Provincia Autonoma Trento
Ordinanza 6 maggio 2020, Prot. n. A001/2020/250299/1
Ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19 nei cantieri con, in aggiunta, esplicitazioni e modifica parziale dell'ordinanza di data 02 maggio 2020 prot. n. A001/2020/241403/1, recante: "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020".
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma secondo, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l’altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTI altresì l’articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) dello Statuto di autonomia e il decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol in materia di contratti pubblici”, che attribuiscono alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di contratti pubblici;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
CONSIDERATO che:
• l’emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, Provincia autonoma di Trento Piazza Dante, 15-38122 Trento-*** - www.provincia.tn.it - ***
verificatasi a seguito o nell’imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
• la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l’insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO che l’organizzazione mondiale della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 nelle more dell’adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante: “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”
VISTA la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni);
VISTE le ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 167326/1 del 12 marzo 2020, n. 169301/1 del 15 marzo 2020, n. 174300/1 del 18 marzo 2020, n. 185699/1 del 27 marzo 2020 e n. 211412/1 del 15 aprile 2020;
CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, erano state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure di contenimento tra cui, in particolare, lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che:
• l’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
• con l'articolo 1, comma 1, lettera e) del medesimo decreto si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
• l’articolo 87 del citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, che conseguentemente limitano la presenza di personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; tale disposizione rimane confermata anche a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
• con l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 si dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad esclusione di quelle indicate nel medesimo decreto, nonché il rafforzamento del divieto di spostamento per tutte le persone fisiche;
CONSIDERATO che:
• il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 prevede per il 4 maggio 2020 la data di inizio del graduale ritorno all’attività produttiva. In particolare, dal 4 maggio 2020 riprenderanno le attività manufatturiere, commercio all’ingrosso, Edilizia Civile e lavori di costruzione specializzati (codici ATECO 42 e 43) e le relative filiere;
• il decreto stabilisce che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per l’ambito dei cantieri, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7; la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
• l'obiettivo dello specifico protocollo di regolamentazione di cui all’allegato 7, è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 (rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione);
• il decreto citato stabilisce altresì che i datori di lavoro adottano il nuovo protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute dei lavoratori presenti in cantiere e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, ulteriori misure di precauzione (elencate nel nuovo protocollo), da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente;
RITENUTO necessario contemperare l’obiettivo della tutela della salute, come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, con i principi di buon andamento dell'Amministrazione, con gli interessi e le esigenze della collettività amministrata nonché con la necessità di salvaguardare il tessuto economico, anche al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto e di garantire la continuità degli approvvigionamenti necessari durante il periodo di emergenza e nei mesi immediatamente successivi;
RITENUTO necessario coordinare l’intervenuta normativa nazionale sopra ricordata con le ordinanze provinciali in materia, al fine di consentire l’effettiva ripresa delle attività nel settore dei cantieri pubblici, garantendo al contempo adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione;
CONSIDERATO che l’attuazione coordinata delle misure volte a favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nel perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale, costituisce attività di protezione civile;
RICHIAMATA altresì integralmente l'Ordinanza del Presidente della Provincia n. 241403/1 del 2 maggio 2020, recante: "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020.";
CONSIDERATO che le lettere dd), ee) e ff) della parte dispositiva della predetta ordinanza, in merito alla “coltivazione del terreno per uso agricolo e attività diretta per la produzione di autoconsumo da parte di privati cittadini”, testualmente dispongono:
"dd) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 17 maggio 2020, si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti sul territorio della Provincia e più in generale, della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 26 aprile 2020, quelli necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell’attività diretta per la produzione di autoconsumo su superficie agricole, orti e boschi di proprietà o in disponibilità;
ee) di disporre che le attività di cui alla lettera precedente siano consentite:
- per non più di una volta al giorno;
- da un solo componente del nucleo familiare;
- limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni culturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati ovvero agli interventi per la produzione di legna da ardere per autoconsumo;
ff) che quando necessario per effettuare trattamenti finalizzati al contrasto delle fitopatie, le attività di coltivazione del terreno per uso agricolo di cui alla lettera dd) siano consentite senza le limitazioni di cui alla lettera ee);"
CONSIDERATO ragionevole, alla luce delle modalità proprie che caratterizzano l’attività finalizzata alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, consentire al proprietario o a chi ha la disponibilità della superficie interessata di condurre o far pervenire sulla superficie medesima fino ad un massimo di ulteriori due persone rispetto a se medesimo per lo svolgimento di tale attività, anche non facenti parte del proprio nucleo familiare, nel rispetto in ogni caso del distanziamento sociale e di tutte le altre misure di contenimento della diffusione del virus COVID - 19;
CONSIDERATO altresì esplicitare le modalità di vendita da parte delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolte in modalità di asporto. Contenitore monouso: è consentita la vendita di cibi e bevande da asporto in contenitore monouso da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso. Ordine e ritiro: la vendita per asporto è effettuata ove possibile previa ordinazione on-line o telefonica; la prenotazione non è necessaria in caso di commercio ambulante o per alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce); il ritiro avviene nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale, mascherina, guanti monouso da parte dell’operatore, soluzione igienizzante per il cliente), evitando assembramenti. Consumo: l’alimento/bevanda acquistato viene di norma consumato in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro); gli alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce come, ad esempio, caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all’aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno tre metri, tranne tra congiunti conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo; non è consentito il consumo all’interno del locale o l’utilizzo di piani d’appoggio (esempio tavolini, mensole) collocati nelle immediate vicinanze; il materiale residuo, completato il consumo, deve essere correttamente smaltito e differenziato a cura del consumatore;
ACQUISITO per le vie brevi il parere tecnico del Consorzio dei comuni trentini;
Tutto ciò premesso,
Il Presidente
ordina quanto segue
1. con riferimento alle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici avviate prima della data di questa ordinanza, il termine finale delle sospensioni e delle proroghe previsto alle lettere a), b) c), d), e) ed f) del punto 1) dell’ordinanza n. 185699/1 di data 27 marzo è stabilito al 23 maggio 2020. Nelle procedure negoziate per le quali era stato sospeso il termine di presentazione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici possono interrompere, anche prima del 23 maggio, la sospensione disposta, comunicando il nuovo termine a tutti gli invitati.
2. Per le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture pubblici il cui bando o lettera di invito è pubblicato o inviato dopo la data di questa ordinanza, cessa di trovare applicazione quanto previsto alle lettere a), b) c), d), e) ed f) del punto 1) dell’ordinanza n. 185699/1 di data 27 marzo; resta ferma la priorità della firma digitale per la stipula dei contratti.
3. Laddove il tipo di procedura lo consenta, le amministrazioni aggiudicatrici prevedono il sopralluogo obbligatorio solo nei casi in cui lo stesso sia strettamente necessario per la formulazione dell’offerta, e svolgono in streaming o con collegamenti da remoto le riunioni delle commissioni tecniche, nel rispetto del principio di riservatezza.
4. Per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico, gli operatori economici esecutori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e i POS, allegati al contratto.
5. I costi diretti derivanti dall’applicazione delle misure del punto 4 sono riconosciuti dalla stazione appaltante agli esecutori quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in prima applicazione e fino a diversa disposizione provinciale o in subordine statale, nell’intervallo dall’1% al 4% sulla base di specifico computo e dell’importo a base di affidamento. Tali oneri non rilevano ai fini della qualificazione degli operatori economici esecutori.
6. I progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture, non ancora approvati alla data di questa ordinanza, sono integrati prevedendo, in capitolato, l’obbligo di cui al punto 4 e con una clausola contrattuale che prevede il riconoscimento dei costi diretti dell’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto indicato al punto 5, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Le stazioni appaltanti prevedono un accantonamento di spesa per il riconoscimento di tali costi.
7. I progetti di lavori, servizi e forniture e gli altri atti di approvazione di lavori, servizi e forniture, già approvati alla data di questa ordinanza per i quali non è stato ancora stipulato il relativo contratto, sono integrati automaticamente con la previsione dell’obbligo di cui al punto 4 e con una clausola contrattuale che prevede il riconoscimento dei costi diretti dell’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto indicato al punto 5, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 27 comma 2, lett. a) della Ip 2/2016. Le stazioni appaltanti ne danno informazione mediante avviso nelle procedure ad evidenza pubblica o mediante apposita comunicazione agli invitati nelle procedure negoziate, ovvero agli operatori economici già aggiudicatari. Le stazioni appaltanti provvederanno alla copertura di tali costi con il ribasso d'asta o con l’accantonamento per imprevisti.
8. Nei contratti di lavori, servizi e forniture stipulati prima di questa ordinanza, l’emergenza sanitaria in atto è considerata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l’applicazione delle penali e la richiesta di indennizzi o risarcimenti da parte dell’aggiudicatario. Il riconoscimento dei costi diretti dell’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto indicato al punto 5, avviene mediante modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'alt 27 comma 2, lett. c) della lp 2/2016.
9. Sono fatte salve diverse disposizioni di contratto che già prevedono particolari misure di sicurezza e tutela da rischio biologico a carico dell’aggiudicatario, in relazione alla tipologia della prestazione richiesta.
10. Con riferimento all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 174300/1 del 18 marzo 2020, fra i termini che si intendono prorogati sono ricompresi anche i termini previsti nella lp 6/93, relativi in particolare all’esecuzione dei lavori, alle espropriazioni e alle occupazione temporanee.
11. La lettera ee) di cui al dispositivo dell'ordinanza del Presidente della Provincia n. 241403/1 del 2 maggio 2020, recante: "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni provinciali a seguito dell’emanazione del DPCM 26 aprile 2020." sia sostituita da quanto segue:
“ee) di disporre che le attività di cui alla lettera precedente siano consentite:
- per non più di una volta al giorno;
- da un solo componente del nucleo familiare, tranne che per l’attività finalizzata alla produzione di legna da ardere per autoconsumo, per la quale attività al proprietario o a chi ha la disponibilità della superficie interessata sia consentito condurre o far pervenire sulla superficie medesima fino ad un massimo di ulteriori due persone rispetto a se medesimo, anche non facenti parte del proprio nucleo familiare, nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure di contenimento della diffusione del virus COVID - 19;
- limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni culturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati ovvero agli interventi per la produzione di legna da ardere per autoconsumo;”.
12. La vendita da parte delle attività di servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizza al taglio) svolta in modalità di asporto deve rispettare quanto previsto dal presente punto. Contenitore monouso: è consentita la vendita di cibi e bevande da asporto in contenitore monouso da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane abilitati in tal senso. Ordine e ritiro: la vendita per asporto è effettuata ove possibile previa ordinazione on-line o telefonica; la prenotazione non è necessaria in caso di commercio ambulante o per alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce); il ritiro avviene nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale, mascherina, guanti monouso da parte dell’operatore, soluzione igienizzante per il cliente), evitando assembramenti. Consumo: l'alimento/bevanda acquistato viene di norma consumato in spazio chiuso (abitazione o luogo di lavoro); gli alimenti/bevande di immediato consumo (consumo veloce come, ad esempio, caffè, gelati, pasticceria, snack) possono essere consumati all’aperto nel rispetto del mantenimento delle misure di sicurezza (distanziamento interpersonale di almeno tre metri, tranne tra congiunti conviventi), evitando in modo assoluto di formare assembramenti ed allontanandosi immediatamente qualora fossero già presenti; la mascherina deve essere reindossata immediatamente completato il consumo; non è consentito il consumo all’interno del locale o l'utilizzo di piani d’appoggio (esempio tavolini, mensole) collocati nelle immediate vicinanze; il materiale residuo, completato il consumo, deve essere correttamente smaltito e differenziato a cura del consumatore.
Resta fermo quanto altro previsto dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 185699/1 del 27 marzo 2020 e dall’ordinanza del Presidente della Provincia n. 241403/1 del 2 maggio 2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario del Governo della Provincia di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni.