Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2020, n. 153
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di turismo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto predisposto dal Dirigente della P.F. Turismo, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;
VISTO il parere favorevole del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA LA L.R. n. 9/2006 “Testo unico in materia di Turismo”;
VISTO il documento Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
VISTO il documento “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: “Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale VISTA la Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
VISTO il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
VISTA la DGR n.564 del 11/05/2020 - “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere;
VISTA la DGR 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri;
VISTO il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV nel settore della ristorazione e per le attività ricreative di balneazione e in spiaggia dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020;
VISTA la DGR n.568/2020 - “D.g.r. n.564 del 11/05/2020 “Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere - modifica allegato C;
VISTA LA DGR 569/2020 “DGR.565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - Attività di Somministrazione di Alimenti e bevande e Servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona - INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020;
VISTO l'articolo 25 dello Statuto della Regione;
 

DECRETA

Articolo 1

A far data dal 18/05/2020 è consentito l'esercizio delle seguenti attività turistiche contenute nel Titolo II della l.r. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”:
- villaggi turistici, campeggi e marina resort;
- attività ricettive rurali;
- residenze d'epoca extra-alberghiere;
- case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani;
- rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi;
- affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze;
- appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- offerta del servizio di alloggio e prima colazione (b&b);
- aree di sosta attrezzate;
 

Articolo 2

A far data dal 18/05/2020 è consentito l'esercizio delle attività con codice ateco 79 - “attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione a attività connesse”.
 

Articolo 3

A far data dal 18/05/2020 gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possono avviare la sola attività di somministrazione attenendosi alle disposizioni in vigore per l'attività medesima.
 

Articolo 4

A far data dal 29/05/2020 è consentito l'esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari (art.30 comma 2 l.r. 9/2006).
 

Articolo 5

Le attività di cui ai precedenti articoli, comprese le strutture alberghiere (codice ateco 55.1), dovranno essere espletate esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative vigenti e nel rispetto di quanto previsto dai DPCM, garantendo tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19 e in coerenza con le linee guida approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 - “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e con DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati dalle DGR n. 568 del 15/05/2020 e DGR n. 569 del 15/05/2020.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione
 

Il Presidente della Giunta
(Luca Ceriscioli)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Con la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
In Italia gran parte delle attività produttive e commerciali, comprese quelle del settore turismo, sono state chiuse al fine di fronteggiare e bloccare l'epidemia da COVID-19.
Con D.G.R. n.478 del 20 aprile 2020 allo scopo di fronteggiare la gravissima crisi del settore del turismo a seguito della pandemia da Covid-19 e per organizzare la ripresa delle attività ed il rilancio dell'intero comparto produttivo, è stato istituito un apposito Comitato di Coordinamento presieduto dall'Assessore al Turismo.
Con Decreto del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche n.54 del 24/04/2020 sono stati costituiti i gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle istituzioni competenti e da rappresentanti delle categorie per valutare le problematiche del contenimento del contagio in relazione alla ripresa delle attività nel settore del turismo e redigere delle linee guida e protocolli.
L'obiettivo di questi protocolli è quello di fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
In esito al lavoro prodotto dai gruppi di lavoro sono state approvate con DGR n.564 del 11/05/2020 le linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere.
Le linee guida approvate con DGR di cui sopra rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle strutture ricettive di riferimento al fine di indicare ai gestori le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale delle strutture e degli stabilimenti e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza
La giunta regionale con la DGR 565 dell'11/05/2020 ha approvato anche “PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE.
Questi protocolli approvati con le sopra citate deliberazioni rappresentano delle indicazioni dettagliate e operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nei settori produttivi, commerciali e del turismo al fine di indicare ai titolari delle attività le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale e permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
Successivamente all'entrata in vigore delle citate deliberazione della giunta regionale sono stati definiti i seguenti documenti da parte di INAIL e ISS : Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia e documento tecnico “su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020.
Come è ben evidenziato nei due documenti si evince quanto segue:
- “Le indicazioni fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell'epidemia e, quindi, fornendo un elenco di criteri guida di cui tener conto per l'applicazione nelle singole situazioni”;
- “Il presente documento tecnico ha la finalità nell'ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici al decisore politico ferme restando le normative vigenti”
A seguito all'emanazione di questi documenti la Giunta regionale in data 15/05/2020 ha approvato la DGR 568/2020 avente ad oggetto: D.G.R. n.564 del 11/05/2020 “LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE STRUTTURE RICETTIVE, STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE - Modifica Allegato C; e la DGR 569/2020 avente ad oggetto: “DGR.565/2020 - CONFERMA PROTOCOLLI ED INTEGRAZIONE FACOLTATIVA - ATTIVITA' SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - E SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DEI DOCUMENTI TECNICI SU IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI ALLE PERSONE - INAIL E ISS DEL 12/05/2020 E DEL 13/05/2020.”
Con le citate deliberazione la Giunta Regionale ha ritenuto di confermare i protocolli regionali approvati precedentemente integrandoli con alcune delle specifiche previste nei due documenti INAIL/ISS , come elementi di miglioramento.
Tenuto conto che:
sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione dell'epidemia, vede l'indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni nella Regione Marche allo 0,29, nettamente il più basso in Italia e in chiara tendenza alla ulteriore diminuzione;
che le strutture ricettive ad oggi non autorizzate alla attività stanno ricevendo numerose richieste di prenotazione per persone che, nei limiti di quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, hanno necessità di alloggio;
Considerato che in data 11/05/2020 sono state approvate la DGR n.564 - “linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle strutture ricettive, stabilimenti balneari e spiagge libere” e la DGR n.565 del 11/05/2020 “protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle attivita' di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere” così come integrati dalle DGR n.568 del 15/05/2020 e DGR n.569 del 15/05/2020 che consentono a tutte le attività ricettive di poter riprendere le attività in sicurezza, compresi gli alberghi (codice ateco 55.1) la cui attività non è mai stata sospesa anche durante lla prima fase emergenziale.
Ritenuto che le agenzie di viaggio e i tour operator, possono riprendere l'attività seguendo le linee guida riferite agli esercizi commerciali di cui alla DGR n.565/2020.
Considerato che gli stabilimenti balneari possono già attivarsi per le attività preparatorie e manutentive (ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 16 aprile 2020) e che, in coerenza con quanto stabilito con la DGR n.494 del 27/04/2020, la stagione balneare può avere avvio dal 29/05/2020 si ritiene di stabilire la ripresa delle attività delle imprese balneari a decorrere da tale data.
Ritenuto che gli stabilimenti balneari dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande possano comunque avviare l'attività di somministrazione già a decorre dal 18/05/2020, attenendosi tuttavia alle disposizioni in vigore per l'attività medesima.
Per quanto sopra esposto si prevede la riapertura a far data dal 18 maggio delle attività contenute nel Titolo II della l.r. n.9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, delle agenzie di viaggio e turismo, delle attività di somministrazione collegate agli stabilimenti balneari e far data dal 29 maggio degli stabilimenti balneari.
Il riavvio di tutte le attività è subordinato al rispetto dei protocolli approvati con le DGR n.564/2020, 565/2020, 568/2020, 569/2020.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto