La tutela della salute e della sicurezza dei telelavoratori nella contrattazione collettiva.


a cura di Silvano Costanzi[1]



ACCORDI AZIENDALI



I primi accordi

I primi accordi che si occupano di telelavoro, per lo più nel settore delle telecomunicazioni, sono aziendali e normalmente hanno carattere sperimentale. Essi stabiliscono una sostanziale parità con i lavoratori che potremmo definire standard, riconoscendo l’applicazione del CCNL di appartenenza e dei diritti sindacali. In merito alla sicurezza si fa riferimento alla postazione di lavoro idonea ed ergonomica, ma ancora non si fa un preciso riferimento all’uso dei VDT.



Accordo Saritel 15 dicembre 1994 (Primo contratto in Italia sul telelavoro)

In merito alla sicurezza, indirettamente, si dispone che “le spese di manutenzione, sostituzione ecc., e le relative coperture assicurative saranno a carico dell'azienda che resta proprietaria delle attrezzature.



Accordo Seat 31 marzo 1995

L’accordo stabilisce che il rapporto di telelavoro deve considerarsi Rapporto di lavoro subordinato, a cui va applicato il CCNL Grafico-Editoriale.

Nel paragrafo “Gestione del rapporto con il telelavoratore/trice” si stabilisce che: “L’Azienda fornirà ed installerà presso il locale messo a disposizione dal lavoratore un posto di lavoro completo adeguato alle esigenze dell'attività da svolgere ed in linea con i principi ergonomici. Su richiesta del lavoratore l'Azienda verificherà prima dell'installazione la situazione logistica/ergonomica ottimale. […]

L'Azienda garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in relazione al fatto che l'attività richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche”.

Si prevede una formazione/addestramento per il mantenimento/sviluppo della professionalità e la costituzione di un Osservatorio congiunto sul telelavoro.



Accordo Telecom Italia s.p.a. 1° agosto 1995

L’accordo prevede, tra le condizioni necessarie all’accoglimento della domanda di telelavoro, al punto 2) la “conformità dei locali di lavoro rispetto alle norme legali e contrattuali volte alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.” Tale conformità “verrà accertata attraverso specifico sopralluogo effettuato dal Comitato Paritetico Ambiente a livello regionale.

Si dispone anche la parità di interventi formativi e una specifica attenzione a tutti gli “interventi necessari a salvaguardare un adeguato livello di socializzazione” del telelavoratore.



Accordo Dun & Bradstreet Kosmos 8 giugno 1995

L’accordo, oltre a diritti di informazione, anche per mezzo di supporti telematici/informatici (2.7) e Diritti sindacali (2.7.1), prevede un punto dedicato alla sicurezza che già anticipa alcuni contenuti dell’accordo del 20.06.1997 (Art. 15).

2.8 Misure di protezione e prevenzione

Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19/9/94 n. 626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione, da parte del delegato della sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, sollevando la società da ogni responsabilità al riguardo conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati
.”





ACCORDI INTERCONFEDERALI


Confcommercio – Filcams, Fisascat, Uiltucs 20 giugno 1997

Confesercenti - Filcams, Fisascat, Uiltucs 24 luglio 2001


Gli accordi, oltre a definire il telelavoro (Art. 1) ed a riconoscere i diritti sindacali (Art. 8), prevedono all’art. 15 le “Misure di protezione e prevenzione“:

Articolo 15 - Misure di protezione e prevenzione

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.


Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.

Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Le Parti convengono di precedere entro i prossimi mesi alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e dei terzi che fisicamente vi accedono.

In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.

I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.




Accordo interconfederale Confapi – Cgil, Cisl, Uil 17 luglio 2001

L’accordo definisce il telelavoro e conferma i diritti sindacali; prevede una “formazione necessaria in materia di salute, sicurezza e prevenzione infortuni”; dedica un apposito paragrafo alla salute e sicurezza:

Salute e sicurezza

I locali dove si svolge l’attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dal D.lgs. 626/94 e dalla L. 46/90, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici.

A tal proposito l’idoneità dei locali sarà verificata dall’azienda e dal RLS, alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell’ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall’art. 11 del D. Lgs. 626/94, e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore.

Ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 626/94, il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica.

Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a /o da terzi.




Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces 9 giugno 2004

L’accordo definisce il telelavoro, ribadendo che il telelavoratore “fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa” (Art. 3); che fruisce “delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa”, nonché di “una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro” (Art. 9); che ha diritto agli “stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda” (Art. 10).

Inoltre, prevede un apposito articolo in materia di sicurezza:

Art. 7 Salute e sicurezza

1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.

2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.

4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.





CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA

(E CONTRATTAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE DI DIMENSIONE NAZIONALE)




Cnai/Unapi

I CCNL sottoscritti nei vari settori da Cnai/Unapi prevedono un apposito articolo “Lavori a domicilio - Telelavoro”[2]: il telelavoro è considerato Lavoro a domicilio, a cui come tale è applicabile la legge 877/1973.



Confsal

Gli articoli[3] sul telelavoro contenuti nei CCNL stipulati da Confsal hanno lo stesso testo ed una caratteristica che li contraddistingue dagli altri contratti: “La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore[4], pur rimanendo “la cooperativa o l’azienda responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.

Vengono riconosciuti i diritti legali e contrattuali previsti per il socio/lavoratore comparabile, nonché il diritto ad una formazione specifica.

Viene inoltre demandata alla contrattazione la regolamentazione degli eventuali accessi al domicilio, l’adozione di misure atte ad evitare l’isolamento del telelavoratore e il carico di lavoro.



Tessile

La contrattazione nel settore tessile prevede per il telelavoro, nella maggioranza dei casi, un articolo rubricato “Telelavoro”[5] con lo stesso testo, in cui, dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, i riferimenti al D.Lgs. 626/1994 riguardano lo stesso D.Lgs. 81.

Il testo ha molti punti di somiglianza con il testo dell’accordo europeo del 2002, recepito nel 2004.

Al telelavoratore, come di consueto, vengono riconosciuti i diritti sindacali, l’adozione di misure atte a prevenirne l’isolamento, una formazione specifica (4); sull’impresa gravano gli oneri, e quindi i doveri, di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza della postazione di telelavoro (5).

Il punto 7 è inerente alla sicurezza:

7. Ai lavoratori che prestano la loro attività in regime di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda.

Pertanto, l'impresa, con la cooperazione del dipendente, provvederà a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l'idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia.

Il datore di lavoro informa il lavoratore delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi.

Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro.

Qualora il lavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso.

Il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può chiedere alla Direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi.


In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994 [art. 20 D.Lgs. 81/2008], deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute.



Nell’Artigianato, gli Accordi di rinnovo Tessili del 10.01.2008, Occhiali del 30.04.2008 e Lavanderie del 30.04.2008, recepiscono l’accordo del 09.06.2004 (Nuovo articolo – Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro).


Per le P.M.I., si ha un unico articolo rubricato “Telelavoro”[6] in cui, oltre a garantire parità di trattamento rispetto ai lavoratori in azienda (diritti sindacali, formazione, informazione, comunicazione), il punto 7 riprende il paragrafo “Salute e sicurezza” dell’accordo Confapi 17.07.2001, a cui rinvia, insieme all’accordo del 09.06.2004, per tutto ciò che non è disciplinato dall’articolo del CCNL (10).




Legno

Nelle P.M.I. il CCNL 24.01.2000 costituisce un’apposita Commissione paritetica per affrontare le tematiche relative anche al telelavoro.


Nell’Artigianato l’Accordo di rinnovo dell’11 ottobre 2007 recepisce l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004.



Lapidei

L’Accordo di rinnovo dell’Artigianato del 30.10.2007 recepisce l’accordo interconfederale 2004.



Commercio

I Contratti del Commercio riferiti alle Associazioni Confcommercio e Confesercenti, in relazione all’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 riconoscono conformi e pertanto integralmente validi i rispettivi accordi del 20.06.1997 e 24.07.2001.[7]



Nella Panificazione-Artigianato, l’Accordo di rinnovo 24.01.2008 recepisce l’accordo interconfederale 2004.



Consorzi

Per i Consorzi di Bonifica, nel CCNL 01.06.2005 si prevede che il Consorzio debba provvedere ad installazione, collaudo e manutenzione delle postazioni di lavoro; adottare misure atte a prevenire l’isolamento del lavoratore. Ai telelavoratori vengono riconosciuti i diritti sindacali, viene data una formazione standard e specifica, inoltre, il punto 17 dell’Allegato Z in materia di sicurezza stabilisce che: “I Consorzi sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore sulla postazione di lavoro, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, i responsabili competenti dei Consorzi e dei lavoratori dipendenti possono accedere al luogo in cui è svolto il telelavoro, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.


L’art. 21 dei Contratti[8] dei Consorzi di sviluppo industriale, prevede che siano “a carico delle amministrazioni: l'attivazione delle apparecchiature, le necessarie spese energetiche e gli ulteriori adempimenti necessari per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.




Poligrafici

Anche nel settore poligrafico delle P.M.I. è previsto un articolo rubricato “Telelavoro”[9], il cui testo ricalca abbastanza fedelmente quello del settore tessile delle P.M.I., salvo rinviare al solo accordo Confapi del 17.07.2001.


Cartai e Videofonografici[10] prevedono il telelavoro, ma la disciplina non contempla norme in materia di sicurezza.


L’Accordo di rinnovo dei Giornali, rimanda a direzione aziendale e RSU il compito di definire le modalità applicative e aspetti connessi all’utilizzo dei supporti tecnici necessari al telelavoro, facendo comunque salve le disposizioni previste nell’accordo interconfederale del giugno 2004.[11]


L’Accordo di rinnovo dei Grafici del 28 marzo 2007 recepisce l’accordo interconfederale 9 giugno 2004.




CED

La disciplina del telelavoro prevede che “l'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare[12], rimandando, per quanto non previsto al CCNL, all’Ente Bilaterale e alla legislazione vigente.[13]



Trasporto

Il telelavoro è previsto nel settore “esclusivamente per il personale dell'area professionale 1ª, 2ª e 3ª appartenenti all'area operativa amministrazione e servizi, previo specifico accordo sindacale con le OO.SS. aziendali firmatarie del C.C.N.L. e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo”.[14]


I Contratti del settore Autorimesse, propongono un testo simile ai Cartai e Videofonografici.[15]



Trasporto aereo

Per il Trasporto aereo i CCNL prevedono un articolo “Telelavoro”, che inserito nel 1998[16] (lo stesso di quelli siglati da CNAI/UNAPI), viene riscritto nel 2001 e modificato in alcuni punti nel corso dei rinnovi.[17]

Anche in questo settore, similmente agli altri, vengono riconosciuti diritti sindacali, formazione generale e specifica, parità di trattamento, misure atte a promuovere la socializzazione e, specificatamente per la sicurezza, lo svolgimento del telelavoro domiciliare viene subordinato all’idoneità e conformità dei locali alle norme in materia di salute e sicurezza. Inoltre, viene specificato nel punto 7 che “ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.



Immobiliare

I CCNL del 2001[18] prevedono, nel Titolo X – Mercato del lavoro, un apposito Capo, il 6 Telelavoro e/o lavoro a distanza, artt. 68-83 che riproduce fedelmente gli artt. 1-16 dell’accordo Confcommercio del 20.06.97.



Telecomunicazioni

In questo settore si registra il primo CCNL, nel quale viene disciplinata la materia in Italia; si tratta del CCNL Telecomunicazioni del 09.09.1996, siglato tra Intersind[19] e Slc-Cgil, Silt-Cisl, Uilt-Uil.

L’art. 7 stabiliva l’istituzione di una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 componenti 3 di designazione Intersind e 3 designati dalle OO.SS. stpulanti il CCNL, ma non prevedeva norme ad hoc in materia di sicurezza.


Accordo Telecom 01.07.1998

L’accordo costituisce l’Osservatorio Paritetico (10); conferma diritti sindacali (8), prevede misure atte alla socializzazione e all’integrazione piena del telelavoratore nella vita aziendale (6), attività formativa standard e specifica (7) ed in materia di sicurezza prevede un apposito punto:

9 - Misure di protezione e prevenzione

Nei riguardi dei telelavoratori trovano piena applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/1994 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Le iniziative in materia di telelavoro e le relative sperimentazioni vedranno, inoltre, il coinvolgimento dei Comitati Paritetici Ambiente Nazionale e Territoriali per la disamina degli aspetti relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

Nei casi di telelavoro domiciliare, le visite presso il domicilio del telelavoratore da parte del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori saranno realizzate previo avviso al lavoratore interessato.



I CCNL successivi [20] sanciscono il dovere per il telelavoratore di consentire l’accesso a Organi istituzionali esterni e ai rappresentanti dell’azienda per motivi di sicurezza; stabiliscono l’applicazione ai telelavoratori delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza previste per i lavoratori che svolgono attività in azienda (CCNL 2000 e 2005); l’adozione di misure atte a prevenire l’isolamento del telelavoratore, riconoscono i diritti sindacali, una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro (CCNL 2005).


L’Accordo Telecom Italia del 14.05.2008 stabilisce che il telelavoro domiciliare è disciplinato dall’accordo Telecom 01.07.1998 e dall’accordo interconfederale 09.06.2004.



Chimici

Il CCNL Chimici del 04.06.1998 istituiscono una specifica sezione dell’Osservatorio nazionale che ha anche tra i suoi obiettivi quello di “approfondire, alla luce di esperienze realizzate anche in altri settori, le problematiche e le eventuali opportunità e possibilità di sviluppo del telelavoro in ambito settoriale.”


Il settore farmaceutico CCNL 12.02.2002 e 10.05.2006, prevede un articolo, il 31, dedicato al telelavoro, simile all’art. 39 ter CCNL Vetro del 29.11.2002, art. 10 CCNL Lampade del 23.01.2003, in cui si conferma che:

- sono a carico dell’impresa la realizzazione e il mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro (4);

- ai telelavoratori “si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili” (8);

- l’impresa, in cooperazione con il dipendente, “provvederà a garantire per quanto di sua competenza” “l’idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza” (8);

- “il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.

In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute
” (8);

- l’accesso alle attività sindacali che si svolgono in azienda (12);

- la costituzione di una apposita commissione congiunta nell’ambito della Sezione Mercato del Lavoro dell’Osservatorio nazionale (CCNL Farmaceutici 2002).


Stesse previsioni sono indicate nei CCNL Ceramica Industria del 19.12.2002 e 28.03.2007[21].


Nel settore Energia e petrolio nel 1998 gli Accordi di rinnovo Eni e Industria privata del 23 luglio, prevedono l’istituzione di una Commissione mista nazionale per lo studio del telelavoro.

Nei Contratti del 14 marzo 2002 vengono predisposte delle Linee Guida all’art. 6, le quali ribadiscono il dovere del lavoratore di consentire l’accesso al proprio domicilio agli Organi istituzionali esterni e ai rappresentanti dell’azienda, per motivi di sicurezza e l’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per chi svolge attività lavorativa in azienda.




Metalmeccanici

I CCNL del 1999 prevedono la costituzione di una “Commissione paritetica per l’approfondimento dell’evoluzione normativa in materia di telelavoro”.[22]



Per le P.M.I., l’art. 8, CCNL 29 maggio 2003 prevede la “Costituzione di Gruppo di lavoro paritetico, formato da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti al fine di concordare il recepimento dell'Accordo interconfederale CONFAPI/CGIL, CISL, UIL del 17.7.01”. La disciplina non viene modificata dal successivo Accordo di rinnovo del 25.01.2008.


Per le Cooperative, l’Accordo di rinnovo del 08.07.2003 la materia è disciplinata come nei CCNL Chimici 2002-2006.



Credito

Il testo dell’articolo telelavoro[23] nel settore Credito rimane lo stesso dal 1999; mutano solo i riferimenti dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008. Esso prevede “una formazione adeguata alla specificità del rapporto”, “iniziative per favorire la socializzazione” (4); stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano attività tradizionale, l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione (5); installazione e manutenzione, a carico dell’azienda, in locale idoneo della postazione di lavoro, applicazione nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nel quale egli presta la sua attività di lavoro delle “previsioni del D.lgs n. 626/1994 [D.Lgs. n. 81/2008] tenendo conto delle specificità della prestazione” (6).



Assicurazioni

La contrattazione[24] in materia di telelavoro nel settore, prevede alla “nota a verbale n. 2”: “In relazione alla peculiarità dell'attività svolta dal personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione che può richiedere una preventiva fase di formazione ed addestramento professionale teorico, le imprese che intendano procedere ad assunzioni di consistenti gruppi di lavoratori/trici da avviare all'attività di vendita e da inquadrare nel 1° livello di cui all'art. 143 si adopereranno per promuovere, direttamente o tramite IRSA, appositi corsi - della durata massima di 3 mesi - aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle imprese.




Elettrici

L’Accordo di rinnovo Enel del 23.04.1996 prevede la possibilità di introdurre forme di telelavoro, “in via sperimentale e limitata previa consultazione con Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali”.


Il CCNL Elettrici del 09.07.1996 prevede all’Allegato 25 sempre la sperimentalità della disciplina, aggiungendo che

- le modalità di svolgimento “dovranno assicurare il rispetto di tutte le disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 4 della legge n. 300/70 e al D.lgs. n. 626/94 riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro”;

- “le aziende si impegneranno ad attuare, in caso di necessità, attività formative specifiche finalizzate al buon esito della sperimentazione e indirizzate sia all'ambito professionale che agli aspetti sociali della sperimentazione stessa”;

- la possibilità di istituire un Osservatorio nazionale.

In seguito i CCNL Elettrici del 24.07.2001 e 18.07.2006 all’art. 18 aggiungono la possibilità di demandare alla contrattazione aziendale eventuali discipline di carattere applicativo del telelavoro; l’applicazione dello stesso trattamento normativo per i telelavoratori, il riconoscimento dei diritti sindacali, l’inserimento sociale completo del telelavoratore nella azienda e il dovere per il telelavoratore di consentire l’accesso al proprio domicilio a visite ispettive degli Organi istituzionali nonché ai rappresentanti aziendali per motivi di sicurezza (CCNL 2006).




Studi professionali

Il CCNL Studi professionali non ordinistici del 20.04.2005 dedica al telelavoro gli artt. 20-24, rimandando la definizione di “ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità” alla “contrattazione da effettuarsi tra le Parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di Telelavoro” (Art. 24).


Gli articoli del Titolo XIII (Artt. 66-81) dei vari accordi di rinnovo del 2006 e 2008[25] riproducono fedelmente, tranne che per l’art. 67 Sfera di applicazione gli artt. 1-16 dell’accordo Confcommercio 20.06.1997.



Formazione professionale

I Contratti del settore Formazione professionalizzata convenzionata, pur prevedendo dal 2002 il telelavoro non disciplinano la materia, rimandando, nel CCNL 2008, le modalità di attuazione alla contrattazione regionale e/o di Ente, facendo riferimento all’accordo interconfederale 9 giugno 2004.[26]



Enti previdenziali privatizzati

Il CCNL 6 maggio 2005, all’art. 3 disciplina il telelavoro, stabilendo che le postazioni di lavoro, installate dagli Enti dovranno essere idonee e “comunque in linea con le norme riguardanti la sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 426/96) ed in particolare modo relativamente all'impiantistica elettrica (legge 46/90)”; che è dovere del lavoratore mantenerle nel miglior stato di efficienza possibile, non manomettere gli impianti, nonché permettere l’accesso agli addetti per la manutenzione.

Inoltre, anche nel settore “in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e all'Accordo interconfederale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 18.11.1996, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativa alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate”.

L’articolo prevede anche che “ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli altri strumenti di lavoro utilizzati”. Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del lavoratore solleverà l'Ente da ogni responsabilità.

Anche in questo settore vengono esplicitamente riconosciuti i diritti sindacali, pari formazione ed iniziative volte a salvaguardare la socializzazione del lavoratore.




Federcasa

I CCNL[27] prevedono che il telelavoro sia possibile ove il lavoratore disponga di un ambiente di lavoro conforme alle norme generali di prevenzione e sicurezza nelle utenze domestiche; installazione e manutenzione a carico dell’Ente, demanda alla contrattazione aziendale la regolamentazione dell’istituto, garantendo comunque parità economica-normativa del rapporto, una adeguata tutela della salute e della sicurezza, pari opportunità formative. Sempre alla contrattazione aziendale spetta il compito di definire le modalità per l’acceso al domicilio del telelavoratore dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.


Il CCNL 2007, all’art. 78, prevede l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro tecnico paritetico, composto da 8 componenti con il compito tra l’altro di redigere la disciplina contrattuale al telelavoro, entro il 30 maggio 2007.




Poste Italiane e recapiti

L’art. 27 del CCNL Poste Italiane del 11.07.2003, conferma, anche nel settore, l’applicazione del CCNL e delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute previsti per i lavoratori che operano in azienda; una formazione specifica; i diritti sindacali; la costituzione di un Osservatorio Paritetico.


L’Accordo di rinnovo del 11.07.2007 ribadisce, definendoli, i diritti sindacali (Art. 17) e conferma in sostanza il CCNL 2003 (Art. 30).


Sempre nel 2007, Poste Italiane stipula un “Accordo in materia di telelavoro[28], che conferma il CCNL 2007, richiama l’accordo interconfederale del giugno 2004 e definisce in modo molto particolareggiato l’istituto.

Il punto 4 prevede che al sopralluogo tecnico per la verifica dell’idoneità dell’ambiente di lavoro partecipino, a seguito di una propria specifica richiesta anche le RLS, che dovranno esserne informate.

L’installazione e la manutenzione della postazione, che dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sarà a carico dell’azienda, la quale dovrà fornire una “pronta informativa al lavoratore in merito alle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, in ordine all'esposizione a video”. Al lavoratore spetta il dovere di “applicare correttamente le direttive aziendali in materia di sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa”, “prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni e, comunque”, “osservare gli obblighi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 626/94”. Sempre il telelavoratore, che può chiedere ispezioni, deve consentire l’accesso al proprio domicilio al datore di lavoro, alle rappresentanze dei lavoratori e/o alle autorità competenti, “al fine di far verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza” (10-11).


Nel settore Recapiti telegrammi, i Contratti[29] prevedono l’applicazione al telelavoratore delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori standard (6); il dovere per il telelavoratore di consentire l’accesso agli organi istituzionali esterni, nonché ai rappresentanti dell’azienda per motivi di sicurezza (5).



ANAS

L’Allegato 3 - Telelavoro del protocollo d’intesa per il rinnovo del CCNL ANAS del 26 luglio 2007, non apporta modifiche sostanziali alla disciplina. Conferma la necessità di un luogo idoneo per l’installazione della postazione di telelavoro, che resta a carico dell’Anas così come la manutenzione; una “eventuale” formazione specifica; misure per la socializzazione del telelavoratore; diritti sindacali; il dovere per il lavoratore di consentire l’accesso al proprio domicilio agli organi istituzionali esterni e ai rappresentanti dell’azienda per motivi di sicurezza e di utilizzare la postazione nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti; infine, si fa riferimento per quanto non espressamente previsto all’accordo interconfederale del giugno 2004.




Servizi - Municipalizzate

Nel Settore Gas-Acqua, nel CCNL 01.03.2002, l’art. 15 non va oltre il prevedere la parità di trattamento economico-normativo, il dovere per il telelavoratore di consentire l’accesso al proprio domicilio e l’applicazione allo stesso delle norme in materia di salute e sicurezza previste per i lavoratori standard.

Nell’Accordo di rinnovo del 09.03.2007, vengono aggiunte la previsione di una formazione specifica, l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento, la responsabilità del datore in merito a fornitura, installazione e manutenzione della postazione di lavoro.


Per il settore Pompe funebri municipalizzate l’Accordo di rinnovo 11.06.2003 e il CCNL 28.09.2006 presentano i medesimi testi dei Contratti gas acqua 2002 e 2007.


Nel settore delle Cooperative che svolgono attività a favore degli enti pubblici, con il CCNL del 31 gennaio 2007, introducendo il telelavoro, si riconosce parità di trattamento tra telelavoratori e lavoratori standard ed una formazione specifica; inoltre, si demanda alla contrattazione aziendale ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità (Art. 34), nonché della regolamentazione degli accessi al domicilio del telelavoratore, anche se al successivo art. 35 si stabilisce che “la cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici ed è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto”, per poi stabilire all’art. 39 che “La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.



Associazioni di categoria nazionali, regionali e territoriali

L’art. 12 del CCNL 26.04.2007 riproduce quasi fedelmente il testo degli artt. 27-39 del CCNL Cooperative che svolgono attività a favore di enti pubblici del 2007, ma, rimanendo immutata la restante parte del testo, aggiunge che “il datore, nello svolgimento dell'attività lavorativa del telelavorista, dovrà garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del lavoratore dipendente in ottemperanza alle vigenti norme in materia”.



Cura e assistenza

Anche nel settore Cura e assistenza il testo degli articoli[30] sul telelavoro è simile per tutti i Contratti. Questi prevedono installazione, gestione e manutenzione delle postazioni a carico delle aziende (3), il riconoscimento dei diritti sindacali e l’istituzione di una bacheca elettronica(9). La materia della sicurezza è così disciplinata:

11. Sicurezza

La lavoratrice e o il lavoratore sarà comunque informata/o sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento delle postazione di lavoro.

Secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 626/94) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile alla sicurezza della Struttura Associativa di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.

È facoltà della lavoratrice/lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori della sicurezza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/94, ciascuna lavoratrice/lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre la lavoratrice o il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.




Istituti Sostentamento del clero

Gli artt. 51-63 dei Contratti[31] del settore riproducono fedelmente gli artt. 3-16 dell’accordo Confcommercio 20 giugno 1997.




CONTRATTAZIONE NAZIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


L’“Accordo quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, comma 3, della L. 16 giugno 1998, n. 191.” G.U. 21 aprile 2000, n. 94 del 23 marzo 2000 stipulato da Aran e Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Cosmed e Cida stabilisce:

- Pari opportunità al telelavoratore per quanto riguarda formazione e socializzazione;

- Lo svolgimento del telelavoro in luogo comunque idoneo;

- Spese a carico dell’Amministrazione per installazione, manutenzione e mantenimento dei livelli di sicurezza della postazione di telelavoro;

- Garanzia da parte dell’Amministrazione “che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori”;

- Formazione generale e specifica;

- Il dovere del telelavoratore di consentire “l’accesso alle attrezzature di cui ha l'uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate”;

- Il dovere del telelavoratore di attenersi strettamente alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite;

- La garanzia dell’esercizio dei diritti sindacali, anche attraverso l’uso di una bacheca sindacale elettronica;

- L’istituzione presso l’Aran di un Osservatorio, per il primo biennio di sperimentazione, composto da tre componenti di nomina Aran e un componente per ciascuna organizzazione sindacale firmataria. Sono inoltre previsti osservatori di comparto istituiti dalla contrattazione di comparto.



Università

I CCNL[32] dispongono che le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23.3.00, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.



Scuola

Il 18.10.2001 viene sottoscritto l’“Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto scuola”[33].

L’accordo prevede che gravino sulle Istituzioni scolastiche la messa a disposizione, l’istallazione e il collaudo nonché la manutenzione e la gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori.

All’amministrazione centrale spetta la definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, delle iniziative di formazione anche specifiche ex art. 5 accordo quadro 23 marzo 2000.

L’art. 4 stabilisce che “la verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.


Nel CCNL Scuola del 24.07.2003 gli artt. 134-139 riproducono gli artt. 1-6 dell’Accordo 2001.




Amministrazioni ed Enti statali

Le Amministrazioni statali possono definire, mediante contrattazione, progetti sperimentali di telelavoro secondo le modalità dell’accordo quadro 23 marzo 2000.[34]

I Contratti integrativi prevedono delle disposizioni molto simili all’accordo del comparto scuola del 2001. Analogamente fa il CCNL Unioncamere del 4 marzo 2003 (Art. 44).


Il CCNL Enti pubblici economici – Federcasa del 17.07.2008 ricalca l’accordo interconfederale 2004, prevedendo l’installazione, la gestione e la manutenzione a carico del datore di lavoro e secondo la normativa vigente (D.Lgs. 626/94) della postazione di lavoro; il riconoscimento di diritti sindacali anche attraverso l’utilizzo di una bacheca elettronica; una formazione generale e specifica; l’informazione sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere; la facoltà del telelavoratore di richiedere, motivandole, visite da parte del RLS.

Il CCNL ribadisce che il lavoratore ex art. 5 D.Lgs. 626/94 deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, conformemente alla formazione e alla informazione ricevute, ponendo in capo al datore di lavoro il dovere di sottoporre il telelavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.

Si dispone inoltre, che “la verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio” ed inoltre, che “copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

Infine, all’art. 30 si stabilisce che “ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda, la contrattazione aziendale definisce altresì le modalità per l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione”.


Il CCNL 26 maggio 2008 Coni, disciplina il telelavoro all’art. 44.

In esso viene confermato:

- l’essere a carico del datore di lavoro la postazione di lavoro: installazione, collaudo, manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori;

- la garanzia dell’esercizio dei diritti sindacali, anche con l’ausilio di bacheche elettroniche;

- il dovere per il telelavoratore di utilizzare diligentemente nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e non manomettere la postazione di lavoro, di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute ex art. 5 D.Lgs. 626/94;

- la verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro, che avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio;

- la consegna di copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994, ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.


[1] Collaboratore dell’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino “Carlo Bo” per il monitoraggio della legislazione e giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro (olympus.uniurb.it)

[2] V. Art. 61 CCNL 1996: Alimentari, Artigianato e piccole cooperative, Barbieri, Ceramica, Vetro, Grafici, Lapidei, Lavanderie, Legno, Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi, Panificazione, Pulizia, Abbigliamento Artigianato, Trasporto; Art. 47 CCNL 1996: Façonisti; Art. 79 CCNL 1997: Edili; Art. 104 CCNL 1998: Commercio e turismo; Art. 55 CCNL 2005: Façonisti; Art. 60 CCNL 2005: Alimentaristi PMI e Cooperative.

[3] V. Artt. 31-43 CCNL Commercio (fino a 14 dipendenti), 20.07.2005; Artt. 52-64 CCNL Commercio (15-50 dipendenti) e Façonisti, 20.07.2005; Artt. 27-39 CCNL Cooperative artistiche, sport e spettacolo, 30.09.2005.

[4] Art. 43 Commercio (fino a 14 dipendenti); Art. 64 Commercio (15-50 dipendenti) e Façonisti; Art. 39 Cooperative artistiche.

[5] V. Art. 30 CCNL Lavanderie, 16.12.2003; Art. 37 bis CCNL Calzature – Industria, 18.05.2004; Art. 31 quinquies CCNL Pelli, cuoio - Industria, 21.05.2004; Accordo di rinnovo Giocattoli – Industria, 24.05.2004; Art. 27 CCNL Occhiali – Industria, 27.05.2004; Art. 44 CCNL Abbigliamento e Tessili vari - Industria, 28.05.2004; Art. 30 CCNL Spazzole – Industria, 08.06.2004; Accordo di rinnovo Retifici da pesca, 15.06.2004; Nuovo articolo Accordo di rinnovo Fotoincisione, 28.06.2004; Art. 31 septies Accordo di rinnovo Ombrelloni – Industria, 02.07.2004; Art. 28 CCNL Occhiali – Industria, 09.04.2008.

[6] V. 24.06.2004: Art. 26 ter CCNL Calzature; Art. 27 lett. D) Accordo di rinnovo Giocattoli; Accordo di rinnovo Occhiali; Art. 36 ter Accordo di rinnovo Tessili, 04.05.2006.

[7] V. CCNL Confcommercio, 02.07.2004 e CCNL Confesercenti, 06.07.2004.

[8] V. CCNL 13.07.2000, 19.12.2002, 26.09.2006.

[9] V. Art. 28: CCNL Cartai e Grafici, 17.07.2001; Art. 27: CCNNNL Cartai e Grafici, 12.04.2006.

[10] V. Ipotesi di accordo Cartai Industria, 13.07.2001; Art. 9 bis CCNL Videofonografici, 12.03.2002 e 15.11.2005.

[11] V. Art. 26 Accordo di rinnovo, 04.04.2008.

[12] Art. 210, CCNL 14.04.2005; Art. 194, CCNL 21.04.2009.

[13] In merito si fa presente che l’Art.101 del CCNL Assoced-Ugl del 21 aprile 2009 stabilisce:

Articolo 101 - Sicurezza sul lavoro

Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato 02
[Norme per l'applicazione del D.Lgs 626/94 n.d.r. ] del presente contratto.

[14] V. Art. 7 lett. F Accordi di rinnovo Autoferrotranvieri 18.11.2004 e 14.12.2004.

[15] V. Accordo di rinnovo, 18.01.2001; Art. 2 Parte Normativa, lett. F), CCNL 28.07.2006.

[16] V. Art. 103 CCNL Aeroporti, 28.09.1998.

[17] V. Accordi di rinnovo Aeroporti del 11.07.2001 e 26.07.2005; CCLA Airone, 16.04.2008; Art. 8 Sez. C-Personale di terra CCLA CAI, 30.10.2008.

[18] V. CCNL Agenzie immobiliari, 20.09.1991; CCNL Amministratori di condominio, 19.04.2001.

[19] Il contratto viene applicato alle seguenti aziende: Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Nuova Telespazio, Stream, Cselt, STET International, Finanziaria STET, SSGRR, Elettra TCL, Trainet.

[20] V. Art. 22 CCNL Telecomunicazioni 28.06.2000 e 03.12.2005

[21] V. Capitolo I – Parte X Telelavoro

[22] V. CCNL Industria, 08.06.1999; PMI, 07.07.1999; Cooperative, 16.07.1999.

[23] V. Art. 27 CCNL Credito, 11.07.1999; Art. 33 CCNL Casse Rurali Artigiane, 12.12.2001, 27.09.2005 e 16.07.2008; Art. 27 CCNL Esattorie, 12.12.2001; Art. 30 CCNL Credito, 11.02.2005; Art. 29 CCNL Esattorie, 04.11.2005; Art. 32 CCNL Credito, 08.12.2007.

[24] V. CCNL Assicurazioni 18.12.1999, 18.07.2003, 17.09.2007.

[25] V. Gli Accordi di rinnovo del 03.05.2006 Studi Professionali Tecnici, Studi Odontoiatrici, Studi Professionali CIPA e CONSILP, e l’Accordo Studi Professionali del 28.01.2008.

[26] V. Art. 10, CCNL 25.10.2002; Art. 8, Accordo di rinnovo 20.11.2007; Art. 8, CCNL 25.01.2008.

[27] V. Artt. 49-55 CCNL, 14.03.2002; Artt. 24-30 e 78 CCNL 13.02.2007.

[28] Accordo in materia di telelavoro 4 ottobre 2007 tra Poste Italiane S.p.A. e SLC-CGIL; SLP-CISL; UIL-POST; FAILP-CISAL; SAILP-CONFSAL; UGL-Comunicazioni.

[29] V. Art. 58 CCNL 04.04.2002; Art. 57 CCNL 17.05.2007.

[30] V. Art. 30 CCNL Cooperative sociali, 08.06.2000 e 26.05.2004; Art. 25 CCNL ANFASS, 03.08.2004; Art. 20 ter Accordo di rinnovo Case di cura (personale non medico) ARIS, 09.09.2004; Art. 26 CCNL, Case di cura (personale non medico) ARIS e AIOP, 19.01.2005.

[31] V. Titolo XIX CCNL 03.09.2002 e CCNL 15.03.2007.

[32] V. CCNL 09.08.2000 e 16.10.2008; Art. 14 CCIA Università Palermo, 26.02.2008.

[33] Sottoscrivono l’accordo Aran, Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cgil-Sns, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Confsal-Snals, Gilda-Unams.

[34] V. CCNL Enea, 21.02.2002; CCNL Enti di ricerca, 21.02.2002; CCNL Integrativo Enti pubblici non economici, 14.02.2001; CCNL Integrativo SSN, 20.09.2001; CCNL Integrativo Aziende e amministrazione autonoma dello Stato, 24.04.2002.