Regione Puglia
Ordinanza del Presidente della Giunta 14 maggio 2020, n. 235
D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Disposizioni in materia di mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020 che all'art 1 comma 1 lett.z dispone la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
RILEVATA, tuttavia, in rapporto all'attuale situazione epidemiologica di bassa intensità di circolazione del virus, come da nota pec del 14 maggio 2020 prot. AOO_005/PROT/14/05/2020/0001412, a firma del Direttore del Dipartimento della Salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, l'opportunità di consentire ai comuni di assumere determinazioni che consentano la riapertura totale dei mercati su aree pubbliche;
RITENUTO necessario indicare le misure specifiche per la riapertura, che possano consentire lo svolgimento delle attività mercatali, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria;
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Aprile 2020;
VISTE le risultanze della riunione ANCI Puglia del 12/5/2020 e il documento condiviso approvato in pari data dai rappresentanti delle principali associazioni di categoria, recante le misure precauzionali finalizzate a consentire la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, attraverso la individuazione delle attività e adempimenti necessari da parte dei Comuni, degli operatori e degli utenti;
CONSIDERATA la possibilità di consentire ai Comuni di assicurare l'attività del commercio nei mercati e nelle Aree mercatali, con effetto dal 18/05/2020 e sino al 1 giugno 2020, con l'obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;
RITENUTO necessario adottare un provvedimento, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza, contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti;
RITENUTO, pertanto, predisporre un protocollo che stabilisca le misure da rispettare per l'apertura dei mercati per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti; misure ritenute adeguate a limitare il rischio di trasmissione del virus, come da nota pec del 14 maggio 2020, prot. AOO_005/PROT/14/05/2020/0001412 a firma del Direttore del Dipartimento della salute e del responsabile coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, citata in premessa;
CONSIDERATA la necessità che il mercato sia organizzato preferibilmente in due aree distinte: settore alimentare e non alimentare e, qualora non fosse possibile, che il mercato sia organizzato con accorgimenti tecnici idonei ad evitare la commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
RAVVISATA l'opportunità di evitare, ove possibile, il decentramento o spostamento o contingentamento delle aree o delle zone dove è localizzato storicamente il mercato, consentendo l'ampliamento nelle zone e vie del territorio comunale contigue, per esigenze correlate all'adozione delle misure anticontagio;
RAVVISATA, altresì l'opportunità di consentire l'allungamento delle fasce orarie del mercato sino al pomeriggio o di autorizzarne lo svolgimento in più giornate, previa intesa dei Comuni con le associazioni maggiormente rappresentative;
RAVVISATA la necessità che le Amministrazioni comunali adottino le seguenti misure:
a) ridefinizione del layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
b) perimetrazione dell'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
c) in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
d) differenziazione, ove possibile, dei percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
e) attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
f) provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
g) danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
RAVVISATA, infine, la necessità che gli operatori mercatali adottino le seguenti misure:
a) rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b) organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
c) attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
d) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
e) mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
f) controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
h) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
i) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
j) consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
Su proposta del Capo Dipartimento della Salute, sentito il Capo Dipartimento Sviluppo Economico
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia sull'intero territorio regionale dal 18/05/2020, sino al 01 giugno 2020.
Art. 2
Le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, a cura dei comuni stessi, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nel presente provvedimento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.
Art. 3
1) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, le Amministrazioni comunali devono adottare le seguenti misure:
a. ridefinire il layout dell'area mercatale, con individuazione del numero massimo di posteggi onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza precauzionali, nonché dei corridoi di transito che dovranno avere possibilmente una ampiezza minima di 2,40 mt in caso di percorso unidirezionale e di 3,80 mt in caso di percorsi bidirezionali, con apposite separazioni per dividere i due sensi di marcia; con apposito provvedimento di riapertura dell'area mercatale verrà disciplinato l'orario di apertura della stessa secondo il layout predisposto;
b. perimetrare l'area mercatale per regolamentare e scaglionare, qualora necessario, gli accessi, al fine di garantire, in funzione degli spazi disponibili, il mantenimento del distanziamento interpersonale in tutte le attività e le loro fasi;
c. in caso di esigenza di contingentamento degli accessi alle aree mercatali, possono avvalersi del personale incaricato dagli operatori economici, che dovrà in particolare vigilare sul numero massimo di presenze contemporanee di avventori;
d. differenziare, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita con appositi contenitori per la raccolta rifiuti ai rispettivi varchi;
e. organizzare l'attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio;
f. provvedere alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura;
g. dare informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, anche mediante posizionamenti di cartelli;
2) Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli operatori mercatali devono adottare le seguenti misure:
a. rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b. organizzare la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
c. attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;
d. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
e. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);
f. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;
g. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
h. sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
i. consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;
Art. 3
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 14 maggio 2020
Michele Emiliano