Regione Liguria
Ordinanza 10 maggio 2020, n. 28
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 APRILE 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell’O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l’altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” convertito con legge 27/2020;
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali);
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 maggio 2020;
VISTI ALTRESÌ:
la l.r. 12 novembre 2014 n. 32 recante “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”
ATTESO CHE:
il Presidente della Regione è Autorità territoriale di protezione civile;
le Regioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l’altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
si rende indifferibile l’avvio si alcune attività propedeutiche al progressivo riavvio degli esercizi commerciali in relazione alla conclusione dell’efficacia delle misure di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020;
RICHIAMATE LE PROPRIE ORDINANZE: in data 26 aprile 2020 n. 22 recante” misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020;
in data 3 maggio 2020 n. 25 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 APRILE 2020”
DATO ATTO CHE:
il d.P.C.M. 26 aprile 2020 ha apportato significative modifiche al previgente d.P.C.M. 10 aprile 2020 introducendo tra l’altro tra le necessità rincontro di congiunti purché avvenga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
il d.P.C.M. di cui al precedente alinea autorizza all’art. 1 comma 1 lett. aa la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza interpersonale ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
il medesimo d.P.C.M. acconsente all’art. 1 comma 1 lett. f lo svolgimento all’aperto di attività sportiva o attività motoria individuale ovvero con accompagnatore se trattasi di minori o di persone non autosufficienti purché nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 2 metri per le attività sportive e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2020 ha modificato rispettivamente degli allegati 1, 2 e 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020;
gli interventi di manutenzione finalizzati alla riapertura oltre che le consegne magazzini sono espressamente autorizzati dal d.P.C.M. 26 aprile 2020;
DATO ATTO ALTRESÌ’ CHE:
In data 18 maggio perdono efficacia le misure adottate con il d.P.C.M. 26 aprile 2020 e, conseguentemente, si rende indifferibile procedere da subito a tutti gli interventi propedeutici e necessari al riavvio delle attività rimaste chiuse in forza delle disposizioni emanate in materia di COVID -19;
Nel contesto di cui sopra risulta imprescindibile l’adozione da parte dei datori di lavoro delle misure necessarie a garantire una tutela globale della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori;
Per le finalità di cui sopra sono state redatte e sono in corso di redazione le linee guida INAIL finalizzate tra l’altro a stabilire misure di protezione e lotta all’insorgenza di focolai epidemici.
Al fine di consentire l’apertura graduale a far data dal 18 maggio 2020 di tutte le attività di commercio al dettaglio, cura alla persona, attività economiche oltre che di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi si rende indispensabile assentire da subito gli accessi finalizzati ad attività di manutenzione, sanificazione e predisposizione delle misure tutte definite nei protocolli INAIL a tutela della salute pubblica e dei lavoratori;
ulteriori indugi indurrebbero un riavvio delle attività non in sicurezza;
RILEVATO CHE: nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 maggio 2020 viene integrato l’allegato 1 con le seguenti attività Commerciali: “Commercio al dettaglio natanti ed accessori” e “Commercio al dettaglio di biciclette ed accessori” rispettivamente connotati da Codice ATECO 47.64.20 (Commercio al dettaglio di imbarcazioni da diporto in esercizi specializzati) e 47.64.10 (Commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette)
ai fini che qui rilevano il codice ATECO 47.64.10 ricomprende il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette e ritenuto pertanto di dover assentire in ragione delle disposizioni statali l’assenso alla riapertura nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli INAIL definiti per dette attività;
nel territorio della Regione Liguria trova applicazione la legge regionale 32/2014 e che pertanto, indipendentemente dai codici ATECO, si debba assentire la riapertura delle strutture ricettive dalla stessa individuate anche al fine di garantire un a adeguata risposta alle attività lavorative già riavviate in forza delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020;
gli interventi di manutenzione finalizzati alla riapertura oltre che le consegne magazzini sono espressamente autorizzati dal d.P.C.M. 26 aprile 2020;
RICHIAMATO ALTRESÌ l’obbligo delle misure di contenimento del contagio attraverso il distanziamento sociale oltre che dell’uso dei dispositivi di protezione individuale cosi come stabilito dall’art.3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 che introduce, al comma 2, l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ivi inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza;
RITENUTO:
di dover provvedere a definire nel territorio della Regione Liguria ulteriori modalità attuative in ragione delle modifiche intervenute al d.P.C.M. 26 aprile 2020 oltre che della conclusione dell’efficacia delle misure dallo stesso determinate a far data dal 18 maggio 2020;
che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della Sanità pubblica;
Per le motivazioni di cui in premessa
 

ORDINA

A partire dal giorno 11 maggio 2020:
1. sono assentiti gli accessi alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche tutte ed indipendentemente dai codici ATECO oltre che a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi ad oggi chiusi in quanto:
non ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; espressamente sospese dall’art. 1 comma 1 lett. u) del d.P.C.M. 26 aprile 2020
per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino, predisposizione delle attività tutte per adeguarsi alle linee guida INAIL a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e comunque per ogni attività connessa alla riapertura delle attività medesime nel rispetto del distanziamento sociale;
2. è consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati;
3. sono consentiti all’interno del territorio della regione Liguria gli spostamenti per necessità anche con coresidenti con obbligo di rientro in giornata;
4. indipendentemente dal codice ATECO è assentita la riapertura di Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), locande e alberghi diffusi (ricomprese tra le strutture ricettive alberghiere al pari degli alberghi) e delle strutture ricettive di tipo affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze, di cui all’articolo 16 della legge regionale l.r. 12 novembre 2014 n. 32, previ interventi di sanificazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati;
5. è consentito svolgere nell’ambito della regione Liguria e nel pieno rispetto del distanziamento sociale di metri 2 le attività motorie quali ad esempio:
• corsa, tiro con l’arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo;
• attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo);
esclusivamente in forma individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da d.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti);
E’ comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che devono restare chiusi;
6. sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Regione Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, anche con coresidenti;
7. sono consentite, fra le attività motorie, dalle ore 6 alle 22, anche le uscite in barca, anche con più persone purché coresidenti;
8. fra le attività motorie consentite in forma individuale, elencate in maniera esemplificativa all’art. 4, rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorally, motocross, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svolgimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dPCM governativi e dalle ordinanze regionali
9. nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere sul territorio della Regione Liguria, le seguenti attività, anche con i coresidenti ed obbligo di rientro alla propria abitazione in giornata:
A. pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:
a) che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/12/2010;
b) nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
B. controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19 della legge n. 157/92, dell’art. 36 della l.r. n.29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti.
C. prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell’art. 35 della l. r. n. 29/1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/2016.
D. raccolta funghi nel rispetto della L.R. 11/7/2014 n. 17 e s.m.i.;
E. raccolta tartufi nel rispetto della L.R. 26/4/2007 n. 18 e s.m.i.;
10. é consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1”. Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini;
b) Lo spostamento è consentito ai coresidenti e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
c) In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
11. è consentito l’allenamento e addestramento di animali (cani, piccioni viaggiatori, ecc.) nonché l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate, all’interno del territorio della Regione Liguria e nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
12. è consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali ovvero da parte di tesserati presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale ed adozione di regolamentazione che garantisca un accesso su prenotazione finalizzata a garantire rispetto dello stesso;
13. è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento con i coresidenti nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
14. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente con coresidenti e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del d. 1.19/2020;
Rimangono efficaci le precedenti ordinanze per quanto compatibili con la presente.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
• ai Prefetti ex art. 9 del d.P.C.M. 26 aprile 2020;
• ai Sindaci dei comuni liguri;
• all’ANCI;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 10 maggio 2020

Giovanni Toti