LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO - NAUTICA DA DIPORTO.


GESTIONE STAZIONI MARITTIME E PORTUALI
Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri

Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19;
2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione quali, il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, può costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilità di immagini “QR Code” associati a tali informazioni che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile;
b) promuovere la più ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;
c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita;
d) far rispettare la distanza sociale di 1 (uno) metro tra le persone;
e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;
f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;
g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.


NAVIGAZIONE DA DIPORTO
Si forniscono di seguito agli utenti del diporto nautico alcune specifiche indicazioni sulle modalità di utilizzo di unità da diporto con l'obiettivo di conciliare le norme di distanziamento sociale con l'esercizio della navigazione da diporto, nell'ottica di una graduale ripresa delle attività.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti delle attività da diporto rimane elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di distanziamento sociale quali:
- evitare contatti stretti tra occupanti dell'unità da diporto laddove più di uno;
- adeguata sanificazione degli ambienti dell'unità;
- distanza interpersonale di almeno un metro;
- protezione del naso e della bocca per i passeggeri a bordo.
In particolare, è responsabilità di tutti gli utenti segnalare con tempestività l'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute, avvertendo le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute.


Disciplina delle attività con unità da diporto private
Con riguardo all'utilizzo delle unità da diporto per ragioni puramente ludico/ricreative e di svago, possono essere applicate in termini generali - per analogia - le regole proprie di una unità abitativa. Dovrà quindi essere seguita la regola generale del metro di distanza tra gli occupanti dell'unità quale primaria misura di “distanziamento sociale”. E' ammessa la deroga a tale misura di distanziamento sociale nel caso siano presenti a bordo persone che vivono nella stessa unità abitativa, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto dell'unità.
Anche in presenza di congiunti che non vivono nella stessa unità abitativa dovrà essere adottato il distanziamento sociale di una persona per ogni metro lineare dell'imbarcazione. E' obbligatoria la dotazione, a bordo, di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per le relative superfici.
L'emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus COVID-19 va immediatamente segnalato alle autorità sanitarie competenti ed ai numeri di emergenza forniti dalla Regione in cui si verifica l'evento e dal Ministero della salute, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute.


Disciplina unità da diporto ad uso commerciale
Il numero massimo di persone trasportabili sarà stabilito sulla base della capienza dell'unità e sulla possibilità di attuare le misure di distanziamento sociale previste ed attuate nel comparto marittimi per il trasporto pubblico locale, con la limitazione dei titoli di viaggio acquistabili e la predisposizione di dissuasori alla seduta (1 mt di distanza).
Sarà obbligatoria la dotazione, a bordo, di dispositivi di protezione individuale per ciascun occupante ed igienizzante per superfici.
La responsabilità del rispetto di detto obbligo verserà in capo al comandante dell'unità.
Le attività lavorative e ludiche nel comparto della Nautica da Diporto si conformano alle indicazioni fornite dal Ministero della Sanità, con riguardo alla tutela della salute delle persone in chiave di prevenzione e riduzione del “rischio da contagio” durante il loro svolgimento.
In particolare:
1) utilizzazione delle protezioni anti-contagio per tutto l'equipaggio durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio ed avvicinamento ad altra imbarcazione;
2) il dovere di attenersi alla normativa per gli spostamenti nella Regione e tra le Regioni;
3) l'obbligo di rispetto delle normative internazionali anti-contagio durante la navigazione fuori dalle acque territoriali nazionali.
Per le società che svolgono in forma commerciale attività legate al diporto o allo svolgimento di attività acquatiche (escursioni, diving, noleggio e locazione unità da diporto, pesca turismo etc...) occorrerà rafforzare i servizi di pulizia delle unità impiegate ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali (biglietterie, magazzini). A bordo delle unità utilizzate la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali aperti al pubblico questa riguarderà le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati.


1. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità: la locazione
Per l'utilizzo di un'unità da diporto in locazione, valgono le stesse norme di prevenzione previste nel caso di utilizzo dell'unità da diporto privata.
Nel caso in cui l'unità sia locata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.
Per il locatore, invece, è necessario prevedere un obbligo specifico di sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, anche nel caso si tratti di utilizzo a ore (ad esempio, nel caso di locazione di piccoli natanti a vela o a motore per brevi navigazioni). Ovviamente l'obbligo di sanificazione si estende a tutti i locali di cui si compone l'unità da diporto locata, con particolare riferimento ai locali di vita (cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.), ma anche ai locali motori e servizi.
Sarà altresì necessario, per il locatore, dotare l'unità di opportune provviste di prodotti di igienizzazione, unitamente all'affissione di vari cartelli informativi, redatti in più lingue, per sensibilizzare il locatario ed i suoi ospiti sulla necessità delle misure di igiene per profilassi.
Nel caso di ingaggio di uno skipper da parte del locatario, si applicheranno le disposizioni previste nel noleggio per l'equipaggio.
 

2. Tipologie particolari di utilizzo dell'unità da diporto: il noleggio
Trattandosi di utilizzazione di unità da diporto che prevede la presenza di un equipaggio che svolge a bordo una attività lavorativa, occorre distinguere tra obblighi in capo al noleggiante, obblighi in capo all'equipaggio e obblighi in capo agli ospiti noleggiatori.
Per quanto concerne il noleggiante/armatore, valgono gli stessi obblighi sopra visti per il locatore (sanificazione dell'unità ad ogni utilizzo, con particolare riferimento ai locali di vita quali cabine, servizi igienici, locali cucina e pranzo, prendisole esterni e interni, piscine, zone di passaggio, plancia comandi, ecc.).
Anche i locali di vita dell'equipaggio (loro cabine e locali igienici) devono essere periodicamente sanificati, o comunque, in ogni caso in cui uno o più membri dell'equipaggio vengano avvicendati.
Per quanto concerne l'equipaggio, gli obblighi di prevenzione in capo agli stessi non sono diversi da quelli propri di ciascun lavoratore che abbia contatti con l'utenza: obbligo di utilizzo di mascherine e guanti e di ogni altro dispositivo di protezione in funzione della tipologia dell'unità. In particolare, l'utilizzo dei citati dispositivi di protezione è sempre obbligatorio durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, bunkeraggio e eventuale rimorchio da parte di mezzi nautici dei marina. Per l'equipaggio inoltre, trattandosi in taluni casi di soggetti che possono essere chiamati ad effettuare manovre di primo soccorso (come nel caso del Comandante per il quale è obbligatorio il corso di primo soccorso elementare e BLS) dovrebbe essere previsto l'obbligo di sottoposizione preventiva (prima dell'imbarco) e periodica al test di positività al CoVid-19, il cui esito dovrà essere custodito a bordo. E' comunque prevista la misurazione obbligatoria della temperatura dei membri dell'equipaggio, con cadenza giornaliera.
L'equipaggio dovrà, altresì, aver cura di impedire l'accesso a bordo di altre persone, quando l'unità si trova ferma in un porto o in un marina.
Nel caso in cui l'unità sia noleggiata da più gruppi di persone che non vivono nella stessa unità abitativa, l'alloggiamento delle stesse nelle cabine dovrà tenere conto di tale circostanza in modo che nella medesima cabina non siano alloggiate persone che non vivono nella stessa unità abitativa.
Per quanto concerne gli ospiti noleggiatori, valgono le regole generali sul distanziamento sociale e sulle misure di prevenzione interpersonali: in materia di distanziamento sociale, potrebbe non essere previsto un limite numerico (entro il massimo di 12 passeggeri previsto per il noleggio) solo nel caso in cui gli ospiti noleggiatori vivano nella stessa unità abitativa. In tutti gli altri casi l'armatore/noleggiante, deve prevedere una rimodulazione del numero massimo di persone ospitabili in funzione del suddetto parametro di una persona ogni metro di lunghezza lineare dell'unità, compresi i membri di equipaggio.


La gestione di Porti turistici e Marine
Allo scopo di favorire la piena conoscibilità della normativa anti-contagio, si ritiene essenziale disporre che i gestori di porti turistici si dotino di appositi Cartelli Informativi, in italiano ed in inglese, contenenti le misure comportamentali cui attenersi tra cui in particolare:
1. Uso dei dispositivi di protezione individuale per il transito nelle aree comuni;
2. Installazione dispenser di igienizzante alla radice di ciascun pontile galleggiante;
3. Limitazione degli spostamenti ingresso-unità-uscita;
4. Divieto di assembramenti in banchina;
5. Rispetto della misura di distanziamento sociale (1 metro).


Navigazione e norme di sistema
La possibilità di entrare in porti di Regioni diverse rispetto al porto ove è ormeggiata l'unità o in acque di paesi esteri è condizionata dalle norme generali, nazionali, unionali e da quelle specifiche eventualmente più restrittive emanate a livello regionale sugli spostamenti delle persone, in vigore al momento della attività.


GESTIONE DEI CENTRI DIVING E DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE- RICREATIVE
Principi generali

Il settore delle immersioni subacquee a scopo ricreativo, in concomitanza con la stagione balneare, dovrà anch'esso essere assoggettato ad adeguate misure precauzionali anti-contagio da Covid 19, affinché anche l'attività di diving possa svolgersi in sicurezza per gli operatori dei centri diving ed i relativi utenti.
Per tale fine, sono state individuate alcune istruzioni/raccomandazioni che attengono allo svolgimento dell'attività da parte delle scuole e centri diving e che consentono di mitigare i rischi relativi all'emergenza COVID-19, con mirato riferimento alle possibili precauzioni anti contagio:
1. Al fine di eliminare la necessità della presenza in sede del richiedente in fase di prenotazione e quindi ridurre le occasioni di contatto, ad ogni centro diving è fortemente raccomandato di dotarsi di appositi sistemi informatici per le iscrizioni on-line ai corsi nonché per la prenotazione delle uscite e partecipazione alle immersioni.
2. All'interno dei locali dei centri diving valgono le regole generali sull'igiene e profilassi, nonché quelle sulle misure di distanziamento sociale, in funzione delle quali, a cura del responsabile del Centro dovrà essere rimodulata e adeguata la capienza massima di personale istruttore, addetti e 4
utenti. Ove gli spogliatoi siano costituiti da spazi di limitata estensione, dovrà essere consentito dal responsabile del Centro Diving l'accesso degli utenti uno per volta.
3. All'atto dell'accesso al centro diving, per ogni utente del centro medesimo dovrà essere assicurato uno screening delle condizioni di salute e della temperatura, impedendo l'accesso a chi dovesse presentare una temperatura superiore a 37,5° o sintomi riconducibili alle patologie afferenti l'epidemia in atto; ogni utente sarà tenuto a compilare apposita autocertificazione inerente all'assenza di tali sintomatologie, nonché la dichiarazione di non essere stato a contatto stretto di soggetti in situazione di contagio nota.
4. In ogni centro diving, deve essere data adeguata informazione agli utenti in merito alle misure di prevenzione adottate ed alle misure di distanziamento sociale, mediante idonea cartellonistica, redatta in più lingue, ben visibile presso i relativi locali; le aule didattiche, le zone di passaggio, gli spogliatoi dovranno essere sottoposti a sanificazione almeno quotidiana, se non con frequenza ulteriore, in base alle indicazioni impartite dall'Autorità sanitaria di prevenzione competente.


Corretto utilizzo dell'attrezzatura subacquea
5. E' preferibile che ogni partecipante all'immersione utilizzi per l'immersione la propria attrezzatura subacquea, ivi compresi erogatori, GAV, snorkel e maschere e mute. Di esse i responsabili del Centro Diving o gli istruttori che accompagnano l'immersione, dovrebbero verificare il corretto funzionamento e l'idoneità in funzione del tipo di immersione in programma, utilizzando opportune precauzioni per evitare il contatto diretto con le stesse attrezzature o la loro possibile contaminazione (guanti, mascherine).
6. Per gli utenti che fossero sprovvisti di propria attrezzatura efficiente e funzionante, il Centro diving potrà noleggiare le proprie attrezzature subacquee (comprese le mute) purché le stesse siano state preventivamente sanificate, al termine di ogni utilizzo, con particolare attenzione agli erogatori, ai GAV, agli snorkel, alle fruste, ai corrugati dei rebreather e ai rebreather stessi, alle maschere; da ciò consegue che, fatte salve eventuali diverse indicazioni da parte dell'Autorità sanitaria, ogni centro diving dovrà adeguare l'organizzazione delle uscite in immersione dei vari gruppi o subacquei utenti in funzione di tale necessità, limitando il numero di immersioni quotidiane nel caso in cui non avesse possibilità di sanificazioni plurime delle attrezzature suddette.
7. Dovranno essere tenute ben separate le zone di riconsegna dell'attrezzatura usata da quelle dove è riposta l'attrezzatura già sanificata; una volta sanificata, l'attrezzatura andrebbe opportunamente “segregata” in involucri chiusi in modo da garantire il mantenimento delle condizioni di sanificazione per il successivo riutilizzo; a cura del Titolare del Centro diving dovranno essere impartite ai propri collaboratori precise istruzioni sulla manipolazione della rubinetteria delle bombole e delle valvole, degli attacchi del primo stadio durante l'assemblaggio e il disassemblaggio, in modo da garantire la non contaminazione degli stessi.


Misure da adottare su barche e gommoni da immersione.
8. Anche sulle imbarcazioni deve essere garantito il rispetto delle misure di distanziamento sociale e l'utilizzo generalizzato di guanti e mascherine. In particolare:
a. In ragione delle misure di distanziamento, i posti a sedere a bordo dell'imbarcazione o del natante utilizzato quale unità appoggio alle immersioni dovranno essere occupati in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro tra le persone, comunque tenute, in fase di trasferimento, ad indossare guanti e mascherine anti contagio, anche laddove tale distanza comportasse la necessità di prevedere posti liberi tra due posti occupati.
b. Nel rispetto delle predette distanze di sicurezza, ogni persona a bordo dovrà occupare il medesimo posto a sedere sia nella fase di andata verso il luogo d'immersione che in quella di ritorno alla base nautica del Centro diving.
c. Dovranno inoltre essere preclusi gli spostamenti a bordo se non per motivi di assoluta necessità e fermo restando il rispetto delle predette misure minime di distanziamento sociale.
d. L'attrezzatura necessaria per l'immersione, compresa quella di emergenza, dovrà essere caricata a bordo già assemblata come da indicazioni di cui ai punti precedenti;
e. Dovrà essere inibito sia l'utilizzo di contenitori d'acqua comuni per il risciacquo delle maschere che l'utilizzo della saliva per disappannare la maschera: il responsabile del Centro diving deve aver cura di individuare misure alternative, impedendo altresì a tutti i passeggeri di toccare o maneggiare le attrezzature altrui;
f. è necessario tenere a bordo sistemi di igienizzazione delle mani.
9. A cura del Centro diving devono essere individuati sistemi di controllo di sicurezza pre-immersione alternativi al cosiddetto “Buddy Check”, ossia al “controllo del compagno d'immersione”; così come dovrebbero essere individuate procedure alternative alla condivisione di gas in caso di emergenza, quale ad esempio l'utilizzo di una o più fonti d'aria alternative, in funzione del numero dei partecipanti all'immersione, correttamente igienizzata e sanificata prima dell'immersione.
 

Nota
Il cosiddetto “Buddy Check”, o “controllo del compagno d'immersione” costituisce una pratica molto diffusa nel settore delle immersioni subacquee ricreative, in quanto rappresenta la traduzione in pratica del concetto di “ridondanza”: al proprio controllo dell'attrezzatura da utilizzare si aggiunge quello effettuato dal compagno di immersione in modo reciproco. Nell'attuale contesto emergenziale, tale pratica deve, proprio per evitare occasioni di contatto, essere sostituita con altre procedure aventi la stessa finalità. Stessa cosa dicasi per il passaggio di erogatore o la condivisione di gas in immersione in caso di emergenza. Si è suggerito al riguardo la soluzione pratica di portare in immersione tante fonti d'aria alternative, da usare in emergenza, quanto sono i partecipanti all'immersione, anche nel caso in cui ciò dovesse comportare una riduzione del numero massimo di partecipanti a ciascuna immersione.

 

10. Per la gestione della ricarica delle bombole e/o dei rebreather occorre seguire corrette procedure di igiene ed indossare sempre i DPI consigliati (mascherine, guanti).
11. In caso di primo soccorso o manovre di rianimazione, devono essere utilizzati dispositivi che evitino il contatto diretto del soccorritore con la persona da soccorrere, quali il pallone “Ambu”, maschera professionale di rianimazione “pocket mask”.
 

Nota
La disposizione costituisce traduzione di un'indicazione già emersa nell'ambito delle istruzioni per gli assistenti bagnanti, circa l'utilizzo di dispositivi di protezione, per il soccorritore, che lo tutelino in modo specifico durante le manovre di rianimazione, quale, ad esempio, la maschera denominata “pocket mask” che, essendo costituita da una valvola ad una via, impedisce al soccorritore di essere contaminato dal respiro della persona soccorsa.


12. Il responsabile del Centro diving ha, infine, l'obbligo dell'aggiornamento delle Procedure Operative e del Piano di Emergenza, in modo da includervi opportune istruzioni su come fronteggiare una
potenziale infezione da COVID-19; queste dovranno altresì essere aggiornate alla luce dell'evoluzione della pandemia stessa e delle ulteriori disposizioni di carattere igienico-sanitario che dovessero essere emanate dalle Autorità Sanitarie.


LINEE GUIDA SUL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI
Inquadramento generale

Il bagnino di salvataggio, per la funzione ricoperta ed il servizio a cui è chiamato ad espletare, risulta essere a rischio contagio sia ove impiegato presso strutture balneari in concessione, che su spiagge libere alle dipendenze di cooperative di servizi o direttamente degli enti locali territorialmente competenti. Per tale fine, sono state individuate, di seguito, alcune prescrizioni afferenti l'organizzazione e l'espletamento del servizio dell'assistente bagnanti presso le strutture balneari ed altri siti di balneazione in ambito demaniale marittimo.
L'adozione delle indicazioni in esame si avvale del parere del Ministero della salute e del Comitato Tecnico-Scientifico costituito presso il Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza sanitaria in atto, nonché del preliminare confronto con i tre Soggetti attualmente autorizzati al rilascio dei brevetti di salvataggio (Fin, Fisa e SNS).


Disciplina del servizio di assistenza bagnanti presso strutture balneari in emergenza rischio di contagio da virus Covid-19.
1) Valgono per l'assistente bagnanti le regole generali di prevenzione, igiene e profilassi, in virtù delle quali, ovviamente, laddove il soggetto avverta dei sintomi in qualche modo riconducibili alle patologie connesse al contagio da coronavirus, ovvero laddove misuri una temperatura corporea superiore a 37,5°, diventa obbligatorio restare confinato presso la propria residenza o domicilio;
2) Attesa la natura dell'assistente bagnanti di “operatore di primo soccorso”, è obbligatoria per tutti gli assistenti bagnanti la sottoposizione preventiva (prima dell'assunzione in servizio) e periodica al test di controllo della positività al CoVid-19 (tampone o test sierologico), il cui esito dovrà essere reso noto al proprio Datore di lavoro.


Nota
La disposizione costituisce traduzione delle linee guida in materia di professioni sanitarie, in considerazione dell'assimilabilità dell'assistente bagnante ad un “operatore di primo soccorso” nel momento in cui fosse chiamato a praticare manovre di rianimazione: diventa, al riguardo, necessario dare a tutti coloro che vengono a contatto con l'assistente bagnanti garanzie circa l'assenza di rischio da contagio, che solo il test specifico può dare.


3) Ogni assistente bagnanti deve:
a) aver ricevuto dagli Enti preposti ai brevetti di salvataggio (FIN, SNS e FISA) o dal RSPP dello Stabilimento balneare ove presta servizio, apposito indottrinamento sui rischi di esposizione al contagio da agenti virali trasmissibili, contaminazione, uso di apposite attrezzature che riducano il rischio di contagio nel caso fosse necessario praticare manovre di primo soccorso e rianimazione.
b) essere dotato delle seguenti dotazioni individuali e personali (non utilizzabili da altri assistenti bagnanti): fischietto, un paio di pinne, pallone tipo “Ambu” e pocket-mask, salvagente “rescue can” (tipo baywatch) o “rescue tube” (siluro), maschera e boccaglio, (preferibilmente maschera facciale) binocolo, giubbotto di salvataggio (in neoprene, o altro materiale o fattura adatta al nuoto), VHF di tipo portatile per comunicare con la direzione o con le altre postazioni di salvataggio esistenti (eventuali ulteriori dotazioni o DPI prescritti dall'Ordinanza di sicurezza balneare o imposti dal Datore di lavoro);
c) prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite, utilizzando i dispositivi anticontagio in dotazione (pallone “Ambu”, maschera professionale di rianimazione “pocket mask”);


Nota
Il bagnino non può esimersi dall'effettuare un salvataggio, se necessario, anche a nuoto. L'unico attrezzo in grado di garantirgli una buona sicurezza in tal caso - evitandogli di entrare in immediato contatto fisico con un pericolante e/o bisognoso di assistenza - è un salvagente di tipo “baywatch ” (rescue can) o il c.d. “siluro” (rescue tube). Ogni Ente Formatore dovrà provvedere a pubblicare Linee Guida specifiche e/o procedere con appositi momenti formativi in ordine al corretto uso dei predetti dispositivi. I sopraelencati dispositivi sono aggiuntivi rispetto a quelli presenti e previsti nel locale di primo soccorso.

 

4) Costituisce obbligo del gestore/datore di lavoro provvedere alla sanificazione quotidiana delle postazioni di salvataggio e delle relative dotazioni, nonché alla sanificazione delle attrezzature utilizzate in occasione di ogni intervento da parte dell'assistente bagnanti. A tal fine, di ogni dotazione a cura del gestore dovrà esserne prevista adeguate unità di scorta, ai fini della pronta disponibilità di dotazioni già sanificate.
 

Nota
La disponibilità di una postazione di salvataggio sopraelevata e delle attrezzature nei pressi della postazione garantirebbe al bagnino di salvataggio un adeguato distanziamento nella normale fase di controllo della balneazione.