Categoria: Normativa regionale
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Regione Veneto
giunta regionale
Protocollo 8 maggio 2020, n. 184848/7900050000
Chiarimenti sulla Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020
 

Ai Signori Prefetti

delle Provincie del Veneto
Ai Sig.ri Sindaci

dei Comuni del Veneto
Ai Sig.ri Presidenti
delle Province del Veneto e Città Metropolitana di Venezia

 

In relazione all’ordinanza in oggetto si forniscono i seguenti chiarimenti:
1) Autoscuole: Il DPCM 26.4.2020, art. I, lett. v), sospende l’effettuazione degli esami di idoneità alla guida previsti dall’art. 121 del Codice Strada ma non risulta disporre una sospensione delle iscrizioni agli esami né una sospensione dell’attività di istruzione di guida ai fini del conseguimento dell’idoneità. Il codice ateco 85.53 Attività delle scuole guida non risulta sospeso, essendo incluso nel codice 85, espressamente previsto come ammesso allo svolgimento (v. allegato 3 DPCM 26.4.2020). Ai fini dell’espletamento delle esercitazioni di guida, si evidenzia che l’uso delle autovetture da parte delle autoscuole e in particolare da parte degli istruttori e allievi deve ritenersi soggetto alla disciplina di cui al punto 7 dell’ordinanza n. 46 del 4.5.2020, in particolare nella parte nella quale disciplina l’uso del mezzo per attività lavorative, richiamando le norme sulla sicurezza del lavoro operanti per il singolo datore di lavoro. Fatte salve, quindi, disposizioni più specifiche adottate dalle singole autoscuole, considerata la necessità che l’istruttore si trovi al fianco dell’aspirante, è necessario l’uso di mascherina idonea e di guanti o liquidi di igienizzazione delle mani. Le auto devono essere sanificate dopo ogni utilizzo. Ciò vale anche per esercitazioni su veicoli o mezzi diversi dalle autoveicoli, trattandosi comunque di attività lavorativa, con partecipazione di soggetti esterni, come avviene frequentemente per le attività di servizio (es. attività di istruzione, attività bancaria, attività assicurativa) e in tutte le attività commerciali. Quanto, infine, alle attività di didattica teorica, si ritiene che il divieto di e-learning contenuto nel d.m. 317/95, oltre ad essere posto da disposizione (decreto ministeriale) non gerarchicamente-superiore a quella dei decreti del presidente del consiglio dei ministri, deve ritenersi che il divieto stesso sia legato all’attività di e-learning consistente nella consultazione di video non in diretta streaming, laddove anche l’attività formativa ufficiale come quella scolastica risulta ormai ammessa in tale forma, la quale consente una verifica inequivoca sulla partecipazione diretta e responsabile all’attività didattica.

2) Soccorso alpino e speleologico e volontariato di Protezione Civile: si ritiene ammessa l’attività di formazione e addestramento degli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico e del volontariato facente parte del sistema di Protezione Civile regionale nell’ambito dell’intero territorio regionale nel rispetto di tutte le vigenti misure atte ad evitare la diffusione ed il contagio epidemico e con l’utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale. Tale attività, intesa come funzionale ad assicurare la continuità del servizio pubblico essenziale demandato al Soccorso Alpino e Speleologico e al volontariato facente parte del sistema di Protezione Civile regionale, è direttamente consentita ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPCM del 26 aprile 2020. Al riguardo si precisa che gli operatori saranno muniti dell’autocertificazione corredata da specifica dichiarazione comprovante le attività di cui sopra. Sono giustificati, in considerazione di tali dispositivi normative, sia le attività di spostamento, sia quelle materiali ed esecutive ricollegabili all’attività di protezione civile secondo i programmi adottati dalle singole organizzazioni. Deve ovviamente trattarsi di associazioni formalmente riconosciute. Si deve infine ricordare che l’attività di Protezione Civile è ammessa dall’allegato 3 del DPCM, essendo catalogata come attività con codice ateco 84.25.2 e quindi rientrando nel codice 84 espressamente indicato nel predetto allegato 3, relativo alle attività non sospese, e ciò sia con riferimento alle istituzioni pubbliche, sia con riferimento alle associazioni privatistiche riconosciuto nell’ambito del sistema di Protezione Civile.
3) Mercati: l’ordinanza n. 46 ha indicato specificamente, regolando in modo organico la tematica della chiusura festiva, gli esercizi sottoposti a tale limitazione. Tra gli esercizi individuati non sono compresi i mercati e le analoghe forme di vendita in area pubblica. Anche in base alle recenti disposizioni governative (v. DPCM 26.4.2020) si riferiscono distintamente ai mercati rispetto agli altri esercizi commerciali, ponendo regole autonome. La chiusura festiva non si applica quindi ai mercati e alle analoghe forme di vendita in area pubblica e senza posto fisso.

4) Mense previste dal punto 20 dell’ordinanza nr. 46 del 04/05/2020: il punto prevede che in caso di maestranze di più imprese compresenti nello stesso turno di mensa, le maestranze stesse siano collocate in sale separate. Si ritiene che siano sufficienti ai fini della doverosa separazione del personale appartenente ad aziende diverse, anche una separazione mobile seppure necessariamente tale da non consentire una commistione di personale anche mediante idonea segnaletica e controllo. Inoltre, la previsione deve ritenersi applicabile anche da parte di datori di lavoro rappresentati da pubbliche amministrazioni e non solo da imprese private, tenuto conto del testo generico contenuto nella lettera aa) dell’art. 1 delDPCM26/04/2020.
Anche le amministrazioni pubbliche dovranno, ovviamente adottare una previa idonea convenzione con il gestore dell’esercizio, identificando dipendenti e relativi orari di accesso.
Si pregano le SS.LL di estendere il contenuto della presente ai rispettivi uffici impiegati nell’attività di controllo in relazione al Covid-19.
Sperandoci aver fatto cosa gradita, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
 

L’Assessore all’Ambiente e
Protezione Civile
In g. Gianpaolo Bottacin