Regione Lombardia
Ordinanza 17 maggio 2020, n. 547
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone che «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni» e che «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni»;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020;
VISTI:
• i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 26 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020 con cui sono state adottate disposizioni attuative dei citati decreti legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2° di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n. 532 del 24 aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020, n. 539 del 3 maggio 2020, n. 541 del 7 maggio 2020 e n. 546 del 13 maggio 2020 con cui sono state stabilite misure finalizzate al contenimento ed al contrasto del contagio da COVID-19;
RITENUTO di confermare la necessità di dare assoluta prevalenza, agli effetti del contenimento del contagio, alla misura del distanziamento sociale e all’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e analoghe protezioni, imponendo quindi di mantenere alcune limitazioni già poste in essere, soprattutto per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione ulteriore del contagio e di adottare alcune misure ulteriori rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;
RITENUTO altresì di specificare, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, le modalità di svolgimento di attività sportive all’aperto nei centri sportivi nonché lo svolgimento delle attività di addestramento e allenamento di cani e cavalli ed altre specie animali anche da parte di affidatari, istruttori ed educatori;
CONSIDERATO il quadro epidemiologico in Regione Lombardia, che vede un andamento in riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte dei territori provinciali, sia tale da consentire, in via sperimentale, la riapertura di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale;
RIBADITO pertanto che tali aperture in via sperimentale dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli e dalla linee guida nazionali nonché dalle disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 e dalla collaborazione attiva della popolazione tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia;
VISTE le lett. dd), ee), gg), mm), nn) dell’art. 1 del predetto D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
VISTI i seguenti protocolli condivisi a livello nazionale e riportati rispettivamente in allegato n.12, 13 e 14 del DPCM del 17 maggio 2020:
• protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali;
• protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali;
• protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le parti sociali.
VISTI i “Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato-tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020” in allegato 10 al DPCM del 17 maggio 2020;
VISTO l’allegato 17 del predetto DPCM recante “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” dal prossimo 18 maggio, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 condiviso all’unanimità dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
RILEVATO che il predetto documento del 15 maggio 2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome contiene schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori e che in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing;
RITENUTO di recepire, come da allegato 1 della presente Ordinanza, il predetto documento, salvi gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, ad eccezione delle schede riferite a piscine e palestre per la cui riapertura si ritiene opportuno attendere i successivi monitoraggi sulla diffusione del contagio;
DATO ATTO altresì che per ulteriori attività economiche e di servizi sono state elaborate dalle competenti strutture regionali apposite linee guida di cui all’allegato 2 della presente Ordinanza;
RITENUTO opportuno, soprattutto ai fini di una lettura integrata delle disposizioni regionali vigenti, adottare un’unica ordinanza che, a decorrere dal 18 maggio, includa anche le misure già adottate con l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 che dispongono in ordine alla rilevazione temperatura corporea sui luoghi di lavoro, misura di particolare rilevanza ai fini della prevenzione della diffusione del contagio;
RITENUTO di confermare le ulteriori disposizioni sulle attività economiche e produttive di cui all’Ordinanza n. 541 del 3 maggio 2020, con limitate modifiche in ragione della disciplina statale sopravvenuta;
RITENUTO di prevedere la ripresa delle esperienze formative anche attraverso la modalità del tirocinio in presenza e lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, a condizione che siano adottate opportune misure organizzative idonee di prevenzione e protezione;
RAVVISATA la necessità di consentire l’esercizio di alcune attività gestionali della fauna selvatica che appaiono non oltre differibili stante l’esigenza di contenimento del proliferare di specie pericolose sia per garantire l’equilibrio dell’ecosistema che per tutelare la cittadinanza;
RITENUTO che il potere di ordinanza regionale, in specie ai fini dell’adozione di misure rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;
ORDINA
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni
1. Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.
3. Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.
1.2 Attività commerciali, artigianali e di servizi
1. Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
2. Sono altresì consentite le seguenti attività:
• Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,
• Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,
• Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non alberghiere di cui all’allegato 1,
• Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,
• Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto,
nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2, elaborate dalle competenti strutture regionali nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
3. E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale - toelettatura - ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.
4. E’ confermato l’obbligo per i concessionari di slot machines di provvedere al blocco delle medesime ed agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti.
5. E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
1.3 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID - 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.
Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato - quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) - le prescrizioni previste dall’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare - attraverso, per esempio, appositi sms o mail - al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.
b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
c) In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all'arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
d) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.
I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.
1.4 Tirocini e attività laboratoriali
1. E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.
2. Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.
1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
5. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
6. A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.
1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali
1. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
2. L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
1.7 Attività gestionali della fauna selvatica
E’ consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:
• Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all’art.8 della L.R n. 26/1993;
• Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all’art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell’ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
• Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all’art.40 della L.R. n. 26/1993.
ART. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando che qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. n.152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
6. La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
ALLEGATO 1
NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
SCHEDE TECNICHE
Si riportano nelle sezioni successive le schede tematiche relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.
• RISTORAZIONE
• STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE
• STRUTTURE RICETTIVE
• ACCONCIATORI ED ESTETISTI
• COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI
• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
• UFFICI APERTI AL PUBBLICO
• MANUTENZIONE DEL VERDE
• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE, LUOGHI E MONUMENTI STORICI E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”, nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, e nel Rapporto ISS COVID- 19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19”.
RISTORAZIONE
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali o connessi alle aziende agricole), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata per i clienti mentre per quelli che consumano al tavolo è obbligatoria. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
■ È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
■ Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
■ Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■ Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
■ I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo i casi di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
■ La consumazione a buffet non è consentita.
■ Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
■ I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
■ Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
- È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
■ Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
■ Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, salvo il caso di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
■ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
■ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
■ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
■ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
■ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
■ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
■ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
STRUTTURE RICETTIVE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, non alberghiere (a parte strutture ricettive all’aperto e rifugi alpini ed escursionistici per le quali si rinvia alle schede tecniche specifiche in allegato 2), alloggi in agriturismo e alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
■ Garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
■ La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
■ L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
■ Gli ospiti devono indossare la mascherina negli spazi comuni, mentre il personale dipendente è tenuto sempre all’utilizzo della mascherina.
■ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente.
■ Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
■ L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori.
■ Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
■ Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
■ garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
■ aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
■ in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
■ attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
■ nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
■ per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
■ negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
■ relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
■ le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
■ evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
■ Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
ACCONCIATORI ED ESTETISTI
Le presenti indicazioni si applicano a acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
■ La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
■ L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
■ In particolare, per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
■ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio in sede fissa, alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di assistenza turistica.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
■Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.
■ Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
■ I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
■ L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
Nella gestione dei mercati coperti si applicano le misure su-riportate, ove compatibili, e deve inoltre essere salvaguardato l’accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e operatori su posteggi isolati e in forma itinerante)
Misure generali
■ Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:
■ Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
■ Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
■ Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
■ Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
■ Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
■ Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
Competenze dei Comuni
■ I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e delle fiere dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 11 del DPCM del 17 maggio 2020:
, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
■ In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell’area in relazione alla superficie calpestabile dell’area), di perimetrazione dell’area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con i soggetti di cui all’art. 28 della l.r. 6/2010 .
■ Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
■ Corsie mercatali a senso unico;
■ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
■ Maggiore distanziamento dei posteggi, ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
■ Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
■ Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio:
■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
■ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
■ In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
■ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all’esercizio in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente scheda.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
■ Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
■ Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
■ Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
■ L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
■ L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
■ L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
■ Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’uso della mascherina.
■ Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
■ Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
MANUTENZIONE DEL VERDE
■ La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina e di guanti.
■ Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza-
■ Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
■ Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
■ L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
■ Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
■ Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
■ Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
■ Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
■ Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI E MONUMENTI STORICI E ALTRE ATTIVITÀ’ CULTURALI
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici e altre attività culturali.
■ Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
■ Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
■ Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza-
■ I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
■ Il personale lavoratore deve sempre indossare la mascherina a protezione delle vie aeree.
■ L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
■ In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
■ Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
■ Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
■ Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. schermi touch, maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
■ Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
■ L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria.
■ Regolamentare l'utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
■ Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni. Eliminare la disponibilità di depliant e altro materiale informativo cartaceo.
■ Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
■ Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
ALLEGATO 2
LINEE GUIDA REGIONALI
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCI)
- svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti fino a quattro persone esclusi gli accompagnatori,
- lavaggio o disinfezione frequente delle mani,
- divieto di scambio di cibo e bevande,
- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini),
- Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
- uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate,
- disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori,
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.
- prima dell'inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione ed aggiornamento professionale dovranno fornire idonea dichiarazione attestante l'assenza di sintomatologie riconducibili ad affezione da COVID-19 (ad es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
GUIDE TURISTICHE
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti
• Ricorso frequente all’igiene delle mani
• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti (max dieci persone escluso l’accompagnatore)
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
• Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
• La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI e BIVACCHI
Norme generali riguardanti l’accesso ai rifugi (aree esterne):
L’area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato.
In presenza di plateatico (etc. tavoli, panche...) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza (almeno 1 metro) e utilizzo di mascherina e guanti.
Indicare in presenza di sedute fisse i posti occupabili e prevedere percorsi che non permettano l’incrocio delle persone.
All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
Il gestore all’interno dell’area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di 1 metro, all’utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti.
È d’obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla sanificazione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
Viene effettuato solo servizio al tavolo.
Accoglienza in rifugio.
L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).
Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del rifugio che non consentano l’incrocio tra persone.
Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria.
Accesso alle aree interne del rifugio.
La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza.
È fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
Camere da letto.
All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso + copri federa monouso: Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale.
Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
In caso di utilizzo di coperte, le stesse devono essere sanificate dopo ogni utilizzo, mediante adeguati trattamenti detergenti e disinfettanti.
Utilizzo dei letti per camera: nelle camere, salvo in caso di presenza di unico nucleo di persone con stessa residenza anagrafica, deve essere garantito il distanziamento sociale, con una cubatura di almeno 20 m3 a persona.
Durante il soggiorno notturno nelle camere dovrà essere garantito un adeguato ricambio d’aria (porte aperte, finestre socchiuse).
Durante la notte dovranno essere indossate le mascherine, salvo il caso di presenza di solo nucleo di persone con stessa residenza anagrafica.
Durante il giorno la camera dovrà essere ben arieggiata e sanificata con utilizzo di adeguati detergenti e disinfettanti. Più accurata sanificazione dovrà avvenire ad ogni cambio ospite.
Bagni
Deve essere inserito il disinfettante in ogni bagno con la richiesta agli ospiti di procedere alla disinfezione dopo l'uso - mediante apposito spray fornito dal gestore.
Viene fornito il dispenser con sapone in ciascun lavabo e data indicazione agli ospiti di provvedere all’asciugatura con proprio asciugamano.
Viene intensificata la disinfezione dei punti soggetti a maggior manipolazione: maniglie porte, e finestre rubinetti e adeguato arieggiamento dei locali.
Per ragioni di sanità pubblica (ricostruzione dei contatti/esposti) in caso di necessità il gestore del rifugio deve provvedere a registrare giornalmente l’elenco delle persone ospitate per camera con relativi numeri telefonici.
STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO (VILLAGGI TURISTICI E CAMPEGGI)
RECEPTION E UFFICI
Si devono prevedere i seguenti requisiti minimi direttamente correlati con la tipicità di tale tipologia di struttura:
• Organizzare le attività in modo da garantire le condizioni previste di distanza interpersonale di almeno un metro;
• ove necessario inserire perimetrazioni delle diverse aree di attività ed installare dispositivi di separazione;
• è opportuno incentivare le operazioni di check in da remoto, on line o tramite app e prevedere percorsi prioritari veloci di accesso in sicurezza;
• i flussi in entrata/uscita vanno organizzati in modo da evitare la formazione di code ed assembramenti;
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID- 19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
• è d’obbligo la postazione di adeguata segnaletica per delimitare gli spazi ed indicare i percorsi in sicurezza;
• deve essere effettuata regolare pulizia e disinfezione dei locali chiusi e delle aree adiacenti, assicurando un riciclo d’aria adeguato e costante ed un controllo dei sistemi di aerazione/ventilazione;
• i dipendenti della struttura e/o di ditte fornitrici di servizi, operanti all’interno della struttura, devono osservare le regole del distanziamento sociale e le altre misure preventive, a partire dall’utilizzo di adeguati dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti), forniti dalla struttura/ditta di appartenenza;
• la struttura metterà a disposizione idonei dispenser di detergenti per le mani, per esempio nei punti di ingresso ai locali, uffici, aree comuni.
PIAZZOLE DEI CAMPEGGI
Il gestore avrà cura di porre in essere le condizioni per garantire il rispetto della distanza interpersonale - per persone diverse dallo stesso nucleo di persone - di almeno un metro.
Devono essere previste le seguenti condizioni minimali di esercizio:
• Delimitazione del limite della piazzola;
• i lati aperti (porta d’accesso) delle unità abitative posizionate nella piazzola (camper, tenda, roulotte) devono rispettare una distanza di almeno 3 metri tra le stesse unità.
• raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e sanificare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
UNITÀ ABITATIVE INTERNE ALLE STRUTTURE RICETTIVE
Il personale adibito alle pulizie dovrà essere formato alle misure di prevenzione da Covid 19 nell’ambito delle attività di pulizia e sanificazione, utilizzare appositi DPI e detergenti idonei da igienizzare e sanificare le superfici degli alloggi nella fase di cambio turno.
E’ necessario il controllo e la manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione, nonché la pulizia dei filtri d’aria
L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, salvo diversa misura prevista dalle vigenti disposizioni e l’utilizzo dei DPI da parte di dipendente e dei guanti e della mascherina da parte degli ospiti presenti.
L’utilizzo di parti comuni quali scale, ascensori, lavanderia, deposito bici, deposito gonfiabili da spiaggia deve essere effettuato garantendo il distanziamento sociale previsto tra le persone e interventi di pulizia e disinfezione frequenti e costanti.
BAGNI COMUNI
Vista la peculiarità delle strutture ricettive all’aperto, per i bagni comuni devono essere previsti i seguenti requisiti minimi:
• il gestore garantisce le condizioni di distanza interpersonale di almeno un metro;
• viene inserita perimetrazione, ove necessaria e adeguata separazione dei flussi in entrata e uscita;
• deve essere garantito il distanziamento nell’uso dei lavelli e di ogni altra dotazione
• è pianificata regolare pulizia e disinfezione degli spazi, dei locali chiusi e delle aree antistanti, assicurando un riciclo d’aria adeguato e costante ed un controllo dei sistemi di aerazione/ventilazione;
• sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 3 volte al giorno: al mattino, al pomeriggio, alla sera con compilazione ed esposizione della scheda di registrazione degli stessi (le schede vanno conservate per eventuali successivi controlli).
RISTORANTI / BAR / SUPERMERCATI /NEGOZI
Per queste attività interne a campeggi e Villaggi turistici si rinvia alle rispettive indicazioni di riferimento
PARCHI FAUNISTICI
Va definito un piano di accesso con il numero massimo di visitatori in relazione alla tipologia dell’area e compatibilmente con la presenza di personale addetto all’accoglienza, interno ed esterno e ai servizi attivati. Si raccomanda di privilegiare aperture per fasce orarie nell’arco della giornata suddivise o solo alla mattina o solo al pomeriggio allo scopo di turnare i flussi e di evitare eventuali assembramenti.
Vanno stabilite regole di comportamento per la permanenza dei visitatori in aree delimitate all’aperto (chiostri, giardini, parchi, aree verdi attrezzate, etc.) di pertinenza, incluse nel percorso di visita o utilizzate come spazi di ristoro.
Sistema di prenotazione online degli accessi
Allo scopo di avere certezza di quante persone avranno accesso giornaliero e anche per evitare il rischio di assembramenti, è preferibile che l’ente titolare attivi un sistema di prenotazione online o telefonica degli accessi.
Al fine di facilitare l’ingresso, si raccomanda di prevedere anche il pagamento online tramite portali specializzati o indicando modalità di pagamento tramite bonifico o simili. E’, comunque, norma igienica di carattere generale evitare, per quanto possibile, il pagamento tramite banconote o monete. Nel caso in cui fosse presente la modalità di pagamento tramite servizio POS, si invita a metterlo a disposizione direttamente dell’utente per le operazioni di pagamento, pulendo il dispositivo all’inizio e alla fine dell’uso.
Nel rispetto della privacy, si raccomanda, inoltre, di conservare i nomi delle persone che hanno fatto ricorso alla prenotazione online o telefonica allo scopo di renderli disponibili solo ed esclusivamente nel caso fosse necessario ricostruire una eventuale catena di contagio.
Regolamentazione di ingresso e uscita
Dove la struttura lo consenta, si raccomanda di prevedere un ingresso e un'uscita differenziati. Se ciò non fosse possibile, è importante - allo scopo di evitare imprevedibili situazioni di assembramento - sia in ingresso sia in uscita, la presenza personale specificamente assegnato al controllo della regolarità dei flussi e del corretto comportamento dei visitatori (mantenimento delle distanze di sicurezza; possesso della mascherina, rispetto delle norme igieniche).
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie. La rilevazione temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 della presente Ordinanza
Servizi
Bagni - L’ingresso ai servizi igienici dovrà essere consentito a una persona per volta, evitando rigorosamente la sosta di altre persone nell’antibagno per evitare il rischio di assembramenti. Dovranno anche essere affissi cartelli che riportano le basilari norme igieniche da tenersi da parte degli utenti. I bagni, oltre a essere dotati di saponi e gel antibatterici e disinfettanti, dovranno essere dotati dei contenitori specifici e differenziati per lo smaltimento delle salviette asciugamani monouso, dei guanti e delle mascherine;
Audioguide - Potranno essere messe a disposizione degli utenti solo nei casi in cui sia comprovata la sanificazione a ogni uso; auricolari e cuffie dovranno prevedere modalità di tutela igienica onde evitare usi promiscui;
Bookshop - L’accesso all’area riservata al bookshop, con relativa vendita di oggetti di merchandising, dovrà rispettare le regole del distanziamento fisico consentendo l’ingresso ad una persona alla volta, munita di mascherina e guanti, e invitando gli utenti a non sostare nell’area oltre un tempo breve da specificare. L’area del bookshop potrebbe essere temporaneamente chiusa se non è all’interno di un ambiente che consente la ventilazione naturale causa mancanza di finestre.
Aree di ristoro
Ove sia presente un locale destinato a bar, caffetteria, sala da the, ristorante, si applicano le misure di distanziamento previste.
Le aree di ristoro dovranno avere in dotazione contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti, compresi quelli in cui conferire mascherine e guanti.
Le aree di ristoro dovranno avere ben evidenziati e delimitati spazi ove consumare pranzo al sacco esclusivamente per nuclei familiari comunque piccoli gruppi (max 5 persone) evitando assembramenti.