Comitato provinciale di Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento


INDIRIZZI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE AZIENDE

PROTOCOLLO GENERALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO REV.3 - 30 aprile 2020


L'obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità e finalizzate a implementare l'efficacia delle misure di contenimento adottate in tutti i luoghi di lavoro per contrastare l'epidemia di COVID-19 e mitigarne gli effetti.

Introduzione
Il quadro epidemiologico nazionale delle infezioni da COVID-19 è in continuo cambiamento. E' noto che nel contesto trentino la situazione è in rapida evoluzione, anche se la fase di massima emergenza sembra essere superata, ma è altrettanto probabile che si verificheranno casi di positività all'interno della popolazione e, di conseguenza, anche tra i lavoratori presso le nostre aziende, durante la cosiddetta fase 2. Tale documento recepisce anche il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro di data 14.03.2020, come modificato dal protocollo del 24 aprile 2020, ed ha l'obiettivo di supportare la valutazione e la gestione del rischio-coronavirus all'interno dei diversi ambienti di lavoro, fornire raccomandazioni sul modello organizzativo dedicato al rischio in questione nonché gestire eventuali casi positivi di lavoratori all'interno delle aziende che possono operare sulla base della normativa nazionale e provinciale vigente (DPCM 22.03.20 e s.m. e ordinanze PAT,) con la finalità di salvaguardare la salute pubblica senza interrompere, nel limite del possibile, l'attività lavorativa e la conseguente produzione.
In prospettiva di fornire indicazioni per l'attuazione della fase 2 si è fatto anche riferimento al Documento Tecnico INAIL del 23 aprile 2020.
La mancata attuazione del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Aggiornamenti rispetto alla versione precedente
1. Precisazione del campo di applicazione dei protocolli, relativo a tutti gli ambienti di lavoro così come previsto dal Decreto Legislativo n.81 del 2008;
2. Precisazioni sulle procedure di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente

(rif. circolare del Ministero della Salute n. 14915 di data 29 aprile 2020)

1. Valutazione dei rischi e Covid-19
Il contagio da Covid-19 può avvenire anche all'interno dei luoghi di lavoro o comunque per motivi di lavoro. Il datore di lavoro, attraverso l'adozione di misure di prevenzione e protezione dettate da provvedimenti speciali, a tal fine emanati dal Governo, è parte attiva al fine di contenere la diffusione dell'infezione.
Il Covid-19, appartenendo alla famiglia dei coronavirus, è un agente biologico attualmente classificato nel gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
Le condizioni di esposizione al microrganismo, possono essere:
di tipo specifico: ovvero tipico dell'attività lavorativa svolta, come ad es. al personale sanitario del pronto soccorso, di reparti di degenza, di laboratorio. In tale circostanza la valutazione dei rischi è specificamente disciplinata.
di tipo generico: in cui il rischio è presente ma non è direttamente riconducibile alla natura intrinseca della mansione esercitata o del compito svolto, e non necessita di particolare misure precauzionali nel documento di valutazione dei rischi (es. comune influenza). Si pensi alle attività nelle scuole, negli ambienti industriali, alle attività commerciali, alle attività di trasporto.
A fronte della rilevanza sociale ed economica che sta assumendo il problema legato al Covid-19, si ritiene tuttavia di precisare che, per quelle attività dove l'esposizione è di tipo generico, la valutazione del rischio andrà svolta principalmente in funzione di specifiche disposizioni legislative e loro eventuali successive modifiche, in particolare per quelle condizioni lavorative in cui la probabilità di esposizione al rischio di contagio può essere particolarmente rilevante.
L'aggiornamento del documento deve essere realizzato ad esempio inserendo in appendice una specifica sezione che riassuma le misure adottate per l'emergenza nelle singole aziende. La stessa potrà costituire uno strumento “snello”, utile a gestire il rischio anche in relazione ai mutamenti della situazione epidemiologica che dei relativi provvedimenti che dovessero essere adottati. Con la stessa modalità, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro procederà alla valutazione dei rischi in cui vengono indicate le ulteriori misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, promuovendo la cooperazione e il coordinamento con l'impresa appaltatrice.
Le piccole e medie imprese e le aziende agricole potranno essere in merito supportate dalle associazioni di categoria nella definizione di modelli standard che possano facilitare il processo di valutazione.
Il protocollo di gestione del rischio di contagio da Covid-19 deve essere verificato in concreto attraverso un apposito comitato interno, con la partecipazione di RSA/RLS dove presenti, al fine di controllare e garantire il pieno rispetto delle regole di prevenzione e di protezione.
Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato territoriale composto dagli organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLS-T e dei rappresentanti delle parti sociali.

2. Indicazioni per il datore di lavoro
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 vengono di seguito riportate le principali azioni che devono essere seguite in tutte le tipologie di attività economiche e professionali, con esclusione dei contesti sanitari ove le misure precauzionali sono strettamente disciplinate.
1. Valutare in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro, dell'attività svolta e dell'affollamento, la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Qualora non fosse possibile, dovranno essere messe a disposizione mascherine chirurgiche che alla luce dell'art. 16 del DL 18/2020 sono a tutti gli effetti considerati dispositivi di protezione e altri dispositivi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), indicandone le modalità di impiego e corretto utilizzo, come vadano indossati conformemente alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e tenuto anche conto della mansione affidata. Al fine del loro smaltimento dovranno essere predisposti nei locali dei luoghi di lavoro contenitori destinati alla raccolta (rifiuto indifferenziato in doppio sacchetto).
2. Informare lavoratori e utenti (fornitori, clienti, visitatori) con apposite comunicazioni (poster, infografiche, ecc.) sulle modalità di trasmissione, sintomi e norme di igiene per evitare diffusione e il contagio.
 

Attenzione
Le mascherine monouso dovrebbero essere cambiate almeno tutti i giorni, in particolare se utilizzate continuativamente, e devono essere indossate correttamente (aderenti e sufficientemente strette); Il loro uso deve essere il più possibile continuativo (evitando quindi il continuo “togli e metti” che va a scapito della loro efficacia protettiva).
I guanti devono essere cambiati frequentemente e NON sostituiscono il lavaggio delle mani che deve essere effettuato anche prima e dopo il loro uso.

NB. La percezione di sicurezza indotta dall'utilizzo di questi dispositivi potrebbe abbassare la nostra attenzione nell'osservare le comuni regole igieniche ed assumere atteggiamenti che ci espongono al contagio.


3. Assicurare la disponibilità di mezzi detergenti per il lavaggio delle mani (prodotti specifici o sapone) e altri prodotti a base di cloro e/o alcool per la disinfezione delle mani.
4. Intensificare le misure di igienizzazione di locali e mezzi di trasporto, nonché delle postazioni di lavoro a contatto con lavoratori o utenza esterna, prevedendo anche un programma di disinfezione periodica nei luoghi di lavoro che rimangono operativi (es. servizi essenziali, di pubblica utilità, filiera alimentare, commercio, logistica, energia ecc.).
5. Favorire il ricambio di aria negli ambienti chiusi e arieggiare i locali frequentemente.
6. Limitare i contatti tra le persone riducendo le occasioni di aggregazione:
• favorire la modalità di lavoro a distanza e limitare le trasferte;
• evitare incontri collettivi in ambienti chiusi privilegiando le comunicazioni a distanza (webcam, videoconferenze, ecc.) e in caso non sia possibile, organizzare gli incontri nel rispetto del criterio di distanza minima (almeno 1 metro di distanza tra i presenti);
• regolamentare l'accesso agli spazi comuni (mense, aree relax, spogliatoi, corridoi, scale ecc.) programmando il numero di accessi e il rispetto della distanza minima anche con indicazioni segnaletiche e/o barriere provvisorie; qualora non sia possibile rispettare la distanza minima di 1 metro è obbligo indossare le mascherine;
7. Favorire la fruizione di congedi ordinari e ferie nonché l'utilizzo di altri strumenti integrativi previsti dalla contrattazione collettiva nonché dai decreti emanati dal governo;
8. Dare indicazioni al personale di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia febbrile o da infezione respiratoria propria o dei conviventi, raccomandando di limitare i contatti sociali e contattando il medico curante;
9. Ridefinire se possibile l'articolazione del lavoro con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze contemporanee nel luogo di lavoro; allo stesso scopo è inoltre possibile differenziare gli orari di entrata e uscita;
10. Divulgare i riferimenti telefonici utili per comunicare in modo tempestivo con le Autorità Sanitarie locali della PAT (N. verde 800867388 e 112 per emergenze).

