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Regione Toscana
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, 6 maggio 2020, n. 54
Ulteriori disposizioni in merito ai test seriologici rapidi connessi alla emergenza pandemia da COVID-19.
B.U.R. 7 maggio 2020, n. 37

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;
Richiamato, altresì, il decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio 2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n.23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
Richiamata la ordinanza n.18/2020, che ha previsto, fra l'altro, l'attivazione di una prima fase di impiego dei test sierologici rapidi, al fine di valutare i possibili utilizzi e le possibili azioni conseguenti di prevenzione e contenimento del virus;
Richiamata la ordinanza n.23/2020, mediante la quale sono stati definiti indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19;
Tenuto conto che, mediante la predetta ordinanza, sono stati individuati, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, nonché della disponibilità dei test, i soggetti inerenti alcuni ambiti di gruppo o individuale, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, prevedendo che il costo della esecuzione dei predetti test fosse posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;
Considerato che, ai sensi della citata ordinanza n.23/2020, è previsto che i criteri e gli ambiti di intervento, definiti per l'impiego dei test sierologici rapidi, potranno subire integrazioni e/o modifiche, in ragione della progressiva disponibilità di test sierologici rapidi, del mutare del quadro epidemiologico, delle sopravvenute evidenze scientifiche e delle valutazioni dell'apposito Gruppo di Lavoro, nonché degli indirizzi di valenza sanitaria eventualmente sopraggiunti dai livelli nazionale;
Richiamata la ordinanza n.39/2020, mediante la quale, sono stati integrati gli ambiti di soggetti, già previsti dalla ordinanza n.23/2020, ai quali dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, confermando la vigenza delle disposizioni contenute nella medesima ordinanza n.23/2020;
Tenuto conto che mediante la sopracitata ordinanza n.39/2020, si è, altresì, preso atto dell'elenco dei laboratori, deputati allo svolgimento dei test sierologici rapidi, definito sulla base di specifico Avviso di manifestazione di interesse, effettuato da ESTAR, e delle candidature pervenute;
Preso atto che i risultati della prima fase di impiego dei test sierologici rapidi suggeriscono una utilità del test a scopo diagnostico, associato e integrato con la valutazione clinica e virologica (tampone nasofaringeo), unico test considerato gold standard di riferimento, nonché una utilità siero-epidemiologica;
Tenuto conto che, a seguito della fine di operatività delle misure di contenimento del contagio, di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevista a far data dal 4 maggio 2020, e della entrata in vigore del DPCM del 26 aprile 2020, sempre più attività ed esercizi commerciali riprenderanno a svolgere le loro funzioni, seppure nel corretto rispetto delle norme di prevenzione;
Tenuto conto, altresì, del generale interesse insorto nella popolazione, in particolare da parte dei lavoratori ed operatori che non hanno mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico, di volersi sottoporre ai test sierologici rapidi, al fine di poter adottare tutte le più idonee misure di prevenzione e contenimento del contagio, garantendo, in tal modo, anche un importante contributo al quadro epidemiologico della emergenza pandemica in atto;
Tenuto conto del fatto che sono in parte venute meno le esigenze di rigoroso contenimento dello svolgimento dei test sierologici rapidi, in ragione della incrementata disponibilità degli stessi; -
Ritenuto opportuno confermare le categorie di soggetti, individuati dalle ordinanze n.23/2020 e 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;
Ritenuto opportuno integrare le suddette categorie di soggetti con ulteriori lavoratori ed operatori, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica;
Ritenuto opportuno, confermare quanto previsto dalla ordinanza n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil-influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra-respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia;
Ritenuto opportuno, altresì, integrare l'ambito individuale predetto con ulteriori soggetti;
Valutato di ribadire che il test sierologico rapido, non ha da solo valenza diagnostica, per cui a seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si procede alla effettuazione del test diagnostico molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell'esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie;
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che qualora l'esito del test sia positivo o dubbio il test diagnostico molecolare (tampone nasofaringeo) sia effettuato nel più breve tempo possibile, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell'individuo e della collettività,
Ritenuto opportuno di consentire l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico.
Ritenuto di prevedere che l'esecuzione del test, per i soggetti, di cui al capoverso precedente, avverrà a cura e spese degli stessi, che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori identificati nella ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire;
Ritenuto, pertanto, di abrogare le previsioni, di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della ordinanza n. 23/2020;
Ritenuto opportuno fornire ai datori di lavoro per la effettuazione dei test sierologici dei propri dipendenti i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
Ritenuto che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell'adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute, trovi fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della L. 833/1978 e 117 del decreto legislativo n. 112/1998;
 

ORDINA

ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:
1. di confermare le categorie di soggetti, individuati dalle ordinanze n.23/2020 e 39/2020, ai quali è effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica;
2. di integrare le suddette categorie di soggetti con i lavoratori ed operatori di seguito riportati, in ragione del rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica
•contatti stretti di casi positivi;
•studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie;
•medici ed infermieri operanti come libero professionisti;
•odontoiatri libero professionisti
•tabaccherie
•i magistrati ed il personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico;
•operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti
•maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi al momento della ripresa delle attività
3. di confermare quanto statuito dalla ordinanza n.23/2020 e n.34/2020, ai sensi delle quali è previsto che possa essere sottoposto alla effettuazione del test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID-19, nonché i paucisintomatici, che presentano sintomatologia simil- influenzale con febbre e/o paucisintomaticità respiratoria ed eventuali disturbi extra-respiratori associati, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia;
4. di integrare l'ambito individuale predetto con i soggetti di seguito riportati, il cui test potrà essere effettuato esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia:
•al fine di individuare i “paucisintomatici infettanti”, soggetti che hanno avuto un qualsiasi sintomo, anche lieve, correlabile all'infezione, almeno 10 giorni prima, qualora, ovviamente, la sintomatologia non sia evoluta in un maggior impegno clinico;
•al fine di individuare i passati “paucisintomatici infettanti”, soggetti individuati dal MMG o dal Pediatra di Famiglia, tra i propri pazienti, che abbiano avuto una sintomatologia simil-influenzale nelle precedenti settimane;
•soggetti, per i quali è prevista l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
•soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone
5. di ribadire che a seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si proceda per l'esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo), con onere da parte di ciascun soggetto di informare contestualmente dell'esito del test il medico di medicina generale e il medico competente e di adottare tutte le misure di igiene e prevenzione necessarie;
6. di prevedere che qualora l'esito del test sierologico sia positivo o dubbio il cittadino sia invitato a telefonare al numero verde unico regionale 800 55 60 60 che lo indirizzerà alla sede più vicina dove effettuare il tampone nasofaringeo con la garanzia dell'esito del test molecolare entro 24 ore dall'effettuazione dello stesso, al fine di poter adottare con massima celerità le misure di prevenzione e di trattamento necessarie per la salute dell'individuo e della collettività;
7. di consentire l'effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l'attività o la riprendano, a seguito della cessazione delle misure, di cui al DPCM 10 aprile 2020 e della entrata in vigore del DPCM 26 aprile 2020, nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto, dall'inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico. L'esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell'accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, identificati dalla ordinanza n.39/2020, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame;
8. di abrogare le previsioni, di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della ordinanza n.23/2020;
9. di confermare, anche per le categorie di cui al comma 7, al fine dell'attivazione delle misure preventive e di contenimento della pandemia e a fini epidemiologici, che sia prevista la tracciabilità, dei test effettuati e del loro esito, nel rispetto delle previsioni, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020 in materia di tutela dei dati personali attraverso l'obbligo dell'utilizzo della apposita APP sviluppata a livello regionale;
10. di fornire ai datori di lavoro per la effettuazione, a loro spese, dei test sierologici in favore dei propri dipendenti i consigli organizzativi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità dal 6 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso D.L. n.19/2020;
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
•al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
•alle Aziende ed Enti del SSR;
•ai diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR.
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art.14 del D.L. 14/2020.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo18 della medesima legge.
 

Il Presidente
 

Allegato A

Consigli organizzativi ai datori di lavoro per la effettuazione dei test sierologici ai propri dipendenti.
 

Procedura consigliata:
1. il datore di lavoro, cui afferiscono le categorie di soggetti, di cui alle ordinanza n.23/2020, n.39/2020 e di cui alla presente ordinanza, comunica a tutti i propri dipendenti la possibilità di effettuazione dello screening sierologico, ai fini dell’accertamento di una eventuale positività al virus.
2. informa i propri dipendenti che il test non è obbligatorio, ma solo su base volontaria e che, qualora decidano di farlo, al momento dell’esecuzione del test deve essere reso il consenso informato;
3. Il datore di lavoro predispone un elenco dei propri dipendenti che hanno dato l’adesione alla esecuzione del test e individua uno o più dei laboratori indicati nell’allegato all’ordinanza n.39/2020, per concordare le modalità di prenotazione e di esecuzione del test. E’ data la possibilità, in accordo con il laboratorio individuato, di inviare i propri dipendenti alla sede di prelievo laboratoristica o di eseguire il test presso la propria azienda, al fine di evitare spostamenti dei propri dipendenti;
4. al momento del prelievo, sono richiesti dei dati anamnestici, che sono inviati al SSR e che servono per avere un dato della stima della sieroprevalenza nelle varie categorie di popolazione individuate dall’ordinanza;
5. l’esecuzione del test può avvenire in due diverse modalità, ma utilizzando lo stesso supporto tecnologico:
- la prima, con tecnica “pungidito”, che, alla fine del test, permette di dare immediatamente la risposta, la quale, comunque, deve essere refertata da un medico o biologo e consegnata al soggetto;
- la seconda, con tecnica del "prelievo venoso”, che sarà analizzato in un momento successivo nel laboratorio. In questo caso, il laboratorio invierà il referto direttamente al soggetto;
6. Il referto, comunque prodotto, viene consegnato/inviato al soggetto, che ha l’obbligo, come da ordinanza, di informarne del risultato il proprio medico di medicina generale e il medico competente dell’azienda.