1.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/115

 


 

DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE

 

del 31 gennaio 2017

 

che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro («direttiva 98/24/CE») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

 

considerando quanto segue:

 

(1)

In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi dell'Unione sotto forma di valori limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell'Unione, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

 

(2)

L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione, mediante l'adozione di misure secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio (2).

 

(3)

Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 2014/113/CE della Commissione (3).

 

(4)

A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato.

 

(5)

I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a considerazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'Unione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.

 

(6)

Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine.

 

(7)

Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposizione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.

 

(8)

I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.

 

(9)

A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.

 

(10)

Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in relazione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.

 

(11)

Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico — figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione (4).

 

(12)

Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2000/39/CE della Commissione (5).

 

(13)

Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 2009/161/UE della Commissione (6).

 

(14)

Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto opportuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE.

 

(15)

Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acrilico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.

 

(16)

Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetrazione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.

 

(17)

Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (7), consultato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un periodo transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della presente direttiva, nonché che la Commissione riesamini le questioni suddette prima della fine del periodo transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.

 

(18)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (8), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

 

(19)

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificata la trasmissione di tali documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva, dato che per alcuni agenti esistono già nel diritto nazionale valori limite di esposizione professionale nazionali e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale per stabilire i valori limite di esposizione professionale.

 

(20)

Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha emesso i propri pareri il 27 novembre 2014 e il 21 maggio 2015.

 

(21)

Le misure di cui alla presente direttiva rispettano il parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Articolo 1

 

È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli agenti chimici che figurano nell'allegato.

 

Articolo 2

 

Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agenti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.

 

Articolo 3

 

Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

 

Articolo 4

 

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

 

Articolo 5

 

Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 agosto 2018.

 

Articolo 6

 

1.   Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.

 

2.   Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:

 

a)

per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato della direttiva 91/322/CEE;

 

b)

per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigore al 1o febbraio 2017.

 

Articolo 7

 

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018.

 

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva.

 

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 8

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 9

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 


 

(1)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(2)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(3)  Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).
(4)  Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 del 5.7.1991, pag. 22).
(5)  Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47).
(6)  Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87).
(7)  Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).
(8)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
 

 


 

ALLEGATO

N. CE (1)

N. CAS (2)

NOME DELL'AGENTE CHIMICO

VALORI LIMITE

Annotazione (3)

8 ore (4)

Breve termine (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Manganese e composti inorganici del manganese

(espresso come manganese)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Trinitrato di glicerolo

0,095

0,01

0,19

0,02

cute

200-262-8

56-23-5

Tetracloruro di carbonio, tetraclorometano

6,4

1

32

5

cute

200-521-5

61-82-5

Amitrolo

0,2

200-580-7

64-19-7

Acido acetico

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Cianuro di idrogeno

(espresso come cianuro)

1

0,9

5

4,5

cute

200-838-9

75-09-2

Cloruro di metilene, diclorometano

353

100

706

200

cute

200-864-0

75-35-4

Cloruro di vinilidene, 1,1-dicloroetilene

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Ortosilicato di tetraetile

44

5

201-177-9

79-10-7

Acido acrilico, acido prop-2-enoico

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroetano

62

20

312

100

cute

201-245-8

80-05-7

Bisfenolo A, 4,4′-isopropilidendifenolo

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Difeniletere

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-etilesan-1-olo

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-diclorobenzene; p-diclorobenzene

12

2

60

10

cute

203-453-4

107-02-8

Acroleina, acrilaldeide; prop-2-enale

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Formiato di metile

125

50

250

100

cute

203-788-6

110-65-6

But-2-in-1,4-diolo

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetracloroetilene

138

20

275

40

cute

205-500-4

141-78-6

Acetato di etile

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Cianuro di sodio

(espresso come cianuro)

1

5

cute

205-792-3

151-50-8

Cianuro di potassio

(espresso come cianuro)

1

5

cute

207-069-8

431-03-8

Diacetile, butandione

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Monossido di carbonio

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Diidrossido di calcio

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Ossido di calcio

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Anidride solforosa

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Idruro di litio

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Monossido di azoto

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Biossido di azoto

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenile idrogenato

19

2

48

5


(1)  
N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unione europea.
(2)  
N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Service).
(3)  Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA).
(5)  Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione.
(6)  
mg/m3 : milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valore limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa.
(7)  
ppm: parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(8)  Frazione inalabile.
(9)  Frazione respirabile.
(10)  Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto.


 

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