Categoria: Normativa regionale
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Regione Valle d’Aosta
Ordinanza 12 maggio 2020, n. 201
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dell’ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza- urgenza sanitaria”;
VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”;
VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 “Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta”;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 “Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”',
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”-,
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”-.
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”-,
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell’abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
RILEVATO che l’organizzazione mondiale e della sanità 1’11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un’emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 192 in data 3 maggio 2020 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca delle ordinanze n. Ili in data 15 marzo 2020, n. 116 in data 19 marzo 2020, n. 117 in data 22 marzo 2020, n. 139 in data 4 aprile 2020, n. 153 in data 10 aprile 2020, n. 154 in data 14 aprile 2020, n. 160 in data 19 aprile 2020, n. 161 in data 19 aprile 2020, n. 171 in data 21 aprile 2020, n. 181 in data 24 aprile 2020, n. 182 in data 25 aprile 2020 e n. 183 in data 27 aprile 2020);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 '"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale'”',
ATTESO che:
- l’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede, con riferimento agli spostamenti delle persone fisiche, che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ”;
- l’art. 1, comma 1, lett. d) e e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile prevede che “d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”'.
- l’art. 1, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività"',
- l’art. 1, comma 1, lett. u) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi"',
- l’art. 1, comma 1, lett. z) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;
- l’art. 1, comma 1, lett. aa) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;
- l’art. 1, comma 1, lett. dd) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5”;
- l’art. 2, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”;
- L’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”;
- L’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile che “Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione”;
- L’art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede che “/e imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";
CONSIDERATO che, a decorrere dal 4 maggio 2020, termine iniziale di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il medesimo ha aggiornato e modificato la disciplina negli ambiti di cui alle norme soprarichiamate;
RITENUTO, pertanto, che, visti i dati fomiti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, che attestano che l’indice del contagio “R con zero” è calato progressivamente e che, quindi, non sia, al momento, necessario prevedere misure ulteriormente restrittive ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in ordine alle attività disciplinate dalle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 sopra richiamate;
CONSIDERATO, d’altra parte, che talune misure si rendono comunque necessarie nelle altre materie oggetto della presente ordinanza, anche allo scopo di adattarle alla situazione del territorio valdostano, procedendo altresì ad una parziale «definizione delle misure disposte con l’ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020;
CONSIDERATA la necessità di conseguire un sempre ragionevole equilibrio nel bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socioeconomico regionale, in funzione dell’andamento dell’evoluzione della crisi epidemiologica, anche in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità regionali;
CONSIDERATO che le attività, anche sportive, svolte all’aperto, rispettando la distanza di sicurezza, sono quelle che meno mettono in pericolo la popolazione sotto il profilo del rischio di contagio e che, di per sé, lo svolgimento di attività motorie costituisce importante elemento di tutela della salute;
ATTESO che rientrano nelle attività che erogano servizi di pubblica utilità, quelle svolte dalle Guide alpine iscritte all’Albo professionale di cui alla l.r. 7/1997, anche a supporto delle strutture regionali competenti in materia di gestione del rischio idrogeologico, di rilievi nivologici per la prevenzione di fenomeni valanghivi, le attività svolte quali componenti delle commissioni locali valanghe di cui alla l.r. 29/2010, le attività connesse al soccorso in montagna e, in generale, tutte le attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001.
ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;
CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
SU PROPOSTA dell’unità di Crisi;
 

ORDINA

1. Con decorrenza 13 maggio 2020 è revocata l’ordinanza n. 192 del 3 maggio 2020;
2. Le misure previste dall’ordinanza revocata di cui al punto 1 sono ridefinite nel modo seguente:
 

SPOSTAMENTI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; è consentito lo spostamento all’interno del territorio regionale per tutte le attività e i motivi consentiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nonché dalla presente ordinanza. In ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito lo spostamento verso l’abitazione non di residenza o di domicilio (cd. seconda casa), sita nel territorio regionale, da parte del proprietario o di soggetto titolare di qualsiasi diritto sull’immobile e dei rispettivi conviventi, anche congiuntamente, per ragioni di necessità quali motivi di sicurezza, di manutenzione e di controllo.
 

ACCESSO A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Permane la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini; l'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché' della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, salva la facoltà del Sindaco di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
 

ATTIVITÀ DELLE GUIDE ALPINE

Rientrano nelle attività che erogano servizi di pubblica utilità quelle svolte dalle Guide alpine, iscritte all’Albo professionale di cui alla l.r. 7/1997, anche a supporto delle strutture regionali competenti in materia di gestione del rischio idrogeologico, di rilievi nivologici per la prevenzione di fenomeni valanghivi, le attività svolte quali componenti delle commissioni locali valanghe di cui alla l.r. 29/2010, le attività connesse al soccorso in montagna e, in generale, tutte le attività svolte nell’ambito del sistema regionale di protezione civile di cui alla l.r. 5/2001.
Sono consentiti, gli allenamenti, anche di coppia per ragioni di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, di arrampicata delle Guide alpine la cui professione è disciplinata dalla l.r. 7/1997, iscritte al relativo Albo professionale e munite del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 8 della medesima legge regionale, in ragione della necessità di una preparazione atletica e tecnica funzionale alla sicurezza in montagna.
Per le medesime ragioni è consentito lo svolgimento dei corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione di cui all’art. 11 della l.r. 7/97 e di aggiornamento professionale di cui all’art. 12 della medesima legge regionale, con la costituzione di gruppi composti da un massimo di 6 aspiranti, oltre ad un istruttore.
Le attività di cui sopra avvengono nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri; laddove la natura dell’attività non consenta tale rispetto, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi dovranno fornire idonea dichiarazione attestante l’avvenuta misurazione della temperatura corporea, anche in maniera autonoma, e la relativa risultanza inferiore a 37,5 °C.
 

ATTIVITÀ DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE NATURALISTICHE, DEGLI ACCOMPAGNATORI DI TURISMO EQUESTRE E DEI MAESTRI DI MOUNTAIN BIKE

L’attività - in via sperimentale e in funzione dell’avvio della stagione estiva - delle guide escursionistiche naturalistiche, degli accompagnatori di turismo equestre e dei maestri di mountain bike di cui alla l.r. 1/2003, in possesso dell’abilitazione professionale e iscritte all’elenco regionale di cui all’art. 7 della l.r. medesima è consentita nel rispetto del distanziamento interpersonale di due metri, nel caso di escursioni naturalistiche guidate, e di cinque metri, nel caso di attività di accompagnamento di turismo equestre e di attività di mountain bike con accompagnamento di maestro. Dovranno essere costituiti gruppi composti da un massimo di quattro persone, oltre ad un accompagnatore o maestro. In ogni caso è fatto divieto di creare assembramento sia nell’esercizio proprio delle attività che nelle attività prodromiche e nella costituzione dei gruppi.
 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Permane il divieto di attività di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività' sportiva o attività' motoria all’aperto, purché' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Rientrano nell’attività sportiva gli allenamenti individuali all’aperto di ogni disciplina, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, la camminata, la bicicletta e la pesca.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dal territorio regionale.
Le attività sportive individuali all’aperto sono consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, quali campi da tennis e paddle (per gioco “singolo” e non “doppio”), da golf, tiro con l’arco, pesca sportiva e maneggi.
È vietata la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.
I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti di transito e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei e l’adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, quali prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti.
Al fine di agevolare la mobilità alternativa all’uso dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, è consentito il noleggio di biciclette con consegna a domicilio del noleggiante, subordinatamente al rispetto della distanza interpersonale di un metro e con divieto di creare assembramenti. Il personale, all’atto della consegna, dovrà essere munito di guanti monouso e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e dovrà sostare presso il noleggiante il tempo minimo necessario per effettuare la consegna.
 

COSTRUZIONI

Le attività del settore delle costruzioni, consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, sono soggette al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020.
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN GENERE

Alle attività di commercio al dettaglio, consentite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 si applicano le seguenti misure:
- accesso e circolazione condizionati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- utilizzo da parte del personale addetto alla vendita di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- perimetrazione dell’area in cui la vendita è consentita, nel caso in cui l’esercizio commercializzi anche prodotti la cui vendita, allo stato, non è consentita;
- mantenimento di un unico accesso;
- accesso e circolazione di un solo cliente alla volta negli esercizi commerciali di superficie inferiore a quaranta metri quadrati; negli altri casi, rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- adozione delle misure idonee per evitare assembramenti;
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA, AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI ED AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI

- l'accesso ai locali di vendita al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, ivi comprese le calzature a loro destinate, dovrà essere rispettivamente effettuato da un unico ingresso;
- la permanenza nei locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati, con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad una sola persona alla volta, fatti salvi minori di età accompagnati o persone che necessitano di accompagnamento; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza minima di un metro fra un cliente e l'altro;
- la circolazione dei venditori e degli acquirenti nei locali o parti di locali destinati alla vendita di carta, cartone e articoli di cartoleria, di libri o di vestiti per bambini e neonati deve avvenire indossando guanti e mascherina o altro mezzo protettivo per le vie respiratorie;
- nei locali o parti di locali destinati al commercio al dettaglio di libri dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è privilegiata, quale modalità di acquisto, la prenotazione dei libri e del materiale di cartoleria;
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SEMI, FIORI E PIANTE ORNAMENTALI, PIANTE IN VASO, FERTILIZZANTI E PRODOTTI SIMILARI

La vendita al dettaglio di semi, piante fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari avviene, nei locali di vendita al dettaglio, nonché, nel rispetto di quanto specificatamente previsto dalla presente ordinanza, nei mercati, avviene alle seguenti condizioni:
- durante la vendita al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e prodotti similari è vietata ogni forma di assembramento;
- l’accesso ai locali di vendita deve essere effettuato da un unico ingresso;
- la permanenza nei locali con superficie complessiva sino a quaranta metri quadrati, è consentita ad ima sola persona alla volta; nei locali aventi superficie complessiva superiore dovrà essere rispettata la distanza interpersonale minima di un metro fra un cliente e l'altro;
- la circolazione e la permanenza nei locali di vendita da parte di acquirenti e venditori deve avvenire utilizzando guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- nei locali o parti di locali destinati alla vendita dovrà essere messo a disposizione dei clienti del gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è privilegiata, per l’acquisto dei prodotti, la modalità telefonica o on line, con consegna a domicilio o presso il venditore, previa prenotazione telefonica o on line, su appuntamento; in tale ultimo caso il titolare dell’esercizio fissa gli appuntamenti per il ritiro della merce con intervalli di almeno quindici minuti l’uno dall’altro, dandone conferma al cliente tramite e-mail o sms, precisando la data, l’orario del ritiro e la motivazione (es. merce acquistata on line o telefonicamente con indicazione del nome dell’esercizio);
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
 

MERCATI

L’attività di commercio nella forma di mercato all’aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari è consentita nei Comuni in cui sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti che preveda le seguenti condizioni minimali:
- perimetrazione dell’area, nel caso di mercati all’aperto;
- unico varco d’accesso distinto da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e guanti monouso per acquirenti e venditori.
 

ATTIVITÀ AGRICOLE PER AUTOCONSUMO

Lo svolgimento di attività lavorative per autoconsumo su superfici agricole di limitate dimensioni, quali orti, campi, prati, vigne e frutteti, la conduzione di piccoli allevamenti e il taglio della legna sono consentite anche al di fuori del Comune di residenza, a condizione che il soggetto interessato attesti con autodichiarazione il possesso o l’uso del fondo e il suo utilizzo ai predetti fini, con l’indicazione del percorso più breve dalla propria abitazione al fondo stesso.
Durante lo svolgimento di tali attività è vietato ogni assembramento di persone e l’accesso al fondo è consentito ad un massimo di due persone contemporaneamente nel caso di soggetti conviventi; nei restanti casi l’accesso è limitato ad una sola persona.
Nel caso di appezzamenti contigui di limitate dimensioni, le suddette attività devono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di almeno tre metri, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
 

CONFERIMENTO DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE PER AUTOCONSUMO, RIFIUTI DERIVANTI DALLA CURA E MANUTENZIONE DI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI E RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

Il conferimento da parte di persone fisiche di rifiuti vegetali derivanti dalle attività agricole per autoconsumo e dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi, nonché di rifiuti urbani ingombranti nei centri di raccolta autorizzati territorialmente competenti, è consentito alle seguenti condizioni:
- il soggetto conferitore di vegetali derivanti dall’attività di coltivazione per autoconsumo di orti, campi, prati, vigne e frutteti e di conduzione di piccoli allevamenti attesta con autodichiarazione il possesso o l’uso della superficie agricola e il suo utilizzo, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve tra tale superficie e il centro di raccolta;
- il soggetto conferitore di rifiuti vegetali derivanti dall’attività di cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, indicando l’ubicazione del luogo di provenienza dei rifiuti, il centro di raccolta territorialmente competente e il percorso più breve per raggiungerlo;
- il soggetto conferitore di rifiuti urbani ingombranti attesta con autodichiarazione la finalità dello spostamento, con indicazione del centro di raccolta territorialmente competente e del percorso più breve per il raggiungimento del medesimo;
- il conferimento è consentito a ciascun soggetto una volta alla settimana, fatti salvi i soggetti che esercitano attività di impresa;
- durante l’accesso, la permanenza e la circolazione nei centri di raccolta autorizzati è vietato ogni assembramento di persone;
- i gestori dei centri di raccolta adottano, dandone debita informazione al pubblico, specifiche regole in ordine a modalità e orari di accesso e di conferimento, al fine di evitare ogni assembramento di persone;
- all’interno dei centri di raccolta è obbligatorio, da parte di addetti e conferitori, l’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando l’obbligo di osservanza della distanza interpersonale di almeno un metro:
è privilegiato, da parte dei gestori dei centri, il servizio di raccolta a chiamata dei rifiuti urbani ingombranti.
 

VENDITA CIBO DA ASPORTO

La vendita di cibo da asporto è consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 1/2006, nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, nei locali di produzione o ad essa adiacenti e delle strutture agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, nel rispetto delle seguenti misure:
- il ritiro dei prodotti avviene evitando ogni assembramento e garantendo il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
- all’interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con un tempo di stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie aeree e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
- è vietato il consumo dei prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- è da privilegiare, per la vendita dei prodotti, la prenotazione telefonica o on line e la consegna a domicilio;
- è consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
 

SERVIZI PER ANIMALI

In considerazione delle esigenze di benessere animale e delle esigenze di tutela della salubrità delle abitazioni dove sono compresenti persone e animali di compagnia, l’attività di cura e igiene degli animali è attività di interesse pubblico.
Tale attività deve essere svolta in esercizi autorizzati su appuntamento, senza contatto diretto tra le persone, preferibilmente con la modalità “consegna animale-toelettatura-ritiro animale”, con l’utilizzo, da parte sia degli addetti che dei clienti di guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentiti altresì, con le medesime modalità, le altre attività di cui al codice ateco 96.09.04. L’attività di allenamento e di addestramento dei cani compresi quelli di guida per i non vedenti è consentita esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste e autorizzate a tale scopo, secondo una turnazione di utilizzo delle zone di addestramento e allenamento cani, singolarmente e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto della interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
È consentito l’accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell’adozione, previo appuntamento telefonico o con strumenti informatici, con la presenza di una sola persona, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dell’uso di guanti e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Lo spostamento degli addetti all’esercizio è giustificato da motivi lavorativi; quello dei proprietari degli animali da motivi di necessità.
È consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea del personale presente all’interno dei locali e dei clienti all’atto dell’accesso.
 

ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

Il soggiorno, oltre che presso alberghi e residenze turistico-alberghiere di cui alla l.r. 33/1984, è consentito presso le strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, presso i complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002 e presso le strutture agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006 a soggetti soggiornanti in Valle d'Aosta per esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e a soggetti residenti o domiciliati in Valle d’Aosta presi in carico dal Servizio di primo intervento per persone prive di abitazione. Gli ospiti delle predette strutture, nel caso di accesso a locali e luoghi chiusi accessibili al pubblico e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, utilizzano protezioni delle vie respiratorie, con esclusione dei bambini al di sotto di sei anni e dei soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle stesse nonché dei soggetti che interagiscono con i predetti. È fatto obbligo nello svolgimento delle attività ricettive del rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali 24 aprile 2020 allegato n. 6 al DPCM del 26 aprile 2020. È, altresì, consigliata la misurazione sistematica della temperatura corporea anche dei clienti all’atto dell’accesso.
 

PICCOLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI

L’attività dei laboratori in cui si svolgono attività artigianali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo laboratori artigianali di piccola carpenteria metallica, legno, vetro, ceramica, è consentita a condizione che nel laboratorio non siano presenti contemporaneamente più di tre persone compreso il titolare, nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020. Alle medesime condizioni è consentita l’attività delle botteghe scuola di cui all’art. 13 della l.r. 2/2003.

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La presente ordinanza ha validità dal 13 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento.
Conservano validità le ordinanze n. 104 in data 10 marzo 2020, n. 114 in data 17 marzo 2020, n. 115 in data 19 marzo 2020, n. 123 in data 26 marzo 2020 e n. 124 in data 27 marzo 2020.
L’inottemperanza della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione e alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.