Categoria: Documentazione istituzionale
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Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento


PROTOCOLLO - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID19 NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (EDILI E NON EDILI)
 

Documento utile ai fini dell'aggiornamento della valutazione dei rischi e dei documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Il presente documento potrà subire ulteriori modifiche e/o implementazioni in relazione all'evoluzione dello stato di emergenza e di eventuali decreti, ordinanze emanati a livello nazionale e provinciale.

 

SOMMARIO

Premessa, fonti di riferimento, scopo, soggetti interessati, funzioni e obblighi e responsabilità
Misure per i cantieri, mobilità del personale, mezzi aziendali
Misure generali di salute per prevenire il contagio in cantiere, Misure per accesso al cantiere,
Fornitura di materiale - accesso di terzi estranei
Informazione, formazione lavoratori e Referente Covid, Subappaltatori, somministrazione pasti,
Igienizzazione e sanificazione di locali e mezzi
Misure Igienico- sanitarie, gestione delle emergenze
Presenza personale contagiato
Gestione delle Emergenza
Numeri utili e di emergenza
Legenda acronimi
 

PREMESSA

Nell'ambito delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione in materia di sicurezza sul lavoro, sulla base delle Ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento e per contribuire ad implementare il Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei Cantieri del 24/04/2020 e DPCM 26 aprile 2020 allegato 7 (G.U. 27/04/2020) si forniscono i seguenti indirizzi.
I punti fondamentali da attuare per tutte le imprese di costruzioni sono contenuti nei protocolli e linea guida per il settore edile a livello nazionale e che qui s'intendono richiamati per relationem.
Per quanto riguarda la segnaletica COVID-19 si rinvia per un utile riferimento al documento edito da FORMEDIL.
 

FONTI DI RIFERIMENTO

La presente linea guida è redatta tenendo conto dei D.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 modificato ed integrato a seguito della pubblicazione del protocollo condiviso per i luoghi di lavoro del 14 marzo 2020, del decreto “Cura Italia” D.L. 18 del 17 marzo 2020, del Protocollo condiviso per i cantieri del 24 aprile 2020, e DPCM 26 aprile 2020 allegato 7.
 

SCOPO

La linea guida vuole essere una cornice di riferimento dentro la quale possono essere svolti lavori edili e non edili in condizioni di tutela per il rischio derivante dal COVID-19 ed essere un'utile guida per i soggetti garanti della sicurezza nei cantieri (committenti, responsabili dei lavori, coordinatori per la progettazione ed esecuzione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, datori di lavoro delle imprese affidatarie/esecutrici, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, medici competenti, lavoratori autonomi e lavoratori subordinati).
 

SOGGETTI INTERESSATI - COMPITI E FUNZIONI

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (per i cantieri pubblici) o Il Responsabile dei Lavori (per i cantieri privati) relativamente al protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore Edile provvede:
- (direttamente o tramite suo delegato) all'aggiornamento del DUVRI (se previsto) con riferimento al rischio COVID 19 e dei relativi costi della sicurezza nei singoli contratti di appalto endoaziendali di lavori/servizi/forniture;
- a verificare l'adeguamento del P.S.C.(quando previsto dall'art. 90 del D.Lgs.81/2008) redatto dal C.S.E. (cantieri già operativi) ovvero provvede a verificare che nella redazione del P.S.C. da parte del C.S.P. (cantieri non ancora operativi) sia considerato in rischio COVID 19 .
- a verificare l'aggiornamento/redazione della stima dei costi della sicurezza approvandone gli importi da riconoscere alle imprese senza l'applicazione del ribasso d'asta con apposita variante (cantiere in esecuzione) ovvero ante gara (cantieri non ancora in esecuzione).
Per i cantieri pubblici in cui non è prevista la presenza del CSE ai sensi dell'art. 90 del D.L.gs. 81/2008, fermo restando l'aggiornamento del POS da parte dell'impresa affidataria, il committente provvede all'aggiornamento dei relativi costi della sicurezza.
COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: il CSP e il CSE implementano le misure di salute e sicurezza sul lavoro valevoli per tutte le imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro compresi i rischi interferenziali tra le lavorazioni e aggiorna (per i cantieri in corso di esecuzione) ovvero redige la stima dei costi della sicurezza sul lavoro da non assoggettare a ribasso d'asta. Nel caso di cantieri già operativi la stima dei costi viene redatta dal C.S.E. e approvata dal Responsabile dei lavori o del procedimento. La stima dei costi della sicurezza comprende tutti le misure, gli apprestamenti e i DPI individuali e collettivi (all. 7 DPCM 26 aprile 2020 e sono da stimare per singole voci in modo analitico a corpo, a misura, sulla base del prezziario PAT o altri prezziari ufficiali o di ricerche di mercato
Tali costi sono a carico del committente pubblico/privato
Nell'ambito delle misure di prevenzione definite dal Coordinatore per la sicurezza al fine di garantire il distanziamento tra i lavoratori, il Coordinatore individua le fasi critiche definendo il numero massimo dei lavoratori presenti contemporaneamente per ciascuna attività (in coerenza all'All.15 punti 2.3.1. e 2.3.2 del D.Lgs. 81/08).
Nel caso in cui il C.S.E. verifichi direttamente la situazione di pericolo grave e imminente (misure di sicurezza non implementate in cantiere) provvedere all'immediata sospensione delle lavorazioni (ex art. 2 comma 6 del DPCM 26 aprile 2020). La ripresa dei lavori sarà condizionata necessariamente alla verifica puntuale da parte dello stesso C.S.E. dell'implementazione delle misure previste nell'aggiornamento del P.S.C. e dei P.O.S. In tutti gli altri casi di minore gravità il CSE comunica per iscritto alle imprese le misure da adottare dando un tempo breve per l'adempimento.
DATORE DI LAVORO (imprese affidatarie/esecutrici): soggetto che deve aggiornare la valutazione del rischio biologico alla luce dell'emergenza da contagio “Covid-19” e che ha l'obbligo di integrare il D.V.R. (appalti endoaziendali) e il relativo P.O.S.. Al datore di lavoro o al dirigente competono la scelta e la fornitura degli idonei D.P.I. avvalendosi del supporto del R.S.P.P. e del medico competente aziendali. I soggetti di cui sopra tutelano direttamente la salute e sicurezza sul lavoro con il supporto degli eventuali delegati e assicurano la verifica dello stato di salute prima dell'ingresso in cantiere tramite la misurazione della temperatura corporea.
LAVORATORE: deve informare il datore di lavoro delle sue condizioni di salute e non deve presentarsi al lavoro in condizioni non ottimali di salute (febbre, tosse, dolori muscolari/articolari, congiuntivite o altri sintomi associati a quelli elencati). Lo stesso attraverso una comunicazione da effettuare al momento dell'entrata in cantiere o dell'azienda dichiara di fornire informazioni sul proprio stato di salute e dei propri familiari conviventi relativo alle ultime 24 ore e non essere venuto in contatto nelle ultime due settimane con persone di cui è a diretta conoscenza dello stato di positività al CORONAVIRUS. Deve informare immediatamente il datore di lavoro e il C.S.E. di eventuali sintomi sopravvenuti dopo l'ingresso in cantiere.
LAVORATORI AUTONOMI: attuano quanto indicato dal C.S.E. e dalle imprese affidatarie. Il lavoratore autonomo non è obbligato ad integrare la valutazione dei rischi e il piano operativo in quanto non obbligato alla loro redazione ai sensi dell'art. 21 D.LGS 81/2008.
RLS - RLS DI SITO (art. 49 D.Lgs 81/2008): i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza verranno coinvolti nei Comitati Territoriali di verifica delle misure adottate previsti nel protocollo condiviso Governo parti sociali del 24 aprile 2020 e sm. qualora costituiti.
REFERENTE COVID-19: così come definito e descritto nel protocollo generale “indirizzi per la gestione dell'emergenza covid-19 nelle aziende”.
CENTROFOR: organismo paritetico per l'edilizia del Trentino, assiste le imprese per le attività informative, formative e le visite di audit in cantiere. Contribuisce all'informazione e all'attuazione degli indirizzi e dei protocolli “covid-19”. In caso di visite in cantieri nei quali non vengono attuate le indicazioni della presente linea guida, verrà messa a disposizione tutta la consulenza necessaria per implementarla, attivando comunque la procedura prevista nei casi di rilevazione di non conformità rispetto alle misure di sicurezza previste.
 

MISURE PER I CANTIERI

Dal 4 maggio 2020 sono autorizzati ad operare tutti i cantieri in cui vengono svolte attività autorizzate ai sensi del DPCM 26 aprile 2020.
 

MOBILITA' DEL PERSONALE - MEZZI AZIENDALI

I trasporti delle merci e dei trasporti pubblici non sono oggetto di restrizioni particolari.
Per i cantieri la valutazione della mobilità del personale è demandata al datore di lavoro. In caso di spostamento con mezzi aziendali (es. autovetture o furgoni), andranno assicurate le seguenti misure: la pulizia giornaliera del mezzo di trasporto a carico del conducente del mezzo in orario retribuito e la sanificazione con cadenza settimanale.
Mezzi aziendali:
Il numero delle persone trasportate non dovrà superare il 50% della capienza omologata (arrotondato per eccesso in caso di numeri dispari), garantendo sempre almeno un metro di distanza tra le persone, con uso di mascherine di tipo chirurgico e assicurando un frequente ricambio d'aria durante il movimento, aprendo un finestrino. Nel caso di utilizzo di autovetture saranno autorizzate solo due persone, purché una seduta sui sedili posteriori.
Nell'utilizzo dei mezzi aziendali partendo dal magazzino aziendale o altro luogo è necessario procedere alla misurazione della temperatura corporea, secondo la procedura indicata nelle misure previste per l'accesso al cantiere; in caso di temperature superiore a 37,5 °C e/o in presenza di altri sintomi (tosse, congiuntivite, dolori muscolari/articolari eccetera) il lavoratore non potrà recarsi in cantiere.
 

MISURE GENERALI DI SALUTE PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE

I. Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è necessario mantenere il distanziamento (almeno 1 metro, se possibile rispettare 2 metri di distanza.);
II. Nel caso in cui per casi limitati e improcrastinabili di lavorazioni di prossimità ed inferiori ad 1 mt tra un lavoratore e l'altro, indossare mascherine chirurgiche. Se per le necessità lavorative si utilizzano FFP2, eventuali altri lavoratori presenti dovranno indossare anch'essi analogo DPI;
III. Nel caso in cui durante le lavorazioni si manifestassero a carico di un lavoratore sintomatico, lo stesso dovrà essere immediatamente isolato in luogo adeguato (isolato dagli altri lavoratori) e attuate le procedure previste nel protocollo generale. Allontanarsi dalla zona potenzialmente infetta. Dell'evento dovranno essere immediatamente informati il datore di lavoro e il C.S.E..
IV. Per altre specifiche misure si rinvia ai paragrafi successivi
 

MISURE PER ACCESSO AL CANTIERE

Prima di accedere all'area di cantiere, il lavoratore deve essere sottoposto a controllo della temperatura. Tale misurazione deve avvenire anche al momento della partenza con i mezzi aziendali. La misurazione della temperatura potrà avvenire attraverso varie modalità da individuare nella procedura aziendale (termometri ad infrarossi ovvero digitali, oppure fornendo termometro ad ogni lavoratore). Nel caso in cui il termometro venga utilizzato da più persone, è necessaria la pulizia con soluzione alcolica al 70-75 %.
Come specificato nel Protocollo Nazionale del 24 aprile 2020 non è necessaria la registrazione della temperatura, bensì la visualizzazione estemporanea del relativo dato (es. 37.5°C) da parte di soggetto incaricato a tale scopo. In caso di misurazione della temperatura che non consenta di mantenere un sufficiente distanziamento tra il lavoratore incaricato della rilevazione e lavoratore sottoposto alla misurazione, è necessario prevedere l'utilizzo di mascherina del tipo FFP2 senza valvola per il primo e chirurgica per il secondo.
Il personale prima di raggiungere la postazione di lavoro esegue il lavaggio/igienizzazione delle mani e dei mezzi/attrezzature di lavoro/utensile (es. radiocomando gru) con prodotto igienizzante (liquido, gel, nebulizzato) da stendere con normale panno carta sulle superfici. Se possibile si raccomanda l'uso personale degli utensili da lavoro ed evitarne l'uso promiscuo. Il panno utilizzato deve essere smaltito in appositi contenitori di cantiere identificati per i prodotti ad uso giornaliero a protezione Covid-19.
Per le attrezzature identificate per uso comune devono essere messi a disposizione appositi strumenti di igienizzazione rapida dedicati (es. spruzzino e/o altri prodotti posti a bordo macchine).
Nel frequentare spazi comuni come bagni, uffici, magazzini deposito merce, gli stessi devono avere nelle vicinanze dispenser per l'igienizzazione delle mani. Nel caso in cui il lavoratore rimuova i DPI (es. mascherina, guanti da lavoro), deve provvedere all'igienizzazione di mani e del viso e a sostituire eventualmente i DPI monouso.
 

FORNITURA MATERIALE - ACCESSO DI TERZI ESTRANEI

Nelle operazioni di fornitura di materiale (cls o altro) da parte di terzi, si deve prevedere l'accesso controllato e in apposita area (indicata nel layout di cantiere); l'autista deve rimanere se possibile sul mezzo, anche per la consegna dei documenti. Nel caso in cui l'autista abbia la necessità di manovrare la macchina con radiocomando a distanza, prevedere distanziamento tra i lavoratori (almeno 1 metro). Se tale misura minima non può essere garantita l'autista e il collaboratore devono indossare la mascherine chirurgiche o il DPI previsto per la specifica mansione. Agli autisti, ai fornitori e al personale esterno non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere (logistica interna del cantiere).
Per l'accesso di tecnici e rappresentanti si applicano le stesse misure precauzionali riferite all'accesso dei lavoratori del cantiere (linee guida nazionali del 24/04/2020 ed integrazioni del presente documento).
 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE LAVORATORI

L'informazione sarà assicurata ai lavoratori ai sensi del punto 1 dell'all 7 del DPCM 26 aprile 2020 con opuscoli e cartellonistica da affiggere all'entrata del cantiere; per la formazione/informazione di base da trasferire a tutti i lavoratori potrà essere utilizzato il tutorial video messo a disposizione da CENTROFOR
Per la formazione del referente Covid-19 si farà riferimento al corso predisposto da UOPSAL, che per la diffusione potrà avvalersi di altri organismi datoriali e sindacali tra cui CENTROFOR.
 

SUB - APPALTATORI

Valgono analoghe considerazioni già elencate per le imprese affidatarie/esecutrici. In particolare dovranno essere aggiornati i relativi piani operativi di sicurezza che saranno valutati dal C.S.E.; resta in capo alle imprese appaltanti la verifica di idonea fornitura dei DPI ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici.
 

SOMMINISTRAZIONE PASTI - LOCALI

Convenzioni con locali sul territorio - mense - ristoranti.
In attesa che venga nuovamente consentita l'attività di ristorazione sul territorio, dovrà essere favorita la consumazione di pasti caldi o da asporto in cantiere anche attraverso un servizio di catering a carico del datore di lavoro. Dovranno essere predisposti idonei locali per la consumazione dei pasti nei quali dovrà essere garantito un distanziamento di almeno un 1 metro e idoneo ricambio d'aria continuo. Si dovrà provvedere all'igienizzazione quotidiana del locale e sanificazione settimanale. Si raccomanda la turnazione degli accessi per evitare gli assembramenti; si evidenzia l'obbligo della preventiva progettazione di tali luoghi in relazione al numero massimo di lavoratori presenti simultaneamente, garantendo il distanziamento minimo previsto. Si consiglia, se possibile, l'allestimento della zona di consumazione dei pasti in luogo all'aperto, con la sola copertura ad es. con tendoni (considerando il prerequisito di salubrità dell'ambiente circostante).
In alternativa, previo accordo con le OO.SS., è possibile adeguare la durata della pausa pranzo per il ritorno presso la propria abitazione oppure modificare l'articolazione dell'orario di lavoro (da spezzato a continuato) garantendo una pausa obbligatoria ogni 6 ore (D.Lgs. 66/03) variabile a seconda dello sforzo fisico delle lavorazioni.
 

IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DI LOCALI e DEI MEZZI

I mezzi aziendali vanno igienizzati quotidianamente sia all'inizio che a fine giornata con prodotti a base alcolica nelle parti di contatto (volante, pomello del cambio, frecce, maniglie ecc.). Almeno una volta alla settimana tutti i mezzi devono essere igienizzati e sanificati in profondità con le procedure previste nel protocollo generale. (PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.3 - 30 aprile 2020)
Le attività di igienizzazione (utilizzo di gel/liquidi/prodotti nebulizzati per la pulizia delle superfici da contatto) delle attrezzature/macchinari devono avvenire giornalmente e in occasione di ogni cambio di operatore.
Si deve garantire un'idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentate dal personale con acqua e detergenti comuni prima del riutilizzo. Un primo passaggio con detergente neutro e un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di socio, con etanolo al 70-75%. Le attività di sanificazione (pulizia più approfondita) avviene a cadenza settimanale.
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la ventilazione degli ambienti. Il personale incaricato deve utilizzare i D.P.I. messi a disposizione dal datore di lavoro e individuati nello specifico documento di valutazione dei rischi o P.O.S.
La pulizia e la sanificazione devono riguardare:
• Uffici, spogliatoi, baraccamenti, postazioni di lavoro (gru, P.L.E., Escavatori) una volta alla settimana la sanificazione e giornalmente l'igienizzazione;
• Maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
• Parti interne delle macchine operatrici e dei mezzi aziendali utilizzati per la mobilità del personale;
• Attrezzature manuali (trapani, avvitatori, pinze, martelli, seghe, pialle, ecc.) soprattutto se di uso comune e non esclusivo.
 

MISURE IGIENICO - SANITARIE (ALL. I DPCM 08/03/2020)

• Lavarsi spesso le mani;
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
• Evitare abbracci e strette di mano;
• Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 mt;
• Igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
• Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
• Coprire bocca e naso se si starnutisce e tossisce;
• Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
• Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
• Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone malate.
 

PRESENZA DI PERSONALE CONTAGIATO O SINTOMATICO

Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti o altri soggetti, che abbiano frequentato il cantiere nei 14 giorni precedenti, sia risultato positivo al Covid-19, deve procedere alla pulizia ed alla sanificazione dei locali e alla loro ventilazione, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e ss.mm.ii.. Sarà necessario che il datore di lavoro contatti il SSP (Dipartimento di Prevenzione) per valutare il tipo di intervento da porre in atto. In attesa di indicazioni i lavori nella zona interessata del cantiere o l'intero cantiere, vanno sospese, invitando i presenti a tenersi a distanza. Tale accorgimento deve essere adottato cautelativamente, anche nel caso in cui una persona presente in cantiere durante l'attività lavorativa, comunicasse l'insorgere di sintomi riconducibili a Covid-19.
Il lavoratore in presenza di sintomi riconducibili a covid 19 (simil-influenzali, febbre, congiuntivite, ecc.), comunicandolo tempestivamente, non potrà accedere o rimanere in cantiere secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, anche al fine di permettere la sanificazione dei locali.
Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità con cui le imprese devono comunicare la presenza, anche nei 14 giorni precedenti, di personale sospetto o positivo Covid-19, al fine di consentire la sanificazione dei locali, anche per il tramite di imprese specializzate (circ. n. 5443 del 22 febbraio 2020 del M.S.) nonché alla loro ventilazione. A seguito di tali comunicazioni, il CSE si relaziona con il committente e valuta la sospensione di alcune o tutte le attività. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.
In prospettiva di riscontrare in cantiere o durante i trasferimenti un lavoratore che manifesta sintomatologia simil influenzale durante il lavoro è necessario adeguare il contenuto della cassetta o del pacchetto di P.S. con un kit di protezione specifico per il lavoratore che assisterà il sintomatico (guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola), il quale dovrà immediatamente indossare una mascherina chirurgica.
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nel cantiere dovrà essere garantita la presenza di almeno due persone in modo da evitare le situazioni di lavoratore solo in cantiere, a meno della predisposizione di misure obbligatorie per la gestione del lavoro in solitudine.

LEGENDA ACRONIMI
POS Piano Operativo di Sicurezza
DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
DVR Documento di Valutazione dei Rischi
CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
RSPP Responsabile della Sicurezza e Prevenzione e Protezione RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
ASPP Addetto Servizio Prevenzione e Protezione
RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale ove presente DPI Dispositivi di Protezione Individuale

Contatti utili per informazioni --- Emergenze 112
PAT - Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800867388
PAT - Dipartimento Salute - Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
APSS - Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 0461 904502/4529

A cura del gruppo di lavoro del Comitato prov. Coord SSL “cantieri “
Dott.Ing. Diego Geronazzo ANCE Trento - referente
Dott. Andrea Merler - PO SSL Dipartimento di Prevenzione - APSS
Dott.ing.Luciano Martorano - Dirig. APOP - PAT
Aldo Montibeller - Ass.Artigiani Trento
Dott.Ing. Stefano Fontana - CENTROFOR
Dott.ssa Annalisa Vigna Medici Competenti
Dott.ssa Ing. Debora Furlani - Dirig. Dipartimento Infrastrutture - APSS
Dott. Ing. Piero Mattioli - Consulente Pat
Sandra Ferrari - CGIL
Fabrizio Bignotti - CISL
Matteo Salvetti - UIL

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