Regione Puglia
Ordinanza 14 maggio 2020, n. 234
D.P.C.M. 26 aprile 2020 - Disposizioni applicative sul territorio regionale pugliese in materia di attività di tatuaggio e piercing e attività dei centri per il benessere fisico

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 avente efficacia dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 luglio 2016, n. 983 con la quale sono state approvate le “Linee guida per la tutela della salute nelle attività di tatuaggio e piercing nella Regione Puglia”, in coerenza con le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali 05.02.1998 n. 2.9/156 e 16.07.1998 n. 2.8.
VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione predisposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) di Aprile 2020;
VISTO il documento tecnico elaborato dall'Inail e dall'Istituto Superiore della Sanità, approvato nella seduta del 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-19, e pubblicato in data 13 maggio 2020, contenente l'analisi del rischio contagio per il settore della cura alla persona, con le indicazioni delle misure per il contenimento della diffusione del virus;
VISTA che con Ordinanza n.226 del 7 maggio 2020 del Presidente della Regione Puglia - con decorrenza dal 18 maggio 2020, sino al 1 giugno 2020, è consentita l'attività da parte degli esercizi di servizi estetici (codice ATECO 96.02.03), servizi di bellezza (codice ATECO 96.02.02), saloni di acconciatura (codice ATECO 96.02.01) con l'adozione di precise prescrizioni di misure igienico-sanitarie per operatori e clienti.
CONSIDERATO che, per le medesime motivazioni riportate nella citata Ordinanza n.226/2020, all'esito dell'istruttoria condotta dal competente dipartimento della salute, ed in ragione dell'andamento epidemiologico osservato, come evidenziato nella nota prot. 14/05/2020/0001411 del 14.5.2020, è possibile consentire le attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02), nonché le attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) - ad eccezione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio che restano interdette - prescrivendo le medesime misure igienico-sanitarie per operatori e clienti al fine di evitare l'insorgere di problemi di carattere igienico-sanitario nella popolazione insistente nella Regione Puglia;
VALUTATA l'opportunità di consentire sul territorio pugliese che l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02) e le attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) - ad eccezione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio che restano interdette - siano assicurati con effetto dal 18/05/2020 e sino al 1 giugno 2020, con l'obbligo di rispettare il principio del distanziamento fisico, della igiene delle mani e della persona, della pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, dell'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo;
RITENUTO necessario adottare un provvedimento straordinario, temporalmente circoscritto alla durata dell'emergenza, contenente misure straordinarie per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute dei singoli clienti;
RITENUTO, per tali ragioni, di fornire disposizioni applicative al fine di disciplinare l'attività di tatuaggio e piercing nonché i servizi dei centri per il benessere fisico - ad eccezione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio che restano interdette - nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. gli esercenti devono rispettare, per quanto applicabili, le indicazioni per la valutazione integrata del rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso “terzi” nonché le misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici contenute nel documento INAIL (versione Aprile 2020 e successive) anche in considerazione di quanto già contenuto nei “Protocolli di condivisione” allegati al D.P.C.M. 26-04-2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro stipulati tra Governo e Parti sociali;
b. gli operatori degli esercizi devono osservare le specifiche misure igienico-sanitarie previste dal presente provvedimento;
c. l'accesso ai servizi deve avvenire esclusivamente su appuntamento e non è consentita la presenza di altri clienti in sala d'aspetto;
d. gli esercizi devono adottare specifiche misure di sanificazione ambientale e degli strumenti di lavoro al fine di garantire la prevenzione del contagio da Covid-19;
e. deve essere garantita sempre la distanza minima di un metro fra un cliente e l'altro eventualmente presenti simultaneamente nel locale (tempo di ingresso e di uscita), indipendentemente dal fatto di indossare o meno dispositivi di protezione individuale;
f. deve essere incoraggiata la turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;
g. devono essere assicurato un prolungamento dei giorni di apertura anche sospendendo i turni di riposo eventualmente osservati e devono essere estesi gli orari di apertura in modo il più possibile flessibile al fine di garantire la massima distribuzione degli appuntamenti.
RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;
Sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Promozione della Salute d'intesa con il Dipartimento Sviluppo Economico;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Art. 1

Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia sull'intero territorio regionale con decorrenza dal 18/05/2020, sino al 01 giugno 2020.
 

Art. 2

È consentito l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing (Codice ATECO 96.09.02), nonché delle attività dei centri per il benessere fisico (Codice ATECO 96.04.10) a condizione che vengano svolti per appuntamento, assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo nonché nel rispetto delle misure specifiche di seguito stabilite.
Le attività sono consentite a condizione che gli esercenti abbiano posto in essere le indicazioni previste dal Documento INAIL richiamato in premessa nonché dai Protocolli condivisi allegati al D.P.C.M. 26/04/2020 se ed in quanto applicabili alle tipologie di attività di cui alla presente Ordinanza.
 

Art. 3

Al fine di assicurare il necessario livello di cautela e di prevenzione dei rischi da contagio COVID-19, gli esercenti le attività di cui all'art. 2 che intendono operare ai sensi della presente Ordinanza, devono:
a) seguire una scrupolosa igiene personale prima di recarsi sul posto di lavoro, procedendo ad una completa detersione del corpo, compresi i capelli;
b) all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che agli operatori sia misurata la temperatura corporea e, nel caso di temperatura superiore a 37,5 C°, assicurare che l'operatore abbandoni immediatamente il luogo di lavoro con rientro a domicilio e che lo stesso si rivolga alle autorità sanitarie per l'attivazione delle procedure di isolamento, come previste per legge;
c) all'inizio di ogni turno di lavoro, assicurare che gli operatori indossino una divisa pulita che dovrà essere cambiata ad ogni turno;
d) osservare il divieto, per gli operatori, di consumare pasti all'interno dei luoghi di lavoro;
e) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina tipo chirurgico per tutto il turno di lavoro; nel corso del trattamento che prevede necessariamente il contatto con il cliente e l'avvicinamento ad una distanza minore di un metro, è obbligatorio indossare, oltre alla mascherina, occhiali e/o visiera protettiva;
f) assicurare che tutti gli operatori indossino una mascherina di tipo FFP2 senza valvola filtro se l'attività in questione non consente di far indossare al cliente una mascherina chirurgica; le mascherine con valvola filtro non devono essere mai utilizzate;
g) assicurare che, prima di indossare la mascherina FFP2, l'operatore abbia cura di detergersi accuratamente le mani; analoga operazione deve essere effettuata alla fine dell'utilizzo che non può essere superiore al turno di lavoro; gli occhiali e la visiera potranno, invece, essere riutilizzati avendone cura di prevedere la loro detersione e sanitizzazione prima e dopo l'utilizzo;
h) assicurare che, ad inizio turno, l'operatore proceda ad un accurato lavaggio delle mani con acqua calda e sapone e successiva disinfezione con applicazione di gel idroalcolico; una scrupolosa igiene delle mani dovrà, comunque, essere praticata durante tutta l'attività lavorativa;
i) assicurare che, fra un cliente e l'altro, sia sempre praticata la disinfezione con gel idroalcolico delle mani;
j) assicurare che sia apposto, in prossimità del lavabo, un cartello con le istruzioni sul corretto lavaggio delle mani, secondo quanto raccomandato da OMS e Ministero della Salute;
k) assicurare che l'operatore abbia cura di non portarsi mai le mani sul volto, con particolare riferimento a bocca e occhi senza prima averle lavate e disinfettate;
l) assicurare che debba essere garantita l'igienizzazione dei servizi e delle postazioni per ogni nuovo cliente; tutte le superfici da trattare dovranno essere preliminarmente sottoposte ad una accurata pulizia attraverso l'utilizzo di acqua e detergenti comuni per eliminare l'eventuale presenza di materiale organico; successivamente, dovranno esser utilizzati, ai fini della disinfezione, prodotti a base di cloro (es. l'ipoclorito di sodio 0,1%) sia disinfettanti a base alcolica (alcol etilico al 70%); per i servizi igienici (gabinetto, doccia, lavandini) si possono utilizzare disinfettanti a base di cloro attivo fino allo 0,5%; tutti i dispositivi elettronici (es. touchscreen, tastiere, bancomat, cornetta del telefono) possono essere disinfettati utilizzando salviette o spray contenenti alcol etilico al 70% e successivamente asciugati per evitare l'accumulo di liquidi;
m) assicurare che gli operatori dei centri utilizzino camici/grembiuli monouso e soprascarpe monouso o ciabatte monouso o autoclavabili;
n) assicurare l'accurata detersione dei lettini con prodotti a base di cloro o alcool denaturato ed arieggiamento della cabina dopo ogni trattamento;
o) laddove possibile, assicurare di utilizzare materiali monouso; qualsiasi altro materiale deve essere correttamente disinfettato e/o sterilizzato;
p) devono mantenere la lista giornaliera dei clienti da esibire a richiesta da parte delle autorità sanitarie in caso di attività di contact tracing da effettuarsi per i casi previsti dalle circolari del Ministero della Salute.
Le attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio sono interdette.
Gli esercenti devono, altresì, garantire che, prima della riapertura, si sia proceduto alla manutenzione degli impianti di condizionamento, in base alle indicazioni fornite dai produttori e/o dai responsabili incaricati.
In prossimità dell'entrata del locale, deve essere disponibile un dispenser automatico di gel idro-alcoolico che dovrà essere utilizzato per igienizzare le mani all'ingresso e all'uscita dal locale da ogni cliente.
Il cliente è tenuto a riporre eventuali giacche e soprabiti in un armadio o attaccapanni posto in prossimità dell'entrata. Non devono essere presenti nel locale riviste o libri ad uso dei clienti.
Gli esercenti devono fornire al cliente, all'ingresso del locale, una mascherina chirurgica da indossare obbligatoriamente durante tutte le attività che lo permettano. Se il cliente indossa una propria mascherina, dovrà essere invitato a sostituirla con quella nuova fornita dall'operatore.
Le mascherine usate, laddove non venissero portate via dal cliente, dovranno essere raccolte in un apposito contenitore e smaltite con la raccolta indifferenziata dei rifiuti.
 

Art. 3

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge ai sensi dell'art.4 del D.L. n.19/2020.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull'intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 14 maggio 2020
 

Michele Emiliano