Referente Covid-19
Al fine di supportare il datore di lavoro nella fase di riavvio dell'attività, è fortemente raccomandata all'interno della propria organizzazione, l'individuazione della figura del referente Covid-19.
In relazione alle funzioni richieste è opportuno sia identificata in un soggetto che riveste un ruolo con competenze in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il referente Covid-19 può altresì coincidere con il datore di lavoro in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
In particolare il referente Covid-19 rappresenta per le aziende un punto di contatto con le strutture del Sistema sanitario provinciale (Dipartimento di Prevenzione, UOPSAL, Igiene Pubblica, ecc) con il compito di supportare il datore di lavoro (al quale rimangano in capo le relative responsabilità) nelle attività di prevenzione del rischio covid.
La figura del referente Covid-19 dovrà frequentare specifico corso di formazione curato da UOPSAL i cui contenuti-riguarderanno-i seguenti argomenti:
• conoscenza dei protocolli nazionali e provinciali e definizione di misure di sicurezza per il controllo del rischio Covid-19;
• modalità di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione e in generale del proprio sistema di gestione Covid-19.
• modalità di sensibilizzazione, informazione e formazione del personale in merito al punto precedente;
Il corso si concluderà con relativa prova di valutazione a seguito del quale sarà rilasciata apposita attestazione che servirà per costituire un'anagrafe dedicata. Tale percorso rappresenta la formazione minima per il referente Covid-19 che potrà essere ampliata e sviluppata in relazione ai propri bisogni e/o complessità aziendali.
In relazione alla complessità aziendale il datore di lavoro potrà implementare, individuandole fra i soggetti del secondo capoverso del presente punto, le figure di referenza e/o individuare e definire ruoli e compiti deputati all'attuazione e verifica delle misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate.
Nella individuazione del referente ed in relazione alle misure di prevenzione intraprese dovrà essere consultato e informato il RLS/RLST.
Si evidenzia che attualmente il referente Covid- 19 fa parte di una raccomandazione contenuta nell'Ordinanza del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020.
 

Si ricorda che i sintomi che caratterizzano inizialmente la malattia sono la febbre (anche poche linee), la tosse secca, raffreddore e mal di gola, dolori muscolo/articolari, qualche caso di nausea fino a vere e proprie difficoltà respiratorie. Qualora i lavoratori presentassero uno di questi sintomi devono essere invitati a lasciare immediatamente il lavoro per recarsi a domicilio ed avvertire il proprio medico curante.

 

MASCHERINE E RESPIRATORI FACCIALI
Le mascherine in commercio sono di diversi tipi e forniscono diversi modi e gradi di protezione, ma la cosa più importante è capire chi si vuole proteggere e quando bisogna proteggere o proteggersi per non sprecare risorse inutilmente. In commercio ci sono sostanzialmente due tipologie di mascherine: i respiratori facciali e le mascherine chirurgiche.
I respiratori facciali riducono l'esposizione agli aerosol presenti nell'aria, sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), servono a proteggere chi li indossa e sono disponibili con diversi livelli di protezione.
Le mascherine chirurgiche, invece, impediscono che le particelle espirate con l'alito si disperdano nell'ambiente e proteggono le persone che si trovano nelle vicinanze di chi le indossa. Anch'esse, in questo momento di emergenza, sono state assimilate a DPI e sono quindi da considerarsi obbligatorie per la protezione dei lavoratori.
Fra i respiratori facciali in commercio ci sono le MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA DI ESALAZIONE ed elevato livello di protezione, che sono impiegati negli ospedali nei reparti terapia intensiva e proteggono il PERSONALE SANITARIO che è a contatto con pazienti certamente contagiati). Un livello subito inferiore di protezione offrono le MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA DI ESALAZIONE, utilizzate dai SOCCORRITORI che sono a contatto con persone e/o pazienti potenzialmente contagiati. MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione a LAVORATORI ESPOSTI AL PUBBLICO solo in caso di emergenza e come ausilio ai soccorritori che devono essere protetti, ma non rischiare di contagiarsi tra di loro.
Le MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA sono in dotazione anche ai MEDICI DI FAMIGLIA e alle GUARDIE MEDICHE quando sono in presenza di paziente potenzialmente malato.


NB. Mascherine FFP2 e FFP3 con valvola di esalazione non sono consigliate se non per categorie di lavoratori che possono avere un'esposizione certa (alcuni sanitari e soccorritori); negli altri casi possono costituire un rischio maggiore del beneficio per la possibile diffusione di esalazioni contagiose.


GUANTI
I guanti costituiscono un ottimo strumento per limitare il contagio a patto che siano rispettate delle semplici REGOLE e non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve essere accurata e durare almeno 60 secondi.
I guanti devono essere sostituiti ogni volta che si sporcano, devono essere eliminati al termine dell'uso e non devono essere riutilizzati.
Sono necessari in alcuni contesti lavorativi come, per esempio, per i settori della pulizia, della ristorazione o del commercio di alimenti. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare agli ammalati.


3. Formazione dei lavoratori
Ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali) e soggetti privati.
Coerentemente con le previsioni normative relative all'emergenza in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell'efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può essere adibito per nessun motivo alla mansione a cui la formazione (anche abilitante) si riferisce.
In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.
La formazione mediante collegamento telematico potrà inoltre essere incentivata anche in relazione alla necessità di aggiornamento sull'evoluzione delle misure da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid. La presenza di lavoratori stranieri sul territorio provinciale, attesa in particolare nel settore agricolo in supporto ad alcune attività necessarie a completamento del ciclo produttivo (diradamento, raccolta e conferimento) renderà inoltre necessario rendere disponibili modalità di somministrazione che consentano comunque di raggiungere l'obiettivo formativo (iconografie, sottotitoli, traduzione ecc.)
Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non è applicabile ai moduli formativi che prevedono la fase di addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso o abilitante). La stessa potrà essere comunque svolta sul campo nel rispetto delle misure di prevenzione previste per il contagio e la diffusione del virus Covid (numerosità dei partecipanti congrua ad assicurare il distanziamento sociale, il lavaggio o disinfezione delle mani e dei mezzi o attrezzatura utilizzata per l'addestramento, uso di mascherine e guanti).

4. Modalità di accesso in azienda
A chiunque è richiesto di:
• rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare l'Autorità sanitaria o dopo aver informato e consultato il proprio medico di famiglia;
• tenere sotto controllo e comunicare le proprie condizioni di salute relativamente all'assenza di febbre e sintomatologia suscettibile di Covid-19 al proprio datore di lavoro;
• non accedere o non permanere in azienda se sopravvengono condizioni di pericolo quali sintomi influenzali, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.
• informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro delle condizioni di pericolo di cui sopra e della manifestazione di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti;

 

Le condizioni di cui sopra, anche se sopravvenute, vanno comunicate all'Autorità Sanitaria, subito dopo aver informato e consultato il medico di base.

1. Tali indicazioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti, delle aree produttive e degli altri luoghi di lavoro.
2. Chiunque (lavoratore, datore di lavoro, ecc.), prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà (salvo indicazioni più restrittive previste nei singoli documenti di settore) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e comunica la mancanza dei sintomi anche per i conviventi. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. In questi casi le persone - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
3. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
4. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lettera h) e i);
5. Devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa, corridoi, scale ecc.);
6. Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni;

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E NORMATIVA SUI DATI PERSONALI (PRIVACY)
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.


5. Gestione appalti endoaziendali
Tale aspetto rappresenta un momento molto delicato e da presidiare con attenzione attraverso una fase di scambio di informazioni reciproche in materia di gestione Covid-19 e di definizione delle relative procedure e misure di prevenzione nelle diverse fasi in cui si articola e caratterizza il lavoro.
Anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro dovrà pertanto fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza Covid-19 in relazione alla propria realtà aziendale (modalità di accesso, sistema di sorveglianza, ecc.) Le imprese o lavoratori autonomi dovranno altresì informare il datore di lavoro committente sulle proprie modalità di gestione Covid-19.
Nei casi di cui sopra il datore di lavoro committente promuove e sovraintende alla cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e contrasto al contagio, valutando i rischi e indicando le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) o, laddove consentito in relazione alle attività previste dall'art. 26 c.3, affidando al proprio incaricato di sovraintendere a tali attività e attuazione delle relative misure individuate.
Le indicazioni di cui ai punti 4 e 6 (sezione precedente e successiva) si estendono, per le parti applicabili, alle aziende in appalto e lavoratori autonomi.

6. Modalità di accesso dei fornitori esterni e visitatori
1. Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
2. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
3. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
4. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2;
5. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
6. Tali indicazioni si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti, delle aree produttive e degli altri luoghi di lavoro.

7. Comportamento in caso di riscontro positivo in azienda
Nel caso il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali; l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti. Questo vale anche nel caso il lavoratore sviluppi la sintomatologia al di fuori dell'azienda nel periodo non lavorativo o di persone che in varia veste abbiano frequentato l'azienda e la stessa ne sia venuta a conoscenza.
L'azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19 o sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus, secondo le indicazioni di cui alla sezione 8 (collaborazione medico competente). Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In attesa di definire i contatti stretti l'azienda potrà cautelativamente chiedere agli eventuali possibili contatti di allontanarsi dal luogo di lavoro in isolamento volontario a domicilio fino al completamento dell'indagine epidemiologica.
Nell'eventualità di un caso sarà necessario provvedere alla immediata sospensione dell'attività nel reparto produttivo o locale di lavoro e provvedere alla disinfezione secondo le modalità ministeriali di seguito ricordate, assicurandosi prima di iniziare le operazioni, di arieggiare i locali attraverso l'apertura di porte o finestre o comunque creando le condizioni per un ricambio dell'aria.
In prospettiva di riscontrare in azienda o durante i trasferimenti un lavoratore che manifesta sintomatologia simil-influenzale durante il lavoro è necessario adeguare il contenuto della cassetta o del pacchetto di P.S. con un kit di protezione specifico per il lavoratore che assisterà il sintomatico (guanti, occhiali e mascherina FFP2 senza valvola), il quale dovrà immediatamente indossare una mascherina chirurgica.

Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70-75 %, dopo pulizia con un detergente neutro.
Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione e l'areazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (mascherina, guanti, ecc.), da smaltire in modo sicuro.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre e maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari.
In caso di biancheria o tessuti contaminati è necessario sottoporli a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio
A seguito della pulizia e disinfezione dei locali sarà possibile riprendere l'attività lavorativa senza ulteriori precauzioni oltre a quelle già attivate prima dell'evento.

8. La collaborazione del medico competente
La figura del medico competente gioca un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del rischio biologico e, in questo specifico momento, può svolgere nelle aziende un ruolo strategico in collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione su come affrontare al meglio l'attuale emergenza.
La sua collaborazione potrà quindi valorizzarsi osservando le seguenti raccomandazioni:
■ Incrementare l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione sulle misure igieniche per il contrasto della diffusione del virus anche in occasione dell'attività di sorveglianza sanitaria;
■ Rafforzare il ruolo di informazione e consulenza in azienda nella valutazione e gestione del rischio biologico che, tanto più in questo momento, può risultare particolarmente efficace per gestire al meglio l'attuale emergenza;
■ Rafforzare l'attività di informazione e la comunicazione di tutte le informazioni/raccomandazioni utili anche nei confronti dei RLS/RLST;
■ Assicurare l'attività di sopralluogo tesa soprattutto alla verifica della attuazione delle misure igienico sanitarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 anche in relazione alle necessità o richieste espresse dall'azienda in condivisione con il/i RLS;
■ Mantenere l'attività di sorveglianza sanitaria in particolare quella a carattere di urgenza e necessaria a formulare l'idoneità nei casi non prorogabili - a titolo esemplificativo visite preventive, visite su richiesta del lavoratore (in particolar modo se soggetti suscettibili), visita precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai 60 giorni continuativi;
■ Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica, anche per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, e per garantire l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori al fine di evitare la diffusione del contagio (da parte dell'azienda e del medico competente dovranno essere garantiti i requisiti minimi di sicurezza e protezione dal contagio - es. locali idonei, areazione adeguata, servizi igienici comunicanti o in prossimità dell'ambulatorio dotati di detergente e asciugamani monouso, carta copri-lettino monouso, dispositivi di protezione come facciali filtranti FFP2 o P3 per il medico e mascherina chirurgica per i lavoratori, adeguato numero di guanti in nitrile, soluzioni disinfettanti). Qualora l'attività di sorveglianza sanitaria ordinaria implichi particolari rischi di esposizione in relazione alle esigenze logistiche e organizzative necessarie al suo svolgimento, la stessa potrà essere differita per un tempo congruo a quello indicato dal Dpcm 9 marzo 2020 e s.m., recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Effettuare, in collaborazione con l'azienda che ne fosse venuta a conoscenza, nel caso di un lavoratore riscontrato positivo al Covid-19 o con sintomatologia suggestiva di infezione da Coronavirus (febbre con tosse o altri sintomi a carici delle vie respiratorie, congiuntivite, dolori muscolari e articolazioni) l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'azienda individuando i “contatti stretti” con il caso nell'ambito lavorativo, comunicando i nominativi dei lavoratori esposti al Dipartimento di Prevenzione dell'APSS di Trento all'indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., anticipando se possibile l'indicazione per l'isolamento domiciliare del caso;
pertanto il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da covid 19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di documentazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste dal Dipartimento di Prevenzione, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, (circolare del Ministero della Salute n. 14915 di data 29 aprile 2020). Resta confermato il diritto di ogni lavoratore, anche senza ricovero ospedaliero, di poter richiedere l'effettuazione della visita medica del MC, anche non rientrando nelle fattispecie di cui sopra.

Gestione dei lavoratori “fragili”
Il protocollo nazionale tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 prevede che spetta al Medico Competente segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori; alla luce delle diverse interpretazioni e posizioni espresse in merito alla sostanziale criticità nell'applicazione della procedura prevista dal protocollo si ritiene che, a tal fine, il ruolo del medico competente nella gestione delle situazioni di fragilità sia in primo luogo quello di segnalare, previo consenso da parte dei lavoratori, i soggetti che in relazione alle loro condizioni cliniche, qualora conosciuti dal Medico competente, possano necessitare di una maggiore tutela, e secondariamente quello di supportare comunque il Datore di lavoro nel garantire adeguata informazione per la tutela dei lavoratori fragili ma non noti al medico competente (situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlate all'attività professionale così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria).
Alcune condizioni di salute sono ritenute un fattore di maggiore suscettibilità (e cioè di fragilità) nei confronti del Sars-Cov-2 (Coronavirus). Fra queste, le principali sono:
1. Età superiore ai 55 anni (rif. Documento Tecnico INAIL - 23 aprile 2020);
2. Lavoratori affetti da patologie critiche tra cui:
• Neoplasie maligne attive negli ultimi 5 anni
• Diabete mellito in compenso labile
• Ipertensione arteriosa non stabilizzata
• Malattie cardiovascolari in fase critica (infarti recenti, aritmie o vasculopatie importanti, ecc.)
• Malattie croniche delle vie respiratorie con deficit ventilatori
• Insufficienza renale o epatica conclamata
• Malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario (ad es. terapia con cortisonici)
3. Lavoratori con insufficienti capacità cognitive e comportamentali tali da rendere inaffidabile da parte loro l'uso corretto delle protezioni e l'osservanza di comportamenti preventivi (distanza di sicurezza, igiene personale, ecc.)
4. Stato di gravidanza

NOTE
- la rilevanza delle condizioni sopra riportate dovrà essere valutata caso per caso.
- per questi lavoratori possono essere necessarie ulteriori misure di tutela, che in taluni casi possono anche prevedere la sospensione dell'attività lavorativa.


Tutela dei lavoratori “fragili”
1) L'individuazione dei lavoratori fragili sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, potrà avvenire da parte del Medico Competente (MC) sia sulla base dei dati ricavabili dalla “cartella sanitaria e di rischio” sia sulla base di altra documentazione più dettagliata ed aggiornata prodotta dal lavoratore. A questo fine, il lavoratore potrà richiedere al Medico di medicina generale (MMG) una relazione clinica di aggiornamento che sarà presa in considerazione dal medico competente.
2) Una volta accertata la condizione di fragilità, il MC valuta la probabilità di esposizione al contagio connessa all'attività lavorativa specifica.
Quando, a giudizio del MC, le due condizioni (fragilità da una parte e probabilità di esposizione al contagio dall'altra) configurassero una minaccia per la salute del lavoratore, il MC propone al Datore di Lavoro interventi organizzativi (lavoro a distanza, modifica dell'orario, modifica anche parziale di mansioni che comportano un aumento della probabilità di esposizione, ecc.) e/o particolari misure di protezione individuali e collettive (ad es. separazioni fisiche, protezioni respiratorie particolari, ecc.).
Nel caso in cui questi interventi non fossero praticabili, il MC redige una dichiarazione che il lavoratore potrà esibire al suo MMG per il rilascio della certificazione di malattia INPS.
3) Nel caso di un lavoratore non sottoposto a sorveglianza sanitaria o sottoposto a sorveglianza periodica pluriennale che ritenga di trovarsi in una condizione di fragilità, lo stesso dovrà fare richiesta di visita straordinaria col MC in occasione della quale produrrà la documentazione sanitaria per certificare la sua fragilità. Una volta riconosciuta tale condizione, il MC prosegue come al punto 2.

8. Indicazioni igieniche e di comportamento necessarie a proteggersi dall'infezione da Coronavirus
Tutte le persone, indipendentemente al suo grado di esposizione al Covid-19, possono offrire un rilevante contributo nel limitare la diffusione e il contagio del virus attraverso l'adozione di comportamenti consapevoli e responsabili da osservare negli ambienti di vita, così come nei luoghi di lavoro:
1. Lavare spesso le mani con acqua e sapone per almeno 60 secondi oppure con soluzioni preferibilmente idroalcoliche;
2. Mantenere la distanza di almeno 1 metro da altre persone;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani;
5. Tossire e starnutire all'interno del gomito o utilizzando un fazzoletto usa e getta;
6. Pulire spesso le superfici che usi con disinfettanti a base di cloro o alcol;
7. Evitare di condividere bottiglie, bicchieri, sigarette, asciugamani e in genere oggetti ad uso personale
8. Evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano sintomi di infezioni di tipo respiratorio (febbre, raffreddore e/o tosse);
9. Non recarsi al lavoro e contatta il tuo medico di base in caso di febbre anche bassa (37,5°) con tosse, mal di gola o raffreddore;
10. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

Contatti utili per informazioni
PAT - Dipartimento Salute - numero verde dedicato 800867388
PAT - Dipartimento Salute - Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
APSS - Dipartimento di Prevenzione - UOPSAL Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. tel. 0461 904502/4529
Emergenze 112

9. Frequently Asked Questions (FAQ)
1) Mense aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
Sì.
È necessario evitare l'affollamento attraverso un'idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d'igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone. In mancanza di tali presupposti dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali mensa individuando eventualmente altre soluzioni o sospendendo il servizio.
I tavoli dovranno essere posizionati in modo che la distanza tra il dorso di una sedia e il dorso dell'altra, sia maggiore di 1 mt e che le persone che sono rivolte l'una verso l'altra siano distanziate da almeno 1 metro. (meglio quindi posti a sedere sfasati). Ai tavoli non sarà possibile lasciare a libero servizio condimenti o altri alimenti (oliera, formaggiera, cestino del pane) o altri oggetti se non possono essere sanificati.
Nel comparto edilizia lo spazio mensa può essere ricavato all'aperto con tendoni o similari.

1 bis) Utilizzo di stoviglie: ci sono precauzioni particolari?
Si consiglia di lavare piatti, bicchieri, posate e simili in lavastoviglie a temperatura adeguata, indicativamente sopra i 70 °C con un ciclo di almeno 15 minuti; l'uso di cicli più brevi richiede di portare la temperatura sopra gli 82°C. Laddove le apparecchiature non consentano di fare dei cicli come sopra descritti, dovrà essere assicurata una disinfezione, dopo la detersione, con una soluzione disinfettante a base di cloro o alcol con le concentrazioni note. Se per qualche motivo il lavaggio automatico non fosse possibile, in caso di lavaggio manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo (se previsto per il disinfettante impiegato). Le stoviglie lavate e disinfettate a mano, dovranno essere asciugate con carta monouso. In alternativa potranno essere impiegate tovaglie e tovaglioli in carta, posate, piatti e bicchieri monouso possibilmente riciclabili. Si ricorda che è necessario sottoporre a sanificazione tutti gli oggetti, anche se non utilizzati a tavola, ma che potrebbero essere entrati in contatto con le mani. Analogamente anche per tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola deve essere fatto un lavaggio a 90°C o più con successiva stiratura.

2) Spogliatoi aziendali: esistono ad oggi limiti/divieti/precauzioni da porre in essere?
Sì.
Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l'affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute. In mancanza di tali presupposti anche in questo caso dovrà essere valutata la possibilità di evitare l'utilizzo dei locali adibiti a spogliatoio, individuando eventualmente altre soluzioni.

3) Il lavoratore che deve stare a casa in isolamento, deve prendere aspettativa/ferie o malattia?
No
. Chi pone l lavoratore in isolamento domiciliare contatterà il medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista dal DPCM. Il medico provvederà ad inviare tale certificato secondo le consuete procedure

3 bis) Cosa bisogna fare al termine dell'isolamento fiduciario per rientrare al lavoro?
Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all'inizio del periodo di isolamento.
Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Prevenzione, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all'esecuzione del tampone per la ricerca del virus. In caso di esito positivo bisognerà attendere la guarigione clinica (assenza totale di sintomi).
A quel punto verranno effettuati 2 tamponi di conferma di avvenuta guarigione.

4) Caso di un lavoratore non sintomatico che ha avuto contatti stretti con un caso di COVID-19. Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate esterne al luogo di lavoro, solitamente è già noto all'APSS ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

5) Caso di un lavoratore con sintomatologia da infezione respiratoria, con febbre, tosse, raffreddore o mal di gola: il datore di lavoro cosa deve fare?
Il datore di lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale che provvederà, se del caso, ad inoltrare la segnalazione ad APSS secondo i protocolli stabiliti.

6) Qualora un caso accertato di COVID-19 abbia soggiornato nei locali dell'azienda, devono essere effettuate pulizie straordinarie negli ambienti di lavoro?
Sì.
Si applicano le indicazioni ministeriali contenute nella circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020 *).
Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

*) Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70-75%, dopo pulizia con un detergente neutro.
Prima, durante e dopo le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI che dovranno essere smaltiti in modo sicuro.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

7) Si può contrarre il Covid-19 attraverso il contatto con oggetti e superfici contaminate?
Si.
La trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati ed è sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. L'uso dei guanti non sostituisce il lavaggio delle mani.

8) Il dipendente o artigiano che accede in luoghi privati, ad es. appartamento, per l'effettuazione di lavori di breve durata e non, come deve comportarsi?
Al momento della chiamata o comunque prima di accedere al suo interno, l'addetto che effettuerà l'intervento dovrà accertarsi che le persone presenti nell'abitazione non abbiano febbre, tosse, problemi respiratori, e che non siano state in contatto con persone accertate da APSS come caso o sospetto malato COVID-19. Nel caso sia riferita la presenza di febbre e/o altri sintomi sopra indicati, se possibile procrastinare l'effettuazione dell'intervento. Nel caso l'intervento sia urgente e improcrastinabile, si dovranno adottare tutte le necessarie precauzioni, quali mascherina chirurgica e guanti. Tali dispositivi dovranno essere smaltiti in modo sicuro.

9) Come devo comportarmi nel caso di uso di automezzo aziendale in compresenza di più lavoratori?
L'utilizzo in compresenza o promiscuo del mezzo aziendale va evitato o limitato alle attività in emergenza o comunque non rinviabili. In tale caso, qualora nel mezzo non possa essere osservata la distanza di almeno un metro è necessario dotare il personale di mascherina.
È necessario anche valutare la distanza e la durata del viaggio e se del caso dare indicazioni per l'osservanza di eventuali pause (indicativamente ogni di 15 minuti) per consentire il ricambio d'aria.
Inoltre, anche in caso di utilizzo del mezzo da parte di un solo operatore è necessario dare indicazioni per la pulizia frequente prima e dopo l'uso dell'automezzo con specifici prodotti per la disinfezione delle superfici maggiormente utilizzate nella guida.

10) È possibile svolgere attività lavorative mantenendo una distanza tra i lavoratori inferiori al metro?
Il Datore di lavoro deve assumere misure di sicurezza anti-contagio organizzando le attività, il lay-out e gli spazi di lavoro garantendo una distanza di almeno un metro. Laddove non fosse praticabile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro è necessario adottare altre misure di contenimento del rischio tra cui barriere fisiche (pannelli di protezione) da installare sulle postazioni di lavoro, utilizzo di protezioni individuali (mascherine) o altri sistemi di protezione.

11) Cosa vuol dire essere a contatto?
È noto che il contagio è evitabile attraverso la rigorosa osservanza delle distanze di sicurezza (almeno > di un metro); inoltre anche il tempo di contatto è un parametro determinante per la trasmissione del virus e quindi, il semplice contatto, non è in genere in grado, da solo, di trasmettere la malattia.
Ai fini di ipotizzare la trasmissione del virus è necessario un avere un cosiddetto CONTATTO STRETTO cioè:
 

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;

  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;

  • un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;

  • una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).


12) Quali sono i principali aspetti strutturali/tecnologici e organizzativi da valutare?
Fermo restando il rispetto dei contenuti già previsti dai DPCM e dei relativi protocolli nazionali e provinciali, l'azienda dovrà effettuare una analisi della propria realtà finalizzata

Valutazione di tipo strutturale/tecnologica.
• alla verifica e definizione dei presupposti o della necessità di eventuali modifiche o adattamenti del lay-out e degli spazi¹ per la gestione ottimale del rischio COVID-19 con l'individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione dando priorità a quelle collettive;
• alla verifica e definizione delle misure per garantire il distanziamento (1-2 m da valutare a seconda della attività lavorativa);
• alla definizione degli accessi e percorsi interni adeguati al controllo degli spostamenti nel rispetto delle distanze di sicurezza;
• alla verifica delle condizioni di un'adeguata ventilazione dei luoghi di lavoro privilegiando se possibile sistemi di areazione naturale;
• alla verifica delle proprie risorse tecnologiche al fine di consentire comunque modalità di lavoro a distanza;
• ad implementare tutti i percorsi e le risorse materiali e organizzative che favoriscano la digitalizzazione e l'informatizzazione spinta a salvaguardia dei contatti fisici interumani.

Valutazione di tipo organizzativo.
• a ridefinire, se necessario, le postazioni di lavoro, le modalità di accesso e i possibili luoghi e momenti di ristoro (pausa caffè) in grado di evitare assembramenti di persone e il rispetto del distanziamento;
• a valutare, relativamente al momento del pasto, ulteriori soluzioni a salvaguardia dei contatti fisici interumani considerata l'impossibilità di utilizzo delle mascherine;
• a verificare la compatibilità tra le condizioni strutturali e la densità dei lavoratori riorganizzando se del caso l'attività lavorativa e l'orario di lavoro, distribuendolo, se necessario su un periodo più ampio;
• a garantire la continuità della operazioni di pulizia ordinaria e la necessità di attuare procedure di sanificazione definendone tipo e periodicità;
• a definire il fabbisogno, l'approvvigionamento, la tipologia e le modalità di utilizzo dei necessari presidi di protezione individuale; i DPI dovranno essere provvisti di adeguata certificazione;
• definire il fabbisogno, l'approvvigionamento e la distribuzione logistica dei distributori per l'igienizzazione delle mani;
• a definire le modalità di gestione in caso di lavori affidati ad altre ditte o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (appalti, forniture, soggetti terzi ecc.);
• definire un sistema di controllo sull'attuazione delle misure individuate.

A cura del Sottogruppo COVID19 - Comitato prov. Coord. SSL
Dott. Marcello Cestari - Uff. Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimento Salute PAT (Coordinamento)
Dott.Dario Uber - Uopsal - Dip. Di Prevenzione - APSS
Dott.ssa Sandra Cainelli - Serv. Lavoro PAT
Dott. Arch.Raffaella Giannini - Serv. Antincendi e Protezione Civile -PAT
Dott.Ing. Alfonso Piccioni - INAIL Trento
Dott.ssa Barbara Battistello - rappresentanza settore agricoltura
Dott.Ing. Paolo Angelini - Ass.Artigiani Trento - rappresentanza datoriale
Manuela Faggioni - CGIL Trento- rappresentanza sindacale
Dott. Azelio De Santa - rappresentanza Medici Competenti

REV3.0MCE30042020

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¹ La definizione di uno spazio minimo va correlata alla destinazione d’uso del locale e alla tipologia di attività svolta al suo interno, rispettando comunque il principio di evitare la presenza contemporanea di più persona andrà considerato anche il tempo di permanenza in quello spazio.