Cassazione Civile, Sez. 6, 15 maggio 2020, n. 8988 - Scoppio del fusto metallico: mancanza di formazione, informazione e controllo sui macchinari. L’eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera occasione dell’infortunio


 

 

Presidente: FRASCA RAFFAELE Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 15/05/2020

 

Fatto

 


1. Nel 2002 G.F., operaio, perse la vita in conseguenza dello scoppio del fusto metallico nel quale stava pompando olio idraulico con un compressore, invece che con una pompa manuale. Il fusto era stato in precedenza modificato artigianalmente, proprio per consentire l’impiego del compressore, e tale modifica risultò determinante per la causazione dell’incidente.
Nel 2006 i familiari della vittima (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Brescia la società datrice di lavoro della vittima, SALP 2 s.r.l., chiedendone la condanna risarcimento del danno.
2. Con sentenza n. 218 del 2013 il Tribunale di Brescia accolse la domanda, ma attribuì alla vittima un concorso di colpa del 50%.
La sentenza venne appellata dagli attori.
3. Con sentenza 19.1.2017 n. 88 la Corte d’appello di Brescia ritenne che il concorso di colpa della vittima, pur sussistente, dovesse quantificarsi nella minor misura del 30%.
La Corte d’appello osservò che la vittima era un operaio esperto, e che per questo costituì una condotta imprudente, da parte sua, pompare olio con un compressore in un fusto artigianalmente modificato; e che anzi la vittima avrebbe dovuto rifiutarsi, ove le fosse stato imposto, di eseguire quella lavorazione. 
Ritenne inoltre nuova, e quindi inammissibile, la domanda di risarcimento del cosiddetto “danno tanatologico”, patito dalla vittima ed acquisito dai congiunti jure haereditario.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai congiunti della vittima con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito la SALP 2 s.r.l. con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
 

 

Diritto

 


1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1218 e 2087 c.c..
Deducono che la Corte d’appello ha accertato in fatto che il datore di lavoro non aveva fornito la prova di avere attuato la specifica procedura scritta che impone l’uso esclusivamente di pompe manuali per il travaso di olio idraulico; che non vi era prova che il lavoratore avesse seguito corsi di addestramento per le operazioni di travaso dell’olio idraulico; che non vi era prova che fosse stata la vittima ad eseguire le modifiche artigianali al fusto esploso.
In mancanza di tali prove, proseguono i ricorrenti, la responsabilità per l’accaduto si sarebbe dovuta ascrivere interamente all’impresa datrice di lavoro. La corte d’appello invece, addossando alla vittima una quota di corresponsabilità, aveva violato i consolidati principi giurisprudenziali in tema di “rìschio elettivo ” del lavoratore.
Osservano che, nel caso di infortunio sul lavoro, un concorso di colpa della vittima può ravvisarsi soltanto nel caso in cui questa abbia tenuto una condotta manifestamente abnorme, imprevedibile, ed esorbitante dalle sue mansioni, ipotesi non sussistente nel caso di specie.
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento costante e risalente, ha in più occasioni stabilito i princìpi in base ai quali valutare se, ed in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno da essa stessa sofferto. Questi princìpi sono pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue.
1.2. La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto “un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute” (ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 798 del 13/01/2017, Rv. 642508 - 02; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009, Rv. 609782 - 01).
Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.
Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l'attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d'opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa da parte dell’assicuratore sociale (principio costante: così già Sez. L, Sentenza n. 16 del 04/01/1980, Rv. 403379 - 01, nonché, in seguito, Sez. L, Sentenza n. 3919 del 29/06/1982, Rv. 421864 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4298 del 08/05/1996, Rv. 497485 - 
01; Sez. L, Sentenza n. 4557 del 22/05/1997, Rv. 504602 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2572 del 07/03/1998, Rv. 513477 - 01 (con ampia motivazione); Sez. L-, Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410- 01).
In applicazione di tali princìpi, è divenuta tralatizia la massima secondo cui il rischio elettivo sussiste in presenza di tre elementi:
a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (così, da ultimo, Sez. L - , Ordinanza n. 7649 del 19/03/2019, Rv. 653410- 01)
Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.
1.3. Al di fuori delle ipotesi di rischio elettivo, sorge il problema di stabilire se ed a quali condizioni possa ritenersi il lavoratore vittima dell’infortunio corresponsabile di quest’ultimo.
Anche rispetto a tale problema la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo stabilito pochi princìpi chiari e semplici.
1.3.1. Il primo principio è che l’art. 1227, comma primo, c.c. (a norma del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguente che ne sono derivate’) si applica anche alla materia degli infortuni sul lavoro: sia perché nessuna previsione normativa consente di derogarvi; 
sia perché la legge impone anche al lavoratore l’obbligo di osservare i doveri di diligenza a tutela della propria o dell’altrui incolumità: tanto stabiliscono sia l’art. 2104 c.c., sia l’art. 20 d. lgs. 9.4.2008 n. 81 (Sez. L-, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, Rv. 655882 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9817 del 14/04/2008, Rv. 602900 - 01).
1.3.2. Il secondo principio è che, nella materia del rapporto di lavoro subordinato, l’applicazione dell’art. 1227 c.c. va coordinata con le speciali previsioni che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori.
Dall’esistenza di quel potere e di quel dovere, questa Corte ha tratto il corollario che anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente, deve nondimeno escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi.
1.3.2.1. La prima ipotesi è quella in cui l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini datoriali.
In questo caso il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perché l’eventuale imprudenza del lavoratore non è più “causa”, ma degrada ad “occasione” dell’infortunio. Del resto, se così non fosse, si finirebbe per attribuire al lavoratore l’onere di verificare la pericolosità delle direttive di servizio impartitegli dal datore di lavoro, assumendosene il rischio (Sez. L - , Sentenza n. 30679 del 25/11/2019, in motivazione; Sez. L, Sentenza n. 7328 del 17/04/2004, Rv. 572139 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553587 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6993 del 16/07/1998, Rv. 517282 - 01) 
1.3.2.2. La seconda ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (da ultimo, Sez. L-, Ordinanza n. 12538 del 10/05/2019, Rv. 653761 - 01).
Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l'incolumità del lavoratore nonostante l’eventuale imprudenza o negligenza di quest’ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione da parte datoriale delle prescritte misure di sicurezza costituisce in tal caso l'unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso (Sez. L -, Sentenza n. 24798 del 05/12/2016, Rv. 641980 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1994 del 13/02/2012, Rv. 620913 - 01; Sez. L, Sentenza n. 4656 del 25/02/2011, Rv. 616154 - 01; Sez. L, Sentenza n. 19494 del 10/09/2009, Rv. 609782 - 01; Sez. L, Sentenza n. 5024 del 08/04/2002, Rv. 553588 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6993  del 16/07/1998, Rv. 517282- 01).
1.3.2.3. La terza ipotesi in cui il datore di lavoro non può invocare il concorso di colpa della vittima, ex art. 1227 c.c., è quella in cui l’infortunio sia avvenuto a causa di un deficit di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro.
In tal caso, infatti, se è pur vero che concausa del danno è l’imprudenza del lavoratore, non è men vero che causa dell’imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti, e varrà dunque il principio per cui causa causae est causa causati, di cui all’art. 40 c.p. (Sez. L -, Sentenza n. 30679 del 25/11/2019; Sez. L - , Sentenza n. 24629 del 02/10/2019, Rv. 655134 - 01).
1.4. Questi essendo i princìpi in base ai quali stabilire se sussista, ed in che misura, un concorso di colpa del lavoratore infortunato, ritiene questa Corte che essi non siano stati puntualmente applicati dalla sentenza impugnata.
La Corte d’appello di Brescia, infatti, ha accertato in punto di fatto che: -) G.F. perse la vita a causa dello scoppio di un fusto per olio idraulico;
-) questo fusto, che normalmente si sarebbe dovuto riempire di olio idraulico con una pompa a mano, era stato modificato artigianalmente per consentire il riempimento per mezzo di un compressore, al fine di velocizzare l’operazione;
-) questo intervento (che aveva comportato l’esecuzione di saldature sul fusto) era stato la causa dello scoppio (così la sentenza impugnata, p.S);
-) il datore di lavoro non aveva dimostrato di avere consegnato al lavoratore la “procedura operativa scritta” che imponeva l’uso solo di una pompa manuale per il riempimento del fusto;
-) mancava la prova che il datore avesse impartito ai dipendenti corsi di addestramento per l’esecuzione delle operazioni di travaso dell’olio idraulico;
-) mancava la prova che l’esecuzione dei lavori di saldatura sul fusto fosse stata una autonoma iniziativa del lavoratore, ignota alla società datrice di lavoro;
-) infine, quel che più rileva, la Corte d’appello ha accertato che la società SAI .P 2 s.r.l. aveva “omesso i necessari, doverosi e dovuti, continuativi controlli delle attrezzature aziendali (...) ed altresì delle necessarie opere e controlli volti a garantire la sicurezza nei locali aziendali” (così la sentenza impugnata, pp. 10-11).
La Corte d’appello ha dunque accertato in punto di fatto che il datore di lavoro non aveva eseguito i doverosi controlli sui macchinari, non aveva fornito le opportune istruzioni al lavoratore, e non gli aveva impartito alcun corso di formazione per quel tipo di lavorazione. Ricorrevano dunque nel caso di specie, secondo quanto accertato in fatto dallo stesso giudice di merito, tutte e tre le ipotesi sopra elencate (§§ 1.3.2.1.-1.3.2.3.) in cui l’eventuale imprudenza del lavoratore degrada a mera occasione dell’infortunio.
La sentenza impugnata ha dunque effettivamente violato l’art. 1227 c.c., facendone applicazione in una fattispecie cui mancava il nesso di causalità tra la condotta della vittima e l’infortunio.
1.5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale nel riesaminare l’appello applicherà il seguente principio di diritto:
“Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante”.
2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti.
3. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la domanda da essi proposta di risarcimento del danno “tanatologico” patito dalla vittima primaria, da essi acquisito jure hereditario.
3.1. Il motivo è inammissibile, per più d’una ragione:
-) in primo luogo, perché i ricorrenti - in violazione dell’onere imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. - non trascrivono né riassumono i termini in cui la domanda fu proposta in primo grado; ovviamente quella domanda non poteva ritenersi proposta sol perché gli attori dichiararono di agire “quali eredi” della vittima, dal momento che il danno di cui si chiede il ristoro deve essere concretamente descritto nei suoi aspetti materiali;
-) in secondo luogo, il motivo è inammissibile ex art. 360 c.p.c. nella parte in cui pretende il risarcimento del danno da perdita del diritto alla vita patito dalla vittima primaria, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350 del 2015, che i ricorrenti contestano senza fare alcuno serio sforzo interpretativo per superarla;
-) in terzo luogo, sono gli stessi ricorrenti ad affermare che “manca una prova idonea e convincente del fatto che la vittima non si sia resa conto della fine della sua vita”, fatto che era loro onere allegare e provare.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
 

 

P.q.m.
 

 

(-) accoglie il primo motivo di ricorso;
(-) dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; (-) dichiara inammissibile il quinto motivo di ricorso; 
(-) cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione