DRPC Sicilia
Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020

Circolare 8 maggio 2020, n. 15
Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine alle circolari n. 11 del 30.4.2020 e 14 dell'8 maggio e agli articoli 10, 11 e 13 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.4.2020.
 

Sono stati segnalati problemi interpretativi in ordine all'art. 10 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.4.2020 e a tal fine si chiarisce che, per i quali si forniscono i chiarimenti necessari.
L'Ordinanza recita “È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini”. Si significa che nelle giornate Domenicali tutti gli esercizi commerciali che praticano servizio a domicilio o di asporto sono autorizzati ad essere aperti per poter fornire il suddetto servizio. Ne consegue che bar, pasticcerie, ristoranti, ed esercizi similari che vendono prodotti alimentari o affini quali: prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono garantire il servizio evitando gli assembramenti e garantendo il rispetto delle distanze interpersonali. Le persone che vorranno fruire del servizio dovranno, comunque, indossare le mascherine quando in fila per l'asporto.
Per la suddetta ammessa finalità ne consegue che è possibile l'eventuale spostamento da fuori comune.
Inoltre, a ulteriore chiarimento della circolare 14 dell'8 maggio si precisa che l'Art. 7 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
Si significa, pertanto, che tutti gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco o operatori che svolgono servizi essenziali che sono sottoposti a sorveglianza non devono sottostare a isolamento fiduciario all'ingresso in Sicilia, anche in caso di licenza, se sono sottoposti a Sorveglianza sanitaria.
In caso contrario, dovranno sottoporsi alle disposizioni previste dall'art. 11 dell'Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana.
 

Il Preposto all'ufficio del Soggetto attuatore
ex OCDPC 630/2020
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