Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale, 11 maggio 2020, n. 565
PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Credito, Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Credito, Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Formazione e Lavoro;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
- di approvare i protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri così come riportati rispettivamente negli allegati A, B, C, D, E, F che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di Riferimento
- L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
- L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell'attività di acconciatore e estetista”
- L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing”
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
- “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
- Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Motivazione e Proposta
L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In Italia tutte le attività produttive e commerciali sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l' epidemia da COVID-19.
Tuttavia allo scopo di contrastare la gravissima crisi del settore del commercio e dei pubblici esercizi a seguito della pandemia da Covid-19, per organizzare la ripresa delle attività e promuovere il rilancio dell'intero comparto produttivo, l'Assessorato alle Attività produttive in sinergia con le parti sociali e con il servizio Sanità ha elaborato una serie di Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2, che possano consentire la riapertura di una serie di attività in condizioni di sicurezza per i dipendenti e per i clienti.
Il Comitato ha visto la presenza delle seguenti associazioni e parti pubbliche:
A. Associazioni di categoria Industriali, Artigianali e Commerciali
• CONFINDUSTRIA
• CONFARTIGIANATO
• CNA
• CONFCOMMERCIO
• CONFESERCENTI
B. Associazioni dei consumatori
• ADICONSUM
•ADOC
• CITTADINAZA ATTIVA
• CODACONS
• FEDERCONSUMATORI
• MDC
•UDICON
C. ANCI MARCHE
D. Associazioni Cooperative
• LEGA
• CONFCOOPERATIVE
• AGCI
• UECOOP
• UNCI
• UNICOOP
Inoltre, per la Regione ha partecipato lo staff dell'Assessorato alle Attività Produttive, con la presenza dell'assessora Manuela Bora, nonché rappresentanti dell'ASUR.
L'obiettivo di questi protocolli è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Si può evidenziare come questi siano In linea con le raccomandazioni di mantenere quanto più uniforme a livello nazionale le previsioni stabilite nel Protocollo del 24 aprile 2020, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
• DPCM 10 Aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare:
■ l'Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”
■ l'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”
■ l'Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
■ l'Allegato 10 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario”;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
Il comitato si è riunito più volte anche per gruppi e con discussioni telefoniche con i singoli componenti ed in video conferenza e tra le date più importanti degli incontri si ricordano il 30 aprile 2020 e l'8 maggio 2020 dove sono stati discussi i protocolli allegati al presente atto ad eccezione del commercio in sede fissa, dei tatuatori e dell'attività di sgombero che sono stati inviati mediante mail al fine di ottenere integrazioni ed osservazioni.
Il giorno 8 maggio si sono svolte una serie di simulazioni presso delle attività ACCONCIATURA, ESTISTA, CENTRI BENESSERE che hanno avuto esito positivo e questo rappresenta un punto di riferimento per la riapertura delle attività.
Alcune associazioni dopo la riunione dell'8 maggio hanno già prodotto osservazioni scritte che sono state ritenute accolte ed inserite nei protocolli di Commercio su aree pubbliche, e SAB (somministrazione di alimenti e bevande). Altre sono in procinto di esprimere le proprie ulteriori osservazioni.
I protocolli oggetto del presente atto rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nei seguenti settori produttivi e commerciali:
A. ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,
B. COMMERCIO IN SEDE FISSA,
C. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
D. ATTIVITA' SGOMBERO CANTINE E SOLAI
E. TATUATORI E PIERCING
F. ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE
al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
I presenti protocolli potranno essere aggiornati, integrati o modificati sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del governo, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale.
Le presenti linee guide possono costituire anche un punto di riferimento ai fini dell'integrazione del DVR (documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.
Allegati
Allegato A
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2
- Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati - Fiere - Posteggi isolati - commercio itinerante)
L'obiettivo del presente protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie per Mercati - Fiere - Posteggi isolati commercio itinerante, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
Per commercio su aree pubbliche, si intende le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. L'attività può essere svolta o su posteggi nei mercati e nelle fiere o in forma itinerante.
L'attività di commercio su aree pubbliche si svolge usualmente, mediante concessione di suolo pubblico:
1. in mercati in sede propria: si tratta dei mercati che hanno un loro luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
2. in mercati su strada: si tratta di quei mercati che occupano, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti, sui quali le attività commerciali si alternano con altre attività cittadine;
3. in posteggi isolati o “fuori mercato”, su strada.
Le predette attività sono esercitate mediante:
• costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
• banco temporaneo: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
• negozio mobile: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio. L'attività può essere svolta altresì in forma itinerante, mediante mezzi ed attrezzature.
Inoltre in riferimento alla struttura, i mercati si distinguono in:
• mercati scoperti mobili, composti da posteggi destinati a banchi o ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti, ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività;
• mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentite dalle disposizioni vigenti o a box, ubicati in aree pedonali;
• mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate o in strutture ubicate in aree idonee, denominati plateatici attrezzati, composti da posteggi per banchi o box;
• mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate ubicate in aree idonee, composti da box, di locali per il deposito delle attrezzature e per il rimessaggio della merce;
Vista la peculiarità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese del commercio su aree pubbliche adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Il presente protocollo si applica anche per i mercatini degli hobbisti, mercatini dell'usato, straordinari, artigianali e dei produttori agricoli. Inoltre tutti gli operatori anche non commercianti su aree pubbliche che partecipano a qualsiasi titolo su un mercato o una fiera (ad esempio espositori, volontari, associazioni, enti pubblici e o privati) sono tenuti al rispetto del presente protocollo.
1. PREMESSA
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• DPCM 26 aprile 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020;
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020.
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.
2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa di commercio su aree pubbliche è tenuta a provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni (a cui partecipa anche il titolare e i familiari coadiuvanti) che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
Provvedere alla adeguata formazione sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning).
3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il commerciante su aree pubbliche attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri in contatto, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo nei pressi del banco o nei luoghi maggiormente visibili appositi dépliant informativi all'uopo elaborati dalla Regione Marche in collaborazione con le associazioni di categoria e ANCI e coadiuvando la partecipazione del proprio personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare:
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil- influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre sul banco di lavoro e in altre postazioni facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono inoltre essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni.).La Regione Marche in collaborazione con le associazioni di categoria e ANCI provvederà ad elaborare apposita cartellonistica, la quale dovrà essere esposta in ogni mercato e/o fiera, in modo tale da confermare quotidianamente i messaggi anti contagio in maniera uniforme, senza disorientare la clientela con forme diverse di comunicazione.
■
■ Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter rimanere sul luogo del lavoro - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente se sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
■ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di s ic u rezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).
• Essendo l'informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono sul mercato e fiera, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni...);
• Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell'accesso nel mercato o fiera ed evitare così la trasmissione di materiale cartaceo;
• L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
> mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
> rispettare il divieto di assembramento
> osservare le regole di igiene
> utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione a sé stesso e al proprio personale compreso i familiari coadiuvanti, sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning).
4. DISPOSIZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO
• È consentita, l'apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo;
• Per le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti);
• Il mercato, anche nel rispetto del Testo unico sul commercio (LR 27/09) deve essere organizzato in due aree ben distinte: settore alimentare e non alimentare; qualora non fosse possibile si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
• Per le attività di commercio su aree pubbliche di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo provvisorio di durata fino al 30 settembre è vietato il consumo sul posto, fatto salvo il rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nel protocollo per la somministrazione di alimenti e bevande approvato dalla regione Marche; La Regione si riserva di modificare tale data, anticipando o posticipando la scadenza indicata a seconda delle circostanze che lo consentano
• I mercati possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di sicurezza;
• Prevedere la presenza nelle aree mercatali e sui banchi degli operatori di cartellonistica che indichi il comportamento da tenere all' interno della suddetta area per garantire la distanza sociale e l'uso obbligatorio di dpi (mascherina);
• Al fine della salvaguardia della attività del commercio su aree pubbliche non è previsto alcun decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato ma, in base alle esigenze dipendente dalle misure anticovid, è fattibile un ampliamento dello stesso mercato nelle zone e vie del territorio comunale contiguo; in alternativa, il comune d'intesa con le associazioni maggiormente rappresentative, può prevedere altre soluzioni quali ad esempio un ampliamento delle fasce orarie del mercato al pomeriggio o una suddivisione del mercato in più giornate;
• nella fase attuale e fino al 30 settembre partecipano al mercato i commercianti ambulanti assegnatari del posteggio; nella fase attuale e fino al 30 settembre, le Amministrazioni si assicurano che i partecipanti alle operazioni di spunta siano dotati di tutto il materiale necessario per lavorare in sicurezza durante il mercato o la fiera; è demandata al Comune in cui si svolge il mercato o fiera la facoltà di sospendere fino a tale data l'operazione della spunta
• le amministrazioni comunali dopo aver monitorato il mercato e verificato i posteggi liberi alla data di apertura dello stesso, ed al fine di evitare assembramenti, possono procedere prioritariamente alla assegnazione provvisoria fino al 30 settembre 2020, dei posteggi liberi e non occupati in base alla graduatoria degli spuntisti; successivamente vengono osservate le disposizioni di cui al punto precedente ove ritenuto opportuno.
• il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti. Possono svolgere l'attività lavorativa presso ogni banco titolare, dipendente, familiare coadiuvante nel rispetto delle regole fissate al DPCM del 26 aprile 2020 sul distanziamento sociale ovvero devono essere previste misure che permettano tale criterio;
• è vietato qualsiasi forma di assembramento e devono sempre essere rispettate la distanza di almeno 1 metro, l'utilizzo di mascherine o altri strumenti idonei, guanti protettivi; non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus covid - 19;
• durante la fase di vendita va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito come sopra indicato, dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
• nell'area di mercato o fuori dell'area stessa possono essere previsti anche delle zone dove il cliente possa attendere il suo turno al fine di evitare assembramento sia per entrare nell'area di mercato sia per attendere il turno per essere servito;
• qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente protocollo l'amministrazione comunale competente per territorio può:
■ se è causata da uno o più operatori questi possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sospesa;
■ nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori l'amministrazione comunale potrà sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari.
• I clienti devono permanere nella zona mercatale il tempo minimo necessario per l'acquisto della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti ed evitare assembramenti;
• Fare uso della mascherina chirurgica e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con la merce ed il cliente;
• L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si auto munirà di autocertificazione che dovrà presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura prevista dalle disposizioni di legge;
■ L'amministrazione comunale ha la facoltà attraverso la Polizia Municipale (o individuando un responsabile - definito covid manager - , opportunamente formato ) di controllare coloro che sono privi dei dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento. La Polizia municipale e o Il responsabile coordina sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Protocollo nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
■ È obbligo per ogni operatore commerciale posizionare raccoglitori chiusi per i rifiuti presso i propri banchi ovvero utilizzo di contenitori per più banchi limitrofi; Al temine delle operazioni i rifiuti vanno smaltiti nel rispetto delle regole stabilite da ciascun Comune
■ Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dal presente protocollo;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti;
■ Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree;
■ Il mercato è attrezzato con dispenser per detergere le mani e con guanti monouso;
■ Trattandosi di un luogo a tutti gli effetti commerciale, anche se all'aria aperta, è fatto obbligo di utilizzare guanti e mascherine protettive o altre forme idonee di prevenzione;
5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
a. Mercati coperti realizzati in apposite strutture attrezzate e Mercati scoperti o coperti realizzati in apposite aree recintate, denominati plateatici attrezzati
È necessario garantire nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i clienti/consumatori:
■ la misura del distanziamento, attraverso , se fattibile , ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
■ la fornitura di adeguata informazione delle misure di cui all'allegato 4 al DPCM del 26 aprile 2020 e, in particolare, della misura inerente il distanziamento;
■ la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
■ la disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
■ l'avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
Inoltre :
■ quanto alla misura del distanziamento, consentire, per locali fino a quaranta metri quadrati, l'accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
■ quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
■ garantire l'applicazione delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020.
b. Mercati scoperti totalmente o parzialmente fissi ubicati in aree pedonali, e Mercati scoperti mobili ubicati in aree idonee, rese pedonali esclusivamente nell'orario di svolgimento dell'attività
Poiché la Circolare del Ministero dell'Interno 12 marzo 2014, n. 3794, recante “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” prevede che “per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti raccomandazioni tecniche devono avere i seguenti requisiti minimi e che le aree destinate allo svolgimento delle attività devono essere dotate di vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:
• sia assicurata la misura del distanziamento, anche , se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
• quanto alla regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:
■ un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi , a cura degli operatori, mediante apposite “fettucce” o linee di contenimento;
■ la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido.
• sia garantita la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
• sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
• sia dato avviso dell'obbligo di utilizzo di mascherine nei luoghi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
c. Servizi a Domicilio
■ I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani;
■ la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull'uscio;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e l'eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta.
d. Vendita per asporto
■ All'atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso);
■ verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell'esercizio, la consegna sarà eseguita sull'uscio del locale;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione dall'esercente, l'operatore, una volta verificato il pagamento, consegnerà il cibo e l'eventuale resto in una contenitore a parte.
e. HACCP
■ Nel caso di vendita di prodotti alimentari, in relazione alla ineludibile necessità di prevedere modifiche nelle fasi della preparazione e della vendita dei prodotti medesimi, si impone per gli operatori del settore il riesame delle procedure di cui al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, c.d. “Piano di controllo HACCP”;
■ Una particolare attenzione andrà prestata all'informazione e alla formazione dei dipendenti e collaboratori, attenendosi alle norme del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al DPCM 26 aprile 2020 ed alle regole suggerite dalle Associazioni di categoria del settore ed attestandola all'interno del Piano.
f. Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e Fiere
Le disposizioni di cui alla presente protocollo si applicano in quanto compatibili ai Mercati dei produttori agricoli, mercati Hobbisti e artigianali e alle Fiere
g. Posteggi isolati o “fuori mercato” e commercio itinerante
■ È consentito l'attività di commercio su are pubbliche per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti nel rispetto delle condizioni previste dal presente protocollo solo se compatibili con lo svolgimento della predetta attività. In ogni caso i commercianti itineranti devono rispettare le disposizioni di cui al testo unico sul commercio (LR 27/2009)
■ Le condizioni in ogni caso a cui i commercianti itineranti e su posteggio isolato devono attenersi sono
■ garantire l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, la misura del distanziamento, posizionando davanti alla postazione elementi materiali (fettucce divisorie, strisce di nastro adesivo e simili) atti a creare l'adeguata distanza dal banco e dagli operatori di almeno un metro;
■ quanto all'uso di dispositivi di protezione pretendere l'uso della mascherina da parte dei consumatori e mettere a disposizione guanti usa e getta nel caso in cui ai consumatori sia consentito servirsi da soli;
Inoltre:
• è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine. L'organo di controllo segnala presso i competenti uffici per la verifica dell'infrazione o reato;
• il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;
• durante la fase di vendita si deve servire un cliente alla volta e gli altri clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro;
• ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro;
• sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.
6. DEFINIZIONI E O SPECIFICHE TECNICHE
I. DISTANZA SOCIALE: un banco di commercio su aree pubbliche è composto da “reti” che hanno la misura minima di mt (1,2 x 1,50). In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L'operatore commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza.
II. CONTINGENTAMENTO : poiché Il contingentamento di una intera area mercatale, risulta per la maggior parte dei casi impraticabile; come è impraticabile contingentare il passaggio in una strada pedonale in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio), così può essere intesa la logica che non vieti il passaggio nell'area mercatale ma venga contingentata la permanenza sul al banco di mercato, attraverso l'apposizione a cura degli operatori di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, considerando che tale attività si svolge all'aria aperta.
A titolo esemplificativo una prima rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19
III. APPOSIZIONE CARTELLI: all' utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio generali, riportate anche all'allegato 4 del DPCM 26 aprile 2020. Sarà quindi obbligo e cura dell'ambulante esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, redatto da parte della Regione Marche in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati.
IV. SEPARAZIONE BANCHI: non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento; questo implica l'esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all'aria aperta; utile l'obbligo di estendere (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica - in questo caso anche impermeabile o in alternativa : composizione del banco al contrario, in modo tale che la “conca” della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l'altro di 60 cm):
A titolo esemplificativo una seconda rappresentazione tecnica di un modello banco in periodo di Covid 19
V. CONTROLLO: la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione ) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l'area in continuazione.
VI. MISURA trasversale ulteriore: alla riapertura dei mercati e per tutto il periodo di assestamento post emergenza nei mercati e nelle fiere, lè vietata la vendita della merceologia usata o in alternativa l'amministrazione comunale provvede ad individuare aree apposite - isolate dal resto del mercato -
7. ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFEZIONE
Alla fine del giorno di mercato e o fiera l'operatore commerciale dovrà provvedere a pulire ed igienizzare e provvedere alla disinfezione dei banchi dei mezzi di trasporto.
RIAPERTURA DELL'ATTIVITÀ |
Effettuare, alla riapertura, in aggiunta alle normali attività di pulizia, una sanificazione (PULIZIA più DISINFEZIONE) straordinaria della struttura, dell'attrezzatura e degli strumenti di lavoro, del mezzo di trasporto e/o del veicolo mobile nelle aree geografiche a maggiore endemia; tale sanificazione straordinaria può essere opportuna comunque in ogni parte del territorio |
PULIZIA GIORNALIERA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA |
Procedere due volte al giorno alla pulizia, utilizzando panni inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v |
SANIFICAZIONE GIORNALIERA DELLE SUPERFICI TOCCATE PIU' DI FREQUENTE |
Procedere giornalmente, per le superfici toccate più di frequente, oltre che alla pulizia effettuata come sopra, alla disinfezione con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% di cloro attivo (come ad esempio la candeggina, che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire |
SANIFICAZIONE PERIODICA DELL'AMBIENTE DI LAVORO E DELL'ATTREZZATURA |
Effettuare una sanificazione periodica dell'intera struttura, e non solo delle superfici toccate più di frequente, a seconda delle diverse attività (in relazione alla tipologia dei rischi da prodotto commercializzato o servizio prestato, da tipo e numero di frequentazione e da continuità e frequenza dei contatti). La periodicità sarà correlata alle specificità |
SANIFICAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI CASI SOSPETTI DI CONTAGIO |
Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 in relazione all'attività e relativa struttura, è necessario procedere alla sanificazione eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio). In questo caso, è opportuno rivolgersi ad una ditta specializzata. |
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro giornalmente ed alla fine della giornata di lavoro utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni dove sono depositate le merci che poi sono immesse sulle banche del mercato per la vendita, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina).
8. PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E IGIENICHE PERSONALI
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:
• il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli altri commercianti ed i clienti. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure:
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);
• il commerciante mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
• si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti;
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
È raccomandata l'adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:
• per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si presentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate), salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l'utilizzo obbligatorio;
• per i commercianti, dipendenti, famigliari, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanit[arie]
• In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
■ Nel caso in cui una persona presente durante il lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
■ L'impresa di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
11. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID-19
Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i commercianti, dipendenti e familiari coadiuvanti riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:
• educare all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
• individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
• istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
■ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
■ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
■ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
■ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
■ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
■ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
■ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19;
■ E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età;
■ Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le associazioni, i comitati, a seconda delle dimensioni del mercato si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione.
14. CONCLUSIONI
• Le associazioni dei commercianti su aree pubbliche realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
• Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli atti esclusivamente a prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
• Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzare ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
• L'amministrazione comunale informa tutti le imprese circa le disposizioni delle Autorità, consegnando appositi dépliant informativi.
• In particolare le informazioni riguardano:
■ L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
■ La procedura di controllo della temperatura corporea;
■ L'impegno dell'operatore a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, utilizzo delle mascherine e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
Allegato B
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Commercio in sede fissa
L'obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie Settore del Commercio in sede fissa -( esercizi di vicinato - medie e grandi strutture di vendita - centri commerciali), l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
L'attività di “commercio al dettaglio", è l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
Gli esercizi commerciali si distinguono in differenti categorie e tipologie:
• Esercizio di vicinato: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti;
• Media struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
• Grande struttura di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei Comuni con oltre 10.000 abitanti.
Rilevante è anche la tipologia del centro commerciale: medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali inserite in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Possono comprendere anche pubblici esercizi e attività para commerciali (quali servizi bancari, servizi alla persona, ecc.).
Per “commercio all'ingrosso”, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
Vista la peculiarità dell'attività di commercio, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese del commercio al dettaglio in sede fissa adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
15. PREMESSE
Il presente Protocollo è uno strumento di supporto alle imprese del settore commercio al dettaglio in sede fissa con l'obiettivo di permettere di lavorare in sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti nella emergenza da COVID-19.
In linea con le raccomandazioni di mantenere quanto più uniforme a livello nazionale le previsioni stabilite nel Protocollo del 24 aprile 2020, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
• DPCM 10 Aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare:
■ l'Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”
■ l'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”
■ l'Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
■ l'Allegato 10 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario”;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.
16. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
17. DISPOSIZIONE GENERALI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO
a. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
I. Informazione ai dipendenti
• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti;
• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza...) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell'accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale cartaceo;
• L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
• mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
• rispettare il divieto di assembramento
• osservare le regole di igiene
• utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning);
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
II. Informazioni Cliente/Consumatore
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil- influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni.);
■ Essendo l'informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni.);
b. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA
■ L'impresa deve regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Si favoriscono orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
■ Dove è possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio;
■ Assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina è possibile l'utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;
■ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nella nota 1 riportate a fianco.
■ Dopo il controllo, ad ogni ingresso il personale procede al lavaggio delle mani con acqua e sapone o alla disinfezione con gel disinfettante tramite dispenser posizionato all'ingresso;
■ I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente riconoscibili.
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1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
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Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura indicata al successivo paragrafo 8 del presente Protocollo. In alternativa il personale potrà presentare una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si deve:
> lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 minuti);
> i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
> la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura.
■ Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all'ingresso in azienda dovrà procedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
■ L'impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
■ L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
■ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
■ In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
■ L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
■ La sicurezza del lavoratore deve essere sempre garantite anche durante gli spostamenti dovuti al servizio di trasporto organizzato dalla azienda stessa
c. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI
Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti, uffici coinvolti
• Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
• Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri possibilmente in orari di non apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all'attività di ;
• Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all'esterno in prossimità dell'ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
• Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l'addetto di disinfettante per le mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro prodotto equivalente).
• Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;
• Prevedere solo se compatibile con il locale e la sua localizzazione, di installare e o individuare servizi igienici dedicati; è vietato l'utilizzo di quelli del personale dipendente. In ogni caso è da garantire una pulizia costante in base a quanto previsto dal presente protocollo .
• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione.), gli stessi dovranno rispettare tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali, distanza interpersonale, mascherine, guanti e quant'altro necessario al fine della prevenzione del COVID-19
d. ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE
L'attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2.
Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia.
Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.
Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro:
• in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione;
• durante la pulizia in ambienti non sanitari il personale addetto indossa, durante tutta la fase di pulizia ,DPI (FFP2,FFP3), protezione facciale, guanti monouso utilizzando detergenti per la normale pulizia del negozio e delle superficie esposte.
Riepilogo delle principali procedure:
• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
• Garantire la pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni, delle attrezzature/strumentazioni di lavoro e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento) sia negli uffici, sia nei reparti produttivi, sia nei locali di vendita;
• Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un numero adeguato di cesti per i rifiuti;
• Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
• è necessario prevedere, alla riapertura, una Sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 che diventa obbligatoria nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covod_19
• Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell'aria con l'esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
• Eliminare la funzione di ricircolo dell'aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
Si ricorda che in base all'art. 62 del D.Lgs. 81/08, si considerano ambienti di lavoro “Tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all'interno dell'azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”. Pertanto, anche i Magazzini, vanno considerati ambienti di lavoro e dovranno essere oggetto di regolare pulizia e sanificazione |
e. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È stato chiarito dalla comunità scientifica che il contagio avviene in presenza di persone infette tramite tosse e starnuti. Il virus, infatti, entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con mani non adeguatamente pulite.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:
• il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure:
• i lavoratori adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (lavaggio regolare e frequente, uso di disinfettanti cutanei, taglio unghie, rimozione accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli...). Tali norme di igiene vanno ad integrare quelle già in essere per gli operatori addetti alla lavorazione /somministrazione di alimenti
• È sempre raccomandata (per lavoratori, fornitori, clienti...) la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. A tal fine, il titolare deve controllare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano ricaricati regolarmente e mettere a disposizione salviette usa e getta per asciugare le mani, oltre a un numero sufficiente di contenitori per rifiuti in prossimità dei lavelli. Esporre locandine per le indicazioni sulla corretta igiene delle mani in prossimità dei servizi igienici
• Posizionare dispenser di gel igienizzante per le mani in ingresso e in altre postazioni facilmente visibili e raggiungibili (secondo le dimensioni del locale) ad utilizzo di chiunque fa ingresso nel locale. È consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf
f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
• L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale. All'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1) .
• Nell'attività di commercio (settore alimentare e della somministrazione) è previsto ai fini della sicurezza alimentare l'utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate e guanti ad uso alimentare durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti. Tali dispositivi, già largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, possono essere idonei a ridurre la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti inconsapevolmente infetti (vedi rapporto ISS n. 17/2020 “Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2” versione del 19/4/20).
E' tuttavia necessario valutare se i dispositivi già in dotazione ai fini della sicurezza alimentare, siano efficaci anche ai fini della protezione rispetto al contagio da virus SARS-CoV-2, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie. |
• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre nei compiti che non consentono il rispetto della distanza interpersonale superiore a un metro: l'uso delle mascherine e di eventuali ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• Gli addetti al servizio ai clienti, essendo questi ultimi sprovvisti di protezione delle vie respiratorie, devono essere dotati di idonei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (almeno FFP2)
• nel corso delle pulizie e soprattutto durante operazioni di sanificazioni dei locali e delle varie superfici delle strutture del ristorante o del bar, si consiglia l'uso di mascherine “chirurgiche” e “FFp2” omologate secondo le sigle mostrate nelle tabelle riportate nell'allegato scientifico. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.
• In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.
• Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero sia i guanti in gomma, gli occhiali e i grembiuli monouso. Per i guanti in gomma l'eventuale uso da parte del personale di sala non è consigliabile per il fatto che la pulizia degli stessi in corso di uso risulta difficile e che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Come anticipato, l'uso dei DPI al completo è consigliato all'atto delle procedure di pulizia e sanificazioni degli ambienti, in particolare dei bagni.
In sintesi l'azienda è tenuta a fornire:
■ detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso imbevute di disinfettante;
■ mascherine protettive del tipo “chirurgico” o “FFP2 (da notare che le monouso vanno utilizzate una sola volta) ovvero altre tipologie conformi alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria e o altre misure protettive idonee come la visiera protettiva;
■ guanti monouso;
■ termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.
g. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Gli spostamenti all'interno devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l'urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.
h. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
■ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
■ L'azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
i. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID-19
Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i lavoratori del comparto riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:
■ educare il personale all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
■ individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
■ istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.
l. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
■ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
■ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
■ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
■ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
■ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
■ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
■ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Le aziende del settore Commercio che non hanno nominato il medico competete in quanto non previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, alla ripresa dell'attività applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
18. PROCEDURE SPECIFICHE
a. GESTIONE SPAZI COMUNI
Il primo criterio di protezione da virus SARS-CoV-2 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori, tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore del commercio in particolare negli esercizi di vicinato.
Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell'organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.
Spazi comuni frequentati da soli lavoratori
I. L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato:
• Organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
• Regolamentare l'accesso dei lavoratori agli spazi comuni
II. prevedere una ventilazione continua dei locali,
III. concordare un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi
IV. mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
V. Inoltre Il datore di lavoro provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie;
VI. garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack
b. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale:
Favorire l'alternanza dei lavoratori su più turni nell'arco della giornata;
Verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio; Articolare il lavoro con orari differenziati;
l'area delle casse deve essere divisa con dispositivi di protezione
c. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
d. Riepilogo informazioni per tutte le attività commerciali
• distanziamento almeno di un metro dei clienti in attesa di entrata ed all'interno del negozio;
• lavarsi spesso le mani;
• evitare il contatto ravvicinato;
• evitare abbracci e strette di mano;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
• praticare l'igiene respiratoria in caso di starnuto o tosse con fazzoletto usa e getta;
• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol
e. COMPORTAMENTO FUORI DALL'ESERCIZIO COMMERCIALE
• Distanziamento sociale di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata
• Informazioni generali sul comportamento da tenersi mediante locandine da mettere in vetrina
f. COMPORTAMENTO DENTRO L'ESERCIZIO COMMERCIALE
• Distanziamento interpersonale almeno di un metro in tutte le attività e le loro fasi
• Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
■ attraverso ampliamenti delle fasce orarie che possono essere prolungati fino alle ore 21 ;
■ per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
■ per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
■ Utilizzo di mascherine sia da parte degli addetti alla vendita sia da parte dei clienti anche
• Disponibilità e accessibilità di dispenser in particolare all'ingresso, vicino ai camerini, alle casse, ai sistemi di pagamento, tastiere e schermi touch
• Per quanto riguarda la prova dei vestiti, calzature e accessori si fa riferimento all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 ;
• tuttavia:
a. cliente e addetto alle vendite procedano sempre a lavarsi le mani con sostanza idroalcolica disinfettante;
b. mantengano la distanza interpersonale anche con altri clienti
c. utilizzo obbligatorio delle mascherine
d. contingentamento delle cabine di prova
Considerata l'assenza di una evidenza scientifica di risoluzione dell'eventuale disagio e di obblighi di legge, la sanificazione dei prodotti di moda sia che hanno subito una prova sia che siano stati resi da un cliente è gestita secondo le buone prassi di ogni singolo negozio che tengano però conto anche dell'impatto che possono avere alcuni strumenti/dispositivi adottati sulle diverse tipologie di tessuto, composizioni fibrose, filati, materie plastiche, collanti, cuoio e pelli fino alle componenti di metallo di zip, clip e bottoni. |
g. CENTRI COMMERCIALI E SIMILARI ( come Grande distribuzione, Open mail , Outlet )
Le disposizioni del presente protocollo si applicano in quanto compatibili a tutte le attività che sono localizzate all'interno di un centro commerciale o similare.
Di norma tutti gli aspetti gestionali comuni del centro commerciale sono demandati ad un organismo di gestione che ha ad oggetto la prestazione di tutti i servizi relativi al funzionamento della struttura stessa ( come ad esempio la gestione dei servizi di pulizia delle parti comuni, la comunicazione unitaria verso l'esterno (stampa, web, social, ma anche Enti e Istituzioni), nonché la direzione ed il coordinamento di dette attività da parte delle imprese fornitrici dei vari servizi necessari alla gestione ed alla operatività della Struttura nel suo complesso. Ne consegue che detti organismi di gestione sono all'uopo demandati, alla gestione legata all'emergenza COVID_ 19.
I. PARCHEGGI
• Segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale.
• Particolare attenzione verrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano prevedendo appositi percorsi sicuri che dovranno essere indicati con manifesti anche multilingue ai clienti consumatori.
II. INGRESSI/USCITE
• Organizzazione dei varchi di accesso agli spazi commerciali in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita.
• Eventuale riduzione, in base alla configurazione della struttura commerciale e/o open mall e/o outlet, delle porte di accesso per consentire la presenza di guardie di sicurezza su ciascuna porta. L'ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.
• Al fine di rispettare le norme di sicurezza antincendio, queste porte "temporaneamente chiuse" per gli ingressi non saranno bloccate così da poter essere utilizzate in caso di evacuazione al fine di rispettare le norme di sicurezza come imposto dal piano di emergenza ed evacuazione di cui ogni struttura è dotata.
• Obbligo per i clienti di indossare le mascherine per potere accedere all'interno del centro commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet, in questo caso non sarà permesso l'ingresso.
• i clienti possono essere sottoposti alla misura della temperatura corporea (attraverso scanner manuale o altre tecnologie predisposti dalla società di gestione) che dovrà risultare inferiore ai 37,5 gradi, e/o comunque a quella stabiliti da organi ed autorità competenti. In caso di temperatura superiore a quella normativamente prevista, non sarà permesso l'ingresso nella struttura commerciale e/o degli open mall e/o degli outlet
• Filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati
• Conteggio dei flussi in entrata e in uscita garantendo il rispetto della soglia massima "autorizzata"; allo stesso modo andranno monitorati gli accessi alle superfici alimentari e, più in generale, agli esercizi commerciali presenti.
• Nel rispetto del diritto della privacy, possibilità di visualizzare, spesso attraverso monitor o altre applicazioni già esistenti, il numero medio dei visitatori presenti
III. PERCORSI ESTERNI
• Installazione in prossimità dei varchi di accesso di percorsi obbligati con segnaletica a pavimento per garantire le distanze di sicurezza (minimo 1 Mt.) in caso di code in ingresso.
• Esposizione obbligatoria sui percorsi di ingresso di segnaletiche che spieghino ai clienti tutte le disposizioni di sicurezza adottate e le indicazioni sul comportamento da tenere all'interno degli spazi commerciali. Le medesime informazioni verranno riportate all'ingresso di ogni punto vendita interno.
• Ingresso fornitori e corrieri si applicano quanto gà previsto nel presente protocollo . Tuttavia l'ingresso sarà ammesso solo in fase di chiusura del centro commerciale o in orari prestabiliti e in ogni caso sarà garantito il distanziamento sociale e controllato l'utilizzo dei dispositivi di protezione. Le aree di scarico merci saranno vigilate, ovvero ridotte, ovvero presidiate dal personale di vigilanza ove possibile, anche con l'ausilio delle tecnologie oggi disponibili (TVCC e sbarre automatiche). Il personale dei corrieri verrà invitato a restare nel veicolo sino al suo turno di scarico.
IV. PERCORSI INTERNI
• Verranno laddove necessario, definiti dei percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l'ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza.
• Ogni punto vendita rispetterà le regole di accesso previste nel presente protocollo al fine di evitare code ed assembramenti e rispettare la distanza interpersonale. Anche per questi esercizi può essere prevista l'utilizzo di apposita segnaletica, individuati gli spazi di attesa, garantendo la distanza interpersonale.
• Verrà predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza adottate e il comportamento da tenere
• Trasmissione regolare di messaggi audio e video ove possibile all'interno che ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare
V. SERVIZI IGIENICI - ASCENSORI - RAMPE E SCALE MOBILI - CHIOSCHI
• Sarà fissato un numero massimo di presenze contemporanee all'interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Ove possibile, gli ascensori saranno dedicati solo ai clienti con disabilità motoria (comunicato con appositi pannelli informativi all'esterno) che sarà controllato periodicamente dal personale di sicurezza preposto.
• Le rampe e le scale mobili saranno dotati di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.
• I chioschi saranno gestiti dall'operatore garantendo il rispetto delle normative relative alla sanificazione e distanziamento sociale
VI. Distanziamento sociale nelle parti comuni
• Per garantire il distanziamento sociale all'interno degli spazi comuni, sarà predisposto un accurato piano di comunicazione agli ingressi e all'interno su canali fisici e digitali per informare i clienti.
• Il personale di sicurezza preposto aiuterà i clienti a rispettare le seguenti indicazioni.
• I singoli retailer informeranno con adeguata comunicazione la capacità ricettiva del punto di vendita/attività e gestiranno i clienti in rispetto della normativa.
19. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le aziende, a seconda delle dimensioni, si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
20. CONCLUSIONI
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzare ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L''impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Allegato C
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB)
L'obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività di Somministrazione di alimenti e bevande (SAB), l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID- 19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo.
L'attività di somministrazione può essere svolta:
> all'interno di pubblici esercizi dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto, sia all'interno dell'esercizio che all'esterno, in un'area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si intendono i bar, le tavole fredde, i ristoranti, ecc.;
> in via temporanea cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
> all'interno di circoli privati fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
> nell'ambito di altre attività congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente, in esercizi situati all'interno, teatri, sale da concerti e simili; mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico;
> al domicilio del consumatore (catering) rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale, ecc.) con fornitura di pasti a sul posto per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. previo allestimento di cucine da campo.
Vista la peculiarità dell'attività di SAB, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese della Somministrazione di alimenti e bevande adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
21. PREMESSE
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid -19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• DPCM 26 aprile 2020
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.
22. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.
23. DISPOSIZIONE GENERALI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO
j. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare:
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil- influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni.);
■ Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
■ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);
■ Essendo l'informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni.);
■ Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell'accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale cartaceo;
■ L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
• mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
• rispettare il divieto di assembramento
• osservare le regole di igiene
• utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning).
■ Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
■ I lavoratori dell'azienda che svolge attività di catering presso la struttura di un soggetto giuridico pubblico o privato (azienda), ricevono le informazioni sul protocollo da questi adottati e ne rispettano le disposizioni.
k. MODALITA' DI INGRESSO AL LOCALE
■ L'impresa deve regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio;
■ Assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza. In alternativa alla mascherina è possibile l'utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;
■ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nella nota 1 riportate a fianco.
■ I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente riconoscibili.
______________________________
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
______________________________
Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura indicata al successivo paragrafo 8 del presente Protocollo. In alternativa il personale potrà presentare una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si deve:
> lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 minuti);
> i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
> la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura.
■ Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all'ingresso in azienda dovrà procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
■ L'impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
l. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI
Per i Fornitori:
Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
• Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
• Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all'attività di ristorazione;
• Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all'esterno in prossimità dell'ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
Per i clienti:
• L'attività di consegna a domicilio evita il rischio da "assembramento" e offre la maggior garanzia limitando i contatti. Va pertanto mantenuta e incentivata nei limiti del possibile. Il personale addetto alla consegna indossa guanti e maschera, consegna il cibo all'ingresso senza entrare nel domicilio.
• Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l'addetto di disinfettante per le mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro prodotto equivalente).
• L'attività di take-away evita il rischio da esposizione per consumazione nei locali.
• Gestire gli accessi dei clienti con orari scaglionati su prenotazione telefonica/on-line, secondo percorsi segnalati per il rispetto della distanza di sicurezza:
• Limitare la permanenza al tempo necessario per il ritiro per evitare assembramenti;
• Gli addetti alla consegna sono dotati di maschera e guanti. Applicare le misure di igiene delle mani e pulizia degli strumenti (cassa, POS.) dopo ogni pagamento;
• Per il servizio ristorante/bar,
• Differenziare (se possibile) entrata e uscita e delimitare i percorsi con segnaletica che facilita il rispetto della distanza di almeno 1 metro;
• Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;
• I clienti vanno accompagnati al tavolo nel rispetto della distanza superiore a un metro.
m. ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SAB
L'attività di "pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di "disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2.
Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia.
Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.
Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid- 19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione.
Riepilogo delle principali procedure:
• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (cucina, sala ristorante, bar, deposito materie prime, spogliatoio per gli addetti, servizi igienici per gli addetti e per il pubblico), delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
• Garantire la pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni” (banconi, piani di lavoro, tavoli, maniglie, porte, celle frigorifere, forni ecc.), delle attrezzature/strumentazioni di lavoro (area cucina e bar) e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento);
• Tavoli, banchi, sedie e oggetti di uso comune per il servizio (cestino pane, zuccheriera, saliera, oliera .) vanno invece puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. A tale scopo usare i detergenti comuni e ipoclorito di sodio 0.1% di cloro attivo o alcool al 70% o altri prodotti specifici secondo le procedure di igiene già previste. Privilegiare l'uso di oggetti monouso e prodotti monodose;
• La biancheria da sala, da cucina e altri materiali in tessuto, vanno lavati in acqua calda a 60-90° con comuni detersivi o secondo le modalità già in atto per le lavanderie industriali per la ristorazione;
• Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un n. adeguato di cesti per i rifiuti;
• Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
• Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell'aria con l'esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
• Eliminare la funzione di ricircolo dell'aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
n. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È stato chiarito dalla comunità scientifica che il contagio avviene in presenza di persone infette tramite tosse e starnuti. Il virus, infatti, entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con mani non adeguatamente pulite.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:
• il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure:
• i lavoratori adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (lavaggio regolare e frequente, uso di disinfettanti cutanei, taglio unghie, rimozione accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli...). Tali norme di igiene vanno ad integrare quelle già in essere per gli operatori addetti alla lavorazione /somministrazione di alimenti
• È sempre raccomandata (per lavoratori, fornitori, clienti...) la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. A tal fine, il titolare deve controllare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano ricaricati regolarmente e mettere a disposizione salviette usa e getta per asciugare le mani, oltre a un numero sufficiente di contenitori per rifiuti in prossimità dei lavelli. Esporre locandine per le indicazioni sulla corretta igiene delle mani in prossimità dei servizi igienici
• Posizionare dispenser di gel igienizzante per le mani in ingresso e in altre postazioni facilmente visibili e raggiungibili (secondo le dimensioni del locale) ad utilizzo di chiunque fa ingresso nel locale. È consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf
o. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
• Nell'attività SAB è previsto ai fini della sicurezza alimentare l'utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate e guanti ad uso alimentare durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti. Tali dispositivi, già largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, possono essere idonei a ridurre la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti inconsapevolmente infetti (vedi rapporto ISS n. 17/2020 “Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2” versione del 19/4/20).
E' tuttavia necessario valutare se i dispositivi già in dotazione ai fini della sicurezza alimentare, siano efficaci anche ai fini della protezione rispetto al contagio da virus SARS-CoV-2, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie.
• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre nei compiti che non consentono il rispetto della distanza interpersonale superiore a un metro: l'uso delle mascherine (almeno FFP2) e di eventuali ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Gli addetti al servizio ai clienti, essendo questi ultimi sprovvisti di protezione delle vie respiratorie, devono essere dotati di idonei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
• nel corso delle pulizie e soprattutto durante operazioni di sanificazioni dei locali e delle varie superfici delle strutture del ristorante o del bar, si consiglia l'uso di mascherine “chirurgiche” e “FFp2” omologate secondo le sigle mostrate nelle tabelle riportate nell'allegato scientifico. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.
• In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.
• Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero sia i guanti in gomma, gli occhiali e i grembiuli monouso. Per i guanti in gomma l'eventuale uso da parte del personale di sala non è consigliabile per il fatto che la pulizia degli stessi in corso di uso risulta difficile e che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più
semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Come anticipato, l'uso dei DPI al completo è consigliato all'atto delle procedure di pulizia e sanificazioni degli ambienti, in particolare dei bagni.
In sintesi l'azienda è tenuta a fornire:
■ detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso imbevute di disinfettante;
■ mascherine protettive del tipo “chirurgico” o “FFP2 (da notare che le monouso vanno utilizzate una sola volta) ovvero altre tipologie conformi alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria e o altre misure protettive idonee come ad esempio la visiera protettiva;
■ guanti monouso;
■ termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.
p. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l'urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.
q. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
■ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
■ L'azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
r. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID- 19
Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i lavoratori del comparto riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:
■ educare il personale all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
■ individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
■ istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.
l. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
■ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
■ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
■ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
■ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
■ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
■ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
■ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Le aziende del settore ristorazione che non hanno nominato il medico competete in quanto non previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, alla ripresa dell'attività applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.
24. PROCEDURE SPECIFICHE
c. GESTIONE SPAZI COMUNI NEL SETTORE SAB (CUCINA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, SALA RISTORANTE/BAR)
Il primo criterio di protezione da virus SARS-CoV-2 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori, tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore della ristorazione.
Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell'organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura.
Spazi comuni frequentati da soli lavoratori (cucina, dispensa, spogliatoio, bagno addetti...)
• Organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
• Regolamentare l'accesso dei lavoratori agli spazi comuni (es. spogliatoio)
Spazi comuni frequentati da lavoratori e clienti
• Distribuire i tavoli assicurando la distanza di almeno un metro tra i commensali di tavoli vicini. È consentita deroga per i conviventi. Nel caso di due o più persone non conviventi devono essere garantite le distanze 1 metro seduta seduta e 1 metro fronte fronte o in alternativa mediante l'utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio in plexiglas)
• Favorire l'adozione di menu e carta dei vini digitali (gestiti solo dal personale e non dato nelle mani del cliente fatto salvo l'immediata igienizzazione del dispositivo post uso ) per limitare sia il contatto con i materiali sia quello tra clienti e lavoratori;
• In alternativa disporre menu su lavagne/tabelle ben visibili in vari punti del locale per evitare assembramenti o disporre menu plastificati per consentirne l'igienizzazione dopo ogni uso.
d. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale:
Favorire l'alternanza dei lavoratori su più turni nell'arco della giornata;
Verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio;
Articolare il lavoro con orari differenziati;
Verificare la possibilità di organizzare circuiti “self service” per limitare il servizio ai tavoli, secondo percorsi che evitano assembramenti nei punti di rifornimento.
h. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
1. Gestione servizio di Ristorazione
■ Si adottano adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'esercizio e all'interno della sala ristorante;
■ si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;
■ è previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;
■ dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti ecc.. possibilmente monodose);
■ all'ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
■ non è disponibile l'uso del guardaroba;
■ gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo nel rispetto delle distanze interpersonali;
■ i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;
■ l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti pertanto è necessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili (poster/locandine);
■ si consiglia l'adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, si procede alla igienizzazione dei menu dopo ogni uso;
■ il personale di sala è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine o altri dispositivi idonei) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
■ gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. È altresì possibile che l'esercente adotti soluzioni alternative quali prodotti monouso, ecc.;
■ possono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i dispositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (fazzoletti);
■ i tavoli sono distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l'uno dall'altro e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout;
■ ai clienti che richiedono espressamente un distanziamento interpersonale anche nel proprio tavolo, questo viene assicurato con l'adozione delle distanze 1 metro seduta seduta e 1 metro fronte fronte o in alternativa mediante l'utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio in plexiglas)
■ si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cassa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione;
■ piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;
■ tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi per la lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
■ Ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il n. di clienti al tavolo) per la durata dell'intero servizio. Se lo stesso operatore svolge frequentemente in tempi diversi tutte le operazioni, spostandosi continuamente fra diverse postazioni di lavoro, si favorisce la diffusione di eventuali agenti patogeni con possibilità di contaminazioni. Pertanto l'igiene, l'educazione del personale ed il controllo della contaminazione crociata sono tra i fattori più importanti nel condizionare la salubrità sia delle produzioni che degli ambienti di lavoro.
2. Gestione Servizio Bar
■ si adottano sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti;
■ si dispone, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;
■ all'ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
■ si evita l'uso di appendiabiti comuni;
■ il servizio al banco assicura il distanziamento interpersonale di un metro;
■ davanti al banco e alla cassa è posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale;
■ è adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti della clientela all'interno dell'esercizio;
■ l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti;
■ i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
■ il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e mantiene, nei limiti del possibile, la distanza interpersonale di un metro;
■ sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;
■ si favoriscono sistemi digitali di pagamento;
■ si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico (es. in prossimità dei registratori di cassa);
■ si incentiva l'uso del take away e del delivery;
■ piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;
■ tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in sacchi per la lavanderia specifici e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
■ La regione marche valuterà dal punto di vista igienico sanitario la eventuale fattibilità, in sostituzione del DPI per il personale di sala, sistemi di innovazione digitale per prenotare e per evitare contatto tra cameriere e cliente affinché si possa prendere l'ordine senza consultazione cartacea ovvero QR Code direttamente attraverso il dispositivo telefonico del cliente cosi anche per il pagamento.
3. Gestione Spazi Aperti
Le procedure adottate negli ambienti interni vengono applicate anche negli spazi esterni:
■ si presterà attenzione al distanziamento tra i tavoli;
■ corretta pulizia tavoli dopo l'utilizzo da parte dei clienti;
■ adeguata gestione degli ingressi e delle uscite;
■ delimitazione degli spazi.
4. Servizi a Domicilio
■ I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani;
■ la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull'uscio;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e l'eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta.
5. Vendita per asporto
■ All'atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso);
■ verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell'esercizio, la consegna sarà eseguita sull'uscio del locale;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione dall'esercente, l'operatore, una volta verificato il pagamento, consegnerà il cibo e l'eventuale resto in una contenitore a parte.
6. Catering e Banqueting
a. Congressuale in sedi esterne
■ Rimodulazione degli spazi a cura delle sedi esterne prescelte rispetto al numero dei partecipanti, per assicurare il rispetto della distanza interpersonale;
■ Personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibile la distanza interpersonale di un metro;
■ Prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani;
■ Utilizzo, ove possibile, di materiale monouso (bio e compostabile);
■ Sanificazione del materiale utilizzato per la produzione e il servizio attraverso lavaggio, asciugatura a vapore e in aggiunta utilizzo di prodotti sanificazione;
■ Mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusivamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato successivamente.
b. Servizio a buffet standing congressuale
■ Favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata;
■ buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti;
■ tendiflex e sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predisporre a cura delle sedi ospitanti;
■ Pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti vanno sostituiti con frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più possibile il contatto diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
■ creazione di percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti a cura delle sedi ospitanti;
■ non viene effettuato il servizio a giro braccio;
e. Servizio al tavolo
■ Distanziamento di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale;
■ Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
■ Servizio esclusivamente al tavolo e quindi no aperitivi.
25. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le aziende, a seconda delle dimensioni, si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
26. CONCLUSIONI
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzare ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L''impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Allegato D
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV- Attività sgombero cantine e solai
L'obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività di sgombero di cantine e solai l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
Le attività di sgombero cantine e solai(costituite da piccole imprese individuali e familiari ) consiste nel servizio, presso il domicilio del cliente, di rimozione e trasporto presso le pubbliche discariche o per il riciclaggio di materiale inutilizzato da parte delle famiglie, condomini e imprese.
La suddetta attività non comporta contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento del pagamento della prestazione
L'attività è di norma svolta da imprese di piccola o piccolissima dimensione che operano esclusivamente con l'ausilio del titolare, dei collaboratori o soci partecipanti
L'attività quindi avviene in luoghi chiusi al pubblico e pertanto la possibilità di diffusione del contagio è molto limitata
Il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
1. PREMESSE
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID- 19”
• "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• DPCM 26 aprile 2020
• "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• • Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro titolare, personale, dipendente familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
3. DISPOSIZIONE GENERALI
L'impresa attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri, nei suoi locali e o uffici , circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant informativi .
In particolare:
• Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
• Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio;
• Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);
L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
• mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
• rispettare il divieto di assembramento
• osservare le regole di igiene
• utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
4. MODALITA' DI LAVORO
• L'attività deve essere svolta con la presenza all'interno dei locali da sgombrare di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o da un socio partecipante).
• La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente
Poiché si presume che la suddetta attività non comporta un vero e proprio contatto diretto tra le persone ad esclusione del momento del pagamento della prestazione da parte dei clienti e non sono coinvolte persone terze , si ritiene che dette imprese possano essere autorizzate a svolgere la propria attività con le seguenti prescrizioni:
• Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro ; il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli i clienti e con le persone conosciute sul luogo del lavoro . La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
• Fare uso obbligatorio dei guanti monouso e della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS): In alternativa alla mascherina è possibile l'utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;
• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre durante lo svolgimento del lavoro e anche durante la presenza del locale e o ugffico : l'uso delle mascherine e di eventuali ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• I titolari, dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili;
• Gli ordinativi dei prodotti e del materiale da utilizzare per l'attività sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
• sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento si allontana prima che il cliente apra la porta.
• Il trasporto del materiale di sgombero con mezzi di traporto avviene di norma con una sola persona a bordo fatto salvo il caso in cui il mezzo consenta di distanziamento sociale
5. ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI /SEDE LEGALE/OPERATIVA E DEI MEZZI DI TRASPORTO
L'attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica. Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2. Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia. Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza. Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione.
Pertanto l'impresa deve necessariamente provvedere :
I. alla pulizia ed igenizzazione dei mezzi di trasporto dopo ogni attività sgombero cantine e sola e
sanificazione alla fine della giornata lavorativai;
II. alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali e delle postazioni di lavoro, delle aree
comuni (reception) anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
III. Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un n. adeguato di cesti per i rifiuti;
IV. Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020
“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
V. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell'aria con l'esterno,
devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
VI. Eliminare la funzione di ricircolo dell'aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
6. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
■ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
■ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
■ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
■ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
■ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
■ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
■ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Allegato E
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2
Esercizio delle attività di tatuatore e piercing
L'obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie delle attività di tatuatore e piercing , l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
Vista la peculiarità dell'attività di tatuaggio e piercing consistente nell'applicare pigmenti sulla pelle e non consente il distanziamento sociale tra l'operatore e il cliente necessita al fine della ripartenza adottare un protocollo che abbia la finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
l protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
1. Premessa
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
• DPCM 26 aprile 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si aggiungono a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24/4/20) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività tatuatore e piercing .
2. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario
Sono stabilite le seguenti disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario:
■ Svolgere le attività esclusivamente su appuntamento (tramite telefono, app. o mail);
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli ...) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni...);
■ Regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca la stessa cliente in tutte le fasi della lavorazione, per evitare promiscuità all'interno della stessa struttura;
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Assicurare la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi comuni (es. distributori bevande);
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio/trattamento;
■ Per le imprese maggiormente strutturate e con dipendenti, adottare orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti;
■ Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica sia da parte del lavoratore che del cliente e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza (mettere a disposizione la mascherina di cortesia anche per il cliente qualora ne sia sprovvisto);
■ Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
■ Far detergere le mani al lavoratore (secondo indicazioni OMS, Min Salute) prima dell'accesso al posto di lavoro e con frequenza regolare nei diversi momenti dell'attività lavorativa; indossare sempre guanti monouso; nei casi in cui non sia possibile l'uso di guanti (es. depilazione); adottare le procedure di igiene previste da normativa vigente sia di settore che misure anti-contagio COVID-19 (si consiglia di non indossare anelli, bracciali, orologi);
■ Procedere, in relazione al Protocollo di sicurezza anti-contagio siglato il 24 aprile, ad accertare la temperatura corporea del dipendente in ingresso tramite idonei strumenti di misurazione della febbre (es. termometro infrarossi), nel rispetto delle indicazioni in tema di tutela della privacy;
■ Informare tutti i lavoratori di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5°) o altri sintomi simili influenzali e contattare il proprio medico curante; il datore di lavoro deve inoltre informare il lavoratore circa le misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi o materiali multimediali;
■ Garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti (secondo indicazioni del Ministero della Salute nella Circolare 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) con frequenza di almeno due volte al giorno e comunque in funzione dell'affluenza, dei turni di lavoro e degli impianti di areazione, ponendo particolare attenzione anche alle superfici di contatto comuni quali porte, maniglie, corrimano, ecc .
■ Garantire il regolare ricambio di aria con aperture naturali ove possibile, evitando tuttavia condizioni di discomfort microclimatico (correnti di aria calda/fredda eccessivi). In presenza di specifici impianti di ventilazione meccanica controllata, garantirne la funzione continuativa nelle 24 ore con regolare pulizia/manutenzione dei filtri. Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 23/3/20)
■ Mettere a disposizione contenitori per rifiuti chiusi (possibilmente con apertura a pedale) con sacchetto richiudibile. I rifiuti rappresentati da dispositivi (mascherine, guanti etc. utilizzati nella prevenzione del contagio da COVID-19), i fazzoletti di carta e materiali monouso, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
■ Privilegiare l'utilizzo di dispositivi/strumenti monouso (lamette, aghi, teli.); per gli strumenti non monouso seguire i protocolli di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del settore. Per i presidi in tessuto, cambiare ad ogni cliente e lavare con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°);
■ Ove possibile, posizionare pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione ed una altra di lavoro;
■ Utilizzare occhiali protettivi o visiere in plexiglas per i trattamenti face to face per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale . Igienizzare le postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio;
■ Procedere alla disinfezione/sterilizzazione di strumentazioni e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo secondo le normative di igiene del settore;
■ Verificare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano regolarmente ricaricati. Evitare asciugamani di spugna/stoffa a favore di salviette usa/getta;
■ Riporre gli indumenti in armadietto separato e chiuso ivi compresi gli oggetti personali (borsa, abiti, scarpe, telefono, ecc.);
■ Ricordare che le mascherine chirurgiche possono essere smaltite come normali rifiuti urbani e solo nei casi accertati o dubbi di Covid-19, dovranno essere smaltite come rifiuto speciale.
3. Misure aggiuntive
Devono essere rispettate le seguenti misure:
• Utilizzo di soprascarpe monouso;
• Utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;
• Accurata detersione/sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione dello 0,1% in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70%), ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.
• Ricevimento clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento ed un altro almeno 20 minuti per permettere la sanificazione e ventilazione dell'ambiente e degli strumenti);
• Sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;
• Confezionamento degli attrezzi stessi come avviene per la categoria medica dei dentisti;
• Sanificazione (secondo modalità Circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 "Pulizia di ambienti non sanitari”) ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari al fine di preservare la clientela da agenti patogeni;
• Utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;
• Utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie, fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°).
4. Orario e turni di lavoro
In questa fase emergenziale e fino a nuove disposizioni, al fine di evitare assembramenti di persone, è prevista la flessibilità dell'orario di lavoro come di seguito:
• orario previsto dalle 8 alle 21.30;
• possibilità di svolgere il lavoro anche nei giorni i festivi;
• facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione.
E' previsto un calendario per gli orari scaglionati di entrata/uscita dei dipendenti al fine di evitare nei limiti del possibile, assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto ed all'entrata/uscita dalla sede operativa.
5. Rappresentanti e corrieri esterni
Gli ordinativi dei prodotti tramite rappresentanti o venditori sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi.
Qualora ciò non fosse possibile, deve avvenire fuori orario di lavoro e con l'utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale di due metri tra rappresentante ed estetista e al termine della visita si devono disinfettare tutte le superfici venute a contatto con il rappresentante.
I corrieri non possono accedere ai locali aziendali. Prima di consegnare la corrispondenza i pacchi o altro necessario alla sola attività, il titolare o il dipendente del centro di tatuaggio o piercing devono essere possibilmente informati preventivamente del loro arrivo. Le consegne vengono lasciati all'esterno, in prossimità dell'ingresso, dopo aver informato (a mezzo citofono, o anche a voce, dopo aver suonato il campanello) circa l'oggetto del recapito.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture, ecc.) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con detergente o per mezzo di una soluzione idroalcolica).
In caso sia necessaria la firma di avvenuta consegna (ad esempio: raccomandate, pacchi ecc.), questa potrà essere apposta da un incaricato che, sempre osservando la distanza interpersonale minima di 1 m, si recherà all'esterno.
6. Sorveglianza sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Il medico competente deve segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti per i provvedimenti del caso.
Devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta: il rapporto di consulenza del Medico Competente va utilizzato in modo costante (anche con modalità telematiche) perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può contribuire a intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
7. Informazione
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese di tatuaggio e piercing, al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L''impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Le associazioni di Categoria, le associazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori, l'Anci e la regione Marche d'intesa predispongono, nel rispetto delle disposizioni di legge modelli informativi da appendere nei centri e da pubblicizzare validi per tutta la regione Marche e nello specifico:
• informativa per accesso al centro;
• norme da adottare in sala di attesa e prima di accedere i locali del centro;
• modalità di lavaggio delle mani;
• procedura di vestizione/svestizione.
Allegato F
Protocollo per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, centro benessere
Allegato 1
Premessa
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
• DPCM 26 aprile 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si aggiungono a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24/4/20) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di acconciatore, estetista, centro benessere.
1. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario
Sono stabilite le seguenti disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario:
■ Svolgere le attività esclusivamente su appuntamento (tramite telefono, app. o mail);
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli ...) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni.);
■ Regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca la stessa cliente in tutte le fasi della lavorazione, per evitare promiscuità all'interno della stessa struttura;
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Assicurare la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi comuni (es. distributori bevande);
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio/trattamento;
■ Per le imprese maggiormente strutturate e con dipendenti, adottare orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti;
■ Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano (es tempi di trattamento per tintura, asciugatura, smalti ...).
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica sia da parte del lavoratore che del cliente e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente (trattamenti viso-corpo-mani, taglio-piega-lavaggio capelli.) e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza (mettere a disposizione la mascherina di cortesia anche per il cliente qualora ne sia sprovvisto);
■ Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
■ Far detergere le mani al lavoratore (secondo indicazioni OMS, Min Salute) prima dell'accesso al posto di lavoro e con frequenza regolare nei diversi momenti dell'attività lavorativa; indossare sempre guanti monouso; nei casi in cui non sia possibile l'uso di guanti (es. depilazione); adottare le procedure di igiene previste da normativa vigente sia di settore che misure anti-contagio COVID-19 (si consiglia di non indossare anelli, bracciali, orologi);
■ Procedere, in relazione al Protocollo di sicurezza anti-contagio siglato il 24 aprile, ad accertare la temperatura corporea del dipendente in ingresso tramite idonei strumenti
di misurazione della febbre (es. termometro infrarossi), nel rispetto delle indicazioni in tema di tutela della privacy;
■ Informare tutti i lavoratori di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5°) o altri sintomi simili influenzali e contattare il proprio medico curante; il datore di lavoro deve inoltre informare il lavoratore circa le misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi o materiali multimediali;
■ Garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti (secondo indicazioni del Ministero della Salute nella Circolare 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) con frequenza di almeno due volte al giorno e comunque in funzione dell'affluenza, dei turni di lavoro e degli impianti di areazione, ponendo particolare attenzione anche alle superfici di contatto comuni quali porte, maniglie, corrimano, ecc ...
■ Garantire il regolare ricambio di aria con aperture naturali ove possibile, evitando tuttavia condizioni di discomfort microclimatico (correnti di aria calda/fredda eccessivi). In presenza di specifici impianti di ventilazione meccanica controllata, garantirne la funzione continuativa nelle 24 ore con regolare pulizia/manutenzione dei filtri. Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 23/3/20)
■ Mettere a disposizione contenitori per rifiuti chiusi (possibilmente con apertura a pedale) con sacchetto richiudibile. I rifiuti rappresentati da dispositivi (mascherine, guanti etc. utilizzati nella prevenzione del contagio da COVID-19), i fazzoletti di carta e materiali monouso, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
■ Privilegiare l'utilizzo di dispositivi/strumenti monouso (lamette, aghi, teli.); per gli strumenti non monouso seguire i protocolli di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del settore. Per i presidi in tessuto, cambiare ad ogni cliente e lavare con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°);
■ Ove possibile, posizionare pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione ed una altra di lavoro;
■ Utilizzare occhiali protettivi o visiere in plexiglas per i trattamenti face to face per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba, per le estetiste, limitatamente al trattamento viso). Igienizzare le postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio;
■ Procedere alla disinfezione/sterilizzazione di strumentazioni e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo secondo le normative di igiene del settore;
■ Verificare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano regolarmente ricaricati. Evitare asciugamani di spugna/stoffa a favore di salviette usa/getta;
■ Riporre gli indumenti in armadietto separato e chiuso ivi compresi gli oggetti personali (borsa, abiti, scarpe, telefono, ecc.);
■ Ricordare che le mascherine chirurgiche possono essere smaltite come normali rifiuti urbani e solo nei casi accertati o dubbi di Covid-19, dovranno essere smaltite come rifiuto speciale.
2. Ulteriori disposizioni limitatamente ai saloni di acconciatura che - contrariamente ai centri estetici - normalmente non dispongono di spazi chiusi nell'ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore
Per queste strutture, oltre le prescrizioni di cui al punto precedente si deve prevedere inoltre:
• delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile per distanze minime di 1,80 m lineare;
• distanziamento (almeno un metro) attraverso rimodulazione delle postazioni di lavoro (ove possibile) o utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti; il distanziamento potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di pannelli che separano le postazioni di lavoro e che non permettano in alcun modo la promiscuità lavorativa e che vengano rispettate tutte le condizioni del presente protocollo;
• distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore, asciugatura, altro) nel rispetto delle distanze di sicurezza.
• Posizionamento di pannelli di separazione tra le postazioni di lavoro, qualora fosse impossibile la distanza di sicurezza.
3. Misure aggiuntive per i centri estetici
Specificamente per i centri estetici devono essere rispettate le seguenti misure:
• Utilizzo di soprascarpe monouso;
• Utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;
• Accurata detersione/sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione dello 0,1% in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70%), ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.
• Ricevimento clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento ed un altro almeno 20 minuti per permettere la sanificazione e ventilazione dell'ambiente e degli strumenti);
• Sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;
• Confezionamento degli attrezzi stessi come avviene per la categoria medica dei dentisti;
• Sanificazione (secondo modalità Circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari al fine di preservare la clientela da agenti patogeni;
• Utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;
• Utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie, fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°).
4. Orario e turni di lavoro
In questa fase emergenziale e fino a nuove disposizioni, al fine di evitare assembramenti di persone, è prevista la flessibilità dell'orario di lavoro come di seguito:
• orario previsto dalle 8 alle 21.30;
• possibilità di svolgere il lavoro anche nei giorni i festivi;
• facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione.
E' previsto un calendario per gli orari scaglionati di entrata/uscita dei dipendenti al fine di evitare nei limiti del possibile, assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto ed all'entrata/uscita dalla sede operativa.
5. Rappresentanti e corrieri esterni
Gli ordinativi dei prodotti tramite rappresentanti o venditori sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi.
Qualora ciò non fosse possibile, deve avvenire fuori orario di lavoro e con l'utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale di due metri tra rappresentante ed estetista e al termine della visita si devono disinfettare tutte le superfici venute a contatto con il rappresentante.
I corrieri non possono accedere ai locali aziendali. Prima di consegnare la corrispondenza i pacchi o altro necessario alla sola attività, il titolare o il dipendente del centro estetico devono essere possibilmente informati preventivamente del loro arrivo. Le consegne vengono lasciati all'esterno, in prossimità dell'ingresso, dopo aver informato (a mezzo citofono, o anche a voce, dopo aver suonato il campanello) circa l'oggetto del recapito.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture, ecc.) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con detergente o per mezzo di una soluzione idroalcolica).
In caso sia necessaria la firma di avvenuta consegna (ad esempio: raccomandate, pacchi ecc.), questa potrà essere apposta da un incaricato che, sempre osservando la distanza interpersonale minima di 1 m, si recherà all'esterno.
6. Simulazione
Prima dell'entrata in vigore del presente atto le associazioni di categoria si impegnano, alla presenza di un responsabile regionale e di un responsabile della Sanità pubblica a simulare presso uno o più centri estetici l'apertura dell'attività utilizzando le procedure previste nel protocollo, con l'ausilio del personale dello stesso centro.
Qualora la simulazione dovesse risultare negativa, l'entrata in vigore delle presenti disposizioni saranno sospese fino all'ottenimento di una procedura standard con esito positivo prevedendo una ulteriore serie di simulazioni durante tutta una settimana lavorativa.
7. Sorveglianza sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Il medico competente deve segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti per i provvedimenti del caso.
Devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta: il rapporto di consulenza del Medico Competente va utilizzato in modo costante (anche con modalità telematiche) perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può contribuire a intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
8. Informazione
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese di acconciature, estetica e centri benessere, al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L''impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
■ L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
■ La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
■ L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Le associazioni di Categoria, le associazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori, l'Anci e la regione Marche d'intesa predispongono, nel rispetto delle disposizioni di legge modelli informativi da appendere nei centri e da pubblicizzare validi per tutta la regione Marche e nello specifico:
• informativa per accesso al centro;
• norme da adottare in sala di attesa e prima di accedere i locali del centro;
• modalità di lavaggio delle mani;
• procedura di vestizione/svestizione.
Allegato 2)
Consigli di buone pratiche per gli operatori del settore acconciatura estetiste, compatibili anche per attività di acconciatore
Oltre a quanto già previsto nell'allegato 1) si riportano di seguito indicazioni sui comportamenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid 19.
1. Modalità di accoglienza del cliente/sala di attesa
• Programmare appuntamenti per un cliente alla volta (oppure uno per operatore) calcolando bene i tempi tecnici, in modo da non creare attese, anche per avere il tempo sufficiente al ripristino e alla pulizia delle postazioni di lavoro;
• Predisporre all'ingresso dispenser di soluzioni o salviette igienizzanti per le mani;
• Mettere a disposizione del cliente mascherine, guanti ed eventuali sacchetti igienici per riporre i propri accessori e indumenti (o in alternativa, una superficie lavabile in cabina e che successivamente deve essere igienizzata);
• Far gestire la cassa e le operazioni contabili da personale munito dei DPI.
• Disinfettare la tastiera e gli apparecchi POS e le carte di pagamento ad ogni utilizzo
• Disinfettare ogni maniglia e le sedute e ogni superficie della sala d'aspetto con cui il cliente è venuto in contatto.
• Fare in modo che i clienti durante la loro permanenza non tocchino nulla, incluse maniglie di porte, superfici, oggetti, ecc.
• Rimuovere dalla sala d'attesa:
■ tavolini; cuscini; riviste;
■ sedie inutili (se non è possibile rimuoverle e apporre del nastro e lasciarne libere solo 2);
■ album da disegno e giochi per bimbi;
■ ogni altro oggetto che possa essere causa di promiscuità che non sia sanificabile.
2. Modalità di svolgimento dell'attività e utilizzo dei DPI
• Lavare frequentemente e in modo accurato le mani con acqua e sapone (se non sono disponibili, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con una concentrazione di alcool di almeno il 60%) dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente infetti e tra un cliente e l'altro;
• Utilizzare preferibilmente materiali e accessori monouso;
• Utilizzare possibilmente (in linea con quanto disposto nel protocollo del 14 marzo) guanti in nitrile e mascherine chirurgiche;
• Qualora la tipologia di trattamento non consenta al cliente di indossare la mascherina chirurgica e la distanza tra operatore e cliente è necessariamente ravvicinata utilizzare la mascherina FFP2 senza filtro;
• Utilizzare postazioni alterne per mantenere la distanza di sicurezza tra i clienti;
3. Pulizia degli ambienti
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
4. Pulizia degli strumenti, degli indumenti e della biancheria da lavoro
• Pulire gli accessori e le apparecchiature da lavoro dopo ogni servizio utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Indossare una divisa da lavoro e igienizzarla adeguatamente a fine giornata.
• Provvedere, a fine trattamento, a:
o Rimuovere, con i guanti, pellicole, carta e quant'altro sia stato utilizzato per il trattamento, disinfettare le superfici delle apparecchiature e degli strumenti, il lettino, gli sgabelli ed ogni superficie dei piani di lavoro;
o Sanificare gli occhiali e/o le visiere;
o Smaltire adeguatamente il materiale monouso;
o Aerare la cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente, prima di far entrare il cliente successivo.
5. Gestione dei collaboratori/dipendenti
Oltre al rispetto delle disposizioni generali si consiglia di valutare la possibilità di suddividere i ruoli dei collaboratori, ad esempio: alternarsi tra chi svolge il servizio al cliente e chi svolge funzioni di reception e cassa.
6. Approfondimento su Sanificazione/Disinfezione
Il termine “Sanificazione” in senso generico è sinonimo di “Disinfezione”, e consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.
La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all'aria e all'acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dall'aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità.