le riunioni dei Comitati saranno oggetto di verbalizzazione.
4. In caso di rientro dopo sospensione temporanea delle attività, l'Azienda effettuerà la verifica preventiva del contesto operativo, provvedendo a tutte le attività necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nel rispetto della normativa in vigore e del Protocollo Governo/Parti Sociali del 24.4.2020. Resta inteso che per tutte le attività operative continuano ad essere seguite le procedure di sicurezza già stabilite e contenute nei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) e negli Addendum predisposti per l'emergenza COVID-19.
Le Parti, attraverso i Comitati, potranno valutare ulteriori eventuali specifici interventi necessari.
5. Ciascun lavoratore presente in servizio è tenuto a rispettare tutte le norme esposte nei precedenti Comunicati di Gruppo.
In particolare:
> tutto il personale è tenuto a rispettare le specifiche procedure di sicurezza già stabilite, con particolare riferimento all'uso di DPI;
> tutto il personale presente in uffici condivisi e spazi comuni (ad es. corridoi) deve utilizzare le mascherine chirurgiche fornite dall'azienda.
Restano fermi:
> l'obbligo di misurazione della propria temperatura prima di recarsi al lavoro;
> l'obbligo di rimanere al proprio domicilio -e di non fare ingresso in azienda- in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell'ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5° o di altri sintomi quali tosse, perdita di olfatto o del gusto, difficoltà respiratorie, nonché e di prendere contatto -in questo caso- con il proprio medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore;
> il divieto di permanenza in azienda al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali di cui al punto precedente, informandone in modo tempestivo e responsabile la Direzione aziendale e avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
6. Il Gruppo si impegna a prescrivere alle imprese appaltatrici il rispetto delle misure di sicurezza definite al suo interno e a controllarne la corretta applicazione, nel rispetto del DPCM 26.4.2020 e del Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020.
Potranno essere inoltre definite a livello locale, previo confronto a livello dei Comitati, assistiti da RLS, eventuali misure particolari in considerazione di specifiche situazioni.
7. In conformità a quanto previsto al punto 13 del Protocollo Governo/Parti sociali 14.3.2020, come integrato dal Protocollo Governo/Parti sociali 24.4.2020, le misure di cui al presente accordo saranno oggetto di costante verifica, analisi e monitoraggio da parte dei Comitati già costituiti a livello territoriale e settoriale, con gli RLS, a livello dei quali si potranno individuare eventuali misure particolari in considerazione di specifiche situazioni.
Al fine di rendere più efficace il lavoro dei Comitati, nel caso di tematiche trasversali verranno inoltre attivati incontri congiunti di delegazioni dei diversi Comitati.
Nel caso di differenti interpretazioni normative si farà infine ricorso ai Comitati Nazionali previsti dal Protocollo Settore Ambiente 19.3.2020 e dall'Avviso Settore Gas/Acqua 27.3.2020.
8. Il presente Accordo ha validità dal 1° maggio 2020 sino al 2 giugno 2020.
Le Parti concordano di incontrarsi a livello nazionale il giorno 25 maggio 2020 per individuare le misure da adottarsi per il periodo successivo.

Letto, confermato e sottoscritto