Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2020, n. 569
D.G.R. 565/2020 - Conferma protocolli ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona a seguito dei documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-cov-2 nel settore della ristorazione e dei servizi alle persone - INAIL e ISS del 12/05/2020 e del 13/05/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Credito, Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Credito, Commercio, Cooperative e Tutela dei consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Formazione e Lavoro;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”
 

DELIBERA

- Di confermare i protocolli relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi alla persona di cui alla DGR 565/2020 e a seguito dei “ documenti tecnici su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV nel settore della ristorazione e del servizio alla persona dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020 e del 13/05/ 2020 prevedendo anche l'inserimento di integrazioni facoltative per i due settori della Somministrazione e dei Servizi alla persona;
- Di integrare la lettera a) “gestione spazi comuni” del punto 4 “Procedure specifiche” del protocollo SAB di cui alla DGR 565/2020 con il seguente punto:
■ “Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano anche alle attività di bar e ristorazione effettuate dai circoli privati
- Di integrare il comma VI “misura trasversale ulteriore” del punto 6 “Definizione e o specifiche tecniche” del protocollo Commercio su aree Pubbliche di cui alla DGR 565/2020 con il seguente punto:
■ “In caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati la vendita è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria, che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti”
- Approvare gli allegati 1 e 2 al presente atto che ne fanno parte integrante e sostanziale
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di Riferimento
- L.R. n.27/09 “Testo unico in materia di Commercio”;
- L.R. n.17 del 20 novembre 2007 “disciplina dell'attività di acconciatore e estetista”
- L.R. n.38 del 18 novembre 2013 “disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing”
- Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 recante “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Operational considerations for COVID-19 management in the accommodation sector” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 aprile 2020;
- “COVID-19 and food safety: guidance for food businesses” redatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 7 aprile 2020;
- Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: “Nomina del soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto del Capo Dipartimento protezione civile n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 n. 5443;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, come integrato dalle stesse parti sociali il 24 aprile 2020;
- Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, INAIL, aprile 2020;
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
- DGR 565/2020 - protocolli operativi per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 per le attività di Commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande , attività di Tatuatori, attività di sgombero, attività di acconciatori, estetisti e centri benesseri
- Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020:
- Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
 

Motivazione e Proposta

La giunta regionale con la DGR 565 dell'11/05/2020 ha approvato “PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE, GESTIONE, CONTRASTO E CONTROLLO DELL'EMERGENZA COVID-19 NELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, COMMERCIO IN SEDE FISSA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SGOMBERO, TATUATORI E ACCONCIATORI, ESTETISTI E CENTRO BENESSERE”
L'obiettivo di questi protocolli è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a rafforzare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, con l'obiettivo di considerare le specificità nello svolgimento di talune attività economiche nei rapporti di lavoro interni e con il pubblico.
I protocolli contengono misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese li adottano all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.
Si può evidenziare come questi siano In linea con le raccomandazioni di mantenere quanto più uniforme a livello nazionale le previsioni stabilite nel Protocollo del 24 aprile 2020, le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”;
• DPCM 10 Aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare:
■ l'Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”
■ l'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”
■ l'Allegato 6 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
■ l'Allegato 10 “Principi per il monitoraggio del rischio sanitario”;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e smi.) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
Successivamente all'entrata in vigore della citata deliberazione della giunta regionale in data 12/05/2020 sono stati stato definiti:
1. Documento tecnico “su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars- CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020;
2. Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV- 2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici dell'INAIL e dell'ISS del 13/05/2020
Dal documento della ristorazione e del settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici si evince:
• “Le indicazioni fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza delle misure essenziali al contenimento dell'epidemia e, quindi, fornendo un elenco di criteri guida di cui tener conto per l'applicazione nelle singole situazioni”;
• “la riorganizzazione del settore della ristorazione dovrà necessariamente affiancare misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva dell'utenza che dovrà continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.”
• “Il presente documento tecnico ha la finalità nell'ambito delle attività del CTS di fornire elementi tecnici al decisore politico ferme restando le normative vigenti”
Inoltre si è tenuto conto, sulla base delle rilevazioni statistiche relative alla trasmissione dell'epidemia, che vede l'indice di trasmissibilità (Rt) registrato negli ultimi giorni nella Regione Marche allo 0,29, nettamente il più basso in Italia e in chiara tendenza alla ulteriore diminuzione.
Dall'analisi comparativa dei protocolli regionali sono stati elaborati i due schemi sotto indicati:

1. Ristorazione
Documento INAIL/ISS

1. In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le fig ure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione
2. Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell'organizzazione e dei turni di lavoro e degli orari di accesso e apertura. In una prima fase, devono essere favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità.
3. Vanno evitate oliere e saliere riutilizzabili
4. È vietato la modalità di servizio a Buffet o similari
5. Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
6. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l'utilizzo dei guanti in nitrile;
7. Pe il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile

2. Settore della cura della persona
Documento INAIL/ISS

1. In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba) prima di recarsi al locale per il trattamento
2. Ove possibile, già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente.
3. il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass
4. Ove possibile lavorare con le porte aperte.
5. Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale
6. Consegnare all'ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.
7. Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici
8. Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso
9. Privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili
10. Prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di trattamento (ad es. utilizzando postazioni alternate).
11. Sono inibiti, ove presenti, l'uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio
12. Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi.
13. Nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria dovranno essere adottate specifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l'uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione
14. Sono inibiti, ove presenti, l'uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggi

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si ritiene di confermare i protocolli regionali approvati con DGR 565/2020 integrandoli con le specifiche di cui ai due schemi, solo come elementi di miglioramento e come semplici raccomandazioni che si consigliano a livello facoltativo.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
In riferimento a quanto sopra esposto propone l'adozione del presente atto.
 

Allegato 1
Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 nel Settore Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB)

 

L'obiettivo del presente protocollo è fornire ulteriori indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari e nella fattispecie nelle attività di Somministrazione di alimenti e bevande (SAB), l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 rispetto alle misure previste dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo.
L'attività di somministrazione può essere svolta:
> all'interno di pubblici esercizi dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto, sia all'interno dell'esercizio che all'esterno, in un'area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si intendono i bar, le tavole fredde, i ristoranti, ecc.;
> in via temporanea cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
> all'interno di circoli privati fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
> nell'ambito di altre attività congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente, in esercizi situati all'interno, teatri, sale da concerti e simili; mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico;
> al domicilio del consumatore (catering) rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale, ecc.) con fornitura di pasti a sul posto per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. previo allestimento di cucine da campo.
Vista la peculiarità dell'attività di SAB, il protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e integra le prescrizioni del legislatore (in particolare il protocollo di cui all'Allegato 6 del DPCM 26/4/2020) e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Le imprese della Somministrazione di alimenti e bevande adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, con la duplice finalità di protezione sia per i lavoratori sia per i frequentatori esterni in quanto il profilo di rischio è principalmente correlato alla prossimità interpersonale tra lavoratori e tra lavoratori e clienti.

1. PREMESSE
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);
• DPCM 26 aprile 2020
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020
• Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS -CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione - INAIL aprile 2020
Le misure sancite dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e il protocollo aggiornati in Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Le misure di sicurezza anti-contagio si aggiungono pertanto a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e a quelle previste da specifiche normative di settore (Igiene e sicurezza alimentare).
È quindi necessario che l'adozione delle misure contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti, consumatori, lavoratori), sia dai rischi professionali (lavoratori), che alimentari (consumatori).
A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo del 24/4/20), il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D. Lgs 81/08) e il Responsabile del piano di autocontrollo (HACCP), le cui figure possono anche coincidere.

2. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa provvederà a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano il presente protocollo e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza indicate nel presente protocollo.
Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
Tutti i dipendenti dell'azienda e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

3. DISPOSIZIONE GENERALI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E IGIENICO-SANITARIO
a. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.
In particolare:
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli .) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni.);
■ Sulla la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile della prevenzione laddove sia presente, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
■ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti);
■ Essendo l'informativa valida anche per clienti e consumatori che accedono al locale, è opportuno che le locandine/poster siano facilmente comprensibili e scritti in varie lingue (materiali disponibili e scaricabili da siti ufficiali come Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità, Regioni.);
■ Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori di aziende terze (addetti pulizie, manutenzione, fornitori, vigilanza.) si può fare ricorso anche a strumenti informatici e materiali multimediali, in modo da trasmetterli prima dell'accesso in azienda ed evitare la trasmissione di materiale cartaceo;
L'azienda fornisce al personale dipendente le informazioni sulle misure adottate tenendo conto anche delle mansioni e dei contesti lavorativi, in particolare riguardo all'importanza di:
> mantenere la distanza di sicurezza ogni qualvolta la mansione lo consenta
> rispettare il divieto di assembramento
> osservare le regole di igiene
> utilizzare correttamente i Dispositivi di protezione.
A tal proposito il datore di lavoro assicura adeguata formazione sul corretto uso dei dispositivi (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute...), privilegiando modalità di formazione a distanza (es. FAD, e-learning.
■ Ogni membro del personale, sia dipendente che familiare coadiuvante o personale occasionale giornaliero operante nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza.
■ I lavoratori dell'azienda che svolge attività di catering presso la struttura di un soggetto giuridico pubblico o privato (azienda), ricevono le informazioni sul protocollo da questi adottati e ne rispettano le disposizioni.


b. MODALITÀ DI INGRESSO AL LOCALE
■ L'impresa deve regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio;
■ Assicurare, per quanto possibile, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano;
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica del lavoratore e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza. In aggiunta alla mascherina è possibile l'utilizzo di strumentazioni idonee allo scopo come ad esempio visiere protettive;
■ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea (termometro a infrarossi) nel rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nella nota 1 riportate a fianco.
■ I dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, dovranno essere forniti di un tesserino di riconoscimento esposto e visibile, in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente riconoscibili.
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1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

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Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura indicata al successivo paragrafo 8 del presente Protocollo. In alternativa il personale potrà presentare una autocertificazione giornaliera sullo stato di Salute.
Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si deve:
> lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 minuti);
> i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
> la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura.
■ Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all'ingresso in azienda dovrà procedere al lavaggio delle mani con acqua e sapone e alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
■ L'impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione, controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento.


c. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI E CLIENTI
Per i Fornitori:
Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.
• Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi, privilegiando la trasmissione telematica di documenti;
• Regolare gli accessi nel locale dei fornitori/corrieri in orari di non apertura al pubblico, ed evitare gli accessi non strettamente correlati all'attività di ristorazione;
• Nelle attività di consegna, carico e scarico, il trasportatore, corriere o fornitore lascia preferibilmente la merce all'esterno in prossimità dell'ingresso. Eventuale scambio di materiali/documenti dovrà avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno un metro), indossando dispositivi di protezione (mascherine e guanti).
Per i clienti:
• L'attività di consegna a domicilio evita il rischio da "assembramento" e offre la maggior garanzia limitando i contatti. Va pertanto mantenuta e incentivata nei limiti del possibile. Il personale addetto alla consegna indossa guanti e maschera, consegna il cibo all'ingresso senza entrare nel domicilio.
• Favorire sistemi di pagamento elettronici e dotare l'addetto di disinfettante per le mani e prodotti per la pulizia dei POS dopo ogni utilizzo (alcool etilico almeno al 70% o altro prodotto equivalente).
• L'attività di take-away evita il rischio da esposizione per consumazione nei locali.
• Gestire gli accessi dei clienti con orari scaglionati su prenotazione telefonica/on-line, secondo percorsi segnalati per il rispetto della distanza di sicurezza:
• Limitare la permanenza al tempo necessario per il ritiro per evitare assembramenti;
• Gli addetti alla consegna sono dotati di maschera e guanti. Applicare le misure di igiene delle mani e pulizia degli strumenti (cassa, POS...) dopo ogni pagamento;
• Per il servizio ristorante/bar,
• Differenziare (se possibile) entrata e uscita e delimitare i percorsi con segnaletica che facilita il rispetto della distanza di almeno 1 metro;
• Controllare il rispetto del numero massimo ammesso nel rispetto delle misure di distanziamento;
• I clienti vanno accompagnati al tavolo nel rispetto della distanza superiore a un metro.


d. ATTIVITÀ DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI SAB
L'attività di “pulizia” è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di “disinfezione”, invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.
Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detergenti o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2.
Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detergenti è vincolata al superamento di prove di efficacia.
Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.
Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.
Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nel Protocollo condiviso del 14 marzo per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una blanda disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione.
Riepilogo delle principali procedure:
• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (cucina, sala ristorante, bar, deposito materie prime, spogliatoio per gli addetti, servizi igienici per gli addetti e per il pubblico), delle postazioni di lavoro, delle aree comuni (reception) e di svago (es sale fumatori), anche nel rispetto delle procedure di igiene già adottate ai sensi delle specifiche normative di settore;
• Garantire la pulizia e sanificazione a fine turno delle superfici di contatto “comuni” (banconi, piani di lavoro, tavoli, maniglie, porte, celle frigorifere, forni ecc...), delle attrezzature/strumentazioni di lavoro (area cucina e bar) e delle tastiere, schermi touch, mouse (casse, dispositivi digitali di prenotazione o pagamento);
• Tavoli, banchi, sedie e oggetti di uso comune per il servizio (cestino pane, zuccheriera, saliera, oliera.) vanno invece puliti e igienizzati dopo ogni utilizzo. A tale scopo usare i detergenti comuni e ipoclorito di sodio 0.1% di cloro attivo o alcool al 70% o altri prodotti specifici secondo le procedure di igiene già previste. Privilegiare l'uso di oggetti monouso e prodotti monodose;
• La biancheria da sala, da cucina e altri materiali in tessuto, vanno lavati in acqua calda a 60¬90° con comuni detersivi o secondo le modalità già in atto per le lavanderie industriali per la ristorazione;
• Dotare i servizi igienici di materiali (asciugamani) usa e getta e di un n. adeguato di cesti per i rifiuti;
• Importante garantire il costante ricambio di aria naturale dei locali (vedi anche Rapporto ISS 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2” del 23/3/2020), soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione;
• Gli impianti di ventilazione meccanica controllata, consentendo il ricambio dell'aria con l'esterno, devono restare attivi nelle 24 ore per tutti i giorni della settimana. Le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra, inumiditi con acqua e sapone o con alcool etilico maggiore al 70%;
• Eliminare la funzione di ricircolo dell'aria condizionata, che favorisce la diffusione in aria di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.);
Inoltre si ritiene importante quanto segue:
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.


e. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È stato chiarito dalla comunità scientifica che il contagio avviene in presenza di persone infette tramite tosse e starnuti. Il virus, infatti, entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con mani non adeguatamente pulite.
Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus.
Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:
• il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
• l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
• per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).
Vanno dunque seguite le seguenti procedure:
• i lavoratori adottano tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (lavaggio regolare e frequente, uso di disinfettanti cutanei, taglio unghie, rimozione accessori e gioielleria, mantenimento in ordine di barba, baffi, capelli...). Tali norme di igiene vanno ad integrare quelle già in essere per gli operatori addetti alla lavorazione /somministrazione di alimenti
• È sempre raccomandata (per lavoratori, fornitori, clienti...) la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. A tal fine, il titolare deve controllare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano ricaricati regolarmente e mettere a disposizione salviette usa e getta per asciugare le mani, oltre a un numero sufficiente di contenitori per rifiuti in prossimità dei lavelli. Esporre locandine per le indicazioni sulla corretta igiene delle mani in prossimità dei servizi igienici
• Posizionare dispenser di gel igienizzante per le mani in ingresso e in altre postazioni facilmente visibili e raggiungibili (secondo le dimensioni del locale) ad utilizzo di chiunque fa ingresso nel locale. È consentita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf


f. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
• Nell'attività SAB è previsto ai fini della sicurezza alimentare l'utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate e guanti ad uso alimentare durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti. Tali dispositivi, già largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, possono essere idonei a ridurre la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti inconsapevolmente infetti (vedi rapporto ISS n. 17/2020 “Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2” versione del 19/4/20).
E' tuttavia necessario valutare se i dispositivi già in dotazione ai fini della sicurezza alimentare, siano efficaci anche ai fini della protezione rispetto al contagio da virus SARS-CoV-2, soprattutto per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie.
• I dispositivi di protezione vanno indossati sempre nei compiti che non consentono il rispetto della distanza interpersonale superiore a un metro: l'uso delle mascherine (almeno FFP2) e di eventuali ulteriori dispositivi di protezione deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. Gli addetti al servizio ai clienti, essendo questi ultimi sprovvisti di protezione delle vie respiratorie, devono essere dotati di idonei Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
• nel corso delle pulizie e soprattutto durante operazioni di sanificazioni dei locali e delle varie superfici delle strutture del ristorante o del bar, si consiglia l'uso di mascherine “chirurgiche” e “FFp2” omologate secondo le sigle mostrate nelle tabelle riportate nell'allegato scientifico. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.
• In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.
• Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero sia i guanti in gomma, gli occhiali e i grembiuli monouso. Per i guanti in gomma l'eventuale uso da parte del personale di sala non è consigliabile per il fatto che la pulizia degli stessi in corso di uso risulta difficile e che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Come anticipato, l'uso dei DPI al completo è consigliato all'atto delle procedure di pulizia e sanificazioni degli ambienti, in particolare dei bagni.
In sintesi l'azienda è tenuta a fornire:
■ detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso imbevute di disinfettante;
■ mascherine protettive del tipo “chirurgico” o “FFP2 (da notare che le monouso vanno utilizzate una sola volta) ovvero altre tipologie conformi alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria e o altre misure protettive idonee come ad esempio la visiera protettiva;
■ guanti monouso;
■ termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.


g. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI
Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l'urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.


h. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
■ Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
■ L'azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.


i. INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI LAVORATORI NEI RIGUARDI DELLA PANDEMIA DI COVID-19
Con il presente Protocollo, si ritiene opportuno sostenere, anche attraverso gli strumenti della bilateralità, momenti di informazione in modalità FAD rivolti a tutti i lavoratori del comparto riguardanti la prevenzione della pandemia di COVID-19 con l'obiettivo di:
■ educare il personale all'importanza delle misure di controllo allo scopo di prevenire la trasmissione dei patogeni collegati a questo virus;
■ individuare le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
■ istruire adeguatamente il personale sulle corrette modalità d'uso dei DPI.


l. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
■ La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
■ Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
■ La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
■ Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
■ Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;
■ Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;
■ Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Le aziende del settore ristorazione che non hanno nominato il medico competete in quanto non previsto ad esito della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 e smi, alla ripresa dell'attività applicheranno le indicazioni della Autorità sanitarie.

4. PROCEDURE SPECIFICHE
a. GESTIONE SPAZI COMUNI NEL SETTORE SAB (CUCINA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, SALA RISTORANTE/BAR)

Il primo criterio di protezione da virus SARS-CoV-2 è il distanziamento interpersonale (tra lavoratori, tra lavoratori e clienti) trova difficile applicazione nel settore della ristorazione. Pertanto il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell'organizzazione del lavoro e degli orari di accesso e apertura. Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano anche alle attività di bar e ristorazione effettuate dai circoli privati.
Spazi comuni frequentati da soli lavoratori (cucina, dispensa, spogliatoio, bagno addetti...)
• Organizzare le attività in modo da garantire un utilizzo differito degli spazi:
• Regolamentare l'accesso dei lavoratori agli spazi comuni (es. spogliatoio)
Spazi comuni frequentati da lavoratori e clienti
• Distribuire i tavoli assicurando la distanza di almeno un metro tra i commensali di tavoli vicini considerando la distanza da seduti. È consentita deroga per i conviventi. Nel caso di due o più persone non conviventi devono essere garantite le distanze 1 metro seduta seduta e 1 metro fronte fronte o in alternativa mediante l'utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio in plexiglas)
• Favorire l'adozione di menu e carta dei vini digitali (gestiti solo dal personale e non dato nelle mani del cliente fatto salvo l'immediata igienizzazione del dispositivo post uso ) per limitare sia il contatto con i materiali sia quello tra clienti e lavoratori; In ogni caso disporre menu su lavagne/tabelle ben visibili in vari punti del locale per evitare assembramenti o disporre menu plastificati per consentirne l'igienizzazione dopo ogni uso ovvero stampati su fogli monouso.

b. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
Al fine di favorire la presenza contemporanea del personale:
Favorire l'alternanza dei lavoratori su più turni nell'arco della giornata;
Verificare la possibilità di prolungare gli orari di apertura e di servizio;
Articolare il lavoro con orari differenziati;
Verificare la possibilità di organizzare circuiti “self service” per limitare il servizio ai tavoli, secondo percorsi che evitano assembramenti nei punti di rifornimento.

c. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

1. Gestione servizio di Ristorazione
■ Si adottano adeguate soluzioni organizzative per evitare assembramenti di clienti all'ingresso dell'esercizio e all'interno della sala ristorante;
■ si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita;
■ è previsto obbligatoriamente il sistema di prenotazione telefonica e digitale;
■ dotare direttamente i tavoli dei condimenti necessari (salse, condimenti ecc.... monodose);
■ all'ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
■ non è disponibile l'uso del guardaroba;
■ gli avventori possono continuare ad essere accompagnati al tavolo nel rispetto delle distanze interpersonali;
■ i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle Autorità sanitarie;
■ l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti pertanto è necessario limitare la presenza di più persone nei servizi igienici con avvisi ben visibili (poster/locandine);
■ gli oggetti utilizzati per un servizio (cestino del pane, prodotti per il condimento, zuccheriera monodose, ecc.) non possono essere messi a disposizione di nuovi clienti senza adeguata igienizzazione. È altresì possibile che l'esercente adotti soluzioni alternative quali prodotti monouso, ecc.;
■ possono essere messi a disposizione degli avventori appositi cestini per poter buttare i dispositivi di protezione individuale, nonché altri rifiuti biologici (fazzoletti);
■ i tavoli sono distribuiti assicurando il distanziamento di un metro l'uno dall'altro tenendo conto della distanza da sedia a sedia e, a tal fine, ciascuna azienda può adottare le soluzioni più adeguate al proprio layout;
■ ai clienti che richiedono espressamente un distanziamento interpersonale anche nel proprio tavolo, questo viene assicurato con l'adozione delle distanze 1 metro seduta seduta e 1 metro fronte fronte o in alternativa mediante l'utilizzo di pannelli di separazione (ad esempio in plexiglas)
■ si favoriscono sistemi digitali di pagamento direttamente dal tavolo. In ogni caso, alla cassa è posizionata adeguata segnaletica orizzontale per il distanziamento e di protezione;
■ piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;
■ tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in specifici sacchi per la lavanderia e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
■ Ciascun tavolo è servito possibilmente dallo stesso addetto (o più addetti secondo il n. di clienti al tavolo) per la durata dell'intero servizio. Se lo stesso operatore svolge frequentemente in tempi diversi tutte le operazioni, spostandosi continuamente fra diverse postazioni di lavoro, si favorisce la diffusione di eventuali agenti patogeni con possibilità di contaminazioni. Pertanto l'igiene, l'educazione del personale ed il controllo della contaminazione crociata sono tra i fattori più importanti nel condizionare la salubrità sia delle produzioni che degli ambienti di lavoro.

2. Gestione Servizio Bar
■ si adottano sistemi di contingentamento degli ingressi volti a evitare assembramenti;
■ si dispone, ove possibile, la separazione degli accessi di entrata e di uscita;
■ all'ingresso vengono posizionati dispenser con gel igienizzanti per la pulizia delle mani dei clienti;
■ si evita l'uso di appendiabiti comuni;
■ il servizio al banco assicura il distanziamento interpersonale di un metro;
■ davanti al banco e alla cassa è posizionata idonea segnaletica orizzontale per favorire il distanziamento interpersonale;
■ è adottato un modello di servizio che favorisce la riduzione degli spostamenti della clientela all'interno dell'esercizio;
■ l'accesso ai servizi igienici dovrà avvenire evitando assembramenti;
■ i bagni a disposizione dei clienti sono dotati di prodotti igienizzanti per il lavaggio delle mani e riportano dépliant con le raccomandazioni delle autorità sanitarie;
■ sul banco è bene favorire la messa a disposizione di prodotti monouso;
■ si favoriscono sistemi digitali di pagamento;
■ si consiglia, ove possibile, la predisposizione di barriere fisiche (es. barriere in plexiglas) nelle zone dove vi è una maggiore interazione con il pubblico (es. in prossimità dei registratori di cassa);
■ si incentiva l'uso del take away e del delivery;
■ piatti, bicchieri, posate e simili sono lavati in lavastoviglie a temperatura adeguata, in modo che possano essere disinfettati, inclusi gli oggetti che non sono stati utilizzati dai clienti in quanto potrebbero essere entrati in contatto con le mani degli stessi. Spetta all'esercente verificare le temperature di lavaggio, così come il corretto dosaggio di detergenti e disinfettanti chimici utilizzati nella lavastoviglie. Se, per qualsiasi ragione, il lavaggio automatico non fosse possibile, nell'eseguire quello manuale si consiglia di utilizzare le procedure standard con lavaggio, disinfezione e risciacquo, usando il massimo livello di precauzione, asciugando le stoviglie con tovaglioli di carta monouso;
■ tovaglie, tovaglioli e altri tessuti per la tavola devono essere messi in sacchi per la lavanderia specifici e il lavaggio deve assicurare la rimozione di agenti patogeni;
■ La regione marche valuterà dal punto di vista igienico sanitario la eventuale fattibilità, in sostituzione del DPI per il personale di sala, sistemi di innovazione digitale per prenotare e per evitare contatto tra cameriere e cliente affinché si possa prendere l'ordine senza consultazione cartacea ovvero QR Code direttamente attraverso il dispositivo telefonico del cliente cosi anche per il pagamento.

3. Gestione Spazi Aperti
Le procedure adottate negli ambienti interni vengono applicate anche negli spazi esterni:
■ si presterà attenzione al distanziamento tra i tavoli;
■ corretta pulizia tavoli dopo l'utilizzo da parte dei clienti;
■ adeguata gestione degli ingressi e delle uscite;
■ delimitazione degli spazi.

4. Servizi a Domicilio
■ I trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani;
■ la consegna avviene con modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti: i trasportatori non possono entrare nel domicilio, il cibo deve essere lasciato sull'uscio;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, in accordo con il cliente, il pagamento tramite contanti avviene senza contatto diretto: il contante verrà lasciato sull'uscio della porta dell'avventore e l'operatore, una volta verificato il pagamento, lascia il cibo e l'eventuale resto e si allontana prima che il cliente apra la porta.

5. Vendita per asporto
■ All'atto della consegna i lavoratori e i clienti sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso);
■ verranno assicurate modalità che escludono o limitano il contatto con i clienti che non possono entrare nell'esercizio, la consegna sarà eseguita sull'uscio del locale;
■ sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione. Inoltre, se il pagamento avviene tramite contanti, si eviteranno contatti diretti: il contante verrà lasciato dal cliente in un apposito contenitore messo a disposizione dall'esercente, l'operatore, una volta verificato il pagamento, consegnerà il cibo e l'eventuale resto in una contenitore a parte.

6. Catering e Banqueting
a. Congressuale in sedi esterne

■ Rimodulazione degli spazi a cura delle sedi esterne prescelte rispetto al numero dei partecipanti, per assicurare il rispetto della distanza interpersonale;
■ Personale con dispositivi di protezione individuale, qualora non sia possibile la distanza interpersonale di un metro;
■ Prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani;
■ Utilizzo, ove possibile, di materiale monouso (bio e compostabile);
■ Sanificazione del materiale utilizzato per la produzione e il servizio attraverso lavaggio, asciugatura a vapore e in aggiunta utilizzo di prodotti sanificazione;
■ Mezzi di trasporto dedicati esclusivamente al trasporto alimenti e altri esclusivamente al trasporto del materiale di ritorno da sanificare. Il camion frigorifero potrà trasportare i contenitori del cibo al rientro dal servizio e verrà in tal caso igienizzato successivamente.
b. Servizio a buffet standing congressuale
• Favorire il servizio di take-away (il cameriere compone un box, coffe box e lunch-box con la scelta del cliente) per il consumo in apposta area attrezzata;
• buffet, prima del consumo, protetti da schermi o teli trasparenti;
• tendiflex e sistemi di segnalazione delle distanze interpersonali da predisporre a cura delle sedi ospitanti;
• Pinze, cucchiai, mestoli e altri utensili a disposizione degli ospiti vanno sostituiti con frequenza e lasciati in contenitori separati, al fine di evitare il più possibile il contatto diretto tra le mani degli ospiti e il cibo;
• creazione di percorsi divisi per accesso ed uscita alle aree buffet ideati e predisposti a cura delle sedi ospitanti;
• non viene effettuato il servizio a giro braccio;
c. Servizio al tavolo
■ Distanziamento di un metro tra tavoli per garantire la distanza interpersonale;
■ Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi);
■ Servizio esclusivamente al tavolo e quindi no aperitivi.

5. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
Le aziende, a seconda delle dimensioni, si riservano la possibilità di costituire un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

6. CONCLUSIONI
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano o direttamente o a mezzo di strutture formative autorizzare ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L''impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).

7. Integrazioni facoltative a seguito del Documento INAIL/ISS
A seguito del documento tecnico “su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV nel settore della ristorazione dell'INAIL e dell'ISS del 12/05/2020, come raccomandazioni si consigliano facoltativamente le seguenti indicazioni:
1. In considerazione della tipologia di attività che prevede la presenza di personale addetto alle cucine e di personale addetto al servizio ai tavoli, oltre a quello dedicato ad attività amministrative se presente, è opportuno, oltre ad un'informazione di carattere generale sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un'informativa più mirata, anche in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme igieniche da rispettare nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione;
2. il rispetto del distanziamento sociale può raggiungersi solo attraverso una rimodulazione della capienza, degli spazi, dell'organizzazione e dei turni di lavoro e degli orari di accesso e apertura. In una prima fase, devono essere favorite soprattutto soluzioni che privilegino l'uso di spazi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste modalità;
3. Vanno evitate oliere e saliere riutilizzabili;
4. Servizio esclusivamente al piatto (no vassoi)
5. Per il personale addetto al servizio ai tavoli è necessario l'uso della mascherina chirurgica per tutto il turno di lavoro e ove possibile, l'utilizzo dei guanti in nitrile;
6. Per il personale di cucina, in condivisione di spazi confinati, va indossata la mascherina chirurgica; dovranno essere utilizzati altresì guanti in nitrile in tutte le attività in cui ciò sia possibile;
7. È vietato la modalità di servizio a Buffet o similari
 

Allegato 2)
Protocollo per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, centro benessere

 

Premessa
Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nella collettività si conformano a:
• Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare epidemiologica da COVID-19”;
• “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020 (ora Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020;
• DPCM 26 aprile 2020;
• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” Verbale n. 49 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, approvato in data 9 aprile 2020;
• Circolare del Ministero della Salute, n. 0014915-29/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 29 aprile 2020.
Le misure di contenimento e di sicurezza anti-contagio sanciti dal DL n. 19 del 25 marzo 2020 e dall'Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, rappresentano un obbligo per i datori di lavoro delle attività produttive e professionali (inclusi lavoratori autonomi) al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Tali misure si aggiungono a quelle già adottate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08 e smi) e alle procedure/requisiti igienico-sanitari richiesti dalle specifiche normative di settore. È quindi necessario che l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 segua un approccio integrato, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio da nuovo coronavirus (utenti e lavoratori) sia dai rischi professionali (lavoratori). A tal fine è essenziale il coordinamento tra il Comitato (previsto dal punto 13 del Protocollo 24/4/20) e il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (ove presente ai sensi del D.Lgs 81/08), le cui figure possono anche coincidere. Le disposizioni che seguono, hanno lo scopo di fornire ulteriori indicazioni per l'applicazione delle misure anti-contagio nelle attività di acconciatore, estetista, centro benessere.

1. Disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario
Sono stabilite le seguenti disposizioni generali di carattere organizzativo e igienico-sanitario:
■ Svolgere le attività esclusivamente su appuntamento (tramite telefono, app. o mail);
■ Avvisare il cliente che non può presentarsi in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o simil-influenzale (tosse, congiuntivite ...) o se negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 o sia rientrato da zone a rischio (indicazioni OMS);
■ Predisporre materiale informativo sulle misure di igiene (locandine, cartelli ...) da porre in ingresso e in altre postazioni del locale facilmente accessibili/visibili per informare sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio. Materiali informativi utili possono essere scaricati da siti istituzionali (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità -ISS, Organizzazione Mondiale della Sanità -OMS, Regioni...);
■ Regolare l'accesso al locale, sia del personale che dei clienti e fornitori, in modo da evitare assembramenti e attese negli spazi comuni; l'ingresso è consentito solo indossando la mascherina. I fornitori esterni devono permanere il tempo minimo necessario per il completamento delle operazioni di consegna/pagamento della merce e devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie e guanti;
■ Assicurare che ciascun lavoratore segua e gestisca la stessa cliente in tutte le fasi della lavorazione, per evitare promiscuità all'interno della stessa struttura;
■ Posizionare all'ingresso del locale dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;
■ Assicurare la presenza di un solo cliente per volta in area reception, spogliatoi, servizi igienici e altri spazi comuni (es. distributori bevande);
■ Consentire la permanenza dei clienti all'interno dei locali limitatamente al tempo strettamente indispensabile all'erogazione del servizio/trattamento;
■ Per le imprese maggiormente strutturate e con dipendenti, adottare orari di apertura flessibili con turnazione dei dipendenti;
■ Assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra lavoratore e cliente ogni qualvolta le fasi di lavoro lo consentano (es tempi di trattamento per tintura, asciugatura, smalti ...).
■ Fare uso obbligatorio della mascherina chirurgica sia da parte del lavoratore che del cliente e curare scrupolosamente l'igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone e uso di soluzione/gel disinfettante, anche preparato secondo ricetta OMS), in quanto la maggior parte dei compiti legati alle mansioni richiedono il contatto diretto con il cliente (trattamenti viso-corpo-mani, taglio-piega-lavaggio capelli.) e non consentono il rispetto della distanza minima di sicurezza (mettere a disposizione la mascherina di cortesia anche per il cliente qualora ne sia sprovvisto);
■ Provvedere alla adeguata formazione del lavoratore sul corretto uso della mascherina (vedi materiale OMS, ISS, Ministero salute.) e di altri dispositivi di protezione, privilegiando modalità di formazione a distanza (es. e-learning);
■ Far detergere le mani al lavoratore (secondo indicazioni OMS, Min Salute) prima dell'accesso al posto di lavoro e con frequenza regolare nei diversi momenti dell'attività lavorativa; indossare sempre guanti monouso; nei casi in cui non sia possibile l'uso di guanti (es. depilazione); adottare le procedure di igiene previste da normativa vigente sia di settore che misure anti-contagio COVID-19 (si consiglia di non indossare anelli, bracciali, orologi);
■ Procedere, in relazione al Protocollo di sicurezza anti-contagio siglato il 24 aprile, ad accertare la temperatura corporea del dipendente in ingresso tramite idonei strumenti di misurazione della febbre (es. termometro infrarossi), nel rispetto delle indicazioni in tema di tutela della privacy;
■ Informare tutti i lavoratori di restare al proprio domicilio in presenza di febbre (>37.5°) o altri sintomi simili influenzali e contattare il proprio medico curante; il datore di lavoro deve inoltre informare il lavoratore circa le misure di prevenzione da rispettare, con appositi depliants informativi o materiali multimediali;
■ Garantire la pulizia e la sanificazione degli ambienti (secondo indicazioni del Ministero della Salute nella Circolare 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) con frequenza di almeno due volte al giorno e comunque in funzione dell'affluenza, dei turni di lavoro e degli impianti di areazione, ponendo particolare attenzione anche alle superfici di contatto comuni quali porte, maniglie, corrimano, ecc ...
■ Garantire il regolare ricambio di aria con aperture naturali ove possibile, evitando tuttavia condizioni di discomfort microclimatico (correnti di aria calda/fredda eccessivi). In presenza di specifici impianti di ventilazione meccanica controllata, garantirne la funzione continuativa nelle 24 ore con regolare pulizia/manutenzione dei filtri. Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 del 23/3/20)
■ Mettere a disposizione contenitori per rifiuti chiusi (possibilmente con apertura a pedale) con sacchetto richiudibile. I rifiuti rappresentati da dispositivi (mascherine, guanti etc. utilizzati nella prevenzione del contagio da COVID-19), i fazzoletti di carta e materiali monouso, possono essere assimilati ai rifiuti urbani e devono essere conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati;
■ Privilegiare l'utilizzo di dispositivi/strumenti monouso (lamette, aghi, teli.); per gli strumenti non monouso seguire i protocolli di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, smaltimento nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in tema di igiene del settore. Per i presidi in tessuto, cambiare ad ogni cliente e lavare con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°);
■ Ove possibile, posizionare pannelli di separazione sulle postazioni/banchi e sulle casse e tra una postazione ed una altra di lavoro;
■ Utilizzare occhiali protettivi o visiere in plexiglas per i trattamenti face to face per i quali non può essere garantita la distanza interpersonale di un metro (per gli acconciatori limitatamente ai servizi di taglio/cura della barba, per le estetiste, limitatamente al trattamento viso). Igienizzare le postazioni di lavoro dopo ogni trattamento/servizio;
■ Procedere alla disinfezione/sterilizzazione di strumentazioni e dei servizi igienici dopo ogni utilizzo secondo le normative di igiene del settore;
■ Verificare che i dispenser di sapone nei servizi igienici siano regolarmente ricaricati. Evitare asciugamani di spugna/stoffa a favore di salviette usa/getta;
■ Riporre gli indumenti in armadietto separato e chiuso ivi compresi gli oggetti personali (borsa, abiti, scarpe, telefono, ecc.);
■ Ricordare che le mascherine chirurgiche possono essere smaltite come normali rifiuti urbani e solo nei casi accertati o dubbi di Covid-19, dovranno essere smaltite come rifiuto speciale.

2. Ulteriori disposizioni limitatamente ai saloni di acconciatura che - contrariamente ai centri estetici - normalmente non dispongono di spazi chiusi nell'ambito dei quali circoscrivere la presenza ad un solo cliente per operatore
Per queste strutture, oltre le prescrizioni di cui al punto precedente si deve prevedere inoltre:
• delimitazione degli spazi con applicazione sul pavimento di scotch di colore ben visibile per distanze minime di 1,80 m lineare;
• distanziamento (almeno un metro) attraverso rimodulazione delle postazioni di lavoro (ove possibile) o utilizzo di postazioni alternate sia nella zona del lavaggio che nelle zone trattamenti; il distanziamento potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di pannelli che separano le postazioni di lavoro e che non permettano in alcun modo la promiscuità lavorativa e che vengano rispettate tutte le condizioni del presente protocollo;
• distribuzione della clientela tra gli addetti in modo tale che ciascun operatore abbia in carico un massimo di due clienti contemporaneamente qualora uno dei due sia in fase di attesa tecnica (tempo di posa del colore, asciugatura, altro) nel rispetto delle distanze di sicurezza.
• Posizionamento di pannelli di separazione tra le postazioni di lavoro, qualora fosse impossibile la distanza di sicurezza.

3. Misure aggiuntive per i centri estetici
Specificamente per i centri estetici devono essere rispettate le seguenti misure:
• Utilizzo di soprascarpe monouso;
• Utilizzo di camici e teli monouso o lavaggio giornaliero degli indumenti e teli ad alta temperatura (60-90°) con prodotti igienizzanti;
• Accurata detersione/sanificazione dei lettini con ipoclorito di sodio-candeggina (diluizione dello 0,1% in cloro attivo) o alcool denaturato (almeno 70%), ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento.
• Ricevimento clienti esclusivamente per appuntamento, contingentando gli ingressi ed evitando ogni ipotesi di assembramento (tra un appuntamento ed un altro almeno 20 minuti per permettere la sanificazione e ventilazione dell'ambiente e degli strumenti);
• Sterilizzazione di attrezzi per mezzo di autoclave o altri metodi di sterilizzazione equivalenti;
• Confezionamento degli attrezzi stessi come avviene per la categoria medica dei dentisti;
• Sanificazione (secondo modalità Circolare ministeriale n. 5443 del 22/2/20 “Pulizia di ambienti non sanitari”) ad ogni ingresso/servizio di: mobilio, lettini, pavimenti e macchinari al fine di preservare la clientela da agenti patogeni;
• Utilizzo da parte del personale di guanti usa e getta e mascherine a presidio medico;
• Utilizzo in via prioritaria di biancheria e presidi monouso: tappetini, mutandine, cuffie, fasce, cartene, lenzuolini pantaloni in cartene o tnt, asciugamani, accappatoi (questi due ultimi in tnt, quindi usa e getta); se si usano materiali in cotone, lavaggio con detergente e acqua ad alte temperature (60-90°).

4. Orario e turni di lavoro
In questa fase emergenziale e fino a nuove disposizioni, al fine di evitare assembramenti di persone, è prevista la flessibilità dell'orario di lavoro come di seguito:
• orario previsto dalle 8 alle 21.30;
• possibilità di svolgere il lavoro anche nei giorni i festivi;
• facoltà di organizzare il lavoro con il sistema della turnazione.
È previsto un calendario per gli orari scaglionati di entrata/uscita dei dipendenti al fine di evitare nei limiti del possibile, assembramenti sui mezzi pubblici di trasporto ed all'entrata/uscita dalla sede operativa.

5. Rappresentanti e corrieri esterni
Gli ordinativi dei prodotti tramite rappresentanti o venditori sono effettuati per telefono, e-mail o altri dispositivi.
Qualora ciò non fosse possibile, deve avvenire fuori orario di lavoro e con l'utilizzo di guanti monouso, mascherina e distanza interpersonale di due metri tra rappresentante ed estetista e al termine della visita si devono disinfettare tutte le superfici venute a contatto con il rappresentante.
I corrieri non possono accedere ai locali aziendali. Prima di consegnare la corrispondenza i pacchi o altro necessario alla sola attività, il titolare o il dipendente del centro estetico devono essere possibilmente informati preventivamente del loro arrivo. Le consegne vengono lasciati all'esterno, in prossimità dell'ingresso, dopo aver informato (a mezzo citofono, o anche a voce, dopo aver suonato il campanello) circa l'oggetto del recapito.
Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate (bolle, fatture, ecc.) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con detergente o per mezzo di una soluzione idroalcolica).
In caso sia necessaria la firma di avvenuta consegna (ad esempio: raccomandate, pacchi ecc.), questa potrà essere apposta da un incaricato che, sempre osservando la distanza interpersonale minima di 1 m, si recherà all'esterno.

6. Simulazione
Prima dell'entrata in vigore del presente atto le associazioni di categoria si impegnano, alla presenza di un responsabile regionale e di un responsabile della Sanità pubblica a simulare presso uno o più centri estetici l'apertura dell'attività utilizzando le procedure previste nel protocollo, con l'ausilio del personale dello stesso centro.
Qualora la simulazione dovesse risultare negativa, l'entrata in vigore delle presenti disposizioni saranno sospese fino all'ottenimento di una procedura standard con esito positivo prevedendo una ulteriore serie di simulazioni durante tutta una settimana lavorativa.

7. Sorveglianza sanitaria
La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
Il medico competente deve segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti per i provvedimenti del caso.
Devono essere privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta: il rapporto di consulenza del Medico Competente va utilizzato in modo costante (anche con modalità telematiche) perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può contribuire a intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

8. Informazione
Le associazioni realizzano una campagna pubblicitaria tramite organi d'informazione tradizionale o tramite social network per informare l'eventuale clientela circa le misure adottate dalle imprese di acconciature, estetica e centri benessere, al fine di garantire la salute ed evitare la diffusione del coronavirus.
Le associazioni di categoria auspicano che vengano effettuati controlli al fine di prevenire ed indirizzare le imprese ad una corretta applicazione delle misure previste dal protocollo.
Le stesse associazioni si impegnano ad organizzare specifici corsi di formazione per gli imprenditori del settore.
L’impresa informa tutti i lavoratori e gli ospiti del centro (fornitori e clienti) circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso appositi depliants informativi.
In particolare le informazioni riguardano:
■ L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
■ La procedura di controllo della temperatura corporea a cui deve essere sottoposto il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro;
■ L'impegno dei dipendenti e collaboratori a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).
Le associazioni di Categoria, le associazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori, l'Anci e la regione Marche d'intesa predispongono, nel rispetto delle disposizioni di legge modelli informativi da appendere nei centri e da pubblicizzare validi per tutta la regione Marche e nello specifico:
• informativa per accesso al centro;
• norme da adottare in sala di attesa e prima di accedere i locali del centro;
• modalità di lavaggio delle mani;
• procedura di vestizione/svestizione.
 

Allegato 2)

Consigli di buone pratiche per gli operatori del settore acconciatura estetiste, compatibili anche per attività di acconciatore
 

Oltre a quanto già previsto nell'allegato 1) si riportano di seguito indicazioni sui comportamenti da adottare per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid 19.

1. Modalità di accoglienza del cliente/sala di attesa
• Programmare appuntamenti per un cliente alla volta (oppure uno per operatore) calcolando bene i tempi tecnici, in modo da non creare attese, anche per avere il tempo sufficiente al ripristino e alla pulizia delle postazioni di lavoro;
• Predisporre all'ingresso dispenser di soluzioni o salviette igienizzanti per le mani;
• Mettere a disposizione del cliente mascherine, guanti ed eventuali sacchetti igienici per riporre i propri accessori e indumenti (o in alternativa, una superficie lavabile in cabina e che successivamente deve essere igienizzata);
• Far gestire la cassa e le operazioni contabili da personale munito dei DPI.
• Disinfettare la tastiera e gli apparecchi POS e le carte di pagamento ad ogni utilizzo
• Disinfettare ogni maniglia e le sedute e ogni superficie della sala d'aspetto con cui il cliente è venuto in contatto.
• Fare in modo che i clienti durante la loro permanenza non tocchino nulla, incluse maniglie di porte, superfici, oggetti, ecc.
• Rimuovere dalla sala d'attesa:
■ tavolini; cuscini; riviste;
■ sedie inutili (se non è possibile rimuoverle e apporre del nastro e lasciarne libere solo 2);
■ album da disegno e giochi per bimbi;
■ ogni altro oggetto che possa essere causa di promiscuità che non sia sanificabile.

2. Modalità di svolgimento dell'attività e utilizzo dei DPI
• Lavare frequentemente e in modo accurato le mani con acqua e sapone (se non sono disponibili, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con una concentrazione di alcool di almeno il 60%) dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente infetti e tra un cliente e l'altro;
• Utilizzare preferibilmente materiali e accessori monouso;
• Utilizzare possibilmente (in linea con quanto disposto nel protocollo del 14 marzo) guanti in nitrile e mascherine chirurgiche;
• Qualora la tipologia di trattamento non consenta al cliente di indossare la mascherina chirurgica e la distanza tra operatore e cliente è necessariamente ravvicinata utilizzare la mascherina FFP2 senza filtro;
• Utilizzare postazioni alterne per mantenere la distanza di sicurezza tra i clienti;

3. Pulizia degli ambienti
• Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggere attentamente le istruzioni e rispettare i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (si vedano simboli di pericolo sulle etichette);
• Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti;
• Pulire le postazioni di lavoro dopo ogni servizio utilizzando prodotti disinfettanti;
• Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici, utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Pulire giornalmente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, maniglie e corrimani), utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti;
• Manutenere adeguatamente gli eventuali impianti di aerazione/ventilazione e umidità;
• Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

4. Pulizia degli strumenti, degli indumenti e della biancheria da lavoro
• Pulire gli accessori e le apparecchiature da lavoro dopo ogni servizio utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o prodotti a base di cloro all'1% (candeggina);
• Indossare una divisa da lavoro e igienizzarla adeguatamente a fine giornata.
• Provvedere, a fine trattamento, a:
o Rimuovere, con i guanti, pellicole, carta e quant'altro sia stato utilizzato per il trattamento, disinfettare le superfici delle apparecchiature e degli strumenti, il lettino, gli sgabelli ed ogni superficie dei piani di lavoro;
o Sanificare gli occhiali e/o le visiere;
o Smaltire adeguatamente il materiale monouso;
o Aerare la cabina il più possibile in modo naturale aprendo le finestre, oppure meccanicamente, prima di far entrare il cliente successivo.

5. Gestione dei collaboratori/dipendenti
Oltre al rispetto delle disposizioni generali si consiglia di valutare la possibilità di suddividere i ruoli dei collaboratori, ad esempio: alternarsi tra chi svolge il servizio al cliente e chi svolge funzioni di reception e cassa.

6. Approfondimento su Sanificazione/Disinfezione
Il termine “Sanificazione” in senso generico è sinonimo di “Disinfezione”, e consiste in tutte quelle operazioni che consentono di eliminare ogni germe patogeno presente, sia con acqua in ebollizione, vapore, aria calda ad elevate temperature, calore secco e radiazioni, sia con disinfettanti a base di sostanze chimiche che attaccano gli agenti patogeni e riescono a distruggerli.
La sanificazione in senso generico, può anche essere riferita all'aria e all'acqua. Quando si parla di sanificazione si fa solitamente riferimento ad una sanificazione totale, che comporta quindi la completa eliminazione degli agenti patogeni dalle superfici e dall'aria, considerando tutta una serie di fattori eterogenei che vanno dalla circolazione dell'aria alla temperatura, dall'umidità.

7. Integrazioni facoltative a seguito del Documento INAIL/ISS
1. ln fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba) prima di recarsi al locale per il trattamento
2. Ove possibile, già in fase di prenotazione, è necessario predeterminare i tipi di trattamento richiesti per ciascun cliente.
3. il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. separatore in plexiglass
4. Ove possibile lavorare con le porte aperte.
5. Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale
6. Consegnare all'ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.
7. Per quanto attiene il pagamento, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici
8. Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso
9. Privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili
10. Prevedere una distanza minima di almeno due metri tra le postazioni di trattamento (ad es. utilizzando postazioni alternate).
11. Sono inibiti, ove presenti, l'uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio
12. Durante i trattamenti estetici, i pannelli della cabina dovranno essere chiusi.
13. Nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria dovranno essere adottate specifiche misure soprattutto per le operazioni di cura del viso, incluse quelle di micropigmentazione; in particolare, per i trattamenti del viso che implicano l'uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione
14. Sono inibiti, ove presenti, l'uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio